Ingresso e soggiorno in Europa
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- Luisa Pavone
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1 Ingresso e soggiorno in Europa CH-4501 Soletta Dornacherstrasse 28A Casella postale 246 Telefono Telefax info@ch-go.ch
2 Indice Introduzione Entrata in Europa Persone che non svolgono un attività lucrativa Permesso di dimora/permesso di lavoro Rapporto di lavoro fino a tre mesi Rapporto di lavoro da tre mesi a un anno Rapporto di lavoro per almeno un anno o di durata indeterminata Permesso di dimora per studenti Lavorare in uno Stato UE Sicurezza sociale Assicurazione malattie Assicurazione contro gli infortuni Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI) Previdenza professionale Assicurazione contro la disoccupazione Assicurazione di responsabilità civile privata Assicurazione mobilia domestica Rappresentanze estere in Svizzera/Rappresentanze svizzere all estero
3 Introduzione Grazie all Accordo sulla libera circolazione delle persone e ai protocolli, i cittadini svizzeri possono trovare più facilmente un impiego e prendere dimora negli Stati dell Unione europea. Il diritto di libera circolazione delle persone viene completato da regolamenti sui limiti della prestazione di servizi, il reciproco riconoscimento dei diplomi professionali e il coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale. L Accordo sulla libera circolazione delle persone e i protocolli integrativi si rivolgono a tutti i cittadini dei 27 Stati membri dell Unione europea (titolari di un passaporto europeo) e dei paesi appartenenti all AELS (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), inclusa la Svizzera. Qualora si desideri soggiornare in un Paese non appartenente all Unione europea o all AELS, invitiamo a consultare le informazioni sui paesi riportate alla pagina web del Dipartimento federale degli affari esteri: 1. Entrata in Europa Per entrare in un Paese UE/AELS è necessario disporre di una carta d identità, o di un passaporto, validi. 2. Persone che non svolgono un attività lucrativa Le persone che non svolgono un attività lucrativa hanno il diritto di entrare e soggiornare in Europa purché dispongano di un assicurazione malattia e di mezzi finanziari sufficienti, in modo da non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato UE interessato. 3. Permesso di dimora/permesso di lavoro Se si desidera esercitare una professione in uno Stato UE, il Paese ospitante rilascia un permesso di dimora. La tipologia di permesso dipende dalla durata del soggiorno. Le autorità del Paese ospitante possono richiedere il permesso utilizzato per l ingresso nel Paese UE, la dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro. Ulteriori ragguagli e informazioni sui permessi sono disponibili sul sito 3
4 3.1 Rapporto di lavoro fino a tre mesi In linea di principio non è necessario alcun permesso di dimora. Nel caso di soggiorni della durata massima di tre mesi per anno civile, è prevista una procedura di notifica senza l obbligo del permesso. 3.2 Rapporto di lavoro da tre mesi a un anno Viene rilasciato un permesso di dimora per la durata del contratto di lavoro. Se verrà concluso un nuovo contratto di lavoro, il permesso potrà essere rinnovato. 3.2 Rapporto di lavoro per almeno un anno o di durata indeterminata Viene rilasciato un permesso di dimora per cinque anni. Per il rilascio, gli interessati devono dimostrare di aver concluso un contratto di lavoro di almeno un anno o di durata indeterminata. Nel Paese ospitante si ha il diritto di cambiare lavoro in qualunque momento o di mettersi in proprio. 3.3 Permesso di dimora per studenti Agli studenti viene rilasciato un permesso di dimora della durata massima di dodici mesi. Per ottenerlo è necessario dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti durante il soggiorno di studio (il Paese ospitate di norma non garantisce alcuna forma di assistenza sociale); un certificato di iscrizione a una scuola o università riconosciuta, che dimostra che lo scopo principale del soggiorno è seguire una formazione professionale; un assicurazione malattia a copertura di tutti i rischi (malattia e infortuni) e gli eventi (maternità). Il permesso di dimora viene prolungato annualmente per altri dodici mesi; se il rimanente periodo di formazione è inferiore a un anno, la proroga sarà di durata corrispondente. Qualora si desideri lavorare durante gli studi, è necessario verificare se lo Stato in cui è effettuato il soggiorno prevede un numero massimo di ore. Le scuole e le università sono libere di definire i propri criteri d ammissione per gli studenti provenienti da Stati terzi quali la Svizzera. A seconda del Paese ospitante e dell università, gli studenti svizzeri possono in alcuni casi non essere ammessi a causa del contingentamento del numero degli studenti stranieri. Inoltre, gli studenti svizzeri che si recano in un Paese UE per frequentare l università possono essere obbligati a versare tasse universitarie nettamente più elevate rispetto agli studenti originari del Paese ospitante. Per quanto riguarda le borse di studio, si consiglia di chiedere informazioni alle competenti autorità, scuole o università del Paese ospitante circa i requisiti da soddisfare. 4
5 4. Lavorare in uno Stato UE Se si è in cerca di un occupazione in uno Stato UE, il soggiorno consentito è di sei mesi. In questo lasso di tempo si può usufruire dell assistenza offerta dagli uffici di collocamento dello Stato ospitante. Al termine di un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, è consentito restare nel Paese ospitante per al massimo sei mesi al fine di trovare un nuovo impiego, purché si possiedano i mezzi finanziari sufficienti, in modo da non dover ricorrere all assistenza sociale del Paese ospitante, e si disponga di un assicurazione malattie che copra tutti i rischi (in particolare malattia e infortunio). Il riconoscimento dell equipollenza del diploma è necessario unicamente se la professione è regolamentata nel Paese ospitante. In linea di massima, i diplomi conseguiti in Svizzera sono riconosciuti nell UE se consentono in Svizzera di svolgere una professione specifica. Tuttavia, a un cittadino svizzero potrebbe essere richiesta una formazione complementare. Per trovare un impiego nell UE può risultare utile il sito EURES (EURopean Employment Services): Qui si trovano anche informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro. Per ulteriori informazioni si rimanda a: 5. Sicurezza sociale Il coordinamento di tutti i settori della previdenza sociale fra la Svizzera e l UE permette di giungere a una copertura assicurativa transfrontaliera. In particolare, si mira a impedire che gli svizzeri residenti all estero perdano i propri diritti assicurativi al momento del loro ritorno in patria. Agli svizzeri che vivono nell UE e che vi esercitano un attività lucrativa viene riservato lo stesso trattamento dei cittadini dell Unione europea. Se si lavora in modo permanente in uno Stato dell UE, è in questo Stato che vanno versati i contributi delle assicurazioni sociali (ad es. AVS, AI, IPG, cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, 2 pilastro). Se si lavora in uno Stato dell UE solo provvisoriamente, per conto del proprio datore di lavoro svizzero, si è considerati alla stregua di persone distaccate e, come tali, si resta assicurati in Svizzera durante il periodo del distacco. Per essere esonerati dall obbligo di affiliazione al sistema di sicurezza sociale nel Paese ospitante, è necessario presentare un attestato che certifichi l assoggettamento alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale. È previsto l esonero dall obbligo di affiliazione per un anno e, su richiesta, anche più a lungo. 5.1 Assicurazione malattie Il luogo di lavoro determina in quale Paese si devono pagare i premi della cassa malati. Se si lavora in uno Stato dell UE, è in questo Stato che va stipulata un assicurazione malattie. 5
6 In caso di perdita del lavoro, se si usufruisce dell indennità di disoccupazione svizzera e si è alla ricerca di un posto di lavoro nell UE, è necessario versare i premi in Svizzera per i tre mesi concessi per trovare un occupazione. Se si è assicurati in Svizzera ma si abita in uno Stato dell UE, si ha diritto alle stesse prestazioni sanitarie alla stregua delle persone assicurate nel Paese di residenza. In caso di malattia sopraggiunta durante le vacanze in un Paese dell UE che non corrisponde al proprio Paese di residenza, si ha diritto alle stesse cure mediche (ambulatoriali oppure ospedaliere) come se si fosse assicurati in quel Paese. Anche in caso di malattia durante un soggiorno in Svizzera, si è assicurati. In linea di massima, è necessario prima farsi carico dei costi che verranno in seguito rimborsati dalla propria cassa malati. Se lo Stato in questione prevede una partecipazione ai costi da parte dei suoi assicurati, spetta agli interessati sostenerli. Se si decide di ristabilirsi in Svizzera dopo aver risieduto e lavorato a lungo nell UE, è necessario concludere un assicurazione malattie di base entro tre mesi dal ritorno in patria. Gli assicuratori e l Istituzione comune LAMal a Soletta forniscono informazioni più dettagliate in proposito: Assicurazione contro gli infortuni In caso d infortunio sul lavoro, è previsto un risarcimento in base alla legislazione vigente nel Paese in cui la persona lavora ed è assicurata. Qualora si subisca un infortunio nello Stato dell UE dove si lavora provvisoriamente per conto del proprio datore di lavoro svizzero, interviene l assicurazione contro gli infortuni del Paese UE in questione: l assicuratore dell UE si assume in un primo momento i costi sanitari per poi fatturarli all assicuratore svizzero. Assicurazione malattie e infortuni per gli studenti: Consigliamo di informarsi presso la propria assicurazione malattie e infortuni sulle condizioni di assicurazione all estero e di verificare se è necessario stipulare un assicurazione complementare. 5.3 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI) In caso di domicilio in uno Stato dell AELS o in uno dei 27 Stati membri UE non è consentito versare contributi all AVS facoltativa. 5.4 Previdenza professionale Se si accetta un posto di lavoro in uno Stato membro dell UE lasciando definitivamente la Svizzera, non è possibile riscuotere la prestazione di uscita del 2 pilastro. Se in un primo momento si è lavorato in Svizzera, versando qui i propri contributi, per poi trasferirsi in uno Stato dell UE e svolgervi un attività lucrativa, pagando i relativi contributi assicurativi, è prevista una rendita parziale erogata successivamente da ciascuno Stato. I fondi che restano in Svizzera vengono accreditati, a seconda dei casi, su un conto di libero passaggio o su una 6
7 polizza assicurativa di libero passaggio e versati in seguito sotto forma di rendita. È possibile disporre del 2 pilastro unicamente se non si dispo ne di un assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità nello Stato dell UE interessato. La previdenza sovraobbligatoria non è soggetta a limitazioni ed è versata secondo le modalità della cassa pensione alla quale si è affiliati. Lo stesso vale per l utilizzo dei fondi della previdenza professionale al fine di acquistare un abitazione all estero. Per informazioni più dettagliate si prega di rivolgersi direttamente alle casse pensioni interessate. In caso di domande, contattare l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Assicurazione contro la disoccupazione Vale il principio della totalizzazione: esso prevede che si tenga conto della durata dell occupazione nell Eurozona quando si deve stabilire se un disoccupato ha versato i contributi sociali per il periodo minimo richiesto. Vale, inoltre, l esportazione delle prestazioni per un periodo massimo di tre mesi: nell ambito dell Assicurazione contro la disoccupazione (AD), essa consente di percepire l indennità di disoccupazione svizzera se si è in cerca di un occupazione in un Paese membro dell UE. Ciò è possibile per al massimo tre mesi, e implica tuttavia che ci si avvalga dei servizi di collocamento del Paese in cui si cerca un lavoro e che si adempia alle norme di controllo locali. In linea di principio, l indennità di disoccupazione è a carico dell ultimo Stato in cui si è lavorato, che deve pertanto concedere le prestazioni in caso di disoccupazione. I lavoratori titolari di un permesso di dimora di breve durata, ottenuto per un attività stagionale di una durata massima di otto mesi, possono scegliere se beneficiare dell indennità di disoccupazione dallo Stato ospitante in cui sono stati occupati per ultimo, oppure dal loro Stato di provenienza. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio ufficio regionale di collocamento: Assicurazione di responsabilità civile privata L assicurazione di responsabilità civile privata non è obbligatoria ma può essere utile, in quanto risponde dei danni causati a terze persone. Viene risarcito il valore attuale dell oggetto, ossia il valore che poteva essergli attribuito al momento del danno e non il costo per sostituirlo con uno nuovo. Si raccomanda di stipulare un adeguata assicurazione di responsabilità civile privata. 7
8 5.7 Assicurazione mobilia domestica La stipula di un assicurazione per la mobilia domestica non è obbligatoria, ma si può prevedere una copertura per i danni agli oggetti domestici. Di norma viene assicurato il valore a nuovo dell oggetto, ovvero l importo necessario per riacquistarlo. 6. Rappresentanze estere in Svizzera/Rappresentanze svizzere all estero Per ulteriori o più specifiche informazioni si prega di rivolgersi alla rappresentanza del proprio Paese in Svizzera. Gli indirizzi sono disponibili al seguente link: E anche possibile contattare le rappresentanze svizzere presenti nel proprio Paese: Ulteriori pubblicazioni utili sono disponibili su: Le informazioni del presente opuscolo informativo sono prese principalmente dalla seguente pubblicazione: Svizzere e svizzeri nell UE, Informazioni sulla libera circolazione delle persone, DFAE/DFE, UFM, edito da SECO, Distribuzione pubblicazioni federali, Berna,
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