RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010



Похожие документы
RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma,01 marzo 2004

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

RISOLUZIONE N. 88/E. Roma, 01 aprile 2009

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Roma, 22 ottobre 2001

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 73/E. Roma, 25 luglio OGGETTO: Chiarimenti sugli obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle stock option estere

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 248/E

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

RISOLUZIONE N. 141/E

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

OGGETTO: Interpello n /2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Roma, 30 ottobre 2008

Novità del quadro RU del modello Unico Roma, 26 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 102/E

Roma, 19 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N.350/E. agosto Roma,07 agosto 2008

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N. 117/E

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 328/E

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

RISOLUZIONE N. 163/E

3. Regime fiscale dei partecipanti... 15

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 143/E

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 390 /E

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 125/E. Roma, 6 maggio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Транскрипт:

RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate art. 1, commi 271-279, L. 296 del 2006 Con istanza d interpello concernente il credito d imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 1, commi 271-279, L. 296 del 2006, è stato esposto il seguente Quesito La società istante, esercente attività di commercio all ingrosso ed al minuto di beni alimentari e di beni diversi, al fine di aprire nuovi punti vendita sul territorio nazionale ha sostenuto, negli anni 2007 e 2008, costi per l acquisto di immobili e per le attrezzature necessarie al loro allestimento. Alcuni di questi investimenti rientrano nell ambito di applicazione dell agevolazione di cui all art. 1, comma 271 e seguenti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e, di conseguenza, la società ha provveduto a richiedere all Agenzia delle Entrate il credito di imposta previsto dalla legge medesima. In data 2008 l Agenzia delle Entrate ha rilasciato, ai sensi dell art. 2 del DL 3 giugno 2008 n. 97, il nulla osta relativo alla concessione del credito in oggetto con le seguenti modalità di fruizione: anno 2007 - Credito concesso Euro 185.975, utilizzabile a partire dal 2014; anno 2008 - Credito concesso Euro 165.011, utilizzabile a partire dal 2014. L istante evidenzia un dubbio interpretativo riguardante la corretta compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell anno 2009

(redditi 2008) e, quindi, la possibilità di poter fruire del credito d imposta in parola. In particolare, il dubbio interpretativo nasce dalla lettura delle istruzioni relative ai righi di seguito riportati in sintesi: - rigo RU87, colonne 1 e 2: in cui deve essere indicato l ammontare lordo dell investimento sostenuto; - rigo RU88, colonne 1 e 2: in cui deve essere indicato l ammontare dell investimento al netto di eventuali ammortamenti; - righi RU89, 90 e 91, colonne 1 e 2: nei quali deve essere indicato l ammontare del credito d imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU 88 (utilizzabile dal 2008 2009-2010). L istante precisa, infine, che nel caso in cui all ultimazione del progetto si dovesse rideterminare l importo del credito - per effetto delle disposizioni antielusive contenute nell art. 1, comma 277, della L. n. 296 del 2006 - la stessa andrà a riportare il valore rideterminato. Soluzione interpretativa prospettata dall istante L istante ritiene corretto non compilare alcun dato fino alla dichiarazione del 2013 (redditi 2012). Nella suddetta dichiarazione la Società indicherà i dati nel modo seguente: Anno 2007 Anno 2008 (Importi in Euro) (Importi in Euro) RU87 837.140,00 611.179,00 RU88 837.140,00 611.179,00 RU 89 (utilizzabile dal 2012) 0,00 0,00 RU 90 (utilizzabile dal 2013) 0,00 0,00 RU 91 (utilizzabile dal 2014) 185.975,00 165.011,00 RU 92 0,00 0,00 2

RU 93 0,00 0,00 RU 94 0,00 0,00 RU 95 0,00 0,00 RU 96 0,00 0,00 RU 97 0,00 0,00 Parere della Direzione L art. 1, commi 271-279, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce un credito d imposta automatico alle imprese che effettuano l acquisizione di beni strumentali nuovi (espressamente indicati nel comma 273), connessi a un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate ivi espressamente elencate. L agevolazione spetta in relazione agli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Ai sensi del comma 276 dell art. 1 della citata L. n. 296 del 2006, il credito d imposta - determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d imposta - deve essere indicato nella relativa dichiarazione ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. L eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni) a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Il DL 3 giugno 2008, n. 97, recante Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in vigore dal 3 agosto 2008), ha modificato la disciplina contenuta nella L. n. 296 del 2006, con specifico riguardo ai tempi di utilizzo dei crediti d imposta in oggetto. In particolare, l art. 2 del decreto citato ha previsto una distinzione tra i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli avviati successivamente stabilendo - con riferimento ai primi che la 3

fruizione del credito sarà possibile nell esercizio in corso ovvero - in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie negli esercizi successivi. Coerentemente a tali modifiche, si ritiene che l obbligo di indicazione in dichiarazione del credito d imposta in parola debba essere riferito al periodo di fruibilità dello stesso espressamente indicato dall Agenzia delle Entrate nel nullaosta di concessione del credito. Tale impostazione trova conferma nelle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2009 (redditi 2008) secondo le quali la Sezione XVIII Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296 del 2006, deve essere compilata dai soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare che hanno realizzato gli investimenti nel 2007 e/o 2008 ed hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito per l anno 2008 e/o per l anno 2009. Nella fattispecie prospettata, avendo l istante avviato il progetto di investimento prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (e avendo ottenuto il riconoscimento di un credito utilizzabile a decorrere dal 2014), si ritiene corretto non indicare alcun dato nella dichiarazione dei redditi del 2009 (redditi 2008) in quanto il credito in questione va riportato nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell agevolazione stessa (in conformità alle istruzioni che, per quel periodo d imposta, saranno emanate dall Agenzia delle Entrate). Sulla base di tali considerazioni si ritiene non più attuale l indicazione contenuta nella Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, n. 75/E, nella quale era stato specificato che il credito d imposta doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d imposta in cui lo stesso era maturato. Al riguardo, si precisa che dovranno evidenziare nuovamente il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell agevolazione anche i contribuenti che - in conformità a quanto affermato nella citata risoluzione 75 del 4

2009 - abbiano indicato lo stesso nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d imposta in cui è maturato. Si osserva, infine, che non sussistono dubbi interpretativi in merito alle modalità di rideterminazione del credito d imposta (chiarite nella Circolare dell Agenzia delle Entrate dell 11 aprile 2008, n. 38, par. 1.13), qualora dovessero verificarsi le ipotesi specificamente previste dal comma 277 dell art. 1, L. n. 296 del 2006. Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. 5