Novità settore autotrasporto merci



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Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA TOSCANA UNIONE CNA FITA Novità settore autotrasporto merci Sommario Decreto Sblocca Italia Legge 11 novembre 2014, n.164... 2 Requisito Onorabilità - Interdittiva Antimafia... 2 Norme sul cabotaggio terrestre... 2 Credito di imposta in compensazione su investimenti 2014... 2 Ricorsi Albo Autotrasportatori... 2 Tracciabilità dei pagamenti per contrasto infiltrazioni criminali... 2 Decreto Stabilità 2015... 3 Fondi Autotrasporto... 3 Abrogazione scheda di trasporto... 3 Ulteriori modifiche al Dlgs 286 del 2005... 4 Modifiche all art. 83.bis del D.L. 112/2008... 4 Requisito di capacità finanziaria Polizze Professionali solo per i primi due anni... 7 Recupero Accise gasolio autotrazione esclusi veicoli Euro 0... 7 Germania salario minimo... 7 Trasferte dipendenti imprese di autotrasporto... 9 Sistri, le sanzioni per la mancata iscrizione e pagamento scatteranno dal 1 febbraio 2015... 9 Riportiamo qui di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dai recenti provvedimenti in materia di autotrasporto. Alcune di esse modificano sensibilmente l impianto normativo su cui fino ad oggi si sono incardinati i rapporti tra i diversi soggetti che fanno parte della filiera del trasporto. Norme che per la loro portata necessiteranno nei prossimi mesi di ulteriori e più approfonditi momenti di discussione con le imprese anche attraverso iniziative che Cna Fita Toscana insieme ai livelli Provinciali organizzerà nei territori.

Decreto Sblocca Italia Legge 11 novembre 2014, n.164 Requisito Onorabilità - Interdittiva Antimafia Relativamente alla sussistenza in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, il requisito viene meno qualora il soggetto sia stato oggetto di un informativa antimafia interdittiva ai sensi dell art. 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. Norme sul cabotaggio terrestre Attraverso l introduzione di questa nuova disposizione in materia di cabotaggio venie istituita l inversione dell onere della prova per i veicoli immatricolati all estero in caso di sanzioni. Le sanzioni per la violazione delle norme in materia di cabotaggio si applicano nel caso di circolazione nel territorio Nazionale di veicoli immatricolati all estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le altre prove documentali che devono essere fornite ai sensi della normativa vigente nonché nel caso in cui tale documentazione non sia correttamente conservata a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo. Credito di imposta in compensazione su investimenti 2014 Le imprese di autotrasporto che si sono avvalse dei contributi relativi al Decreto Investimenti Dpr 27 settembre 2007 su risorse destinate al settore autotrasporto dall art.1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n 147, per l esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse disponibili, sono fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante F24 attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Ricorsi Albo Autotrasportatori Attraverso questa disposizione vengono trasferite al Comitato Centrale dell Albo Nazionale degli Autotrasportatori le competenze in materia di ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Tracciabilità dei pagamenti per contrasto infiltrazioni criminali Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Dal 12 Novembre 2014 (gg successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133), è entrato in vigore il divieto di utilizzo del denaro contante,

di qualsiasi importo, per i soggetti della filiera dei trasporti, tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. Per adempiere al pagamento di un contratto di trasporto, la disposizione impone al soggetto interessato (in genere il committente) di utilizzare STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI : bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali, ecc. Dal 12 Novembre 2014, è quindi esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in contanti di prestazioni di autotrasporto anche per importi inferiori agli 999,99 (il principio generale stabilisce l obbligo di pagare con modalità tracciabili per importi immediatamente superiori a questa cifra). La norma introdotta, necessita comunque della pubblicazione di una circolare esplicativa del MEF, in particolare sussistono dubbi interpretativi, sul corretto regime sanzionatorio applicabile in capo alle imprese della filiera dei trasporti, che si rendessero ree del pagamento in contanti, inferiore ai 1,000.00 euro, delle prestazioni di trasporto. Su tali aspetti ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni al momento dell uscita della circolare Ministeriale. Decreto Stabilità 2015 Fondi Autotrasporto È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse complessive è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. Nei prossimi mesi come di consueto sarà pubblicato l apposito Decreto attraverso il quale verranno definite le risorse sulle singole voci (SSN, Spese non documentabili, Rimborsi Pedaggi Autostradali, Formazione, Investimenti ecc..) Abrogazione scheda di trasporto Per effetto dell abrogazione dell art. 7 bis del Dlgs 21 novembre 2005, n 286 non vi è più l obbligo di redigere e conseguentemente di tenere a bordo del mezzo la scheda di trasporto e i documenti equipollenti eventualmente utilizzati in sostituzione di essa sopprimendo altresì ogni riferimento alla stessa contenuto all interno del Dlgs.286. Su questi aspetti il Ministero predisporrà a breve un ulteriore Direttiva per disporre ulteriori indicazioni in considerazione delle nuove responsabilità e adempimenti previsti da parte delle imprese committenti al momento di in cui affidano un servizio di trasporto al vettore. Le prime indicazioni del Ministero dell interno sono state emanate attraverso la circolare del 31/12/2014 Prot. 300/A/9221/14/108/44 dal 1 gennaio non può più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 Restano in vigore tutte le altre disposizioni che prevedono l obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose ecc.) Le sanzioni elevate per la mancanza della scheda prima dell entrata in vigore della norma che ha abrogato la stessa, restano valide. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 (che non è stato abrogato).

Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste all'autotrasportatore, fermo restando le conseguenze sanzionatorie. Resta priva di sanzione la condotta del committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto). Ulteriori modifiche al Dlgs 286 del 2005 Estensione della definizione di vettore anche al consorziato-socio-appartenente che esegue i trasporti affidati dal consorzio-cooperativa-rete di imprese. Estensione della definizione di committente anche all impresa che esercita l autotrasporto che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all affidamento del trasporto. Definizione di sub-vettore quale impresa di autotrasporto anche non stabilita in Italia ma abilitata all attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio che nel rispetto del regolamento 1072/2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. Il vettore può avvalersi del sub-vettore solo a seguito di accordo nella stipula del contratto o in corso di esecuzione prevedendo la risoluzione del contratto in caso di assenza dell accordo. Il sub-vettore non può affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto escludendo il vincolo di una sola sub-vezione solo nel caso di trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione ed il successivo carico su altri mezzi. Modifiche all art. 83.bis del D.L. 112/2008 Attraverso le modifiche introdotte viene sostanzialmente superato il regime dei costi minimi di sicurezza, ritornando all affermazione del principio che i prezzi e le condizioni di trasporto sono rimesse all autonomia negoziale delle parti tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale, abrogando altresì le funzioni dell Osservatorio sulle attività di autotrasporto. I costi minimi continueranno ad essere pubblicati dal Ministero dei Trasporti solamente come valori indicativi di riferimento. Viene introdotto l obbligo di verifica a cura del committente della regolarità contributiva ed assicurativa del vettore (DURC) con cui si conclude il contratto di trasporto. In caso di omessa verifica della regolarità contributiva-assicurativa è prevista la responsabilità solidale del committente per la corresponsione ai lavoratori del vettore e/o sub-vettore degli eventuali mancati versamenti dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi riscontrabili entro un anno entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto. Incentivo all utilizzo del contratto scritto di trasporto, tramite l ulteriore onere, in caso di contratto non scritto, in capo al committente che non verifica la regolarità del vettore, delle sanzioni per gli eventuali inadempimenti fiscali e al codice della strada del vettore e/o sub-vettore.

COMMITTENTE o VETTORE che affida a SUB-VETTORE non verifica Contratto scritto Contratto Verbale Prima Fase Seconda Fase Verifica Vettore o sub vettore (DURC) Verifica Telematica Comitato Centrale Obbligato in solido con il vettore, nonche con ciascuno degli eventuali subvettori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, Oltre alla responsabilità solidale si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. Adeguamento automatico del costo del gasolio e dei pedaggi autostradali nel caso di prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale eccedente i 30 gg ed in presenza di un incremento del prezzo del gasolio-pedaggi che superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Viene abrogata la disposizione che prevedeva L EVIDENZIAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DEL CARBURANTE sostenuto dal vettore nell esecuzione del trasporto insieme al riconoscimento obbligatorio dei costi minimi diversi dal carburante e alle azioni conseguenti per rivendicarne il pagamento. Prevista la negoziazione assistita in caso di controversia in materia di contratto di trasporto o sutrasporto ANCHE ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA a cui aderiscono le imprese interessate. Sub Vezione massimo due passaggi Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto puo avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino (Committente e Primo Vettore), alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione.

Laddove si voglia ricorrere all affidamento del trasporto ad un sub vettore all interno del contratto è pertanto necessario prevedere un apposita clausola che ne disciplini l utilizzo o eventualmente laddove non prevista in fase di stipula aggiungere un appendice successivamente. Art. (sub-vezione) Ai sensi di quanto previsto dall art. 6 ter comma 1 del Dlgs.286 2005 le parti concordano che nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore è autorizzato ad utilizzare uno o piu' sub-vettori, con i quali stipulera' appositi contratti in forma scritta/verbale. *La mancanza di tale clausola o di un accordo scritto tra le parti circa la possibilità di ricorrere alla sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento Il vettore che ha contrattualizzato insieme al proprio committente la possibilità di ricorrere alla sub vezione assume gli oneri e le responsabilita gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarita del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4- ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge e 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il primo vettore è pertanto obbligato prima di affidare al sub-vettore il trasporto, ad adempiere alla verifica della regolarità del sub-vettore richiedendo un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda e in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC) La nuova disciplina introdotta prevede che a sua volta il sub-vettore non possa affidare il servizio di trasporto ad altro sub-vettore limitando pertanto a soli due passaggi l utilizzo della sub-vezione Committente Vettore Primo sub vettore Secondo sub vettore NO In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso gia previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, e tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilita connessi alla verifica della regolarita, rispondendone direttamente ai sensi e per gli

effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di piu partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, e concessa la facolta di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu sub-vettori dopo ogni rottura di carico. c) l'articolo 7-bis e soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo Requisito di capacità finanziaria Polizze Professionali solo per i primi due anni Le nuove imprese che, da gennaio 2015, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria e' ammessa esclusivamente attraverso la certificazione del revisore contabile oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo. E importante dunque che le imprese iscritte all'albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi che devono procedere al rinnovo del requisito di idoneità finanziaria si informino, presso gli Uffici CNA, sulle modalità ammesse (attestazione revisore contabile, fideiussione, assicurazione di responsabilità professionale). Le nostre società di servizi si stanno adoperando per offrire un prodotto adeguato alle imprese che già esercitano l attività di autotrasporto. Recupero Accise gasolio autotrazione esclusi veicoli Euro 0 Per scongiurare il taglio del 15% previsto dalla precedente legge finanziaria del 2013 sul recupero delle accise da parte delle imprese di autotrasporto la domanda di rimborso delle accise esclude a partire da gennaio 2015 i veicoli classificati Euro 0 e anteriori. Germania salario minimo La Germania, dal 1 Gennaio 2015, ha introdotto una norma generale che prevede il rispetto di un salario minimo di Euro 8,50/ora da corrispondere all autista per tutto il periodo in cui si effettua l attività di autotrasporto in territorio tedesco. Considerati i numerosi punti oscuri che emergono da questa nuova normativa, sul web continuano a rincorrersi notizie ma spesso, non sono riscontrabili in nessun documento ufficiale delle autorità

tedesche che ne confermi l attendibilità; una delle ultime informa che la Dogana tedesca ha precisato che da tutta la nuova normativa restano esenti i lavoratori autonomi vale a dire i titolari d impresa (titolari, soci, ecc.) che guidano personalmente il veicolo. Ad oggi, sentita per le vie brevi la Direzione generale della motorizzazione, non risulta che la Germania abbia fatto pervenire nessuna comunicazione ufficiale al competente Ministero italiano. Il dirigente della DGM ci conferma soltanto che l ambito di applicazione della nuova norma introdotta dal 1 Gennaio 2015 dalla Germania, interessa l autotrasporto a prescindere che si tratti di TRANSITO (diretto verso altri stati) ovvero di attività di CABOTAGGIO effettuata in territorio tedesco. Vista la situazione, nel ribadire la necessità di una moratoria che continueremo a richiedere tramite i nostri organismi di riferimento in ambito europeo, onde evitare di diffondere notizie imprecise e fuorvianti ci riserviamo la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti e di predisporre nuove e più puntuali note informative. Nel frattempo, a titolo precauzionale, invitiamo le imprese interessate ad uniformarsi a quanto ad oggi conosciuto e quindi a seguire le procedure operative che riportiamo AZIENDE INTERESSATE Tutte le aziende che effettuano servizi di trasporto da e per la Germania. ATTIVITÀ PRELIMINARE AL TRANSITO-CABOTAGGIO IN TERRITORIO TEDESCO Prima di avviare una operazione di trasporto sul territorio tedesco, occorre comunicare le informazioni contenute nel modulo che alleghiamo (Allegato I); il modulo va inviato in lingua tedesca e, per agevolarne la compilazione, alleghiamo anche la sua traduzione in lingua italiana (Allegato II) che, evidenziamo, non va inviato). Il modulo, in lingua tedesca, va trasmesso, via fax, alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0) 221.964870. La notifica del modulo deve essere effettuata anche dalle imprese che erogano retribuzioni orarie pari o superiori a Euro 8,50/ora. Il documento può contenere l elenco delle operazioni previste sino ad un massimo di sei mesi. Solo alla prima registrazione, l azienda deve allegare una lettera che attesti che, su richiesta, il datore di lavoro fornirà la prova che il salario minimo è stato pagato al conducente ; tale circostanza va segnalata con il modulo predisposto in lingua tedesca che si allega (Allegato III), sempre per facilitare le operazioni di compilazione si allega lo stesso modulo predisposto però in lingua italiana (Allegato IV - non deve essere inviato). ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL TRANSITO-CABOTAGGIO IN TERRITORIO TEDESCO Il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla fine dell'operazione di trasporto, deve registrare l'inizio, la fine e la durata delle ore lavorate sul territorio tedesco. Questo documento deve essere conservato per almeno due anni in Germania o in territorio straniero. Se il documento è conservato fuori dai confini tedeschi, l'impresa, per agevolare i controlli, deve aggiungere una dichiarazione che assicura che i documenti sono a disposizione dell autorità tedesca (questa dichiarazione è già contenuta nell Allegato III - IV). DOCUMENTI DA CONSERVARE A BORDO DEL MEZZO In questa fase piuttosto incerta, quale ulteriore misura precauzionale, si consiglia di dotare gli autisti che effettuano transiti e/o cabotaggio in Germania, della copia dell ultima busta paga e, se possibile, della lettera di assunzione; se invece il mezzo viene guidato dal titolare-socio dell impresa, è consigliabile portare a bordo la documentazione (possibilmente in lingua tedesca) che attesti la situazione di titolare d impresa (ad esempio, visura della CCIAA). SANZIONI Nel caso di omissione di notificazione, oppure errata o falsa compilazione, la legge tedesca prevede rilevanti sanzioni: Mancato invio dei moduli ( allegati I e III) = fino a 30.000 euro; Mancata applicazione del salario minimo tedesco = sino a 500.000 euro. Non sono al momento disponibili informazioni più di dettaglio su come la Dogana tedesca intende effettuare i controlli.

Gli allegati sono scaricabili dal sito http://www.cnatoscana.it/unioni-e-raggruppamenti/cna-fitatrasporti/fita-trasporto-merci/ Trasferte dipendenti imprese di autotrasporto Ai sensi di quanto previsto dall ultimo rinnovo del CCNL Trasporto Merci e Logistica dal 1 gennaio è previsto un aumento di 0,60 per gli importi giornalieri dell'indennità di trasferta da riconoscere al personale viaggiante che presta servizio extra urbano. Pertanto i nuovi minimi contrattuali per le indennità di trasferta saranno: Da 6 a 12 ore Territorio nazionale: 21,80 euro Territorio estero: 29,94 euro Da 12 a 18 ore Territorio nazionale: 33,02 euro Territorio estero: 43,05 euro Da 18 a 24 ore Territorio nazionale: 41,16 euro Territorio estero: 60,49 euro Sempre in base al CCNL, per le imprese di autotrasporto destinatarie del cosiddetto regime premiale previsto dall articolo 11 quater dello stesso contratto (riservato alle imprese che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali per gli autisti), l incremento di 0,60 euro giornaliere si considererà automaticamente assorbito nei valori forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendali. Sistri, le sanzioni per la mancata iscrizione e pagamento scatteranno dal 1 febbraio 2015 Si tratta di una pretesa inaccettabile, in quanto costringerebbe le imprese ad iscriversi pagando - per un servizio che non è operativo. CNA-Fita, puntando sulla illegittimità della norma, si sta battendo per modificare questa assurda disposizione. Come è noto, il Decreto milleproroghe ha confermato la proroga FINO AL 31/12/2015 per l applicazione delle sanzioni SISTRI, relative ai commi da 3 a 9, art. 260-bis ( NON OPERATIVITA DEL SISTEMA ). AD OGGI E PREVISTO, INVECE, CHE LE SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE E MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SCATTERANNO DAL 1 FEBBRAIO 2015 (peraltro sanzioni pesanti da 15.500 a 93.000 in caso di controllo) Si tratta di una pretesa inaccettabile, in quanto costringerebbe le imprese ad iscriversi pagando - per un servizio che non è operativo. La CNA-Fita insieme alla CNA, puntando sulla illegittimità della norma, si sta battendo per modificare questa assurda disposizione. Per questo consigliamo le imprese ad aspettare l ultimo momento per mettersi eventualmente in regola, convinti che la pressione dell Associazione consentirà di ottenere quanto meno un ulteriore rinvio. Vi terremo costantemente aggiornati sulla materia. Per eventuale e ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati si prega di contattare il Responsabile Cna Fita Riccardo Masini al numero cell.3346447805