Orientamenti. sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ABE/GL/2014/06. 18 luglio 2014



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ABE/GL/2014/06 18 luglio 2014 Orientamenti sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento 1

Orientamenti ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il regolamento ABE ). Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano il parere dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in una particolare area. L ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano loro integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all ABE entro il 18 settembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento ABE/GL/2014/06. Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 2

Titolo I Oggetto e ambito 5. I presenti orientamenti specificano la serie di scenari di grave dissesto macroeconomico e finanziario da utilizzare ai fini dell articolo 5, paragrafo 6, e dell articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE 1. 6. L obiettivo dell elaborazione della serie di scenari è quello di definire una serie di eventi ipotetici a fronte dei quali valutare l efficacia delle opzioni di risanamento e l adeguatezza degli indicatori contenuti nel piano di risanamento. 7. I presenti orientamenti sono soggetti alle decisioni assunte relative al grado di dettaglio dei piani di risanamento a norma dell articolo 4 della direttiva 2014/59/UE. Titolo II Requisiti riguardanti gli scenari Principi per l elaborazione della serie di scenari 8. La serie di scenari dovrebbe comprendere almeno tre scenari affinché sia garantita la copertura di un evento di natura sistemica, di un evento specifico e di una combinazione di eventi di natura sistemica e specifici. 9. Ogni scenario dovrebbe essere strutturato in maniera tale da soddisfare ciascuno dei seguenti requisiti: a. lo scenario dovrebbe basarsi sugli eventi che più riguardano l ente o il gruppo interessato, tenendo conto, fra gli altri fattori significativi, del suo modello di business e di finanziamento, delle sue attività e struttura, delle sue dimensioni o della sua interconnessione con altri enti o con il sistema finanziario in generale, e in particolare delle vulnerabilità o debolezze dell ente o del gruppo individuate; b. gli eventi previsti nello scenario dovrebbero minacciare di provocare il dissesto dell ente o del gruppo, a meno che non vengano tempestivamente attuate misure di risanamento; e c. lo scenario dovrebbe basarsi su eventi eccezionali ma plausibili. 1 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 3

10. Ogni scenario dovrebbe includere, se del caso, una valutazione dell impatto degli eventi su almeno ciascuno dei seguenti aspetti dell ente o del gruppo: a. capitale disponibile; b. liquidità disponibile; c. profilo di rischio; d. redditività; e. operazioni, comprese le operazioni di pagamento e regolamento; f. reputazione. 11. Le prove inverse di stress dovrebbero essere considerate un punto di partenza per lo sviluppo di soli scenari di dissesto imminente ( near-default ), nel senso che determinerebbero la non sostenibilità del modello operativo di un ente o di un gruppo, a meno che non siano efficacemente attuate azioni di risanamento. Serie di scenari di dissesto finanziario 12. Tenendo conto del principio di proporzionalità, il numero di scenari dovrebbe essere commisurato, in particolare, alla natura dell attività dell ente o del gruppo, alla sua dimensione, alla sua interconnessione con altri enti e con il sistema finanziario in generale e ai suoi modelli di finanziamento. 13. Almeno uno scenario andrebbe previsto per ciascuno dei seguenti tipi di eventi: a. un evento di natura sistemica, ovvero un evento che rischia di avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario o l economia reale; b. un evento specifico, ossia un evento che rischia di avere gravi conseguenze negative per un singolo ente, un singolo gruppo o un ente all interno di un gruppo; e c. una combinazione di eventi di natura sistemica e specifici che si verificano contemporaneamente e in modo interattivo. 14. Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) ai sensi dell articolo 131 della direttiva CRD 2 dovrebbero prevedere almeno più di tre scenari. 2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 4

15. La serie di scenari dovrebbe includere eventi avversi a lenta e a rapida evoluzione. 16. Gli eventi di natura sistemica e quelli specifici dovrebbero riferirsi agli eventi che più riguardano l ente o il gruppo, come descritto al paragrafo 9, lettera a). Gli scenari dovrebbero quindi basarsi su eventi diversi da quelli specificati nei paragrafi 17 e 18, se questi riguardano in misura minore l ente o il gruppo, come indicato al paragrafo 9, lettera a). Eventi di natura sistemica 17. Nell elaborare gli scenari basati su eventi di natura sistemica dovrebbe essere presa in considerazione la rilevanza di almeno i seguenti eventi di natura sistemica: a. il dissesto delle controparti significative che incidono sulla stabilità finanziaria; b. una diminuzione della liquidità disponibile sul mercato interbancario; c. un aumento del rischio paese e un deflusso di capitali generalizzato nei confronti di un paese significativo per l operatività dell ente o del gruppo; d. movimenti avversi nei prezzi delle attività in uno o più mercati; e. una recessione macroeconomica. Eventi specifici 18. Nell elaborare gli scenari basati su eventi specifici dovrebbe essere presa in considerazione la rilevanza di almeno i seguenti eventi specifici: a. il dissesto di controparti significative; b. un danno reputazionale per l ente o il gruppo; c. un grave deflusso di liquidità; d. movimenti avversi nei prezzi delle attività nei cui confronti l ente o il gruppo è prevalentemente esposto; e. gravi perdite creditizie; f. una grave perdita per rischio operativo. 5

Titolo III Disposizioni finali e attuazione 19. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti alla data che si verifica prima tra le seguenti: a. 1 gennaio 2015; b. la data alla quale lo Stato membro dell autorità competente in questione applica le disposizioni attuative dell articolo 5, paragrafo 6, e dell articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. 6