ART. 2 Programmazione



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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.L.GS 6.4.2006, N. 164 (Emanato con D.R. n. 302/Uff.Pers. del 29.03.2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 26; sostituito integralmente con D.R. n. 241 del 19. 02.2007) ART. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 13 del D.Lgs 6.4.2006, n. 164, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo nell ambito dell Università di Siena. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per trasferimento il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore con il passaggio sullo stesso di un docente che occupi la medesima posizione organica in altra Università; b) per mobilità interna : la procedura mediante la quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante con il passaggio sullo stesso di un professore o di un ricercatore che occupino la medesima posizione organica in altra Facoltà di questa Università; la procedura mediante la quale i professori o i ricercatori di questa Università sono inquadrati, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in diverso settore scientifico-disciplinare nell ambito della Facoltà di appartenenza; ART. 2 Programmazione 1. Le Facoltà, in sede di programmazione dell attività didattica di cui all art. 1- ter, lettera e) del D.L. 31.1.2005, n. 7 convertito nella legge 31.3.2005, n. 43 e nell ambito delle risorse ad esse destinate per posti di ruolo di docente, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all art. 51, comma 4, della legge 7.12.1997, n.

449 e all art. 1, comma 105, della Legge 30.12.2004, n. 311 e secondo le modalità stabilite dagli Organi di Ateneo, deliberano in merito all attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori o di ricercatori di ruolo. Le Facoltà dovranno precisare: a) la tipologia del posto che si intende coprire: professore di ruolo di I^ fascia, professore di ruolo di II^ fascia o ricercatore; b) il settore scientifico-disciplinare; c) le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna; d) l eventuale tipologia specifica dell impegno richiesto. 2. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle limitazioni di cui all articolo 26 -comma 3- dello Statuto di questo Ateneo. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta. 3. Il Senato Accademico è informato sulle proposte pervenute dalle Facoltà ai sensi del 1 comma, per le eventuali osservazioni di competenza nell ambito della propria attività di coordinamento e per la necessaria approvazione. ART. 3 Attivazione delle procedure di trasferimento 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante trasferimento. 2. Nell avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, la Facoltà e l eventuale tipologia specifica dell impegno richiesto. 3. Dell avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all albo ufficiale dell Università e all albo della Facoltà interessata. ART. 4 Requisiti

1. Possono presentare domanda per le procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, rispettivamente i professori di I^ fascia, professori di II^ fascia o ricercatori, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell art. 12 e dell art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11.7.1980, n. 382. 2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione; b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell avviso. ART. 5 Presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell avviso sulla Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità stabilite nell avviso stesso. 2. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all obbligo del triennio di permanenza di cui all art. 4 del presente regolamento, dovranno essere allegati: a) curriculum della propria attività scientifica e professionale; b) un elenco dei titoli posseduti che l interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso; c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa. 3. Non verranno considerati i titoli, le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande. 4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato deve

dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660. ART. 6 Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione 1. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell eventuale tipologia specifica dell impegno richiesto nel bando. 2. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio di una commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà. 3. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare alla seduta, tenuto conto delle limitazioni di cui all art. 26-3 comma- dello Statuto di questo Ateneo. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta. 4. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di non congruità dei profili scientifico-professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al 3 comma non sia stato raggiunto, le domande pervenute sono riproposte entro 30 giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita. ART. 7 Provvedimento di trasferimento 1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientificodisciplinare, e decorre di norma dal 1 novembre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell anno accademico, accertate da espressa delibera da parte della Facoltà richiedente

ed approvate dal Senato Accademico, solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza. Il provvedimento del Rettore è definitivo. 2. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati, entro 30 giorni dall emanazione e tempestivamente inviato al CINECA, secondo le indicazioni ministeriali. 3. Qualora il Consiglio di Facoltà decida di non procedere ad alcuna chiamata o non abbia raggiunto il quorum richiesto, il Preside trasmette tempestivamente la delibera all Amministrazione, che ne darà comunicazione ai candidati. Art. 8 Attivazione delle procedure per mobilità interna 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell art. 2, l Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante passaggio sugli stessi di docenti che occupino la medesima posizione organica in altra Facoltà dell Università. Dell avviso di vacanza viene data pubblicità mediante affissione all albo ufficiale dell Università e all albo delle Facoltà dell Università. 2. Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità interna, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data dell avviso di vacanza e secondo le modalità stabilite nell avviso stesso. 3. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e la deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare alla seduta, tenuto conto delle limitazioni di cui all art. 26-3 comma- dello Statuto di questo Ateneo. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio di una commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà.

4. Il Consiglio di Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificandone i motivi di non congruità dei profili scientifico-professionali dei candidati alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al 3 comma non sia stato raggiunto, le domande pervenute sono riproposte entro 30 giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita. 5. Il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire, a domanda il passaggio per mobilità interna alla Facoltà di professori e ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purchè ricorrano le condizioni di cui all art. 4-3 comma-. 6. Le procedure di mobilità interna di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, si concludono con il provvedimento del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare. Il provvedimento ha effetto di norma dal 1 novembre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell anno accademico accertate da espressa delibera da parte della Facoltà richiedente ed approvate dal Senato Accademico. Nel caso di mobilità interna di cui al comma 1 del presente articolo l anticipo della decorrenza può essere disposto solo previo nulla osta della facoltà di provenienza. 7. Il decreto del Rettore è comunicato a tutti gli interessati entro 30 giorni dall emanazione e tempestivamente inviato al CINECA, sulla base delle indicazioni ministeriali. Qualora il Consiglio di Facoltà decida di non procedere ad alcuna chiamata o non abbia raggiunto il quorum richiesto, il Preside trasmette tempestivamente la delibera all Amministrazione, che ne darà comunicazione ai candidati. Art. 9 Disposizioni finali e efficacia Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è immediatamente efficace a decorrere dalla data del presente provvedimento.