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Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM 07.08.2013 Siena, 10 maggio 2013 Ing. Domenico Carriero

Riferimenti normativi D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.2 comma 7 Al fine di garantire l uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell interno. 2

DM 7 agosto 2012 Pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 201 del 29 agosto 2012, il d.m. 7 agosto 2012 riguarda: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare Nasce con l obiettivo di aggiornare le precedenti disposizioni (DM 04.05.1998) relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle istanze per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi e di individuare le modalità di presentazione relative ai nuovi procedimenti introdotti dal regolamento DPR 151/11 3

DM 7 agosto 2012 Come disposto dall art.11 è stato pubblicato il decreto DCPST n.200 del 31.10.2012 che dispone l adozione a far data dal 27.11.2012 della nuova modulistica resa disponibile anche nel sito ufficiale www.vigilfuoco.it 4

Struttura del decreto Nuove definizioni Sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I DPR 151/11) Adempimenti in funzione delle modifiche delle attività esistenti Modalità di presentazione delle istanze concenrnenti i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetti, rinnovo periodico, ) Procedure di raccordo col SUAP Documentazione tecnica da allegare all istanza 5

Novità del decreto Introduzione nuove classificazioni; Introduzione del concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio; Introduzione approccio ingegneristico 6

Art. 1 (definizioni) SEGNALAZIONE: la segnalazione certificata di inizio attività (art.4 DPR 151/11) non rappresenta un atto autorizzativo, ma rappresenta esclusivamente, insieme ai relativi allegati, la segnalazione dell inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell esercizio dell attività ATTIVITA SOGGETTE: le attività individuate nell Allegato I del DPR 151/11, pertanto gli altri elenchi di attività soggette del DPR 689/55 e del DM 16.02.1982 devono intendersi definitivamente abrogati (art.12 DPR 151/11) 7

Art. 1 (definizioni) 8

Art. 2 (ambito applicazione) e All. III Introduzione delle sottoclassificazioni al fine di individuare univocamente l attività soggetta e rendere più semplice e chiara l applicazione del decreto Esempio: asili nido att.67b dell All. I DPR 151/11 diventa att. 67/3/B All. I DPR 151/11 codice attività + codice sottoclasse + categoria (A, B, C) All. III DM 07.08.2012 9

procedimenti previsti dal decreto CATEGORIE ALLEGATO I PROCEDIMENTI OBBLIGATORI PROCEDIMENTI VOLONTARI VP SCIA ARPCA DER (*) NOF VCO (*) Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività non rientranti tra quelle riportate all allegato I del D.P.R. n.151/2011 disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi 10

Art. 3 (istanza valutazione progetti) e All. I Consentito per le sole attività cat. B e C (mod. PIN 1-2012) Dovrà essere allegata la documentazione tecnico-progettuale (relazione tecnica e elaborati grafici All. I) a firma di tecnico abilitato Nel caso di ricorso ad approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio la documentazione tecnica dovrà essere firmata da professionista antincendio 11

Art. 3 (istanza valutazione progetti) e All. I 12

Art. 3 (istanza valutazione progetti) e All. I 13

Art. 4 (SCIA) Modello PIN 2-2012 Art. 4 co. 1 del DPR 151/11 Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in relazione a quanto indicato al co. 2 dell art. 16 del D.Lgs. 139/06, produce gli stessi effetti giuridici dell istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Il Comando Provinciale, verificata la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati, ne rilascia ricevuta che rappresenta titolo abilitativo all esercizio dell attività ai soli fini antincendio 14

Art. 4 (SCIA) asseverazione Il tecnico consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122 assevera la conformità dell opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF. 15

Art. 4 (SCIA) asseverazione 16

Art. 4 (SCIA) asseverazione Il tecnico potrà avvalersi per l asseverazione di tutte le certificazioni e dichiarazioni, rilasciate anche da altro tecnico, atte a comprovare specifici requisiti ai fini antincendio, e che possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) PIN 2.2-2012 prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte PIN 2.3-2012 impianti rilevanti ai fini antincendio (Dich. Conformità DM 37/08, Dich. Imp. PIN 2.4-2012, Cert. Imp. PIN 2.5-2012) La documentazione tecnico-certificativa propedeutica alla redazione delle certificazioni e dichiarazioni stesse potrà essere custodita in apposito fascicolo che il responsabile dell attività dovrà rendere disponibile in occasione dei controlli da parte dei Comandi Provinciali 17

Art. 4 (SCIA) asseverazione La documentazione tecnico-certificativa propedeutica alla redazione delle certificazioni e dichiarazioni stesse potrà essere custodita in apposito fascicolo che il responsabile dell attività dovrà rendere disponibile in occasione dei controlli da parte dei Comandi Provinciali Nel caso di cat.a la documentazione va integrata con una relazione tecnica e dagli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato 18

Art. 4 (SCIA) asseverazione 19

Art. 4 (SCIA) Dichiarazioni - Certificazioni Dichiarazioni e certificazioni da allegare alla asseverazione Modello CERT.REI.2012 DICH.PROD.2012 Denominazione certificazione di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza fuoco dichiarazione su prodotti ai fini: - Reazione al fuoco dei materiali; - Resistenza al fuoco delle porte; - Dispositivi di apertura delle porte Fac simile Ministero dello Sviluppo Economico (DC) DICH. IMP.2012 (DI) CERT. IMP.2012 (CI) Dichiarazione di conformità/rispondenza Ø Impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n.37 dichiarazione di corretta installazione e funzionamento Ø impianti non ricadenti nel D.M. 22/01/2008 n.37 - con progetto certificazione di rispondenza e funzionalità per: Ø impianti non ricadenti nel D.M. 22/01/2008 n.37 - in assenza di progetto ; Ø impianti - eseguiti prima del 27/03/2008 in caso di assenza o smarrimento della D. C. - resa da professionista ex L.818/84 con requisiti art.7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n.37 (iscrizione all albo da 5 anni con specifiche competenze nel settore impiantistico cui si riferisce la certificazione) 20

Art. 4 (SCIA) asseverazione la lettera circolare n.14724 del 26.11.2012 indica le disposizioni cui deve essere fatto riferimento per l asseverazione delle attività cat.a 21

Art. 4 (SCIA) depositi gpl L art. 12 del DPR 151/11 ha abrogato il DPR 214/06 (semplificazione procedure depositi gpl) pertanto tale caso specifico viene trattato separatamente (PIN 2 gpl-2012) PIN 2.7 gpl-2012 PIN 2.1 gpl-2012 22

Art. 4 (SCIA) modifiche attività esistenti L art.4 co.6 del DPR 151/11 obbliga a riattivare la procedura di valutazione del progetto solamente in occasione di modifiche all attività che comportino un aggravio del rischio incendio Per le modifiche non ricadenti nel caso presedente e riguardanti: lavorazioni o di strutture nuova destinazione dei locali variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti e nei depositi obbligo di presentazione della SCIA per i soli aspetti oggetto di modifica con allegati: relazione tecnica e elaborati grafici a firma di tecnico abilitato (Allegato I, lettera C) dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di tecnico abilitato PIN 2.6-2012 dichiarazioni e certificazioni ove necessario (Allegato II) 23

Art. 4 (SCIA) modifiche attività esistenti MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ALLEGATO IV A B Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare C Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino : un incremento della classe esistente i. incremento della potenza o della energia potenziale ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti. D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ; iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ; iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali. v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ; E Modifica delle misure di protezione per le persone i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ; iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività; 24

Art. 4 (SCIA) modifiche attività esistenti MODIFICHE AD ATTIVITA ESISTENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio DOCUMENTARE AL COMANDO VVF IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO Cat. A Cat. B - C SCIA + Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio SCIA 1) Valutazione del progetto 2) SCIA

Art. 4 (SCIA) per parti di attività Caso in cui il responsabile dell attività provveda alla realizzazione ed utilizzazione per fasi successive o per lotti (nota n.5555 del 18.04.2012 della DCPREV): realizzazioni rientranti in categoria A possibilità di presentazione della SCIA per la parte completata restano in capo al titolare dell attività le responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell opera ultimate con riferimento a vie di esodo, compartimentazioni, impianti antincendio e gestione dell emergenza realizzazioni rientranti in categoria B e C è auspicabile che il progetto riporti le fasi di realizzazione esplicitandone la relativa indipendenza, autonomia e funzionalità dal punto di vista antincendio, in tal caso si procederà alla presentazione della SCIA per ogni singolo lotto se le fasi di realizzazione non sono differenziate in progetto e nasce la necessità della messa in esercizio parziale, si procederà alla presentazione della SCIA per ogni singolo lotto allegando la documentazione tecnica che ne dimostri l autonomia delle misure di prevenzione e protezione antincendio 26

Art. 5 rinnovo periodico L art.5 del DPR 151/11 stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata: ogni 5 anni ogni 10 anni per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell Allegato I Per le attività dove era prevista l autorizzazione una tantum il primo rinnovo dovrà essere effettuato con tempistica differenziata (sei anni, otto anni, dieci anni) dall entrata in vigore del DPR 151/11 in funzione della data dell originaria autorizzazione 27

Art. 5 rinnovo periodico Attestazione di rinnovo periodico PIN 3-2012 assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio aver assolto agli obblighi gestionali connessi con l esercizio dell attività aver adempiuto all obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini antincendio eventuale documentazione tecnica inerente modifiche di cui all art.4 co.8 del DM 07.08.2012 in presenza di impianti di protezione attiva antincendio (con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione) o di prodotti ovvero impianti di protezione per garantire la resistenza al fuoco delle strutture asseverazione a firma di professionista antincendio PIN 3.1-2012 28

Art. 5 rinnovo periodico deposito gpl Attestazione di rinnovo periodico PIN 3 gpl-2012 dichiarazione a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell impresa di manutenzione del deposito ovvero dell azienda distributrice di gpl attestante l effettuazione dei controlli di manutenzione in conformità alle normative vigenti PIN 3.1 gpl-2012 29

attestazione tardiva rinnovo periodico Art. 20 co.1 del D.Lgs. 139/06: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1. La nota n.5555 del 18.04.2012 della DCPREV chiarisce: la presentazione tardiva dell attestazione di rinnovo potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell attività o all esercizio dell attività in violazione dell art.5 del DPR 151/11 nel caso si presenti una nuova SCIA la segnalazione presuppone il mancato esercizio alla scadenza del termine originario di validità e pertanto la non assoggettabilità all art.5 del DPR 151/11 30

Art. 6 deroga istanza di deroga PIN 4-2012 ed in allegato 31

Art. 6 deroga La lettera circolare n. 8269 del 20.05.2010 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricorda che un attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi da: 1) caratteristica dell attività 2) vincolo esistente mentre il n. 2) è applicato in modo oggettivo in quanto legato a legislazioni specifiche di altri enti, il n. 1) deve essere valutato in funzione di considerazioni inerenti: ricerca di soluzioni innovative ricerca di sperimentazione di materiali nuove tecnologie costruttive problematiche locali, economiche, etc. 32

Art. 7 nulla osta di fattibilità istanza di richiesta NOF PIN 5-2012 in generale si farà ricorso nella progettazione preliminare delle sole attività B e C per progetti di particolare complessità e potrà riferirsi anche a singoli aspetti di prevenzione incendi trattasi di procedimento volontario che non sostituisce gli obblighi di cui all art.3 del DPR 151/11 è necessario allegare relazione tecnica ed elaborati grafici 33

Art. 8 verifica in corso d opera istanza di richiesta NOF PIN 6-2012 può essere richiesta per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dalla categoria di cui al DPR 151/11 è auspicabile presentare un cronoprogramma con l indicazione delle verifiche richieste in modo che il Comando possa pianificare temporalmente le visite di sopralluogo all istanza dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnicaillustrativa dell attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto di verifica 34

istanza di richiesta NOF PIN 7-2012 Art. 9 voltura il nuovo responsabile acquisisce in proprio capo tutte le responsabilità e gli obblighi civili e penali ai fini antincendio, connesse con l attività stessa 35

Art. 10 modalità di presentazione delle istanze l utente responsabile dell attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco può produrre in forma cartacea le istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi quando, p.es., i Comuni competenti non abbiano completato le procedure di attivazione delle modalità telematiche di ricezione delle istanze duplice copia modelli istanze valutazione progetto, scia, rinnovo, nof, verifiche in itinere e singola copia documentazione allegata triplice copia modelli istanze deroga e duplice copia documentazione allegata 36

Art. 11 disposizioni finali e abrogazioni pubblicazione del decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile DCPST n.200 del 31.10.2012 che dispone l adozione a far data dal 27.11.2012 della nuova modulistica resa disponibile anche nel sito ufficiale www.vigilfuoco.it e con possibilità di successive modifiche e aggiornamenti abrogazione del DM 04.05.1998, fatta salva la tabella all Allegato 6 che completata con la tabella di comparazione dell All. II del DPR 151/11 consente la determinazione dell impegno orario fino alla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall art.23 del D.Lgs 139/06 nelle more di emanazione del succitato decreto il nof avrà tariffa corrispondente alla valutazione progetto, le verifiche in corso d opera avrà tariffa corrispondente ai controlli di prevenzione incendi 37

BUONA PREVENZIONE INCENDI A TUTTI! 38