PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P



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Modello di patente di guida utilizzato dal 19 gennaio 2013 (Mod. 720 P) PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui sono state recepite, le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patenti di guida. Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019) (GU n.15 del 18-1-2013) Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. Il nuovo modello di patente UE, a differenza di quello precedente in PVC, è prodotto in policarbonato ed è provvisto di ulteriori dispositivi di sicurezza contro la contraffazione; richiede inoltre la personalizzazione tramite la tecnologia laser engraving (stampa laser in bianco e nero e non necessita di successiva laminazione di protezione). I relativi supporti saranno quindi personalizzati con stampa in sede centralizzata e trasmessi, quotidianamente, in plichi contenenti patenti con la stessa medesima data di emissione (o elaborazione), a prescindere dal tipo di richiesta (così ad es.: esame, duplicato, conversione, ecc.). La patente si compone di due facciate: Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.

La facciata 1 contiene: a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, risultano numerate (vedi specimen e rubrica a fianco riportata) e) la dicitura «modello delle Comunità europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: 1. cognome del titolare; 2. nome/i del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4a. data di rilascio della patente; 4b. data di scadenza della patente; 4c. designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 5. numero della patente; 6) fotografia del titolare (il punto (6) non è presente sullo specimen); 7. firma del titolare; 9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; Nelle more, e per un periodo transitorio, la nuova patente UE sarà rilasciata senza riportare l incisione della firma, che dovrà essere apposta dal titolare della stessa, utilizzando un pennarello indelebile e un adesivo di protezione, fornito - per i primi rilasci - dall I.P.Z.S. Si rammenta che la sottoscrizione del documento costituisce elemento essenziale per la validità dello stesso. (Circolare Prot. n. 35178 del 27 dicembre 2012)

La facciata 2 contiene: 9. le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10. la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; 11. la data di scadenza per ciascuna categoria; 12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a), indicazioni indispensabili alla gestione della patente; Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).

MISURE DI SICUREZZA Come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.4.2011) e DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n.15 del 18-1-2013), il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: schede insensibili ai raggi UV; fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un' arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; incisione al laser; nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). Come previsto dal DECRETO 28 novembre 2012 (GU n. 289 del 12-12-2012 ), il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando le seguenti caratteristiche di sicurezza aggiuntive: ologramma su misura; inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente; caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto; inchiostri a variazione cromatica.

SCHEDA TRATTA DA: IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro conformità e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei conducenti stranieri e comunitari in Italia NUOVA EDIZIONE GENNAIO 2013 Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 Recepimento delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patenti di guida. Significative modifiche a numerosi articoli del codice della strada dal 19.01.2013. Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019) (GU n.15 del 18-1-2013) D. M. Giustizia 19.12.2012, G.U. 31.12.2012 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. VEDI ANCHE NOVITA SUL SITO: www.vehicle-documents.it

IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI Copyright tutti i diritti riservati