Regolamento per i servizi di assistenza scolastica qualificata e di trasporto scolastico a favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli



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Regolamento per i servizi di assistenza scolastica qualificata e di trasporto scolastico a favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado della Provincia di Teramo Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 03/08/2010

Indice generale Capo I ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI TIPO SPECIALISTICO (ASSISTENZA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE)...3 Art. 1 Definizione...3 Art. 2 Organizzazione del servizio...4 Art. 3 Modalità di presentazione della domanda...4 Art. 4 Criteri di ammissione...4 Capo II TRASPORTO SCOLASTICO...5 Art. 5 Definizione...5 Art. 6 Organizzazione del servizio...6 Art. 7 Modalità di presentazione della domanda...6 Art. 8 Criteri di ammissione...6 CAPO III...7 Art. 9 Disposizioni finanziarie...7 Art. 10 Norme Finali...9

PREMESSA La Provincia di Teramo riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel suo territorio e garantisce, ai sensi dell art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98, i servizi di supporto organizzativo negli istituti di istruzione secondaria superiore a favore degli alunni con handicap. Tali specifici servizi di supporto organizzativo si concretizzano attraverso l assistenza specialistica all integrazione scolastica (cosiddetta assistenza per l autonomia e la comunicazione) e il servizio di trasporto scolastico. L individuazione dell alunno come soggetto disabile in situazione di gravità costituisce la condizione per accedere agli interventi assistenziali sopra descritti. L individuazione avviene mediante apposita certificazione da cui risultino le menomazioni presentate dall alunno, tali da comportare difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione scolastica. La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca o revisione; in ogni caso i genitori possono richiedere l interruzione dei benefici previsti dalla l. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente scolastico. La Provincia riconosce e garantisce il servizio di trasporto e di assistenza specialistica per l autonomia e la comunicazione a favore di tutti gli studenti residenti nel territorio provinciale frequentanti istituti superiori di secondo grado, che abbiano i requisiti indicati nel presente regolamento. CAPO I ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI TIPO SPECIALISTICO (ASSISTENZA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE) Art. 1 Definizione L assistenza educativa scolastica di tipo specialistico (assistenza per l autonomia e la comunicazione) per studenti diversamente abili è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socioeducativo professionale, fornite, di norma, presso l Istituto scolastico superiore di secondo grado frequentato dallo studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nel tessuto scolastico. L Assistente per l autonomia e la comunicazione è personale appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell alunno in situazione di handicap. Ha il compito di sostenere l alunno nell ambito dell autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli

insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l organizzazione del proprio orario di lavoro, extra scolastiche. La necessità di assegnare l Assistenza per l autonomia e la comunicazione all interno dell orario scolastico, viene esplicitata nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Come previsto nella Nota del MIUR prot. n. 339 del 30 novembre 2001 e confermato nelle Linee Guida per l integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministro Gelmini, non rientrano tra le competenze dell assistente per l autonomia e la comunicazione le funzioni relative alla assistenza di base (cosiddetta assistenza materiale). Art. 2 Organizzazione del servizio Ai sensi dell art. 5/bis della legge regionale n. 78 del 15.12.1978, il servizio di assistenza educativa scolastica di tipo specialistico (assistenza per l autonomia e la comunicazione) a favore di studenti diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria aventi sede nel territorio provinciale è organizzato dai Comuni dove hanno sede le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Il servizio può essere organizzato ed erogato dall Ente d Ambito Sociale competente per territorio laddove i Comuni gliene diano mandato. Il Servizio viene attivato a seguito di domanda, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3. Art. 3 Modalità di presentazione della domanda La domanda di accesso al servizio, di cui al presente Capo I, va presentata, a cura del Dirigente Scolastico, al competente Ufficio del Comune nel cui territorio ha sede l Istituto Scolastico Superiore che lo studente diversamente abile frequenta od intende frequentare, nella forma e con le modalità ed i tempi stabilite dall Ufficio medesimo. La suddetta domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente, al fine di consentire un attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti indicati nel successivo articolo 4. Il Comune territorialmente competente ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. Art. 4 Criteri di ammissione Esaminata l istanza, sulla base della richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico, il Responsabile del

Servizio del Comune o dell Ente d Ambito Sociale nel cui territorio ha sede l Istituto scolastico superiore che lo studente diversamente abile frequenta od intende frequentare, dispone per l ammissione al servizio. L ammissione, è determinata tenendo conto dei seguenti criteri: Residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia di Teramo; Sede nel territorio provinciale di Teramo dell Istituto scolastico frequentato dallo studente disabile, fatta eccezione per esigenze particolari che, di volta i volta, saranno valutate dall Ente Provincia; Handicap in situazione di gravità dello studente, ai sensi del art.3, comma 3 della citata legge 104/92 certificata dalla documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. e debitamente aggiornata; Per l handicap visivo situazione di ipovedenza grave certificata dalla competente A.S.L. ai sensi della L. 138/2001; Indicazione specifica nel P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) della necessità di un educatore scolastico di tipo specialistico (assistente per l autonomia e la comunicazione). Qualora successivamente all accoglimento dell istanza vengano meno i suddetti presupposti l Ufficio Comunale competente dovrà disporre la revoca del servizio. CAPO II TRASPORTO SCOLASTICO Art. 5 Definizione Il servizio di trasporto scolastico è riconosciuto per gli studenti portatori di handicap in situazione di gravità che a causa della propria disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi. E possibile consentire che i Comuni della Provincia, su espressa richiesta dei genitori o tutori, in alternativa al servizio di trasporto, prestino un servizio di accompagnamento dalla fermata dell autobus alla scuola e viceversa, a quegli studenti disabili in situazione di gravità che, pur utilizzando i mezzi di linea, a causa delle loro patologie, non sono in grado di affrontare il tragitto fino all Istituto Scolastico in autonomia e senza rischi per la propria persona.

Art. 6 Organizzazione del servizio Il servizio di trasporto scolastico per studenti diversamente abili, in situazione di gravità, frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria è organizzato dai Comuni di residenza degli studenti stessi. Il servizio può essere organizzato ed erogato dall Ente d Ambito Sociale competente per territorio laddove i comuni gliene diano mandato. L Amministrazione comunale sarà responsabile degli alunni trasportati solo ed unicamente durante il trasporto stesso; nei casi di attesa in momenti precedenti e successivi lo svolgimento delle lezioni, sarà cura delle stesse istituzioni Scolastiche provvedere alle dovute forme di assistenza e vigilanza degli studenti. Sarà inoltre compito dei genitori dello studente diversamente abile quello di accompagnare e riprendere i ragazzi agli orari stabili presso le fermate degli scuolabus. Il Servizio viene attivato a seguito di domanda. Art. 7 Modalità di presentazione della domanda La domanda di accesso al servizio, di cui al presente Capo II, va presentata al competente Ufficio del Comune nel cui territorio lo studente diversamente abile in situazione di gravità abbia la propria residenza, nella forma e con le modalità ed i tempi stabilite dall Ufficio medesimo. La suddetta domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente, al fine di consentire un attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti indicati al successivo art. 8. Il Comune territorialmente competente ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. La domanda potrà essere presentata ai suddetti Uffici Comunali dai genitori dello studente diversamente abile ovvero dallo studente stesso, se maggiorenne, allegando la necessaria documentazione. Art. 8 Criteri di ammissione L ammissione è disposta dal Dirigente Responsabile del Servizio del Comune nel cui territorio ha la residenza lo studente diversamente abile che frequenta od intende frequentare un Istituto scolastico superiore di secondo grado avente sede nell ambito del territorio provinciale. Il servizio è, di norma,

escluso per il trasporto verso Istituti scolastici aventi sede fuori dalla Provincia di Teramo, fatta eccezione per esigenze particolari che, di volta in volta, saranno valutate dall Ente Provincia. L ammissione al servizio è determinata tenendo conto dei seguenti criteri: Residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia di Teramo; Handicap in situazione di gravità dello studente, ai sensi del art.3, comma 3 della citata legge 104/92 certificata dalla documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. e debitamente aggiornata, nella quale si desuma che lo studente non è autosufficiente ed affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi pubblici ordinari. Qualora successivamente all accoglimento dell istanza vengano meno i suddetti presupposti l Ufficio Comunale competente dovrà disporre la revoca del servizio. CAPO III Art. 9 Disposizioni finanziarie La Provincia si avvale delle risorse trasferite dalla Regione Abruzzo per l attuazione dei compiti concernenti i servizi di assistenza agli alunni con handicap, descritti nel presente regolamento ai Capi I e II, incrementate annualmente con risorse proprie, in base alla disponibilità di bilancio. La Provincia di Teramo, al fine di rispondere ad un criterio di equità, omogeneità e razionalizzazione delle spese assegna: per il servizio di assistenza qualificata a ciascun Comune od Ente d Ambito sociale ove ha sede l Istituto Scolastico Secondario Superiore, la somma annuale massima di 8.000,00 per ciascuno studente disabile in situazione di gravità a cui fornire il servizio; per il servizio di trasporto scolastico, assegna, di norma, ai Comuni di residenza la somma annuale massima di 3.000,00 per ogni studente disabile grave a cui fornire il servizio; per ogni studente per il quale è necessario assicurare un percorso giornaliero di oltre 70 Km, sarà riconosciuta la somma annuale massima di euro 4.000,00. In caso di più studenti che affrontino quotidianamente lo stesso tragitto, il rimborso della spesa per ogni utente superiore all unità è previsto nella misura del 50% del rimborso come sopra stabilito; per il servizio di accompagnamento la Provincia si riserva di assegnare ai Comuni di residenza dello studente disabile, in situazione di gravità, la somma annua massima di 800,00 per ogni studente, in caso di più studenti che affrontino quotidianamente lo stesso tragitto il rimborso è

limitato a quanto previsto per una unità. Si riconosce, inoltre, la possibilità di consentire che i Comuni della provincia autorizzino le famiglie al trasporto scolastico degli studenti diversamente abili in situazione di gravità frequentanti le scuole secondarie superiori, con mezzi di loro proprietà, erogando alle stesse un contributo forfetario, a parziale copertura delle spese sostenute, determinato nella misura massima di 2.000,00 annue, previa verifica delle presenze dello studente, pari ad almeno il 60% delle giornate relative all anno scolastico. Sarà compito del Comune e/o dell Ente d Ambito Sociale verificare le reali necessità dei ragazzi in merito alle ore di assistenza scolastica qualificata, anche grazie alla partecipazione di propri operatori alle riunioni dei Gruppi H Scolastici. Si riconosce, pertanto, ai Comuni la competenza di valutare, per il servizio di assistenza qualificata, nonché per il servizio di trasporto scolastico, l opportunità di utilizzare le somme assegnate tenendo conto delle specificità di ciascuno studente disabile assistito, nel rispetto comunque del tetto massimo di spesa complessivamente riconosciuto dalla Provincia. L Ente Provincia si riserva di procedere periodicamente ad una revisione delle suddette somme, tenendo conto degli aumenti dei costi dei servizi. Qualora vengano reperite ulteriori risorse finanziarie la quota assegnata per ciascun disabile potrà essere aumentata. Tale competenza è attribuita alla Giunta provinciale che vi provvederà mediante atti autonomi rispetto al presente Regolamento. Sulla base delle risorse iscritte in bilancio, la Provincia annualmente trasferisce i finanziamenti di cui sopra agli Enti di Ambito Sociale e ai Comuni che erogano i servizi in oggetto secondo le seguenti modalità: Una prima quota pari al 50% della spesa che ciascun Comune o Ente d Ambito sociale dovrà sostenere nell anno scolastico, verrà liquidata entro il 31 dicembre e previa acquisizione del prospetto attestante le previsioni del numero di utenti per l anno scolastico, prospetto che dovrà essere trasmesso dai Comuni ed E.A.S. alla Provincia entro il 15 giugno di ogni anno, accompagnata dai documenti indicati nel precedente articolo 4, che di seguito si riportano: Residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia di Teramo; Sede nel territorio provinciale di Teramo dell Istituto scolastico frequentato dallo studente disabile, fatta eccezione per esigenze particolari che, di volta in volta, saranno valutate dall Ente Provincia ; Handicap in situazione di gravità dello studente, ai sensi dell art.3, comma 3 della

citata legge 104/92 certificata dalla documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. e debitamente aggiornata; Per l handicap visivo situazione di ipovedenza grave certificata dalla competente A.S.L. ai sensi della L. 138/2001; Indicazione specifica nel P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) della necessità di un educatore scolastico di tipo specialistico (assistente per l autonomia e la comunicazione). Il saldo, previo introito dei fondi regionali, sarà liquidato entro il 30 luglio dell anno successivo, ad avvenuta acquisizione di dettagliata rendicontazione: 1. provvedimento dirigenziale del Responsabile del Servizio del Comune o Ente d Ambito Sociale con cui si approva il consuntivo delle spese sostenute nell anno scolastico di riferimento; 2. copia delle fatture quietanzate; 3. prospetto delle presenze mensili di ogni studente sottoscritto dal Dirigente scolastico. Allorché dall esame della rendicontazione trasmessa risulterà che la spesa sostenuta dai Comuni sia inferiore a quanto assegnato dalla Provincia, quest ultima procederà alla proporzionale decurtazione della somma da versare a titolo di saldo. Art. 10 Norme Finali Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge regionale e statale vigenti in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento perde efficacia il precedente approvato con Delibere di Consiglio Provinciale n. 19 e n. 76 rispettivamente dell 8 marzo 2007 e del 27 settembre 2007. Il presente Regolamento entra in vigore dalla di pubblicazione, ovvero, nel caso di urgenza, può essere dichiarato immediatamente eseguibile.