2182 Capitolo X 452-833 670. - Circ. 26 luglio 1997 n. 168. Titolarità di più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo al 30 settembre 1983. Sentenza della corte costituzionale n. 240 dell 8-10 giugno 1994. 1 - Premessa. Con circolari n. 251 del 27 settembre 1995 e n. 93 del 26 aprile 1996 sono state fornite le prime istruzioni per l applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 240 dell 8-10 giugno 1994, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all integrazione ai sensi dell art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti, prevede la riconduzione all importo a calcolo dell altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell importo spettante alla data indicata, fino all assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Come è noto, la norma di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale aveva fornito l interpretazione autentica dell art. 6 della legge n. 638, stabilendo che tale disposizione si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore all 1 ottobre 1983, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso art., mentre l altra o le altre pensioni spettano, a far tempo dall 1 ottobre 1983, nell importo a calcolo senza alcuna integrazione. A scioglimento della riserva formulata con circolare n. 149 del 1 luglio 1997, diramata in pari data con messaggio n. 14897, con la presente circolare vengono coordinate e integrate le istruzioni per l applicazione della sentenza in argomento alle pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. 2 - Campo di applicazione della sentenza n. 240. Con la sentenza n. 240, nell ambito dei titolari di più pensioni integrate o integrabili al minimo alla data del 30 settembre 1983, la corte costituzionale ha distinto due situazioni: a) pensionati che abbiano conseguito nell anno 1983 un reddito superiore al limite fissato dall art. 6, comma 1, della legge n. 638 (lire 7.177.300); b) pensionati che nell anno 1983 abbiano conseguito un reddito inferiore all anzidetto limite. La corte, mentre ha ritenuto legittima la disciplina dell art. 11, comma 22, della legge n. 537 con riferimento alla prima delle due situazioni, ne ha dichiarato l illegittimità con riferimento alla seconda. In conseguenza della decisione della corte, per i pensionati il cui reddito nell anno 1983 superi i limiti di legge rimangono confermati i criteri sinora seguiti dall Istituto, secondo i quali dall 1 ottobre 1983 la pensione indicata in via prioritaria dal 3 comma dell art. 6 della legge n. 638 spetta nella misura del minimo cristallizzato in essere al 30 settembre 1983, mentre l altra o le altre pensioni spettano nell importo a calcolo. Per i pensionati il cui reddito nell anno 1983 non superi i limiti di legge, ferma restando l integrazione al minimo (totale o parziale) della pensione indicata in via prioritaria dal 3 comma dell art. 6 della legge n. 638, l altra o le altre pensioni, corrisposte dall 1 ottobre 1983 nell importo a calcolo, spettano, a far tempo dalla medesima data, nell importo cristallizzato del minimo spettante al 30 settembre 1983. L importo cristallizzato deve essere garantito, sempreché il diritto alla cristallizzazione non venga meno negli anni successivi, fino a quando non venga superato a seguito dell applicazione alla pensione degli aumenti di legge intervenuti a far tempo dall 1 ottobre 1983. 2.1 - Situazioni di coesistenza di più pensioni integrate al minimo. Al 30 settembre 1983 in conseguenza della decisione della corte, nel caso di titolari di due o più pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983, il cui reddito nell anno 1983 non superi i limiti di legge, ferma restando l integrazione al minimo (totale o parziale) della pensione indicata in via prioritaria dal 3 comma dell art. 6 della legge n. 638, l altra (o le altre) pensioni, già ricondotte dall 1 ottobre 1983 nell importo a calcolo spettano, a far tempo dalla medesima data, nell importo cristallizzato del trattamento minimo spettante al 30 settembre 1983. Come è noto la possibilità di coesistenza di più pensioni integrate al minimo alla data del 30 settembre 1983 si è verificata, di norma, nei confronti dei titolari di più pensioni a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 314 del 1985, nonché delle analoghe sentenze emanate successivamente dalla stessa corte. I pensionati che a seguito di tali sentenze hanno ottenuto fino al 30 settembre 1983 la plurima integrazione al minimo hanno titolo, in applicazione della sentenza n. 240, in presenza delle previste condizioni reddituali, alla cristallizzazione nell importo del minimo spettante al 30 settembre 1983 della seconda (o ulteriore) pensione, già ricondotta dal 1 ottobre 1983 nell importo a calcolo. 2.2 - Situazioni di coesistenza di più pensioni integrabili al minimo. Al 30 settembre 1983 la cristallizzazione della seconda (o ulteriore) pensione nell importo del trattamento minimo vigente. Al 30 settembre 1983 spetta, ferme restando le condizioni reddituali innanzi delineate, anche nei casi in cui la seconda (o ulteriore) pensione non abbia concretamente beneficiato dell integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, ma risulti comunque integrabile al minimo a tale data. La corte costituzionale, con l espressione integrate o integrabili al minimo contenuta nel dispositivo della sentenza n. 240, ha infatti inteso ricomprendere nell ambito di applicazione della sentenza sia i soggetti che abbiano concretamente beneficiato della plurima integrazione, sia i soggetti che si trovavano nelle condizioni per fruirne, ancorché in concreto non ne abbiano beneficiato.
452-833 Gente di mare 2183 Tale ultima situazione riguarda i titolari di più pensioni inferiori al minimo al 30 settembre 1983 i quali, pur trovandosi nelle condizioni di plurititolarità prese in considerazione dalle sentenze della corte costituzionale intervenute in materia, non hanno ottenuto in concreto la plurima integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, per non aver richiesto tale integrazione ovvero perché l integrazione non è stata riconosciuta in quanto alla data della domanda di applicazione delle specifiche sentenze erano stati considerati decaduti dalla possibilità di ottenerne l applicazione sulla base dei criteri all epoca vigenti. A quest ultimo riguardo assumono rilievo anche i principi enunciati dalle sezioni unite della corte di cassazione con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996-24 febbraio 1997, illustrati con circolare n. 123 del 20 maggio 1997, diramata in pari data con messaggio n.11117, secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che, al pari del diritto a pensione, è imprescrittibile e non soggetto a decadenza. la prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei. Pertanto, sia quindi per l espresso riferimento della sentenza n. 240 alle pensioni integrabili al minimo, sia per effetto dei principi affermati dalla sentenza n. 1691 della corte di cassazione, anche i pensionati che non hanno concretamente ottenuto la plurima integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, ma che si trovavano nelle condizioni stabilite dalle varie sentenze per beneficiarne, hanno titolo, in presenza delle previste condizioni reddituali, alla cristallizzazione della seconda (o ulteriore) pensione nell importo del minimo vigente al 30 settembre 1983. Ciò, sempreché il diritto alla plurima integrazione per i periodi anteriori all 1 ottobre 1983 non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. 3 - Esclusioni dal campo di applicazione della sentenza n. 240. Restano esclusi dall ambito di applicazione della sentenza n. 240, oltre ai casi in cui la condizione di titolarità di due pensioni si è verificata successivamente al 30 settembre 1983 e ai casi in cui non risultino soddisfatte, nell anno 1983, le condizioni reddituali richieste dalla sentenza n. 240, anche quelli in cui le due pensioni, ancorchè decorrenti da data anteriore al 1 ottobre 1983, non siano al 30 settembre 1983 né integrate né integrabili al trattamento minimo, in quanto non ricomprese in nessuna delle sentenze della corte costituzionale. Restano inoltre escluse, come precisato al punto 2.2, le situazioni in cui la plurima integrazione sia stata negata con sentenza passata in giudicato. Nell allegato 1 sono riportate le situazioni di plurititolarità per le quali, allo stato, permane l esclusione dall integrazione al minimo per i periodi anteriori all 1 ottobre 1983 in quanto non comprese in alcuna delle sentenze della corte costituzionale emanate in materia. 4 - Reddito da valutare per l accertamento del diritto alla cristallizzazione. La sentenza n. 240, nello stabilire il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, non indica criteri particolari ai fini dell accertamento del requisito reddituale, ma individua come presupposto per la cristallizzazione della seconda pensione la circostanza che la pensione indicata in via prioritaria dall art. 6, 3 comma, della legge n. 638 abbia conservato il diritto al minimo, non risultando superati i limiti di reddito. Sulla base di tale criterio, con messaggio n. 18166 del 20 luglio 1994 (allegato 2 alla circolare n. 251 del 27 settembre 1995), è stato precisato che la seconda pensione deve essere cristallizzata nell importo spettante al 30 settembre 1983 qualora la pensione indicata in via prioritaria dal citato comma 3 abbia conservato, alla data dell 1 ottobre 1983, l integrazione al minimo, totale o parziale, non risultando superati nell anno 1983 i limiti di reddito previsti per il diritto all integrazione. La seconda pensione deve essere invece corrisposta nell importo a calcolo qualora la pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 del citato art. 6, a far tempo dal 1 ottobre 1983, non abbia più titolo all integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito. Per accertare il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione in base ai principi enunciati dalla corte costituzionale occorre pertanto verificare la conservazione, al 1 ottobre 1983, del diritto all integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell art. 6 della legge n. 638; conseguentemente, al predetto fine, occorre valutare lo stesso reddito preso in considerazione per l integrazione di tale ultima pensione. Come è noto, ai fini del diritto all integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell art. 6, (e, conseguentemente, ai fini della cristallizzazione della seconda pensione), in base al disposto del comma 1 dell art. 6 devono essere valutati tutti i redditi assoggettabili all Irpef, con la sola esclusione dell importo della pensione da integrare (e cioè della pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell art. in parola), del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati. Tra i redditi da valutare deve pertanto essere ricompreso anche l importo della pensione da cristallizzare in applicazione della sentenza n. 240. Si ricorda che ai fini del reddito da prendere in considerazione ai fini del diritto all integrazione al minimo delle pensioni in argomento devono essere valutate le competenze arretrate soggette a tassazione separata. A norma dell art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni, le predette competenze non vanno infatti considerate solo per le pensioni con decorrenza successiva al 1993. In applicazione del principio di cassa, i redditi devono essere computati nell anno di effettiva percezione, prescindendo dal periodo di riferimento. 5 - Importo spettante dall 1 ottobre 1983 alle pensioni cristallizzate. In applicazione della sentenza n. 240 si ricorda che gli importi dei trattamenti minimi in vigore al 30 settembre 1983 erano i seguenti: - Lire 298.550 mensili per le pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con meno di 781 contributi settimanali effettivi e figurativi; - Lire 317.500 mensili per le pensioni dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
2184 Capitolo X 452-833 ti liquidate con almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi; - Lire 223.500 mensili per le pensioni di invalidità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi i cui titolari non avevano compiuto l età pensionabile; - Lire 250.100 mensili per le altre pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Come stabilito dalla sentenza n. 240, l importo cristallizzato deve essere garantito, sempreché permanga il diritto alla cristallizzazione, fino a quando non venga superato dall importo a calcolo della pensione a seguito dell attribuzione su quest ultimo dei successivi aumenti di legge. Dalla data in cui la pensione non spetta più nell importo cristallizzato, la stessa esce dal campo di applicazione della sentenza n. 240 ed è assoggettata alla normativa prevista per la generalità delle pensioni. Per le pensioni ai superstiti aventi titolo sia all applicazione della sentenza n. 240 che della sentenza n. 495, l importo a calcolo, da perequare e da porre a confronto con l importo cristallizzato, al fine di verificare se e in quale momento l importo perequato superi l importo cristallizzato, è quello derivante dall applicazione della sentenza n. 495. 6 - Verifica della situazione reddituale negli anni successivi al 1983. Per le pensioni interessate all applicazione della sentenza n. 240, il comma 182 dell art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede espressamente che la verifica del requisito reddituale deve essere effettuata, non solo in relazione ai redditi dell anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. La disposizione recepisce l indirizzo emerso in sede di giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta accertato, sulla base del reddito dell anno 1983, il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione nell importo del minimo spettante alla data del 30 settembre 1983, occorre procedere alla verifica del permanere del diritto stesso sulla base della situazione reddituale degli anni successivi. Qualora i limiti di reddito, non superati nell anno 1983, risultino superati in un anno successivo, con conseguente perdita del diritto all integrazione della pensione indicata in via prioritaria dall art. 6, comma 3, della legge n. 638, la seconda pensione, già cristallizzata, deve essere ricondotta nell importo a calcolo dall 1 gennaio dell anno in cui vengono superati i limiti di reddito. Come già ricordato, gli arretrati devono essere computati nel reddito dell anno di corresponsione. a tal fine, gli eventuali arretrati corrisposti per l integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, in applicazione delle sentenze della corte costituzionale, della pensione da cristallizzare devono essere valutati nell anno di pagamento. Vanno altresì computati, nell anno di pagamento, gli arretrati corrisposti in applicazione della sentenza n. 240 e gli interessi previsti dall art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996 corrisposti nello stesso anno, in quanto assoggettabili all Irpef. Il reddito così determinato assume rilievo ai fini dell integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria e, conseguentemente, del mantenimento della cristallizzazione sulla seconda pensione. Si richiama pertanto l attenzione delle sedi sulla necessità di verificare scrupolosamente, anno per anno, la situazione reddituale degli interessati. Il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, una volta venuto meno, non può più essere ripristinato, indipendentemente dalla situazione reddituale degli interessati negli anni successivi. Per comodità di consultazione, nell allegato 2 sono riportati i limiti di reddito personale per l integrazione al minimo delle pensioni dal 1983 ad oggi. 7 - Pensioni cristallizzate in applicazione della sentenza n. 240. Divenute integrabili al minimo in quanto la pensione indicata in via prioritaria dall art. 6, 3 comma, della legge n. 638 del 1983 è divenuta superiore al minimo qualora la pensione integrata al minimo in via prioritaria sia divenuta superiore al minimo da una decorrenza successiva al 1 ottobre 1983 (è il caso, ad esempio, delle pensioni che hanno beneficiato degli aumenti a norma degli art. 3 e 4 della legge 15 aprile 1985 n. 140; delle pensioni dei lavoratori autonomi ricalcolate a norma della legge n. 233 del 1990; di pensioni sulle quali sia stato liquidato un supplemento), la pensione già cristallizzata esce dal campo di applicazione della sentenza n. 240. Da tale data pertanto la pensione stessa deve essere corrisposta nell importo a calcolo ovvero, in presenza delle previste condizioni reddituali, essere integrata, in tutto o in parte, al minimo. 8 - Somme dovute in applicazione della sentenza n. 240 sulla base dei principi enunciati dalle sezioni unite della cassazione con sentenza n. 1691 del 1997 in ordine all autonomia del trattamento minimo, la rideterminazione della pensione in applicazione della sentenza n. 240 deve essere effettuata a domanda degli interessati. A tal fine devono essere considerate valide anche le domande presentate prima del 15 giugno 1994, data di pubblicazione della sentenza n. 240. Al riguardo possono verificarsi le seguenti situazioni. 8.1 - Pensionati che non hanno mai chiesto l integrazione al minimo della seconda pensione. I titolari di più pensioni con decorrenza anteriore all 1 ottobre 1983, che, pur trovandosi nelle condizioni per fruire della plurima integrazione per effetto delle sentenze della corte costituzionale intervenute nel tempo, non ne hanno mai fatto richiesta, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alla riliquidazione della seconda pensione in applicazione della sentenza n. 240 e alla corresponsione degli arretrati per i periodi anteriori alla presentazione della relativa domanda nei limiti della prescrizione decennale, computata dalla data della domanda. 8.2 - Pensionati che hanno ottenuto la plurima integrazione fino al 30 settembre 1983. Ititolari di più pensioni con decorrenza anteriore all 1 ottobre 1983, che hanno ottenuto la plurima integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 e nei cui confronti si è proceduto dall 1 ottobre 1983 alla revoca dell integrazione sulla pensione non indicata in via prioritaria dall art. 6, 3 comma, della legge n. 638, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alla riliquidazione di tale pensione in applicazione della sentenza n. 240 e alla corresponsione degli arretrati per i periodi anteriori alla presentazione della relativa domanda nei limiti della prescrizione decennale, computata dalla data della domanda. Ciò, sempreché nel frattempo non siano scaduti i termini di decadenza per la proposizione dell azio-
452-833 Gente di mare 2185 ne giudiziaria avverso la revoca, computati dalla data in cui il relativo provvedimento è divenuto definitivo. Secondo le indicazioni fornite con circolare n. 123 del 29 maggio 1997, per le revoche adottate anteriormente al 19 settembre 1992 opera la decadenza decennale di cui all art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, mentre per le revoche adottate dal 19 settembre 1992 opera la decadenza triennale di cui all art. 4 della legge 11 novembre 1992 n. 438. Qualora alla data della domanda di applicazione della sentenza n. 240 il termine di decadenza per la proposizione dell azione giudiziaria computato con gli anzidetti criteri risulti scaduto, gli interessati hanno diritto alla riliquidazione della seconda pensione in applicazione della sentenza n. 240 dal mese successivo a quello in cui si è compiuta la decadenza in ordine al provvedimento di revoca, sempre comunque entro il limite prescrizionale decennale computato a far tempo dalla data della domanda. Al riguardo si osserva che per le domande di applicazione della sentenza n. 240 finora presentate non dovrebbero essersi verificate in linea di massima decadenze. 8.3 - Pensionati che hanno presentato domanda di integrazione al minimo della seconda pensione, respinta per intervenuta decadenza. I titolari di più pensioni con decorrenza anteriore all 1 ottobre 1983, che non hanno ottenuto l integrazione al minimo della seconda pensione in applicazione di una delle sentenze della corte costituzionale intervenute in materia, in quanto, secondo i criteri vigenti anteriormente all emanazione della più volte citata circolare n. 123 del 29 maggio 1997, erano stati considerati decaduti dalla possibilita di ottenerne l applicazione, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alla riliquidazione della seconda pensione in applicazione della sentenza n. 240 e alla corresponsione degli arretrati per i periodi anteriori alla presentazione della relativa domanda nei limiti della prescrizione decennale, computata dalla data della domanda. Ciò, sempreché nel frattempo non siano scaduti i termini di decadenza per la proposizione dell azione giudiziaria avverso il provvedimento di reiezione, computati dalla data in cui tale provvedimento è divenuto definitivo. Secondo le indicazioni fornite con circolare n. 123 del 29 maggio 1997, per i provvedimenti di reiezione adottati in relazione a domande di integrazione al minimo presentate anteriormente al 19 settembre 1992 opera la decadenza decennale di cui all art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, mentre per i provvedimenti di reiezione adottati in relazione a domande presentate a partire dall anzidetta data opera la decadenza triennale di cui all art. 4 della legge 11 novembre 1992 n. 438. Qualora alla data della domanda di applicazione della sentenza n. 240 il termine di decadenza per la proposizione dell azione giudiziaria computato con gli anzidetti criteri risulti scaduto, i ratei di pensione cristallizzata spettano dal mese successivo a quello in cui si è compiuta la decadenza in ordine al provvedimento di reiezione, sempre comunque entro il termine di prescrizione decennale. 9 Modalità di corresponsione delle somme dovute. In applicazione della sentenza n. 240 come comunicato con circolare n. 149 dell 1 luglio 1997, il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità, a norma dell art. 1, comma 182, della legge n. 662, come modificato dall art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79. Nell allegato 3 è riportato il testo dell art. 1, commi da 182 a 184, della legge n. 662, come modificato dall art. 3-bis della legge n. 140. Il pagamento degli arretrati maturati successivamente al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato con le consuete modalità. Si ricorda che sentenze che abbiano riconosciuto il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione passate in giudicato anteriormente al 30 marzo 1996 devono trovare esecuzione secondo i consueti criteri, e quindi con pagamento in contanti degli arretrati anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 ed anche nei confronti degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti. 10 - Interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo quanto stabilito dal comma 182 dell art. 1 della legge n. 662, nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono nè gli interessi legali né la rivalutazione monetaria. Sulle predette somme spettano dall 1 gennaio 1996 gli interessi nella misura della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall Istat per l anno precedente. A norma dell art. 3-bis della legge n.140, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dall 1 gennaio 1996 alla data di pagamento, sull intero ammontare degli arretrati. Sulle rate successive saranno corrisposti gli interessi maturati sugli arretrati residui, dalla data di pagamento della precedente annualità fino alla data di pagamento della successiva. 11 - Soggetti aventi diritto alla corresponsione degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995: La legge n. 662 prevede una disciplina particolare anche per quanto riguarda i soggetti aventi diritto al pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995. In particolare, il comma 182 dell art. 1 stabilisce che il diritto alla corresponsione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità al 30 marzo 1996. Pertanto, nei casi di pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, il pagamento delle somme maturate entro il 31 dicembre 1995, che dovrà comunque essere effettuato in sei annualità, potrà aver luogo, a domanda, nei confronti dei soli aventi diritto alla pensione ai superstiti. Nei casi di pensionati deceduti a far tempo dal 30 marzo 1996 devono invece trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di successione. Di conseguenza, le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 entrano nell asse ereditario e, fermo restando il loro pagamento in sei annualità, spettano, a domanda, agli eredi secondo le regole del diritto successorio. Nessuna particolare disciplina è invece prevista per quanto riguarda le somme maturate dall 1 gennaio 1996, che pertanto devono essere corrisposte agli aventi diritto secondo le consuete modalità. Conseguentemente tali somme possono essere
2186 Capitolo X 452-833 corrisposte, a domanda, anche agli eredi del pensionato deceduto anteriormente al 30 marzo 1996 non aventi diritto alla pensione di reversibilità. Si richiama l attenzione delle sedi sulla necessità, prima di procedere all applicazione della sentenza n. 240, di sistemare la situazione pensionistica degli interessati, qualora non risulti correttamente definita in applicazione del 3 comma dell art. 6 della legge n. 638. Come precisato con circolare n.149 dell 1 luglio 1997, le ricostituzioni per l applicazione della sentenza n. 240, al pari delle ricostituzioni per l applicazione della sentenza n. 495, non possono essere effettuate unitamente a ricostituzioni per altri motivi. Pertanto, l eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla pensione indicata in via prioritaria dal citato art. 6, 3 comma, della legge n. 638 deve essere operato prima di procedere alla ricostituzione della pensione per l applicazione della sentenza n. 240. ALLEGATO 1 Situazioni per le quali, allo stato, permane l esclusione dall integrazione al minimo per i periodi anteriori all 1 ottobre 1983 in quanto non definite dalle sentenze della corte costituzionale emanate in materia. Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni * vr in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni della regione siciliana. * ir in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dello stato ed assimilate. * sr in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dell assicurazione generale obbligatoria, dei lavoratori dipendenti; - pensioni delle gestioni per i lavoratori autonomi; - pensioni dal fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; - pensioni cassa nazionale della previdenza marinara; - pensioni del fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. * sr in concorso con pensioni ai superstiti diverse da: - pensioni del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. gestione esercenti attivita commerciali * io com in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni del fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. * so com in concorso con pensioni dirette diverse da: - pensioni dell INPS; - pensioni dello stato e assimilate; - pensioni dell enpals. * so com in concorso con pensioni ai superstiti diverse da: - pensioni dello stato e assimilate; - pensioni dell enpals. Per l applicazione delle sentenze in materia di integrazione al minimo, ai fini dell individuazione delle pensioni a carico dello stato ed assimilate, devono essere prese in considerazione, oltre alle pensioni erogate a norma del t.u. n. 1092/73, o a carico di aziende autonome o dell Istituto postelegrafonici, anche le pensioni a carico della 2 c.p.d.e.l. e delle altre casse amministrate dal ministero del tesoro nonché gli assegni vitalizi liquidati a favore dei dipendenti delle camere di commercio collocati a riposo prima del 16 marzo 1970. DDevono essere altresì assimilate a pensioni dello stato, ai fini di cui trattasi, le pensioni corrisposte ai sensi della legge 29 aprile 1976 n. 177, in sostituzione di assegni vitalizi già a carico dell e.n.p.a.s., dell i.n.a.d.e.l., o dell Istituto postelegrafonici (v. da ultimo circolare n.141 del 22 giugno 1988). ALLEGATO 2 Limiti di reddito personale annuo che escludono l integrazione al trattamento minimo anno 1983: oltre lire 7.177.300 anno 1984: oltre lire 8.325.200 anno 1985: oltre lire 8.988.200 anno 1986: oltre lire 9.766.000 anno 1987: oltre lire 10.332.400 anno 1988: oltre lire 10.887.100 anno 1989: oltre lire 11.759.800 anno 1990: oltre lire 12.597.000 anno 1991: oltre lire 13.508.300 anno 1992: oltre lire 14.640.600 anno 1993: oltre lire 15.021.500 anno 1994: oltre lire 15.661.100 anno 1995: oltre lire 16.287.700 anno 1996: oltre lire 17.167.800 anno 1997: oltre lire 17.837.300 (definitivo) ALLEGATO 3 Art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel testo modificato dall art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l osservanza delle disposizioni di cui all art. 38 della legge 30 marzo 1981 n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 e il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. 182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall Istat per l anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento. 183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente art. sono dichiarati 5 estinti d ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 184. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510.