COMUNE DI CRESPELLANO (Provincia di Bologna)



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Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/04/2003 COMUNE DI CRESPELLANO (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA Approvato con delibera C.C. n. 44 del 29/04/2003.

INDICE Art. 1- Oggetto del regolamento. Art. 2- Limiti di applicazione. Art. 3- Modalità di esecuzione in economia. Art. 4- Forniture e servizi in economia. Art. 5- Responsabile del procedimento. Art. 6- Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia. Art. 7- Criteri di affidamento. Art. 8- Casi e situazioni particolari. Art. 9- Buono d ordine per forniture e servizi. Art. 10- Penali e garanzie. Art. 11- Verifica della prestazione e liquidazione. Art. 12- Formazione del contratto. Art. 13- Norma di rinvio. Art. 14- Disposizioni finali e entrata in vigore. 2

Art. 1 Oggetto del Regolamento. 1. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alle gare di appalto proceduralizzate secondo la normativa comunitaria (D. Lgs. 358/92, D.Lgs. 157/95), nazionale (D.P.R. 573/94) e comunale (Regolamento dei Contratti), nonché all adesione alle convenzioni di cui all art. 26 della Legge n. 488/99. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l esecuzione in economia di forniture e servizi, in attuazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 384/2001. 3. Per l esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e quella contenuta nello specifico regolamento comunale. 4. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture, si applicherà il principio della prevalenza economica. 5. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa. Art. 2 Limiti di applicazione. 1. Il ricorso all esecuzione in economia per forniture e servizi è ammesso fino all importo di Euro 200.000,00, IVA esclusa (art. 11, D.P.R. 384/2001). Fermo restando il suddetto limite di importo, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di forniture/servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore, comunque, all anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa o offerte validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all impresa risultato affidatario a seguito dell espletamento delle procedure di acquisto in economia. 2. E vietato frazionare artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio avente carattere unitario in una pluralità di forniture o servizi. 3. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall art. 7 del D.P.R. n. 384/2001, fermo restando il rispetto del limite massimo di importo di cui al precedente comma 2. 4. Il limite di valore di cui al comma 2 del presente articolo deve intendersi adeguato ai diversi limiti fissati dalla normativa successiva che verrà eventualmente emanata in materia. 5. Fermo restando l obbligo di utilizzare le convenzioni-quadro definite dalla CONSIP S.p.a., è possibile ricorrere all esecuzione di beni o servizi in economia esclusivamente nel caso in cui le suddette convenzioni non siano attive, al momento dell avvio del procedimento, per la fornitura/servizio in relazione al quale occorre procedere o nel caso in cui il bene oggetto di convenzione abbia caratteristiche tecniche inadeguate alle necessità di acquisto dell Amministrazione procedente. 3

Art. 3 Modalità di esecuzione in economia. 1. L esecuzione in economia di forniture e servizi può avvenire: in amministrazione diretta; a cottimo fiduciario; con sistema misto, ovvero parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 2. Sono in amministrazione diretta le prestazione per le quali non occorre l intervento di alcun imprenditore/soggetto esterno, in quanto eseguite dal personale comunale e/o da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant altro occorra, tutto in proprietà o in uso dell Ente. 3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l affidamento a persone o imprese esterne al Comune, nei confronti delle quali sussiste fiducia. Art. 4 Forniture e servizi in economia. 1. Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di forniture e servizi: Forniture: Cancelleria; Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali, nonché per altri immobili di proprietà comunale; Beni per l igiene e la pulizia in genere di locali comunali; Pubblicazioni in genere (libri, riviste, giornali), nonché pubblicazioni e divulgazione di bandi, avvisi, ecc.; Stampa, tipografia, litografia, rilegatura di libri/registri/atti; Spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie e premiazioni; Vestiario e relativi accessori; Beni per l igiene della prima infanzia e della terza età; Apparecchiature informatiche; Programmi informatici; Beni alimentari; Stoviglie, biancheria, tovagliato; Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni; Carburanti e lubrificanti; Materiale di ferramenta; Farmaci e prodotti sanitari; Materiali e strumentazioni per l elettricità e forme diverse di energia; Locazione di beni mobili e immobili; Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento degli immobili e degli impianti pubblici comunali; Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali; Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio e altri piccoli elettrodomestici; Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali; Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio-assistenziali, edifici scolastici, edifici per attività culturali e teatrali, musei, cimiteri, ecc. 4

Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti; Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione e il tempo libero; Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali. Servizi: Servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere; Servizi di trasporto in genere; Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa; Servizi e prestazioni attinenti all informatica; Servizi di natura intellettuale in genere; Servizi attinenti all architettura e alla paesaggistica; Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi; Servizi di collocamento e reperimento del personale; Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro; Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; Servizi informativi e di stampa; Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura; Servizi di mensa e ristorazione; Servizi di guardaroba e lavanderia; Servizi di pulizia; Servizi per la custodia e la sicurezza; Servizi relativi all istruzione media, elementare, materna e degli asili nido; Servizi sociali e sanitari; Servizi culturali; Servizi ricreativi e sportivi; Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali. 2. L Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purchè se ne dia atto, se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento. Art. 5 Responsabile del procedimento. 1. L esecuzione di forniture e servizi in economia viene disposta e avviata, nell ambito degli obiettivi e delle risorse assegnate, dal Responsabile della struttura organizzativa interessata, che può affidarla al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell art. 4 della Legge 7/08/1990 n. 241. 2. L affidamento di forniture e servizi in economia a persone o imprese esterne al Comune (cottimo fiduciario) è formalizzato in apposita determinazione, adottata dal Responsabile competente. Nella suddetta determinazione devono essere esplicitati i presupposti e le 5

motivazioni che giustificano il ricorso a procedure in economia e le specifiche esigenze dell Amministrazione in relazione al particolare acquisto. 3. E possibile adottare determinazioni anche con riferimento ad una molteplicità di acquisti afferenti ad esigenze temporalmente determinate o ad acquisti complessivi o periodici. Art. 6 Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia. 1. L affidamento delle forniture e dei servizi in economia avviene nel rispetto delle seguenti procedure: A. Forniture e servizi di importo fino a Euro 50.000,00 IVA esclusa: La scelta del contraente avviene a trattativa privata diretta, previa indagine di mercato con richiesta di almeno cinque preventivi/offerte effettuata mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, contenenti di regola: I. l oggetto dell intervento/prestazione; II. le caratteristiche tecniche; III. le modalità e i tempi di esecuzione; IV. eventualmente, la somma massima disponibile per l intervento; V. i criteri di affidamento (nel caso di aggiudicazione con il sistema dell offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario indicare anche i punteggi dei singoli criteri); VI. patti e condizioni, incluse eventuali penali e garanzie; VII. l informazione circa l obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle condizioni e penalità all uopo stabilite dall Amministrazione; VIII. l informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 e ss. mm. e ii.; IX. quant altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell intervento. Si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l importo della spesa non superi l ammontare di Euro 20.000,00 IVA esclusa. In questi casi la fornitura o il servizio sono disposti attraverso l emissione di buoni d ordine. Il limite di cui al capoverso precedente è elevato a Euro 40.000,00 IVA esclusa per l acquisizione di beni o servizi connessi a impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. Il Responsabile del procedimento può richiedere, se lo riterrà necessario, la presentazione, in sede di offerta, di autocertificazione circa il possesso di requisiti di ordine morale, tecnicoorganizzativo, economico e di ogni altra documentazione ritenuta idonea a verificare la qualificazione dell impresa. Le offerte/preventivi possono pervenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, secondo quanto prescritto nella richiesta inoltrata dal Responsabile del procedimento. Le offerte/preventivi vengono raccolte e conservate agli atti dell ufficio competente. B. Forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 50.000,00 e fino a Euro 200.000,00 IVA esclusa: La scelta del contraente avviene mediante trattativa privata previa gara informale/ufficiosa aperta ad almeno cinque imprese e indetta con lettera di invito; il procedimento è attivato con apposita determinazione a contrattare avente i requisiti prescritti dalla normativa vigente. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle imprese/persone alle quali affidare le forniture/servizi in economia, si applicano, in generale, le 6

disposizioni normative contenute nei D. Lgs. N. 358/92 e ss. mm. e ii. e D.Lgs. n. 157/95 e ss. mm. e ii. Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di invito, contenente, di norma, gli elementi di cui alla precedente lettera A), punti dall I al IX, e negli altri atti di gara, idonei, comunque, a garantirne la segretezza. Salvo cause ostative di legge, al fine di garantire i principi di trasparenza e concorsualità, tutte le offerte di imprese/persone che, pur non essendo state invitate, perverranno entro i termini previsti dalla lettera di invito, dovranno essere prese in considerazione e valutate. L apertura dei plichi/buste contenenti le offerte viene effettuata dal Responsabile competente, assistito da almeno due dipendenti in qualità di testimoni; nei casi in cui sia necessario o opportuno, può prevedersi l assistenza tecnica di consulenti esterni incaricati. Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, contenente l indicazione della imprese invitate, delle offerte presentate e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dell affidatario. L affidamento può avvenire anche in presenza di una sola offerta, purchè adeguatamente motivato; il verbale viene approvato con apposita determinazione del Responsabile competente. L affidamento della fornitura/servizio di cui alla presente lettera B) è soggetto all obbligo di comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. Art. 7 Criteri di affidamento. 1. L individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o complessivo, che con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; in relazione a quest ultimo metodo, in particolare, l offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nella lettera di invito e negli atti di gara; i suddetti atti determineranno anche il punteggio attribuito ai singoli criteri. 2. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, possono essere: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetico-funzionali, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica; possono essere previsti eventuali altri criteri ritenuti idonei alla specifica fornitura/servizio e identificati nella lettera di invito dal competente Responsabile. 3. Il Responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà individuare la migliore offerta avvalendosi di apposita commissione, composta da almeno tre membri e costituita secondo le norme del vigente Regolamento Comunale dei Contratti. 4. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. Art. 8 Casi e situazioni particolari. 1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di Euro 200.000,00 è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; 7

Acquisizione di beni o servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; Eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; Forniture e servizi complementari, entro il limite del 20% dell importo del contratto principale. Art. 9 Buono d ordine per forniture e servizi. 1. Tutte le prestazioni di forniture e servizi devono essere ordinate all impresa affidataria mediante invio di apposito documento (buono d ordine) contente, di norma, le seguenti informazioni: Impresa affidataria; Oggetto della prestazione; Prezzo ed eventuali altri dati risultanti dalla lettera di invito o dagli atti di gara; Gli estremi dell impegno di spesa, capitolo di bilancio/peg; Avviso al fornitore circa l obbligo di allegare il buono d ordine sottoscritto per accettazione alla relativa fattura commerciale o comunque di indicare, nella stessa, gli estremi dell ordinativo. 2. Il buono d ordine deve essere sottoscritto o comunque vistato per approvazione dal Responsabile competente. Art. 10 Penali e garanzie. 1. Nel caso di inadempimento imputabile all impresa affidataria di forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella lettera di invito o negli atti di gara. 2. Se l inadempimento è grave, l Amministrazione può, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. 3. Se l inadempimento è di gravità tale da non rendere necessaria o opportuna la risoluzione del contratto, l Amministrazione, decorso il termine massimo di quindici giorni, dopo formale diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l esecuzione di tutto o parte della fornitura o servizio a spese dell affidatario, salvo in ogni caso l esercizio dell azione per il risarcimento del danno. 4. La cauzione a garanzia dell adempimento della prestazione di forniture o servizi non è, di regola, dovuta in caso di affidamento per importi non superiori a Euro 50.000,00; sono fatte salve, tuttavia, le diverse prescrizioni che il Responsabile competente riterrà opportuno inserire nella lettera di invito o negli atti di gara. 5. Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera di invito o negli atti di gara. Alla scadenza del contratto, il Responsabile competente provvede allo svincolo della cauzione. Art. 11 Verifica della prestazione e liquidazione. 1. Le prestazioni di beni e servizi affidate con le procedure in economia sono soggette a collaudo o attestazione di regolare esecuzione di norma entro il termine di venti giorni dall acquisizione o, comunque, nei termini e modalità stabilite nella lettera di invito o negli atti di gara. 8

2. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche, questo viene affidato ad uno o più consulenti esperti, anche esterni, che procederanno in contraddittorio con l impresa affidataria; del collaudo viene redatto verbale, con le modalità eventualmente previste nella lettera di invito o negli atti di gara. 3. L esito positivo del collaudo o l attestazione di regolare esecuzione apposta anche mediante nulla-osta/visto in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione della spesa della fornitura/servizio. 4. La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità. 5. Il pagamento è disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi diversi accordi tra le parti. Art. 12 Formazione del contratto. 1. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo non superiore a Euro 50.000,00 IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o mediante scambio di corrispondenza. Sono altresì ammesse le altre forme di stipulazione previste dall art. 7 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, ovvero: per mezzo di obbligazione stesa appiedi del foglio patti e condizioni; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l offerta. 2. In caso di importi superiori a Euro 50.000,00 IVA esclusa si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale. 3. Le spese contrattuali, comprese le marche da bollo, sono a carico del contraente. Art. 13 Norma di rinvio. 1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 384/2001, nel codice civile e tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Art. 14 Disposizioni finali e entrata in vigore. 1. Il presente Regolamento entra in vigore, divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che ne ha disposto l approvazione, decorsi 15 giorni di pubblicazione all albo pretorio comunale, secondo quanto previsto dall art. 10 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile. 2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con le norme del presente Regolamento. 3. Le norme del presente Regolamento costituiscono disciplina speciale per l esecuzione di forniture e servizi in economia e, in quanto tali, sono prevalenti rispetto alle disposizioni del Regolamento comunale dei contratti. 9