SEMPLIFICAZIONI FISCALI Legge n. 44 del 26 aprile 2012 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28/4/2012, in vigore dal giorno successivo, ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16 del 5 marzo 2012 in materia di semplificazioni fiscali Si riportano, di seguito, le novità di maggiore interesse per imprese, lavoratori automi e famiglie. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DI IMPOSTE Rateazioni di imposte (art. 1) In caso di mancato pagamento rateale degli avvisi bonari, è prevista la possibilità di accedere alla rateazione della successiva cartella esattoriale emessa per le residue imposte dovute. Nella domanda di rateazione del debito tributario può essere richiesta l applicazione di una rata crescente nel tempo in luogo di una rata costante; in presenza di una domanda di rateazione del debito tributario, l Agente della riscossione può iscrivere ipoteca a garanzia del credito soltanto in caso di rigetto della domanda ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive. E prevista la possibilità per gli Enti pubblici dello Stato di concedere, su richiesta del contribuente, rateazioni sulle loro entrate patrimoniali. In presenza di blocco del pagamento ad un fornitore di Ente pubblico conseguente alla presenza di imposte iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore ad Euro diecimila, costituisce violazione dei doveri d ufficio il mancato pagamento al fornitore delle somme eccedenti il debito comunicato. La presenza di una rateazione di debito tributario in corso non impedisce la partecipazione dell impresa ad una pubblica gara. Pignoramento ed esecuzioni (articolo 3, commi 5 e 6) L Agente della Riscossione non può sottoporre a pignoramento una quota pari ad un decimo se lo stipendio mensile (ovvero le altre indennità dovute in dipendenza di lavoro dipendente) è inferiore ad Euro 2.500,00 ovvero pari ad un settimo fino ad Euro 5.000,00; oltre tale limite lo stipendio è pignorabile nella misura generale pari ad un quinto. L Agente della Riscossione può procedere alla esecuzione immobiliare soltanto in presenza di crediti esattoriali di importo superiore ad Euro 20.000,00 anche se, per soli fini di garanzia, può iscrivere vincolo ipotecario sugli immobili del debitore anche per importi a credito inferiori. Limite di pagamento imposte (art. 3 comma 10 11) Dal 1 luglio 2012 non vengono effettuate iscrizioni a ruolo e riscossione di crediti per tributi erariali, regionali e locali, sanzioni ed interessi di importo fino a Euro 30,00. APPALTO DI OPERE E SERVIZI (articolo 2, comma 5-bis) Viene prevista la responsabilità in solido tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l appaltatore ed i suoi subappaltatori per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro.
dipendente e dell'iva relativa alle prestazioni effettuate nell appalto per la durata di due anni dalla cessazione dell appalto stesso. La responsabilità viene esclusa nel caso in cui il committente dimostri di avere adottato opportuni provvedimenti per prevenire l'inadempimento. ADEMPIMENTI TRIBUTARI Comunicazione operazioni spesometro (art. 2 comma 6) A partire dal 1.1.2012 la comunicazione annuale da inviare telematicamente all Agenzia deve riguardate tutte le fatture emesse a clienti (anche se privati) nonché tutte le fatture ricevute da fornitori, anche se di importo imponibile inferiore mentre per le operazioni non soggette a fatturazione (scontrini fiscali e/o ricevuta fiscale) l obbligo di segnalazione riguarda le operazioni effettuate di importo complessivo (Iva compresa) pari ad Euro 3.600,00. Comunicazione operazioni con stati black list (art. 2 comma 8) E stato previsto l esonero dall obbligo di comunicazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intervenute con soggetti residenti in stati a fiscalità privilegiata (stati inclusi nelle cosiddetta black list ) di importo unitario pari o inferiore ad Euro 500,00. Deduzione di spese di manutenzione sui beni di impresa (articolo 3, comma 16-quinquies). Ai fini del calcolo della deduzione delle spese di manutenzione per le imprese, è stato eliminato l obbligo di ragguagliare il limite del 5% al costo dei cespiti ammortizzabili acquistati o ceduti nel corso dell esercizio. Mese di agosto: differimento termini di versamento (art. 3 quater) I versamento di imposte, contribuiti e somme in genere dovute a favore dello Stato ed Enti previdenziali che scadono nel periodo dal 1 al 19 del mese di agosto sono possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazione. Cedolare secca (articolo 4, comma 01-bis) E stata prevista l esenzione da imposta di registro e di bollo per il rilascio dell'atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo nel caso di opzione per l applicazione della "cedolare secca". Immobili di interesse storico e artistico (art. 4, comma 5-sexies, lett. a) Al fine di compensare la maggiore tassazione IMU dei fabbricati di interesse storico artistico, viene previsto una agevolazione sulla tassazione diretta con l aumento dal 25 al 35 per cento la riduzione forfettaria del canone di locazione imponibile a fini Irpef e Ires degli immobili stessi a decorrere dal periodo d imposta 2012.
Canoni locazione finanziaria (art.4-bis,co.1, lett.b) A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, la deducibilità dei canoni di leasing finanziario in capo all impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata minima del contratto non sia inferiore ai 2/3 della durata prevista sulla base dei coefficienti di ammortamento del bene. Studi di settore (art.8, co.4 e 5) E stato previsto che, a partire dal 2 marzo 2012, l accertamento induttivo che l Ufficio può emettere in presenza di una errata compilazione del modello studi di settore soltanto se l errore comporta differenza superiore al 15% o, comunque, superiore all importo di Euro 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ANTIRICICLAGGIO Pagamenti in contanti (articolo 3, commi 1 e 2) E stato innalzato da Euro 1.000,00 a Euro 15.000,00 il limite entro il quale i cittadini extraeuropei non residenti in Italia possono essere effettuare pagamenti in contanti per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo. Gli operatori nazionali che intendono aderire a tale opportunità sono tenuti al rispetto dei seguenti adempimenti: a) trasmettere una comunicazione preventiva in via telematica all Agenzia delle Entrate indicando il numero del conto corrente bancario sul quale saranno versati i corrispettivi incassati; b) acquisire fotocopia del passaporto del cliente estero e autocertificazione che non è cittadino italiano o di paesi UE e che non è residente in Italia; c) versamento del contante incassato nel primo giorno feriale successivo all incasso nel conto corrente già comunicato all Agenzia delle Entrate. E previsto che i cedenti ed i prestatori devono comunque comunicare all Agenzia delle Entrate tutte le operazioni eseguite in contanti di importo superiore ad Euro 1.000,00. Controlli alla frontiera (art.11,co.8) In relazione all obbligo per i soggetti che entrano o escono dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore ad Euro 10.000, di denunciare tale somma all'agenzia delle Dogane, sono state introdotte le seguenti sanzioni: Sanzione: chi esporta più di Euro 10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a Euro 10.000, se detta eccedenza non è superiore ai 10.000; dal 30% al 50% dell importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l eccedenza è superiore a 10.000. Il decreto con il quale il Ministero dell Economia e delle Finanze determina la somma dovuta per la violazione è emesso nel termine di perentorio di 180 giorni a decorrere dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. Sequestro: può essere eseguito nel limite del 30% dell importo eccedente la soglia di Euro 10.000, se l eccedenza non superi Euro 10.000 ovvero del 50% dell importo eccedente negli altri casi. Il
denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Oblazione: il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di Euro 10.000, qualora l eccedenza non dichiarata non sia superiore a Euro 10.000 oppure pari al 15% se l eccedenza non supera Euro 40.000. In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a Euro 200. Il pagamento in forma ridotta non è ammesso qualora l importo del denaro contante eccedente la soglia consentita è superiore ad Euro 40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell atto di contestazione. IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) Le modifiche apportate alla disciplina riguardano: Abitazione principale: le agevolazioni previste per l abitazione principale (aliquota agevolata e detrazione di imposta) competono solamente per l immobile in cui il proprietario ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e la residenza anagrafica. Il Comune può equiparare alla abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente nonché l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia a condizione che l immobile non venga affittato (articolo 4, comma 5, lettera f) L applicazione della aliquota ridotta per l abitazione principale compete al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o divorzio. Edifici storici ed inagibili: viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili; lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà. Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professional i(articolo 4, comma 5, lettere c-bis ed e). La base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola viene determinata con applicazione al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore 110 in luogo di quello ordinario di 135 previsto per gli altri soggetti. Per gli stessi soggetti è stata introdotta una riduzione dell imposta: - del 70% sulla parte di valore che eccede 6.000 e fino a 15.500; - del 50% su quella che eccede 15.500 e fino a 25.500; - del 25% su quella che eccede 25.500 e fino a 32.000. I terreni edificabili dal punto di vista urbanistico posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche e società) sono assoggettati ad imposta come i terreni agricoli (articolo 4, comma 5, lettere a e b).
Fabbricati rurali: il versamento del primo acconto per il 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella è previsto nella misura del 30% con applicazione dell aliquota base e del saldo dell imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata. Per i fabbricati rurali non ancora iscritti al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 il versamento dell imposta dovuta per il 2012 va effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2012. Dichiarazione ai fini IMU: viene previsto l obbligo di presentare al Comune una dichiarazione in ordine alla variazione dei presupposti impositivi intervenuti dal 1 gennaio 2012. L obbligo riguarda gli eventi che danno origine ad una liquidazione di imposta diversa da quella ordinaria quale lo stato di inagibilità di un fabbricato, la perdita del diritto alle agevolazioni per l abitazione principale, la cessata coltivazione diretta del terreno agricolo ecc. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 per gli eventi intervenuti dopo il 1 gennaio 2012 e, successivamente, entro 90 giorni dal verificarsi dell evento. Versamento imposta: limitatamente all anno 2012, la prima rata è pari al 50% dell importo risultante utilizzando le aliquote di base mentre con la seconda rata si procederà al saldo, con conguaglio sulla prima rata. Sempre in riferimento al solo anno 2012 è possibile procedere, in riferimento all imposta dovuta per l abitazione principale e le relative pertinenze, al versamento in 3 rate, con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, di cui le prime due rispettivamente pari ad 1/3 dell imposta calcolata applicando le aliquote di base. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato mediante modello F24 ovvero, a partire dal 1 dicembre 2012, anche mediante bollettino postale. ALTRE DISPOSIZIONI Cancellazione ipoteche: (articolo 6, comma 5 quinquiesdecies) E stato previsto un procedimento di cancellazione "semplificata" delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari per le ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate alla scadenza. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione automatica riguarderà le ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 c.c. Per tali ipoteche il creditore, entro 6 mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, saranno definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni. Assistenza fiscale e conguagli (articolo 3, commi 16-sexies e 16-septies) I soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, anche se privi di sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio, possono egualmente usufruire dell'assistenza fiscale da
parte dei Caf e dei professionisti abilitati. I versamenti possono essere effettuati con le modalità telematiche da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale ovvero utilizzando la delega di versamento compilata dal soggetto che presta assistenza e consegnata almeno 10 giorni prima dalla scadenza del termine.