AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA



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n.22 6 agosto 2015 CASSE PROFESSIONISTI: SALDO CONTRIBUTIVO 2014 ADEMPIMENTO E CHECK LIST Casse professionisti: saldo contributivo 2014 I professionisti appartenenti alle varie Casse previdenziali tra i vari adempimenti dovranno fare sicuramente i conti con il saldo contributivo 2014, che potrà essere compensato mediante il mod. F24 con eventuali crediti tributari o oneri contributivi e assicurativi. L agevolazione, prevista dal Decreto (MEF) 10 gennaio 2014, è di estrema importanza per i professionisti che si trovano a credito Irpef a causa delle ritenute d acconto del 20% subite nelle fatture emesse. Antonio Gigliotti DA SAPERE Professionisti, deducibilità contributi previdenziali I professionisti iscritti alle casse di previdenza e assistenza di categoria possono dedurre dal reddito complessivo i contributi obbligatori versati durante il periodo d imposta. La deduzione, però, non riguarda i contributi integrativi che vengono addebitati al cliente in fattura. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco Compensazione rimborsi da assistenza fiscale 730 precompilato con le spese sanitarie dal 2016 - Credito di imposta per gli ENC Lavoro Assegno di natalità: possibile il riesame delle domande respinte Impresa Antiriciclaggio: modifiche ai provvedimenti su verifica della clientela e AUI Scadenze dal 7 agosto al 3 settembre 2015 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI Visto di conformità per compensazioni crediti IVA di Antonio Gigliotti I giorni che seguiranno, da qui, fino alla fine dell anno, saranno densi di importanti appuntamenti per i professionisti appartenenti alle varie Casse previdenziali. Tali soggetti, infatti, tra i vari adempimenti dovranno fare sicuramente i conti con il saldo contributivo 2014, che potrà essere compensato mediante il mod. F24 con eventuali crediti tributari o oneri contributivi e assicurativi. L agevolazione, prevista dal Decreto (MEF) 10 gennaio 2014, è di estrema importanza per i professionisti che specie in questo periodo dopo la chiusura del mod. Unico si trovano nella maggior parte dei casi a credito Irpef a causa delle ritenute d acconto del 20% subite nelle fatture emesse. La compensazione L art. 1 del Decreto (MEF) 10 gennaio 2014 stabilisce che i professionisti potranno applicare le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione previsti al capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale all art. 17, co. 1 specifica che i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. In particolare, il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2

ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20. Le casse previdenziali Per poter compensare gli eventuali crediti con il saldo contributivo a debito, gli enti di previdenza sono chiamati a stipulare apposite convenzioni con l Agenzia delle Entrate. In particolare, l art. 1 del suddetto Decreto estende tale possibilità ai seguenti Enti di previdenza: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC); Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA); Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). Quindi, per poter compensare il saldo contributivo 2014 con eventuali crediti dello stesso periodo, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, occorre verificare che il professionista appartenente ad uno dei suddetti Enti previdenziali abbia sottoscritto una convenzione con l Agenzia delle Entrate. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3

CHECK LIST CASSE PROFESSIONISTI: SCADENZE SALDO CONTRIBUTIVO 2014 Di seguito, si riepilogano sinteticamente sia le scadenze per il versamento del saldo contributivo 2014 sia le aliquote contributive vigenti, nonché i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell anno 2014, a carico dei professionisti appartenenti alle varie casse previdenziali. CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI CONTRIBUTO ALIQUOTA 13% fino a 152.350 euro 3,5% oltre a 152.350 euro 4% CONTRIBUTO SCADENZA SALDO CONTRIBUTIVO 2014 (*) Entro il 20/08/2015 (con maggiorazione dello 0,40%). Versamento in unica soluzione o rateizzata fino ad un massimo di 6 rate. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE ALIQUOTA SCADENZA SALDO CONTRIBUTIVO 2014 (*) 14% fino a 96.800 euro Versamento in due rate di pari 3% oltre a importo: 96.800 euro 4% 31/07/2015; 31/12/2015 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (*) Entro 30/09/2015 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4 il DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (*) Entro 30/09/2015 FONDAZIONE ENPAIA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA DICHIARAZIONE SCADENZA SALDO DEI REDDITI 2014 CONTRIBUTIVO 2014 (*) (*) 10% fino a (Agrotecnici) 100.123 euro Entro il Entro il 05/08/2015 2% 31/10/2015 (Agrotecnici) (Periti agrari) (Periti agrari) 10% fino a 100.123 euro 2% Entro il 05/08/201 Entro 31/10/2015 (*) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell art. 2963, co. 3 del Codice Civile. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. il il

EPAP ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORI-ALE DEGLI ATTUARI, DEI CHIMICI, DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI E DEI GEOLOGI CONTRIBUTO ALIQUOTA SCADENZA SALDO CONTRIBUTIVO 2014 (*) Solidarietà 10% fino a 100.123 euro Entro il 15/09/2015 in caso di 0,2% fino a versamento in 4 scadenze; 100.123 euro Entro il 30/11/2015 in caso di 2% versamento in 2 scadenze Oppure in 2, 3 o 4 rate di pari importo per la sola eccedenza del contributo soggettivo entro il: 15/12/2015; 31/03/2016; 30/06/2016; 30/09/2016. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (*) Entro 31/07/2015 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI SCADENZA SALDO CONTRIBUTIVO 2014 (*) 12% fino a Entro il 15/12/2015 in unica 173.050 euro soluzione. 4% sul volume d'affari CONTRIBUTO 4% ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI SCADENZA SALDO ALIQUOTA CONTRIBUTIVO 2014 (*) Dall 11% al 21% fino a 102.200 euro Supplementare dello 0,75% sul reddito professionale netto Entro il 15/09/2015 acconto eccedenze 2014; Entro il 15/12/2015 saldo 2014 il DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (*) Entro il 15/11/2015 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (*) Entro il 31/07/2015 (*) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell art. 2963, co. 3 del Codice Civile. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5

ENPACL ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO 12% fino a Entro il 16/09/2015 in unica 96.045 euro soluzione. 4% Oppure in 4 rate di pari importo scadenti il: 16/09/2015; 16/10/2015; 16/11/2015; 16/12/2015. Entro il 16/09/2015 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI 2% fino a 100.123 euro 4% (2% nel caso di lavoro con Pubblica amministrazione) 30/09/2015: I rata del saldo 2014 30/12/2015: II rata del saldo 2015 Entro il 07/08/2015 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI 10% fino a 2% 100.123 euro Entro il 01/10/2015 Entro il 01/10/2015 (*) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell art. 2963, co. 3 del Codice Civile. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6

ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI Fisso quota A in base all'età Entro il 30/04/2015 quota A (ovvero in 4 rate scadenti il: Quota B del 30/04/2015; Contributo 13,5% fino a 30/06/2015; 100.123,27 euro 30/09/2015; Quota B dell 1% oltre a 30/11/2015); Entro il 31/10/2015 il saldo 100,123,37 euro 2014 della quota B (ovvero in 2 rate senza interessi entro il Entro il 31/07/2015 31/10/2015 e 31/12/2015 o in 5 rate entro il: 31/10/2015; 31/12/2015; 28/02/2016; 30/04/2016; 30/06/2016). ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 13% fino a 100.123 euro 4% (2% nel caso di lavoro con la Pubblica Amministrazione) Entro il 29/10/2015 Entro il 29/10/2015 INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - GESTIONE SEPARATA 10% fino a 100.123 euro Aggiuntivo non inferiore al 5% del reddito professionale netto 2% del reddito imponibile dell'attività giornalistica Entro il 31/10/2015 in unica soluzione. Oppure in tre rate di pari importo (maggiorate degli interessi) entro il: 31/10/2015; 30/11/2015; 31/12/2015 Entro il 31/07/2015 (*) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell art. 2963, co. 3 del Codice Civile. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7

ENPAPI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 13% fino a 100.123 euro 4% (2% nel caso di lavoro con la Entro il 10/12/2015 Entro il 10/09/2015 Pubblica Amministra-zione) INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI 14,5% fino a Entro il 31/12/2015; 121.350 euro Entro il 31/08/2015 il Entro il 31/10/2015 4% saldo 2014 del contributo integrativo. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI 12,5% fino a 2% 92.000 euro 3% oltre a 92.000 euro Entro il 28/02/2016 Il 30/11/2015 (*) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell art. 2963, co. 3 del Codice Civile. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8

DA SAPERE Professionisti, deducibilità contributi previdenziali: quando, come e perché di Saverio Cinieri - tratto da IPSOA IL QUOTIDIANO I professionisti iscritti alle casse di previdenza e assistenza di categoria possono dedurre dal reddito complessivo i contributi obbligatori versati durante il periodo d imposta. La deduzione, però, non riguarda i contributi integrativi che vengono addebitati al cliente in fattura. Su questo aspetto si sono pronunciate più volte l Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza di legittimità. Da ultimo, con la risoluzione n. 25/E/2011, in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto nell ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un volume d affari limitato o addirittura pari a zero, l Agenzia ha affermato che può essere dedotto dal reddito complessivo, sempreché sia rimasto effettivamente a carico del professionista. Si tratta, quindi, di un interpretazione più favorevole al contribuente, anche se resta confermata l indeducibilità in tutti gli altri casi. I lavoratori autonomi che esercitano professioni regolamentate da Albi e versano i contributi previdenziali e assistenziali alle proprie casse di previdenza, possono dedurre, senza alcun limite di spesa, gli importi versati nel periodo d imposta a titolo di contributi obbligatori. A prevederlo è l art. 10 TUIR laddove stabilisce (comma 1, lettera e) che sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Per questi contribuenti, però, occorre fare attenzione alla tipologia di contributo versato. Infatti, la deducibilità non trova applicazione per il contributo integrativo (in genere del 2% o 4%) addebitato in fattura, in quanto si tratta di onere a carico del cliente, ancorché versato dal professionista. Sul punto, però, ci sono alcune eccezioni: in particolare, come chiarito dall Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni 18 maggio 2006, n. 69/E e 3 marzo 2011, n. 25/E) sono deducibili i contributi integrativi minimi, mentre nessuna deducibilità è ammessa se il professionista non esercita la rivalsa sul cliente, ancorché il contributo integrativo rimanga (in tutto o in parte) a proprio carico. Inoltre, la Cassazione si è pronunciata più volte sulla questione confermando la posizione espressa dall Agenzia delle Entrate. La deducibilità dei contributi alle casse professionali Sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente a Casse professionali, da parte dei professionisti iscritti alle stesse (ad esempio dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, geometri, medici, farmacisti, veterinari, ecc.). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9

La deducibilità: riguarda il contributo soggettivo e il contributo integrativo minimo ; non riguarda, di regola, il contributo integrativo (pari normalmente 2% o 4%) addebitato in fattura al cliente (si tratta, infatti, di un onere che rimane a carico di quest ultimo anche se poi viene materialmente versato dal professionista. Il problema dei contributi integrativi Non è possibile dedurre i contributi integrativi che vengono addebitati in fattura dal professionista. In genere si tratta di una aliquota pari al 4% (in alcuni casi 2%) che, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli ordinamenti delle singole casse previdenziali, tutti gli iscritti al relativo albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell IVA. Tale importo poi va versato alla Cassa, indipendentemente dall effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti tale maggiorazione risulta ripetibile. Normalmente è previsto che la stessa maggiorazione non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell IRPEF e dell IVA. Sulla deducibilità o meno di tali contributi si sono pronunciate più volte la Cassazione e l Agenzia delle entrate. Secondo la tesi predominante della Suprema Corte (fra tutte vedi sentenza 31 marzo 2008, n. 8258 che si occupa, nello specifico, dell Inarcassa degli ingegneri e architetti), tali professionisti non possono dedurre dal loro reddito i contributi integrativi versati in base alla legge (art. 10, comma 1, legge n. 6/1981), che, analogamente a quanto previsto per altre categorie professionali, stabilisce l obbligo per tutti gli iscritti all albo di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d affari ai fini dell IVA e versarne alla Cassa l ammontare, indipendentemente dall effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti è ripetibile la maggiorazione. Secondo la Cassazione l onere contributivo in oggetto rimane a carico dei clienti e, quindi, non può rappresentare un costo deducibile per architetti ed ingegneri. Dello stesso avviso è anche l Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 18 maggio 2006, n. 69/E, ha stabilito che il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, è indeducibile dal reddito dei contribuenti; tale indeducibilità ricorre anche nell ipotesi in cui l iscritto, pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita. Successivamente, però, con la risoluzione 3 marzo 2011, n. 25/E (in questo caso ci si occupa della cassa biologi - ENPAB), pur richiamando la posizione espressa nel documento del 2006, l Agenzia ha affermato, in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto nell ipotesi in cui Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10

il contribuente abbia realizzato un limitato volume d affari, o addirittura un volume d affari pari a zero, che, considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà, in questo caso esso può essere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell art. 10, comma 1, lettera e), TUIR, sempreché sia rimasto effettivamente a carico del professionista. Si tratta, quindi, di una interpretazione più favorevole al contribuente, anche se rimane confermata l indeducibilità in tutti gli altri casi. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Per poter portare in deduzione i contributi versati durante il periodo d imposta (vale, a tale proposito, il principio di cassa), è necessario indicare gli stessi nell apposito rigo del quadro della dichiarazione dedicato agli oneri e le spese. In particolare, occorre inserire l importo nel quadro RP, rigo RP21 (Contributi previdenziali ed assistenziali) di UNICO 2015 e riportarlo, insieme a tutti gli altri oneri deducibili, nel rigo RP39 (Totale oneri e spese deducibili). Tale importo, va, poi, indicato, nel rigo RN3 del quadro RN, per essere, quindi, sottratto dal reddito complessivo (rigo RN1). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11

NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Decreto fallimenti: tutte le novità della legge di conversione Arriva alla conversione in legge il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. Tra le novità, restando in tema di fallimento, si segnalano quelle riguardanti il concordato preventivo, la nomina del curatore fallimentare, la chiusura della procedura. Un ampia sezione del provvedimento è dedicata alle procedure esecutive in ambito civile che vengono completamente riviste. Infine, in sede di conversione, sono state confermate le novità fiscali in tema di deducibilità delle perdite su crediti Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in attesa di pubblicazione in G.U.) Compensazione rimborsi da assistenza fiscale In base al decreto Semplificazioni fiscali, il sostituto d imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24. Con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti, non si applica la c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli. Agenzia delle Entrate, risoluzione 4/8/2015, n. 73/E IVA al 4% sui dispositivi per stent coronarici I dispositivi medici necessari per impiantare stent coronarici rientrano tra quelli indicati nel punto 33 della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente assoggettamento ad aliquota IVA nella misura agevolata del 4%. Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/8/2015, n. 72/E 730 precompilato con le spese sanitarie dal 2016 A partire dal 2016 i dati sulle spese sanitarie dei contribuenti potranno essere utilizzati per il 730 precompilato, attraverso l implementazione del Sistema Tessera Sanitaria. I dati - che potranno essere usati solo su base volontaria - dovranno essere trasferiti solo in forma aggregata all Agenzia delle Entrate e dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Agenzia delle Entrate, provvedimento 31/7/2015, n. 103408/2015 Credito di imposta per gli ENC: tetto massimo per l utilizzo La legge di stabilità 2015 ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dai trust opachi, riducendo la quota esente dal 95 al 22,26 per cento. Tale incremento dell imposizione mirava a equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. Agenzia delle Entrate, risoluzione 31/7/2015, n. 70/E Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12

LAVORO Assegno di natalità: possibile il riesame delle domande respinte Nel caso di domande di assegno di natalità respinte per le seguenti motivazioni: non è stato reperito un ISEE valido, dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l assegno, su istanza del richiedente è prevista la possibilità di riesame della domanda respinta presso la Sede INPS competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa. INPS, messaggio 3/8/2015, n. 5145 Frontalieri italiani in Svizzera: cessati i benefici contributivi per le riassunzioni La cessazione dei benefici contributivi, connessi all operatività della legge 5 giugno 1997, n. 147, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, viene comunicata dall INPS in data 3 agosto 2015 con messaggio 5147. A decorrere dal 1 aprile 2012, la tutela dei lavoratori frontalieri è stata garantita con l erogazione, fino al 31 dicembre 2012, dell indennità di disoccupazione ordinaria, dal 1 gennaio 2013, tramite ASpI e mini ASpI e, dal 1 maggio 2015, della NASpI. INPS, messaggio 3/8/2015, n. 5147 Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà Per consentire l esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all anno 2015. Il ritardo nell esposizione dei dati potrà comportare l impossibilità per l azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate. INPS, messaggio 3/8/2015, n. 5100 IMPRESA Banca d Italia: modifiche ai provvedimenti su verifica della clientela e AUI La Banca d Italia, con provvedimento del 31 luglio 2015, ha aggiornato i precedenti provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico, con riguardo agli obblighi antiriciclaggio connessi con le operazioni di cessione di crediti commerciali e di collocamento diretto di OICR. Nello specifico, il provvedimento chiarisce che nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni antiriciclaggio, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Banca d Italia, Provvedimento 31/7/2015 Riqualificazione delle aree di crisi industriali Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stati stabiliti i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di quei programmi di investimento che abbiano come scopo la riqualificazione delle aree di crisi. Ministero sviluppo economico, Decreto 9 giugno 2015 (GU 3/8/2015, n. 178) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13

AGENDA Scadenze dal 7 agosto al 3 settembre 2015 Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell art. 2963 c.c., sia dell art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA Giovedì 20 AGOSTO Annotazione separata nel registro corrispettivi Fatturazione differita Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti titolari di partita IVA Rateizzazione versamento IVA annuale Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2015 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'iva mensile/trimestrale Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'iva mensile Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) Versamento dell'irpef, dell'irap, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2014 Unico 2015 PF e SP con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore Versamento imposta di produzione e consumo Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2014 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14

Martedì 25 Lunedì 31 Giovedì 3 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento imposta sulle transazioni finanziarie Versamento imposta unica Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40 per cento per i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile Adempimenti di fine mese Comunicazione periodica intermediari finanziari Imposta di bollo assolta in modo virtuale Presentazione degli elenchi Intra 12 Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di partita IVA Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP SETTEMBRE Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'iva mensile/trimestrale Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 15