I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero La riforma del mercato del lavoro proposta da Elsa Fornero entrata in vigore il 18 Luglio 2012 è orientata a razionalizzare anche gli istituti riguardanti i contratti a progetto i lavoratori autonomi a partita Iva, al fine proprio di evitare utilizzi impropri e forme di prestazione di lavoro diverse in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Ora questa finalità di scovare l utilizzo improprio di contratti a progetto o lavoratori autonomi di fatto subordinati, l utilizzazione delle collaborazione in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, ha portato il legislatore nel tempo a legiferare in materia allo scopo di far fronte ai sempre più numerosi subordinati nascosti. Il decreto legislativo 276/2003 Legge Biagi decreto emanato in attuazione della Legge Delega 30/2003 ha iniziato in questa strada dando una netta sferzata a quanto prima esistente con una modifica sostanziale, e regolamentando proprio le Collaborazione Coordinate e Continuative; (art.61 co.1); i mini Co.Co Co (art.61 co.2); il Lavoro Autonomo Occasionale con compensi fino a 5.000,00 euro (art 2222 e ss. Cod. Civ.); il Lavoro Autonomo Occasionale con compensi sopra i 5.000,00 euro (art. 2222 e ss. Cod.Civ.); il Lavoro occasionale accessorio (art.70 e ss); le Associazioni in Partecipazione (artt. 2549-2554 Cod. Civ. Art 86 co.2 legge n.276/03). Ma prima di entrare nel merito dei lavoratori autonomi vediamo le principali modifiche intervenute con la nuova legge di riforma in materia di lavoro parasubordinato dei contratti a progetto. La Fornero non ha fatto altro che riprendere questi istituti integrarli modificarli implementarli, alcuni eliminarli, alcuni incasinarli, questo proprio nell ottica sopra citata di arginare forme di lavoro subordinato nascoste. Un primo intervento della riforma (art.1 comma 23) riguarda la disposizione sul progetto e sul programma. 1 / 6
Al fine di rendere più restringente e ineludibile l oggetto del contratto, il rapporto di collaborazione non può più essere riferito a un programma di lavoro o ad una fase, bensì è necessario che il contratto identifichi un progetto specifico determinato dal committente e gestito in maniera autonoma dal collaboratore, occorre inoltre che il progetto: - sia funzionalmente indirizzato ad un risultato finale, che deve essere indicato nel contratto individuale stipulato tra le parti può essere ricondotto esclusivamente ad un progetto specifico e non più a programmi di lavoro o a fasi di esso; - non consista in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente; - non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possano essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - salvo che per prestazioni di elevata professionalità, l attività non sia resa con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti del committente. In questo caso scatta la a presunzione relativa di subordinazione; Inoltre la legge di riforma introduce che: - Il corrispettivo oltre che proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività; - Il committente può recedere dal contratto prima della scadenza qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, mentre il collaboratore può recedere dal contratto solo e esclusivamente se previsto per iscritto dal contratto stesso ; 2 / 6
- Introduce ipotesi di presunzione di lavoro subordinato, che con interpretazione autentica è definita presunzione assoluta che non ammette prova contraria. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il discriminante è dato dall accertamento della sussistenza dell elemento della subordinazione, nei suoi requisisti canonici: messa a disposizione delle energie del lavoratore per il raggiungimento degli scopi produttivi dell impresa con l assoggettamento, del lavoratore, al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Rispetto a tale accertamento hanno un rilievo altri elementi desunti dalle caratteristiche concrete di svolgimento dell attività lavorativa, quali l orario di lavoro, la composizione della retribuzione eccetera. Nell ottica di repressione di intenti elusivi l art 69 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto ( programma di lavoro o fase di esso) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (sono esclusi dalla disciplina gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che esercitano professioni intellettuali iscritti ad albi professionali, i componenti degli organi di amministrazione e controllo società, i percettori di pensione di vecchiaia, gli atleti che svolgono prestazioni sportive in autonomia, le prestazioni di lavoro occasionale non superiore a 30 giorni con un compenso inferiore a 5000, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali. La previsione è stata oggetto di diversa lettura da parte della giurisprudenza di merito. Alcuni tribunali hanno ritenuto che la presunzione fosse relativa e che quindi soggetta a prova contraria, altri che fosse assoluta. Il comma 24 dell art 1 della Legge Fornero fornisce l interpretazione autentica con effetto pertanto retroattivo, dell art 69 nel senso che l individuazione del progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò significa che, anche per il passato, il disconoscimento giudiziale del carattere di autonomia del rapporto di collaborazione a progetto non consente in alcun modo al committente di provare che si trattava, comunque, non di lavoro subordinato bensì di un rapporto di lavoro autonomo. Per contrastare l abuso del ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita Iva, la 3 / 6
riforma del mercato del lavoro della Fornero ha proposto norme che vogliono rappresentare la risposta alla dipendenza economica di taluni lavoratori autonomi che genera un utilizzo fraudolento delle partite IVA L Art 1 comma 26 e 27 della riforma introduce il nuovo art 69-bis nel D.Lgs n.276/2003. Per il nuovo art 69-bis le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due delle tre seguenti condizioni : - La durata è complessivamente superiore ad otto mesi nell anno solare; - Il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; Per valutare il verificarsi della condizione il committente è tenuto a richiedere al collaboratore l informazione mediante attestazione scritta e il collaboratore è tenuto a rilasciarla, prima dell inizio del rapporto. - Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Per sede fissa deve intendersi una postazione stabilmente assegnata al lavoratore anche se non esclusiva. Al verificarsi di almeno due delle tre condizioni illustrate si realizza l integrale applicazione della disciplina del lavoro a progetto, tutele comprese, salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente sull esistenza di un vero rapporto autonomo non parasubordinato. Laddove il rapporto di lavoro autonomo riferito a soggetti titolari di partita iva fosse ricondotto nel lavoro parasubordinato, troverebbe applicazione la disposizione contenuta nell art 1 comma 4 / 6
24 della riforma che dispone una interpretazione autentica dell art 69, comma 1 del D.Lgs. 276/2003, e quindi l individuazione di uno specifico progetto che costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Quindi per effetto della nuova tutela assegnata al lavoratore, l attività ispettiva dovrebbe indagare ulteriormente per verificare l esistenza o meno di un progetto, la cui mancanza determinerebbe un automatica costituzione di lavoro subordinato. Sono stati indicati casi di esclusione nel campo di applicazione della norma, in particolare quando il rapporto di lavoro autonomo: - sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisiti attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; - attività professionali richiedenti l iscrizione ad un albo o Ordine professionale - attività con reddito annuale non inferiore a 18.663 per l anno 2012 (1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali alla gestione commercianti legge 223/1990 ovvero 14.930x1,25. E da sottolineare che il reddito indicato nella norma fa riferimento al reddito annuo e non al corrispettivo (quindi dalla differenza da ricavi meno costi). Comunque pensando da committente, sembra ovvio prendere delle precauzioni, quindi prima di sottoscrivere un contratto di collaborazione è necessario acquisire un attestazione da parte del 5 / 6
collaboratore relativamente alla sua posizione fiscale, inoltre l attestazione deve contenere due sezioni: una in cui è prioritariamente indicato se il collaboratore presume di produrre nel periodo di imposta 2012 un reddito di lavoro autonomo superiore a 18.663 euro; una seconda sezione, da compilare solo se non è soddisfatta la prima condizione, in cui il collaboratore attesta se il totale dei corrispettivi concordati nel contratto costituiscono, nello stesso periodo di durata della collaborazione meno dell 80%. Se dall esame della documentazione emerge che la collaborazione potrebbe essere interessata dalla presunzione di legge, il committente potrà valutare di procedere con la stipula del contratto purché si doti di una serie di prove documentali e testimoniali che possano confermare l autonomia del rapporto di lavoro. Regime transitorio: Al comma 4 del nuovo articolo 69-bis del D.Lgs 273/2003 è stato stabilito che la presunzione si applica ai lavori instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore della novità e quindi dal mese di Luglio 2013. Il passagio veloce dal Lavoratore Autonomo Collaboratore a progetto (mancanza del progetto) Lavoratore Subordinato è di facile applicazione, un autonomo come nel monopoli passa il via e và direttamente a Parco della Vittoria. 6 / 6