UNA GUIDA OPERATIVA SUGLI AMBIENTI CONFINATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

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Commento Affrontate le criticità sull accesso in luoghi come silos, fosse biologiche e collettori fognari UNA GUIDA OPERATIVA SUGLI AMBIENTI CONFINATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI l di Marco Masi direttore Area di Coordinamento Ricerca - Regione Toscana, coordinamento interregionale istruzione, lavoro, innovazione e ricerca Secondo i dati forniti dal Rapporto annuale dell INAIL, sono 790.000 gli infortuni verificatisi nel 2009, di cui 1050 con esito mortale. I deceduti per incidenti avvenuti durante i lavori all interno di cisterne e silo, negli ultimi quattro anni, sono arrivati a 35 e tutti questi incidenti sono avvenuti come eventi a catena. Le cisterne cosiddette killer usano, infatti, gli stessi infortunati come esche per attirare altri lavoratori, i quali non sanno resistere a un istinto di solidarietà. Ben consapevoli della estrema pericolosità di lavori tanto specifici, sin dal giugno 2008 l ormai soppresso ISPESL, i Vigili del Fuoco e il Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome hanno iniziato i lavori per la redazione di una «Guida operativa sui rischi specifici nell accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose», partendo dalla previsione contenuta nell art. 66, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, specificamente dedicato ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento, secondo il quale «È vietato consentire l accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata preventivamente accertata l assenza di pericolo per la vita e l integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell ambiente mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l agevole recupero di un lavoratore privo di sensi». FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO La guida operativa dell ISPESL, dei Vigili del Fuoco e del Coordinamento tecnico delle regioni e province autonome «sui rischi specifici nell accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose» si rivolge prioritariamente alle piccole e micro imprese, che rappresentano la principale realtà produttiva italiana e che, lavorando frequentemente in subappalto, sono più vulnerabili dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori, vulnerabilità dovuta anche a una ridotta disponibilità finanziaria e a una incompleta o inadeguata formazione in materia. La ricerca ha come scopo principale 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III

Commento Tabella 1 CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SICUREZZA 1 Indicazione della sostanza e dell impresa 9 Proprietà fisiche e chimiche 2 Composizione/Informazione sugli ingredienti 10 Stabilità e reattività 3 Identificazione dei pericoli 11 Informazioni tossicologiche 4 Interventi di primo soccorso 12 Informazioni ecologiche 5 Misure antincendio 13 Osservazioni sullo smaltimento 6 Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 14 Informazioni sul trasporto 7 Manipolazione e immagazzinamento 15 Informazioni sulla normativa 8 Protezione personale/controllo dell esposizione 16 Altre informazioni quello di fornire indicazioni per l individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive e potrà essere utilizzata come supporto ai datori di lavoro, per la valutazione dei rischi specifica per le attività di manutenzione, di riparazione, di controllo e di ispezione che si svolgono in ambienti confinati in cui sono presenti o possono svilupparsi sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive. Nel documento sono state affrontate le criticità nell accesso ad ambienti confinati quali silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose, con un articolazione in sette capitoli e altrettanti allegati di approfondimento. Dopo aver riportato nel primo capitolo i termini e le definizioni più rilevanti e nel capitolo II i principali riferimenti normativi, nel capitolo III è affrontato il tema dell identificazione delle sostanze pericolose e dei rischi associati. Nel successivo capitolo IV sono esaminati alcuni ambienti e lavorazioni in cui possono essere presenti o svilupparsi sostanze pericolose mentre nel capitolo V sono descritte le procedure generali che dovrebbero essere adottate dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi. Infine, nei capitoli VI e VII sono fornite le indicazioni con riguardo agli strumenti e ai metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose e ai relativi mezzi di protezione collettiva e individuali che devono essere adottati. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGENTI PERICOLOSI E DEI RISCHI ASSOCIATI Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui possono verificarsi incidenti rilevanti in presenza di agenti chimici pericolosi, comegas,vaporiepolveri,chepossono portare a infortuni gravi o mortali. Fra questi sicuramente si possono citare i serbatoi di stoccaggio, i silos, i recipienti di reazione, le fogne e le fosse biologiche. Esistono anche ambienti che a un esame superficiale potrebbero non apparire come confinati ma che, in particolari circostanze legate alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa o a interferenze provenienti dall esterno, possono rivelarsi altrettanto insidiosi. Si tratta, per esempio, di camere con aperture in alto, vasche, depuratori, camere di combustione nelle fornaci e simili, canalizzazioni e camere non ventilate o scarsamente ventilate. I principali rischi associati alla presenza di agenti chimici aerodispersi sono essenzialmente quello di asfissia per mancanza di ossigeno e presenza di anidride carbonica, il rischio di avvelenamento per gas, fumi o vapori velenosi e il rischio di incendio e di esplosione per liquidi, polveri, gas e vapori infiammabili. Alcune di queste condizioni possono esistere in origine negli ambienti confinati, mentre altre possono sopraggiungere durante l esecuzione dei lavori, a causa dell esecuzione di particolari operazioni (per esempio, la saldatura), materiali o sostanze impiegati (per esempio, colle, solventi, polveri per la pulizia), attrezzature utilizzate (per esempio, attrezzature elettriche che possono produrre l innesco) o a causa del- IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Commento l omessa manutenzione dell ambiente. Le sostanze vengono classificate sulla base delle loro proprietà chimicofisiche (esplosive, ossidanti, comburenti, infiammabili), tossicologiche (tossiche, nocive, corrosive, irritanti, sensibilizzanti) e degli effetti specifici sull uomo(cancerogene, mutagene, tossico-riproduttive). Per le sostanze e i preparati pericolosi, la normativa prevede che il produttore o l importatore elabori la scheda di sicurezza, contenente tutte le informazioni utili e gratuitamente la consegni al datore di lavoro per la protezione dei lavoratori che vi vengono in contatto, in occasione della prima fornitura. La scheda di sicurezza deve essere redatta o tradotta nella lingua italiana ed essere obbligatoriamente articolata nei seguenti 16 capitoli riportati nella tabella 1. Nell Allegato 7 sono presi in considerazione alcuni agenti chimici, quali l ammoniaca, il biossido d azoto, il biossido di zolfo, il cloro eilmetano. Tutte le informazioni provengono dalle banche dati della National LibraryofMedicineedelNIOSH. AMBIENTI E LAVORAZIONI CON POSSIBILE SVILUPPO DI SOSTANZE PERICOLOSE I rischi associati ad ambienti e a lavorazioni in cui possono essere presenti o si possono sviluppare sostanze pericolose, possono verificarsi nei seguenti casi: l rischi associati a sostanze asfissianti - si può incorrere in questa situazione dove c è una reazione tra i rifiuti e l ossigeno dell atmosfera, a seguito della produzione di anidride carbonica dovuta alla reazione tra l acquadelterrenoeilcalcare,nel- le stive delle navi, nei container, nelle autobotti, negli ambienti e nei recipienti delle aziende vitivinicole, come reazione delle sostanze con l ossigeno presente all interno ma anche a seguito di produzione di ruggine o nell uso di agenti estinguenti come l anidride carbonica o l halon; l rischi associati a sostanze tossiche-irischiassociatiasostanze tossiche possono essere rappresentati da gas, fumi o vapori velenosi (fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione alla rete, serbatoi e recipienti con connessioni alle tubazioni, stufe catalitiche, bracieri, processi di saldatura, gasometri, serbatoi con residui di sostanze tossiche, terreni contenenti scarichi di rifiuti, ambienti inquinati da produzione esterna di fumi tossici), oppureneicasiincuisonoutilizzati liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o di vapori d acqua ma anche quando questi liquidi sono spostati o agitati; l rischi di incendio e di esplosione-inalcunideicasidescrittiai punti precedenti, ma anche in altri, il rischio di incendio o di esplosione può essere legato alla presenza di particolari gas o polveri o anche solo residui degli stessi. Sono costantemente sottovalutati luoghi confinati come i silos contenenti alimenti (come farine, zuccheri, malto, amido) o sostanze farmaceutiche e che possono restare contaminati da sostanze residuali dopo lo svuotamento. La guida offre anche un analisi approfondita dei più gravi incidenti realmente accaduti in Italia con lo scopo di trarre il maggior numero di informazioni, quasi come fosserodeiveriepropri casistudio,e, in perfetta sintonia con il modello sbagliando si impara, evidenziarne le criticità e le azioni di rimedio e preventive. LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI Nello schema 1 è presentato un modello metodologico per la valutazione di un rischio specifico suggerito dalla guida. L esposizione al rischio deve essere eliminata o, quantomeno, ridotta al minimo seguendo delle precise metodologie per l esecuzione del lavoro, al fine di evitare l accesso diretto all ambiente confinato. È necessario pianificare con estrema attenzione il lavoro che deve essere eseguito, valutando la possibilità che lo stesso sia eseguito dall esterno, per esempio, liberando i silos dai blocchi di solidi mediante l uso di abbattitori comandati a distanza, effettuando le ispezioni e le pulizie dall esterno attraverso idonee attrezzature e, infine, utilizzando videocamere manovrate a distanza per le attività di ispezione interne. Se, invece, è necessario operare in spazi confinati, sarà indispensabile l adozione di una procedura di sicurezza, attraverso la descrizione in modo ordinato delle fasi del lavoro che deve essere eseguito, sia in ordine temporale che spaziale, avendo come obiettivo la protezione individuale e collettiva. La guida ha suggerito una traccia da seguire per l elaborazione di una procedura: l individuazione del tipo di lavoro (meccanico, elettrico, edile, manutenzione ecc.), con caratterizzazione del luogo di lavoro; l individuazione delle persone, delle competenze e della specializzazione necessarie per eseguire il lavoro posto a procedura; 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V

Commento Schema 1 Valutazione del rischio: schema metodologico per la valutazione di un rischio specifico indicante le fasi fondamentali di Identificazione del pericolo ed analisi del rischio, Eliminazione, sostituzione, isolamento e Individuazione ed adozione delle misure di protezione Identificazione del pericolo e analisi del rischio NO SI SI Presenza di rischio SI Eliminazione del rischio alla fonte NO SI Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è NO Rischio accettabile o nullo Individuazione ed adozione delle misure organizzative e/o tecniche Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva SI Rimane rischio residuo accettabile o nullo? Individuazione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale NO Rimane rischio residuo accettabile o nullo? SI NO Inizio attività No inizio attività Chiave di lettura: 1) Lo schema metodologico è valido per la valutazione di un solo rischio specifico. 2) La fase di Identificazione del pericolo e analisi del rischio include le tecniche di valutazione del pericolo e analisi del rischio che godono della caratteristica di affidabilità dei risultati. 3) Le fasi di Individuazione ed adozione delle misure organizzative e/o tecniche e Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva possono essere eseguite sia in parallelo che in serie e con interscambio di informazioni. VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Commento l scomposizione del lavoro nelle sue fasi e descrizione delle stesse in ordine cronologico; l analisi e individuazione dei pericoliedeirischicheillavorocomportaperognifasedilavoro; l scelta dei mezzi personali e collettivi di protezione, della cartellonistica che deve essere adottata contro i pericoli evidenziati e individuazione delle attrezzature, delle macchine e delle modalità di lavoro per svolgere in sicurezza ogni singola fase; l elaborazione finale di una procedura di lavoro. La procedura deve prevedere anche la nomina di un preposto o di un supervisore dei lavori il quale dovrà ricevere la necessaria formazione prevista dall art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà essere sempre presente durante le fasi dell attività lavorativa. Altrettanto indispensabile sarà il ricorso a lavoratori provvisti di sufficiente esperienza, oltreché della necessaria informazione/formazione/addestramento, per l esecuzione di lavori in spazi confinati. La comunicazione tra il datore di lavoro, il preposto e i lavoratori avverrà attraverso un autorizzazione al lavoro, i cui elementi essenziali sono stati così individuati: l la chiara identificazione della figura che autorizza quel particolare lavoro (con eventuali limiti di responsabilità) e quella che ha la responsabilità della messa in opera delle precauzioni (per esempio, isolamento, controllo dell aria, piano di emergenza); l l individuazione delle parti interessate all attività (committente, appaltatore); l l addestramento e le istruzioni in relazione al permesso; l il monitoraggio e la verifica per assicurare che il sistema lavori in sicurezza, come predisposto. Lo spazio confinato deve essere affrontato, ovviamente, con la massima attenzione e cautela. In generale, la compartimentazione e il conseguente isolamento degli ambienti confinati insieme a una adeguata ventilazione sono di fondamentale importanza per garantire la salubrità dell aria e impedire l accesso ad altri agenti inquinanti. Quindi, dovranno essere isolati gli equipaggiamenti sia dal punto di vista elettrico che meccanico,nonchédafumi,gasevapori. Le aperture di accesso dovranno avere dimensioni tali da permettere l ingresso e l uscita del lavoratore con tutto l equipaggiamento ed, eventualmente, il suo recupero in condizioni di emergenza. Preliminarmente, pertanto, sarà opportuno verificare la possibilità di aumentare il numero di aperture, il che consentirà anche di migliorare la ventilazione. Per tenere il tasso di ossigeno quanto più prossimo al 20%, in modo da diluire gli agenti contaminati aerodispersi, occorre utilizzare un impianto di ventilazione meccanico che agisca prelevando l aria fresca dall esterno e, tramite idoneo ventilatore, la invii nell ambiente di lavoro confinato mediante tubazione deformabile. Per verificare l idoneità dell aria alla respirazione, un esperto userà una idonea strumentazione, adeguatamente calibrata e funzionale alla tipologia dell ambiente. Qualora il tasso di ossigeno dovesse risultare superiore al 20%, i lavoratori dovranno indossare i DPI respiratori previsti dalla valutazione dei rischiespecificiperiltipodilavoro che deve essere svolto. Potrebbe verificarsi che, oltre all utilizzo di autorespiratori, i lavoratori debbano essere dotati di idonei DPI di posizionamento, di trattenuta, di discesa, di salita e di arresto caduta, incluse le linee vita collocate intorno al punto di accesso degli spazi confinati. All uso dei predetti DPI ogni lavoratore dovrà essere efficacemente addestrato. In caso di incidente, i lavoratori potrebbero essere esposti a un rischio grave e immediato. Per questo motivo è indispensabile la predisposizione di un adeguato sistema di soccorso in emergenza, attraverso la redazione di un piano dettagliato per ogni specifico lavoroecheriportilemisurechedevono essere attuare in caso di incidente in ambienti confinati. Il piano di emergenza, che deve considerare tutte le imprese presenti e tutte le attività svolte, deve essere trasmesso a tutte le imprese esecutrici, ai Vigili del Fuoco, al Sistema di emergenza e soccorso 118, deve essere presente nel luogo di lavoro e adeguatamente diffuso e illustrato al preposto o ai preposti. CONCLUSIONI Per buona pratica si intende un'esperienza o un progetto che è stato realizzato sul campo e ha dimostrato efficacia e successo. Diventa buona prassi nel momento in cui ne è riconosciuto il valore, l'utilità, l'opportunità di trasferirla anche in contesti diversi daquelloincuièstataattuata. Pur essendo un'esperienza perfettibile che può essere continuamente migliorata nel tempo, una buona pratica contiene comunque elementi positivi di rilievo, rappresentando un esempio di innovazione riuscito, una nuova modalità anche organizzativa, che costituisce un 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII

Commento progresso rispetto alla situazione iniziale, di utilità pratica, soprattutto per i datori di lavoro, costituendo al contempo un momento di riflessione per i soggetti istituzionalmente preposti a sviluppare politiche attive sul territorio. Nel 2008, il nuovo Small Business Act hacreatounnuovoquadroper la politica europea in materia di sviluppo economico e la raccolta di buone pratiche si concentra proprio sugli argomenti particolarmente rilevanti in questo contesto; lo scambio di buone pratiche per promuovere la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese è diventato ormai uno strumento fondamentale della politica a favore dellepmiinpiùdi40paesi. Le trasformazioni, spesso convulse, delle strutture produttive, i nuovi profili professionali, ma anche i rischi derivanti da un lavoro non qualificato o irregolare e, non ultimo, l ormai insostenibile aumento dei costi sociali degli infortuni e delle malattie professionali, hanno imposto una crescente attenzione verso una conoscenza agita e dinamica, che deve essere postaalcentrodiunpianonazionale, condiviso tra i vari attori istituzionali e le parti sociali, per garantire atuttiunlavoropiùsanoesicuro. Partendo da un analisi del processo di sviluppo, le Regioni sono impegnate a individuare azioni strategiche finalizzate, da una parte, a rafforzare i tassi di sviluppo, aumentando la capacità di generare occupazione e, dall altra, a realizzare politiche di prevenzione basate sulla graduale diffusione della cultura della salute, della sicurezza e della legalità del lavoro, soprattutto per rispondere alle problematiche espresse dalle componenti più deboli nel mercato del lavoro. In questo contesto è opportuno richiamare l art. 8, decreto legislativo n. 81/2008, che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP),ilqualehaloscopodifornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l efficacia dell attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l integrazione di specifici archivielacreazionedibanchedati unificate, ma soprattutto il SINP potrà rappresentare una forma moderna di trasferimento e diffusioni di buone prassi sull intero territorio italiano. In realtà, risale già all agosto 2007 la sottoscrizione di un protocollo d intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro tra il Ministero della Salute e il Ministero dellavoro,leregionieleprovince autonome, l ISPESL, l INAIL e l IP- SEMA e individuato tra le tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario Nazionale dal Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Presupposto del programma di collaborazione era il comune convincimento che concrete politiche di intervento nel campo della salute e della sicurezza del lavoro dovessero passare necessariamente attraverso un approfondita conoscenza delcontestoincuisiopera. L evoluzione della società e della percezione della salute da parte dei cittadini pone nuove responsabilità alle istituzioni centrali, alle regioni, attraverso le quali si realizza la massima integrazione tra organizzazione sanitaria e territorio. In presenza di una più diffusa e avvertita sensibilità per la qualità della vita, sempre più frequentemente si pongono interrogativi sulle condizioni fisiche e di benessere della propria esperienza lavorativa e si avverte con maggiore consapevolezza il diritto a una vita e a un ambiente qualitativamente migliori. Il Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce ancora oggi un documento di straordinaria importanza che impegna le Regioni, le Province autonome e i Ministeri nella realizzazione di azioni dirette alla salvaguardia della salute e della sicurezza del cittadino che lavora. In questo ambito si inserisce anche l attività di sostegno e di assistenza alle imprese, intesa come reale coinvolgimento e partecipazione delle stesse al processo di sicurezza al loro interno, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti informativi, soprattutto per le unità produttive più piccole, a cura dei soggetti pubblici in collaborazione con gli enti di riferimento, nonché la programmazione e lo svolgimento di attività formative finalizzate alla conoscenza delle norme di legge e delle buone prassi in materia di prevenzione. In realtà segna un primo passo per una politica integrata di interventi di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, incardinata su un patrimonio conoscitivo condiviso, attraverso la declinazione di stretti rapporti di collaborazione una vera e propria saldatura dei vari momenti preventivi, attraverso una gestione comune dei sistemi di registrazione degli indicatori di danno, ponendo la sorveglianza attiva al centro dell azione coordinata dei diversi servizi territoriali. VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Un progetto non limitato alla sola conoscenza in sé ma a una conoscenza per trasformare, nella quale devono essere totalmente coinvolti e partecipi le lavoratrici, i lavoratori, le forze sociali e le istituzioni. Si sta vivendo un momento particolarmente significativo e critico per il sistema produttivo ma anche per la prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia. La tenuta sociale, la qualità del lavoro, le tutele e il diritto alla salute, uno spirito imprenditoriale consapevole, capace di esprimere esperienze e professionalità, un sistema istituzionale in grado di sostenere le esigenze di uno sviluppo economico e civile; questi i fattori produttivi portanti di un nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Italia. Un linguaggio comune, metodologie di lavoro condivise, buone pratiche e strumenti elaborati congiuntamente, devono essere sempre più patrimonio di quello che a buon ragione può essere chiamato il sistema integrato della prevenzione che si auspica possa essere un riferimento davvero utile per le lavoratrici e i lavoratori italiani. l DOCUMENTAZIONE Guida operativa ISPESL Rischi specifici nell accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose. Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Introduzione Finalità Il D.Lgs. 81/08, in linea con il previgente D.Lgs. n. 62694, ha ribadito la necessità di effettuare la valutazione dei rischi, ponendo specifica attenzione alle attività che espongono i lavoratori a fattoridirischioperlasicurezzaelasaluteacausadellapresenza di sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili. Le statistiche relative agli infortuni sul lavoro mostrano che un considerevole numero di morti e infortuni gravi è associato proprio alla presenza di tali sostanze, con un incidenza maggiore nelle attività svolte in ambienti confinati, all interno dei quali possono venirsi a creare condizioni atmosferiche e ambientali tali da favorire il verificarsi dell evento incidentale. Maggiormente critica si presenta inoltre l esecuzione di attività occasionali, ovvero di tipo non ripetitivo. È infatti più frequente, in tali casi, la tendenza a non pianificare adeguatamente il processo lavorativo che, troppo spesso, viene lasciato all improvvisazione delle squadre operative, non sempre sufficientemente formate ed informate dei rischi cui si trovano ad essere esposte. Tale realtà si è rivelata all opinione pubblica, in maniera drammatica e prorompente, a seguito di recenti gravi incidenti verificatisi nei luoghi lavoro. Tali episodi hanno confermato che ad essere colpite sono, in larga misura, le microimprese che operano, talvolta, in subappalto presso dei committenti. Il presente documento è pertanto rivolto in maniera particolare a queste ultime che, nel nostro Paese, rappresentano la realtà produttiva principale e maggiormente vulnerabile dal punto di vista della sicurezza, poiché dotata di minori risorse aziendali e competenze da dedicare all approfondimento e all aggiornamento degli aspetti gestionali e tecnici che influiscono sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Esso non intende porsi come una linea guida di comparto, esaustiva di tutti i rischi presenti nelle attività trattate, ma ha il solo scopo di fornire indicazioni per l individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze pericolose non sufficientemente conosciute o non prontamente identificabili in ambienti confinati. Lo stesso potrà essere utilizzato come uno strumento specifico di supporto ed integrazione per l esecuzione della valutazione dei rischi che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, con specifico riferimento alle attività di manutenzione, riparazione, controllo e ispezione che si svolgono in ambienti confinati in cui sono presenti o possono svilupparsi sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive; non sono state invece considerate le lavorazioni inserite nel ciclo produttivo di attività industriali. Nel documento sono state affrontate le criticità nell accesso ad ambienti confinati quali silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari e serbatoi adibiti al trasporto di sostanze pericolose. Sono state pertanto considerate solo quelle sostanze che costituiscono iniziatori di incidente ripetitivi o di elevata gravità e che, con maggiore frequenza, sono presenti o si sviluppano in tali luoghi. In particolare sono state considerate le sostanze in forma aerodispersa(anche a seguito di evaporazione o sublimazione di sostanze liquide o solide) e le polveri. Struttura del documento Dopo aver riportato nel capitolo 1 i termini e le definizioni più importanti, così come definite dalla vigente normativa, e nel capitolo 2 i principali riferimenti normativi(il cui testo integrale 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX

èstatoinseritonegliallegati A1 e A2 ),nelcapitolo3,èstato affrontato il tema dell identificazione delle sostanze pericolose e dei rischi associati. Gli Allegati A3, A4 e A5 supportano la lettura di tale capitolo riportando i valori limite di esposizione professionale. Ad esse si aggiungono l Allegato A6, contenente i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose mentre l Allegato A7 riporta le schede di consultazione rapida per alcune sostanze che è possibile rilevare negli ambienti confinati trattati dalle presenti linee guida (da non confondere con le schede di sicurezza i cui contenuti sono definiti da specifica normativa). Nel successivo capitolo 4 vengono presi in considerazione alcuni ambienti e lavorazioni in cui possono essere presenti, o possono svilupparsi, sostanze pericolose, al fine di aiutare gli operatori ad identificare il pericolo e valutare i rischi anche nei casi in cui non sono immediatamente percepibili. Nel capitolo 5 sono invece descritte le procedure generali di valutazione e gestione dei rischi che dovrebbero essere adottate dal datore di lavoro per ridurre efficacemente i rischi, terminando con un esempio riferito al caso specifico degli ambienti confinati con possibile presenza di sostanze infiammabili o esplosive. Nei capitoli 6 e 7 infine vengono fornite indicazioni riguardo strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose, e principali mezzi di protezione, rispettivamente. 1. Termini e definizioni 1.1 Termini e definizioni generali Ai fini del presente documento sono state utilizzate le seguenti definizioni: Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni(d.lgs. 81/08, Titolo I Principi comuni, capo I Disposizioni generali, art. 2 Definizioni, letterar); Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (D.Lgs. 81/08, Titolo I Principi comuni, capo I Disposizioni generali, art. 2 Definizioni, lettera s); Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08, Titolo I Principi comuni, capo I Disposizioni generali, art. 2, Definizioni, lettera q); Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (D.Lgs. 81/08, Titolo I Principi comuni, capo I Disposizioni generali, art. 2 Definizioni, lettera n); Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato(d.lgs. 81/08, Titolo IX Sostanze pericolose, capo I Protezione da agenti chimici, art. 222 Definizioni, comma 1, lettera a). 1.2 Termini e definizioni per sostanze tossiche e asfissianti Agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/97 e s.m., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 65/03, e s.m., nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3)(altro) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico fisiche, chimiche o tossicologiche, e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (D.Lgs. 81/08, Titolo IX Sostanze pericolose, capo I Protezione da agenti chimici, art. 222: Definizioni, comma 1, lettera b); Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa(d.lgs. 81/08, Titolo IX Sostanze pericolose, capo I Protezione da agenti chimici, art. 222 Definizioni, comma 1, lettera c); Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII (Allegato A3 del presente documento) (D.Lgs. 81/2008, Titolo IX Sostanze pericolose, capo I Protezione da agenti chimici, art. 222: Definizioni, comma 1, lettera d); Reattività: affinità di due o più prodotti mescolati, che reagiscono liberando delle sostanze (ad esempio, l ipoclorito di sodio, comunemente conosciuto come varechina o candeggina, in presenza di acido, libera cloro gassoso, molto tossico); Corrosività: facilità con la quale un prodotto chimico attacca uno o più metalli; Imballaggio o confezione: contenitore o recipiente di qualsiasi tipoomaterialeconilqualelasostanzaoilpreparatovieneimmesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Etichettatura: insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. 1.3 Termini e definizioni per sostanze combustibili Combustione: reazione chimica molto rapida che si manifesta con elevato sviluppo di calore, emissione di luce, fumo, vapori e gas di combustione. Essa avviene tra una sostanza combustibile (che può essere solida, liquida o gassosa) ed una sostanza comburente, solo quando queste sostanze sono combinate tra loro in appropriate proporzioni ed opportunamente innescate. La combustione è una reazione di ossidazione in cui il combustibile rappresenta la sostanza ossidabile e il comburente(generalmente l'ossigeno dell'aria) la sostanza ossidante; Combustibile: sostanza in grado di bruciare in condizioni ambientali normali. La sostanza può essere allo stato solido (ad esempio, carbone, legno, carta), liquido(ad esempio, alcool, benzina, gasolio) o gassoso (ad esempio, metano, idrogeno, propano). Eccettuati i metalli, e poche altri elementi particolari, il combustibile é sempre un composto organico. La sua combustione avviene per ossidazione dei suoi componenti, idrogeno e carbonio; Comburente: sostanza che permette al combustibile di bruciare. Generalmente si tratta dell ossigeno contenuto nell aria allo stato digas(21%); Innesco: elemento che, a contatto con la miscela infiammabile, avvia la combustione. Può essere costituito da qualsiasi sorgente di calore (fiamme, scintille, materiali caldi) che abbia i seguenti requisiti: l temperatura uguale o superiore a quella di accensione della miscela; l apporto di energia calorica; l durata nel tempo del contatto. L innesco determina la facilità di accensione: l nei solidi, il volume del corpo combustibile(ad esempio, dalla segatura al ciocco di legno); l nei liquidi, la contemporanea presenza allo stato liquido e gassoso(ad esempio, dall etere al gasolio); l nei gas infiammabili: sempre; l nei gas inerti: mai. Temperatura di infiammabilità: temperatura minima, nel campocompresotraivalorinormalidiambienteequellodiaccensione, alla quale il combustibile libera in aria vapori ad una concentrazione tale da formare una miscela incendiabile. Oltre tale valore la possibilità di innesco non si limita alle sole immediate vicinanze del combustibile, potendosi estendere all intero spazio interessato dallapresenzadelcombustibilestessoedeisuoivapori(figura1e2); Temperatura di accensione: temperatura minima alla quale un combustibile, in presenza d aria, brucia senza necessità d innesco (Figura2). Figura 1 Temperatura di infiammabilità di alcuni liquidi Combustibili liquidi 65 21 0 gasolio 65 acetone -18 olio lubrificante 149 alcool etilico alcool metilico 13 11 benzina -20 toluolo 4 Sostanza Temperatura di infiammabilità Categoria ( C) Gasolio 55 C Acetone -18 A Benzina -20 A Alcool metilico 11 A Alcool etilico 13 A Toluolo 4 A Olio lubrificante 149 C 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI

Figura 2 Temperatura di accensione di alcune sostanze Sostanza Temperatura di accensione ( C)* Acetone 540 Benzina 250 Gasolio 220 Idrogeno 560 Alcool metilico 455 Carta 230 Legno 220 250 Gomma sintetica 300 Metano 537 Monossido di carbonio 604 * Valori indicativi Fonte: tratto da materiale del C.N.V.V.F. 1.4 Termini e definizioni per il rischio di esplosione Atmosfera esplosiva: miscela in aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l innesco, la combustione si propaga a tutta la miscela incombusta; Sostanze infiammabili: sostanze prevalentemente allo stato di gas, vapore, liquido, o solido(ad esempio, esplosivi solidi, alcuni metalli quali sodio, magnesio, fosforo) o miscele di questi, capaci di sviluppare una reazione esotermica con l aria in presenza di innesco; Polvere combustibile: polvere in grado di bruciare o ardere in aria e di formare miscele esplosive con l aria a pressione atmosferica e a temperature normali; Campo e limite di infiammabilità: la miscela combustibile comburente(allo stato gassoso) risulta infiammabile quando vengono rispettate determinate proporzioni. Per ogni sostanza (liquida o gassosa) esiste un campo di valori percentuali di miscela con l aria(che si considera a pressione di 1.000 mbarecontenenteossigenoinpercentualedel18%opiù)periquali la miscela risulta infiammabile. I valori limite del campo sono definiti limiti di infiammabilità superiore ed inferiore. Al di sotto o al di sopra di questi limiti, la miscela risulta troppo povera rispettivamente di gas combustibile o di comburente, per cui la combustione non può avvenire(figura 3). All interno del campo di infiammabilità la velocità di combustione varia partendo da zero(limite inferiore) e tornando a zero(limite superiore). La velocità di combustione(avanzamento del fronte di fiamma ), nelle condizioni di percentuale ottimale(che dipende dalle condizioni al contorno) può essere tanto veloce da generare fenomeni di esplosione. Secondo il meccanismo termico dell esplosione esiste, per una determinata composizione del sistema e per una determinata temperatura, una pressionecriticaaldisottodellaqualesihaunareazionelentaeal di sopra della quale la reazione diventa esplosiva(figura 4). Esplosione: violenta reazione di ossidazione o decomposizione che produce un aumento di temperatura, pressione, o di entrambi simultaneamente(uni EN 13237 2006); Lavori caldi: lavori in cui è usata una fiamma o può essere prodotta una sorgente d innesco come scintille, surriscaldamenti, elevati attriti. 2. Normativa di riferimento Il riferimento normativo che regola i lavori all interno di ambienti confinati in cui possono essere presenti agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili è costituito essenzialmente dal D.Lgs. 81/08. In particolare il Titolo I Principi comuni costituisce il riferimento per quanto riguarda gli aspetti generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a tutte le attività lavorative(responsabilità dei vari soggetti, necessità di eseguire la valutazione dei rischi specifici, necessità di formazione e informazione ecc.). Gli aspetti più specifici per i Luoghi di lavoro, vengono invece affrontati nel Titolo II e, con riferimento al caso in esame, nell art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (Allegato A1), che stabilisce il divieto di accesso per i lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Lo stesso articolo fornisce anche alcune indicazioni riguardo le misure di sicurezza da adottare in caso di dubbio sulla qualità dell atmosfera (cinture di sicurezza, mezzi di protezione, supervisione del lavoro e idoneità delle aperture di accesso). Maggiori indicazioni tecniche in merito alle misure di sicurezza e alle procedure da adottare sono contenute nell allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro, capo 3 Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos (Allegato A2). Per la gestione dei rischi legati agli agenti chimici pericolosi che possono essere presenti occorre infine fare riferimento ai successivi titoli del D.Lgs. 81/08. Vale la pena infine sottolineare che nel capo II Sanzioni del medesimo titolo sono previste delle sanzioni specifiche, che si vanno ad aggiungere a quelle eventualmente applicabili al datore di lavoro e al XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Figura 3 Campo limite di infiammabilità (in aria) Combustibile Limite inferiore Limite superiore Benzina 0,9 7,5 Gas naturale 3 1 Gasolio 1 6 Butano 1,5 8,5 Metano 5 15 Monossido di carbonio 12,5 74 Solfuro d idrogeno 4 44 Fonte: tratto da materiale del C.N.V.V.F. dirigente previste dall art. 55 del Titolo I e alle altre sanzioni dei Titoli specifici applicabili. 2.1Obblighideidatoridilavoroincaso di svolgimento diretto di compiti di prevenzione e protezione dai rischi Nei casi riportati all Allegato II del D.Lgs. 81/08, richiamato dall art. 34 dello stesso decreto, il datore di lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione(SSP): l aziende artigiane e industriali (con esclusione di quelle di cui all art. 1 del D.P.R. 175/88, e s.m., centrali termoelettriche, impianti di laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività Figura 4 minerarie, aziende per fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero e cura sia pubbliche cheprivate) finoa30addetti; l aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; l aziendedellapesca finoa20addetti; l altreaziende finoa200addetti. Solo in tali casi il datore di lavoro assume pertanto gli obblighi formativi consistenti nel frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore, al massimo 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte. È altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ai sensi dell art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Meccanismo di generazione di una esplosione ESPLOSIONE RELAZIONE LENTA velocità di propagazione della fiamma 1000 m/s DETONAZIONE combustione violenta DEFLAGRAZIONE 700 m/s COMBUSTIONE % in volume in aria 0% campo di esplosività 100% (detonazione) campo di deflagrazione Fonte: tratto da materiale del C.N.V.V.F. campo di INFIAMMABILITÀ 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII

Acquisita tale formazione, lo stesso soggetto è obbligato ad assicurare a ciascun lavoratore la corretta formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore(art.37,comma1deld.lgs.81/08). I contenuti formativi, eventualmente comprensivi di fasi di addestramento, devono riguardare i rischi specifici legati alle particolari attività lavorative svolte; la formazione e l eventuale addestramento devono avvenire (art. 37, comma 4) in occasione: l della costituzione del rapporto di lavoro; l del trasferimento o cambiamento di mansione; l dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o nuove sostanze o preparati pericolosi. Ai sensi del comma 5 stesso articolo, l addestramento viene effettuatodapersonaespertaesulluogodilavoro. Anche i lavoratori, al pari del datore di lavoro, devono ricevere adeguato aggiornamento periodico, sulla base delle modalità disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale, in linea con il comma 11 dell art. 37 che recita: la durata dell aggiornamento periodico nonpuòessereinferiorea4oreannueperimpresecheoccupanodai15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori. Ai sensi dell art. 30 dello stesso Decreto è previsto, anche per le attività fino a 50 lavoratori, l adozione di un modello organizzativo di gestione. L intento è quello di assicurare adeguati standard tecnico strutturali di sicurezza, il rispetto degli adempimenti generali in materia di sicurezza sul lavoro e l acquisizione di efficienti procedure da adottare al fine di mitigare le esposizioni dei lavoratori alle situazioni correnti di rischio. Il sistema aziendale che adotta il modello organizzativo in argomento, a parziale esaustività dei contenuti del comma 1 dell art. 30, consiste nel: a) rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) attività di sorveglianza sanitaria; e) attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. In tal modo si acquisisce uno strumento di verifica delle condizioni di sicurezza dell azienda. A sostegno dell importanza attribuita a questa attività, come specificato nel comma 6 dello stesso articolo, le aziende fino a 50 lavoratori hanno accesso a finanziamenti ai sensi dell art. 11 dello stesso Decreto. Inoltre, ai sensi del comma 9 dell art. 37, i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedeiluoghidilavoroincasodipericolograveedimmediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998, attuativo dell'art. 13 del D.Lgs. 626/94. Spetta sempre al datore di lavoro applicare i contenuti previsti dall art. 46 del D.Lgs. 81/08 per quanto concerne la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. Ataleriguardosiriportailcontenutodelcomma5dell art.46: Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento dell attività di assistenza. 3. Identificazione degli agenti pericolosi e rischi associati 3.1 Concetto di ambiente confinato Ai fini del presente documento per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Fra essi si possono citare: l serbatoi di stoccaggio, l silos, l recipienti di reazione, l fogne, l fosse biologiche. Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa o ad influenze provenienti dall ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. É il caso ad esempio di: l camere con aperture in alto, l vasche, l depuratori, l camere di combustione nelle fornaci e simili, l canalizzazioni varie, l camere non ventilate o scarsamente ventilate. Naturalmente gli esempi citati non vogliono essere esaustivi degli XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 dicembre 2010 N. 23

Figura 5 Rappresentazione schematica dei processi tossicocinetici delle sostanze chimiche nell organismo umano Ingestione Inalazione Contatto Polmone Pelle Tubo gastroenterico Fegato Sangue e linfa Fluido extracellulare Tessuto adiposo Tessuto osseo Organi Bile Rene Polmone Strutture secretorie Feci Urine Aria espirata Secrezioni infiniti casi che possono verificarsi ma, oltre a rappresentare la casistica più frequente di ambienti in cui avvengono gli eventi incidentali, vogliono costituire un invito alla riflessione e alla cautela ogni volta che si devono eseguire dei lavori in ambienti simili. In questi casi infatti la valutazione dei rischi deve considerareanchetuttiipericolielesituazioniche,inambientinonconfinati, non genererebbero rischi significativi. 3.2 Rischi associati alla presenza di agenti chimici pericolosi in ambienti confinati I principali rischi associati alla presenza di agenti chimici aerodispersi pericolosi (ad esempio: gas, vapori, polveri) in ambienti confinati sono essenzialmente: l rischio di asfissia(ovvero mancanza di ossigeno) a causa di: permanenza prolungata/sovraffollamento con scarso ricambiodiaria, reazioni chimiche di ossidoriduzione di sostanze (ad esempio, combustione con rilascio di anidride carbonica, di ammoniaca, di acido cianidrico, di acido solfidrico); l rischiodiavvelenamentoperinalazioneopercontattoepidermico: per gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas) o che possono penetrare da ambienti circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in relazione all evaporazione di liquidi o sublimazione di solidi normalmente presenti (ad esempio, serbatoi, recipienti) o che possono improvvisamente riempire gli spazi, o rilasciarvi gas, quando agitati o spostati(ad esempio, acido solforico, acido muriatico, zolfo solido); l rischio di incendio e esplosione si può verificare in relazione alla presenza di: gas e vapori infiammabili (ad esempio, metano, acetilene, propano/butano, xilolo, benzene), 7dicembre2010 N.23 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV