TIROCINI FORMATIVI L INDENNITA COSTITUISCE REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE DI PAOLO LUCCHINI La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato in data 24-01-2013, l accordo con il quale sono state definite le Linee-guida in materia di tirocini, in attuazione dell art. 1, comma 34, della legge 92/2012. Le linee guida oltre che configurare tre tipologie di tirocini e definirne la relativa durata, hanno stabilito a favore del tirocinante, un indennità minima garantita, specificandone il trattamento ai fini fiscali. In sintesi le tipologie di tirocini previste dalle linee guida sono: a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi. b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi, in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. Durata massima 12 mesi. c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99 (Durata fino a 24 mesi), persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (Durata massima 12 mesi). Trattamento Irpef Dal punto di vista fiscale l indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR). Ne consegue che il sostituto d imposta, all atto dell erogazione dell indennità, dovrà, ai sensi dell art. 24 del DPR 600/73, operare una ritenuta d acconto seguendo le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, compreso il rilascio del modello Cud.
Trattamento Irap In ordine all assoggettamento Irap, essendo l indennità di tirocinio un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, rientra a pieno titolo nella determinazione della base imponibile Irap retributiva, così come stabilito dal comma 1, dell art. 10-bis del D.Lgs. 446/97. Al fine di evitare errate interpretazioni, si precisa che l esclusione prevista nello stesso comma 1, dell art. 10-bis del D. Lgs. 446/97, non è applicabile all indennità in oggetto. L Agenzia delle Entrate, con la circolare del 12-11-1998, n. 263/E, ha infatti specificato che.. tale esclusione (...) riguarda in particolare: (...) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; (...) le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; (...) le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs.8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Il tirocinante disabile è escluso dall irap Ai sensi dell art. 11, comma 1, let. a), del D. Lgs. 446/97, nella determinazione della base imponibile (retribuiva e commerciale) sono ammesse in deduzione le spese erogate relative ai disabili impiegati nel periodo d imposta così come definiti dall art. 1 della legge 68/99, ovvero dall art. 5 della Legge 482/68. La risoluzione del 13-12-2006, n. 139/E, ha precisato che l art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/97, nell ammettere in deduzione, fra le altre, le spese relative ai disabili, non richiama alcuna tipologia contrattuale, né fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile. Ne deriva che ai fini dell applicazione della deduzione in argomento è rilevante esclusivamente la sussistenza delle condizioni di disabilità. Pertanto se il tirocinante è in possesso della condizione di disabilità, così come definita dall art. 1, della legge 68/99, la sua indennità sarà dedotta dalla base imponibile Irap.
PRESTAZIONI RESE DA COOP SOCIALI L ALIQUOTA IVA RIMANE AL 4% DI PAOLO LUCCHINI L art. 6, comma 23, del DDL stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2013 ed ora al vaglio del Parlamento, ha previsto la modifica del comma 488 e l abrogazione del comma 489, dell art. 1, della legge di Stabilità 2013. Il comma 488, è stato riformulato nel modo seguente: In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.. Per meglio capire l effetto di tale disposizione è opportuno ripercorrerne l evoluzione normativa, partendo dalla legge di Stabilità 2013 (1), la quale: o ha abrogato il n. 41-bis, Tabella A-Parte II, del DPR 633/72 che prevedeva l applicazione dell aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc., rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; o ha inserito il nuovo n. 127-undevicies alla Tabella A-Parte III, del DPR 633/72, ai sensi del quale le prestazioni socio sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, primo comma, sono soggette all aliquota IVA del 10% se rese da cooperative sociali e loro consorzi esclusivamente in esecuzione di contratti d appalto e di convenzioni in generale; o ha eliminato, per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la possibilità di optare per il regime di esenzione IVA (2); o ha stabilito che le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31-12-2013 (comma 490 della legge di Stabilità 2013). Nel corso del 2013, l interpretazione che vedeva l entrata in vigore del nuovo regime nel suo complesso a decorrere dal 01-01-2014, è stata in parte smentita dalla circolare dell Agenzia delle Entrate del 03-05-2013, n. 12/E.
Con tale pronunciamento l Agenzia delle Entrate ha precisato che l abrogazione del n. 41- bis), Tabella A-Parte II, del DPR 633/72, ha avuto effetto dal 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2013, pertanto già da tale data, le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori finali, dovevano essere assoggettate al regime di esenzione, se svolte da cooperative sociali ONLUS e da cooperative ONLUS, ed al regime di imponibilità (aliquota ordinaria) per le altre cooperative. La proposta di modifica Se la proposta contenuta nell art. 6, comma 23, del DDL di stabilità 2014, supererà indenne il turbolento iter Parlamentare, dal 1 gennaio 2014, le aliquote applicabili alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali, saranno nuovamente modificate. In base a tale proposta a decorrere dal 1 gennaio 2014: - le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc., rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, sconteranno l aliquota del 4%; - le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, potranno nuovamente optare per il regime di esenzione da Iva (ripristino del comma 331, art. 1, della legge 296/06); - le prestazioni rese sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, da cooperative generiche non sociali e non ONLUS, sconteranno l aliquota del 22%. (1) Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) Art. 1 Comma 488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale». Comma 489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. Comma 490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. (2) Legge n.296/2006 Art. 1, comma 331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.