PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2014, n. 2472



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587 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2014, n. 2472 L.R. n. 3/2014 Adozione del Regolamento Regionale TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE. L Assessore alla Qualità dell Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, La Legge Regionale n. 3 del 12 Febbraio 2014 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Rischio di incidenti rilevanti (RIR) Elenco tecnici competenti in acustica ambientale, all art. 4 ha stabilito che la Regione Puglia disciplina con apposito regolamento le modalità per l iscrizione, la tenuta e la gestione dell elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Altresì ha stabilito che dalla data di pubblicazione del regolamento il comma 2 dell articolo 5 della l.r. 17/2007 è abrogato e che le Province devono uniformare la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari. Per tale finalità, considerata l esigenza di procedere all adozione del richiamato regolamento, il Servizio Rischio Industriale ha istituito un tavolo di confronto con Arpa Puglia e con il Politecnico di Bari Dipartimento di Scienze dell Ingegneria Civile e dell Architettura (ICAR), strutture competenti nella materia e nei controlli. A conclusione degli incontri è stata redatta la proposta di Regolamento Tecnico Competente In Acustica Ambientale allegata al presente atto che, sul presupposto di uniformare per tutti i domiciliati nella Regione Puglia le modalità di accesso al riconoscimento del suddetto profilo professionale, ha definito le prestazioni professionali ascritte a tale qualifica e quelle considerate necessarie per ottenere tale riconoscimento, definendo anche le caratteristiche dell attività non occasionale. Il Regolamento specifica, altresì, la documentazione che deve essere allegata alle istanze di iscrizione nell elenco provinciale, stabilisce le modalità di svolgimento delle istruttorie al fine di ottimizzare ed uniformare sia il procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale sia le modalità di valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti. Considerato inoltre che, con Legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale, la Regione ha disposto che la frequenza e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati/diplomati ovvero di corsi di formazione è equiparata allo svolgimento di attività in acustica ambientale, prevista dall articolo 2 della Legge Quadro n. 447/1995, pertanto si è proceduto alla definizione dei contenuti dei corsi di obiettivi dei corsi, gli argomenti minimali da trattare, il monteore minimo formativo, i requisiti per l accesso e la verifica finale. Il Regolamento, inoltre, dispone che ogni Provincia pubblichi sul proprio portale WEB l elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale e definisce elenco regionale la sommatoria degli elenchi provinciali da rendere anch esso disponibile sul portale regionale. La proposta regolamentare è così sinteticamente articolata: art. 1. Prestazioni professionali del tecnico competente in acustica ambientale Individua le prestazioni professionali svolte dal tecnico competente in acustica ambientale. art. 2. Requisiti per l iscrizione In accordo con quanto stabilito dall articolo 2 della L.Q. n. 447/1995 e dal DPCM 31/03/1998, definisce i titoli di studio propedeutici, inoltre definisce le attività professionali e quelle non occasionali che consentono l iscrizione nell elenco, nonché l equiparazione dei percorsi formativi o tirocini/ stage a prestazioni professionali. art. 3. Contenuto e organizzazione dei percorsi formativi

588 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 12 01 2015 Definisce le caratteristiche dei percorsi formativi in acustica ambientale, individuati in due distinti livelli, il primo formativo teorico, il secondo formativo pratico caratterizzati nei contenuti e nella durata dagli allegati D ed E. art. 4. Modalità di presentazione e contenuto della domanda Stabilisce la documentazione da allegare all istanza di iscrizione nonché la modalità di presentazione della stessa alla Provincia ove è domiciliato il richiedente. Gli allegati A, B e C riportano i modelli da utilizzare. art. 5. Istruttoria della domanda Definisce l iter del procedimento istruttorio delle istanze di iscrizione, nonché le modalità di conclusione dello stesso e di aggiornamento dell elenco dei tecnici. art. 6. Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale Vengono indicate le informazioni che dovranno essere riportate nell elenco pubblicato sul WEB di ogni Provincia, inoltre alla Regione viene attribuito il compito di tenere aggiornato, sul proprio portale ambientale, l elenco regionale inteso quale sommatoria dei relativi elenchi provinciali. art. 7. Periodo transitorio Viene definito un periodo transitorio che disciplina l efficacia dei vigenti elenchi provinciali e dei corsi di formazione concretamente avviati. art. 8. Pubblici dipendenti Viene data la possibilità al personale in servizio presso Enti/Strutture pubbliche, non in possesso del titolo di tecnico competente in acustica ambientale, di svolgere nell ambito della struttura di appartenenza prestazione professionale di cui all art.1 in affiancamento e sotto la responsabilità di un iscritto nell elenco e incardinato nella medesima struttura. L art. 4 della L.r. 3/2014 stabilisce che La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le modalità per l iscrizione, la tenuta e la gestione dell elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Detto termine è stato abbondantemente superato per motivi contingenti dovuti anche alle criticità operative in cui versa il Servizio Rischio Industriale. Inoltre l adozione del presente regolamento assume carattere di urgenza anche perché è finalizzato ad omogenizzare sul territorio regionale le modalità di iscrizione e gestione del suddetto elenco in quanto ogni Provincia attualmente vi provvede in forme diverse e non coordinate. Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di proporre l adozione, con le forme dell urgenza di cui al comma 2 dell art 44 della legge regionale 7/2004 (Statuto delle Regione Puglia), del regolamento TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIEN TALE di cui alla L.R. n. 3/2014, allegato al presente atto per farne parte integrante. COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale Tutto quanto sopra esposto, L Assessore alla Qualità dell Ambiente Lorenzo Nicastro sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l adozione della presente deliberazione ai sensi delle leggi costituzionali 1/99 e 3/2001, dello Statuto della Regione Puglia e della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera c, k. LA GIUNTA udita la relazione e la conseguente proposta dell Assessore alla Qualità dell Ambiente; viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale ; a voti unanimi, espressi nei modi di legge; DELIBERA di fare propria la relazione dell Assessore alla Qualità dell Ambiente che qui si intende integralmente riportata e approvata;

589 di adottare in via d urgenza, per le motivazioni esposte in narrativa e con le modalità di cui al comma 2 dell art. 44 della L.r. 7/2004, modificato dall art. 1 della L.r. 44/2014, il Regolamento Regionale TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE di cui alla L.r. n. 3/2014, allegato unico al presente provvedimento per farne parte integrante; di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P., decorso il termine di cui al sopra richiamato art. 44 c.2., di emanare e pubblicare sul BURP il suddetto Regolamento; di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. di richiedere il parere preventivo obbligatorio della Commissione Consiliare Competente, nei termini di cui all art. 44 c.2, secondo capoverso, così come modificato dalla L.r. 44/2014; Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

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