ACCORDO AZIENDALE PER LA MODIFICA DEI PREMI FIAT. Tra Direzione Generale FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino.



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ACCORDO AZIENDALE PER LA MODIFICA DEI PREMI FIAT Tra Direzione Generale FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino premesso: - che in data 12/1/1955 venne presentato e sottoposto all'esame della Direzione Generale un complesso di richieste riguardanti la materia dei tempi di lavorazione ed i problemi connessi, articolato in 12 punti dettagliatamente esposti nella riunione intervenuta nella predetta data del 12 gennaio, richieste d'altra parte già avanzate sin dal 1953; - che dei suddetti 12 punti presentati alla Direzione Generale ne risultano ad oggi già definiti, con appositi accordi, i seguenti: a) con accordo 28/2/1955 il punto relativo agli avviamenti di nuove lavorazioni ed agli assestamenti dei tempi; b) con accordo 18/7/1955 i punti relativi alla comunicazione agli operai dei tempi assestati, alle modifiche dei tempi assestati ed alla definizione delle controversie e procedura per i reclami; - che nel corso della recente ripresa delle trattative sui punti residui, si è convenuto di formare oggetto di indispensabile, immediato esame i punti: a) n. 11 - revisione del plafond del premio di produzione; b) n. 7 - norme per lavori gravosi (con particolare riferimento alle linee di lavorazione); - che, nelle discussioni intervenute in sede di Comitato Tecnico ed in sede di Delegazione Centrale delle Commissioni Interne circa la revisione del plafond del premio di produzione, è emersa la opportunità di procedere anche ad una revisione delle tabelle del premio generale di stabilimento, sia allo scopo di attribuire benefici economici a tutti i gruppi di lavoratori, sia allo scopo di migliorare la misura della partecipazione dei lavoratori ai benefici derivanti dagli aumenti della produttività nei vari stabilimenti, secondo quanto era già stato d'altra parte in precedenza richiesto; - che infine nel corso delle predette discussioni è stata considerata con particolare favore, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori e nel quadro dei premi aziendali, la situazione delle donne e degli operai di 3^ e 4^ categoria; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: Art. 1 - Premio di produzione Il plafond di tabella del premio di produzione, sinora fissato al livello 145 di rendimento, viene portato a livello 140 di rendimento, attribuendo al livello di 140 premi all'incirca eguali a quelli precedentemente corrispondenti al livello 145.

A tal fine le tabelle del premio aziendale di produzione vengono modificate come segue: Base in L. Increm. X punto in Lire Increm. X punto in Lire da 101 a 140 da 141 a 150 UOMINI diretti normali 24 0,90 0,20 diretti pesanti 27 1,- 0,20 indir. colleg. normali 24 0,60 - indir. colleg. pesanti 27 0,65 - indir. non collegati 24 - - b) DONNE E MINORI DI ANNI 18 diretti normali 21 0,75 0,15 diretti pesanti 23 0,85 0,15 indir. collegati 21 0,50 - índir. non collegati 21 - - secondo quanto risulta anche dai grafici 1) e 2) allegati al presente accordo di cui formano parte integrante. Art. 2 Premio generale di stabilimento Fermo restando le attuali basi di partenza, gli incrementi della tabella del premio generale di stabilimento vengono variati come segue, per ogni punto centesimale di aumento degli indici di produttività: diretti e indiretti collegati 1^ cat. da L. 0,20 a L. 0,32 diretti o indiretti collegati 2^ cat. da L. 0,24 a L. 0,28 diretti e indiretti collegati 3^ cat. da L. 0,20 a L. 0,26 indir. non collegati 1^ 2^ 3^ cat. da L. 0,18 a L. 0,24 donne e ragazzi e 4^ categoria da L. 0,16 a L. 0,22 secondo quanto risulta dal grafico 3) allegato al presente accordo di cui forma parte integrante. Art. 3 Modalità e strutture dei premi aziendali Restano ferme tutte le altre modalità di struttura e di pagamento dei premi aziendali di produzione e generale di stabilimento non contemplate nel presente accordo. Art. 4 Lavorazioni gravose su linee meccanizzate In relazione alle richieste formulate al punto 7 sopra citato, di cui al suddetto verbale della riunione della Commissione Interna del 12/1/1955 ed alle ulteriori rivendicazioni esposte in sede di Comitato Tecnico, viene istituita una particolare indennità disagio linea da attribuirsi agli operai direttamente incentivati (e per le sole ore ad incentivo), i quali: a) prestino la loro opera, con attività totalmente o quasi totalmente manuale, su linee di montaggio di grandi serie, di unità o complessivi rilevanti, a trazione meccanica, la cui velocità non sia influenzabile dal lavoratore, e

determini e vincoli quindi, indipendentemente dalla volontà del lavoratore stesso, ed a causa anche della limitata durata delle operazioni assegnate al singolo, il suo ritmo di lavoro; b) svolgano operazioni che comportino un apprezzabile gravosità di prestazione e che vengano effettuate in piedi od eventualmente in posizioni disagiate; c) non abbiano la possibilità per la organizzazione ed impostazione tecnico produttiva della linea, di rimuovere dalla linea stessa l unità od il complessivo in lavorazione, o la passibilità di non effettuare, al passaggio di ogni unità o complessivo, le operazioni assegnate. Per potersi far luogo all assegnazione dell indennità di cui sopra, le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) debbono verificarsi congiuntamente. L indennità disagio linea viene corrisposta nelle misure seguenti: L. 3 orarie per i lavori in linea di media gravosità; L. 5 orarie per i lavori in linea nei quali si riscontri una gravosità di prestazione particolare, e superiore alla media; L. 8 orarie per i lavori in linea o su tratti di linea sopraelevati (intendendosi per tali quelle linee nelle quali viene richiesta per l esecuzione del lavoro la posizione prevalente delle braccia al di sopra del capo), e cioè in sostituzione del compenso speciale attualmente corrisposto. Art. 5 Situazioni particolari In sede di applicazione del presente accordo saranno esaminate tra le parti contraenti: a) le situazioni particolari emerse in ordine all andamento del premio generale di stabilimento nelle seguenti Sezioni: Spa Sima Materiale Ferroviario segnalate alla Direzione Generale nel corso delle discussioni; b) le situazioni dei premi speciali fissi in atto presso alcune Sezioni, come ad esempio la Sezione Costruzione e Impianti; c) le situazioni delle Sezioni Ferriere e Stabilimenti Avigliana, dati a particolari sistemi retributivi in atto. Art. 6 Stabilimenti Avio Verrà inoltre presa in separato esame tra le parti contraenti la situazione dei premi aziendali in etto presso gli Stabilimenti. Art. 7 - Premio di produttività per gli impiegati In relazione alle nuove tabelle del premio generale di stabilimento per gli operai, di cui al precedente punto n. 2), verrà riesaminata tra le parti contraenti, nel più breve termine possibile, anche la situazione del premio dì produttività per ali impiegati.

Art. 8 - Prosecuzione delle discussioni Le discussioni tra le parti contraenti avranno seguito: a) per l'esame di tutti gli inconvenienti che potessero nascere in sede di applicazione del presente accordo, e delle eventuali altre modalità di attuazione che si rendessero necessarie; b) per la definizione dei residui punti connessi agli argomenti già definiti con i precedenti accordi del 28/2/1955 e del 18/7/1955, e facenti parte delle richieste complessive a suo tempo avanzate secondo quanto è ricordato nella premessa. Art. 9 - Decorrenza Il presente accordo ha decorrenza dal 1 settembre 1955. p. la Direzione p. le Commissioni Interne f/to Garino f/to Cottura Clementi Calandri Mordenti Mola Clerico Risso Paparelli Nicastri Ferrari