PROVINCIA REGIONALE di A G R I G E N T O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, POLITICHE COMUNITARIE E ATTIVITA' NEGOZIALE Proposta n. 1345/2013 Determ. n. 1178 del 22/05/2013 Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. - DITTA FALEGNAMERIA SAN GIUSEPPE DI MIDULLA GAETANO - AATVITA' DI FALEGNAMERIA CON VERNICIATURA - SAN BIAGIO PLATANI (AG). U.O. N. 5 - TUTELA DALL INQUINAMENTO ATMOSFERICO IL RESPONSABILE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO lo Statuto della Provincia regionale di Agrigento; VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977 e ss.mm.ii; VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978; VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980; VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989; VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 3 ottobre 1995 n. 71 che dispone il trasferimento alle Province Regionali delle autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale; VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR./S.G. del 24/03/1997 e successiva integrazione ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 374/GR/S.G. Del 17/11/2003; Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.1/ 6
VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 con il quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni d analisi, le condizioni e le modalità di svolgimento dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici; VISTO il D.A. n. 191/17 del 30/03/2001 concernente disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico; VISTA la parte Quinta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. che, abrogativo del D.P.R. 203/88, detta norme in materia di tutela dell'aria di riduzione delle emissioni in atmosfera; VISTI gli allegati alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06; VISTO il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007 dell'assessorato Regionale al Territorio e Ambiente Nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare quanto disposto dall'art. 10; CONSIDERATO che il D. Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte V Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Titolo I, all art. 272 prevede che per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali siano stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; VISTO il Decreto n. 74/GAB del 08/05/2009 dell Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Linee - guida per l adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall art. 272 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71 ; VISTA la Deliberazione n. 22 del 12/05/2010 della Giunta Provinciale di Agrigento, con la quale sono state adottate le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale per le attività elencate dal Decreto 74/GAB del 08/05/2009; VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DTD/2010/1811 del 23/07/2010; VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 07/01/2013 della Provincia Regionale di Agrigento, con la quale la Ditta FALEGNAMERIA SAN GIUSEPPE DI MIDULLA GAETANO con sede legale in via manzoni n. 10 del Comune di SAN BIAGIO PLATANI (AG),è stata autorizzata ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. alle emissioni derivanti dall'attività di falegnameria da svolgere nello stabilmento sito all'indirizzo sopra indicato; VISTA l'istanza del 22/03/2013 acquisita al prot. Prov.le al n. 9649 del 05/04/2013, con la quale la sopra citata Ditta ha richiesto la modifica ed integrazione della autorizzazione in via generale rilasciata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale, consistente nell'attivazione di un ulteriore punto di emissione a servizio della cabina di verniciatura; VISTA la documentazione prodotta con nota del 24/05/2012 acquisita al prot. Prov.le al n. Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.2/ 6
15702 del 31/05/2012, trasmessa in duplice copia e accompagnata da supporto informatico (CD), costituita dai seguenti elaborati e/o certificati: MOD. 01 - Informazioni generali ; MOD. 02 - Elenco generale ; MOD. 03 - Prescrizioni e adempimenti generali ; MOD. 05 - Relazione tecnica con relativi allegati : diagramma a blocchi del processo; planimetria generale dell insediamento dove sorgerà l impianto scala 1:500; stralcio catastale con indicazione del numero di foglio e della particella dove ricade l impianto scala 1:1.000; planimetria di dettaglio del locale e dei macchinari dell impianto scala 1:100; scheda tecnica dell impianto di aspirazione per polveri e trucioli derivati da legno; scheda tecnica della cabina di verniciatura. allegato tecnico specifico per l attività selezionata; MOD. 06.4 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno; MOD. 06.5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno; Copia dell autorizzazione edilizia n. 03 del 15/03/2012 alla destinazione d uso per attività artigianale di falegnameria; Contratto di comodato d'uso dell immobile stipulato in data 23/03/2012; Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Dichiarazione del tecnico incaricato circa lo stato di fatto e/o di progetto dell impianto; Copia della ricevuta del versamento di 25,82 per il rilascio dell Autorizzazione generale; Supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata. VISTA la documentazione integrativa prodotta con nota acquisita al prot. Prov.le al n. 15702 del 31/05/2012, trasmessa in duplice copia e costituita dai seguenti elaborati e/o certificati: Planimetria dei locali con indicazione dei due punti di emissione; Scheda tecnica cabina di verniciatura; Scheda tecnica punto di emissione a servizio della cabina di verniciatura; Copia documento d'identità del titolare; Copia documento d'identità del tecnico incaricato. VISTA la legge n. 127 del 15/5/97 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e in particolare il punto 2 lettera F. dell art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione; VISTA la L.R. n.23/98 che recepisce alcuni artt. della L.127/97, compreso l art. 6; VISTO l art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.3/ 6
VISTO il T.U. EE.L.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; VISTA la L.R. 26/93; VISTO l' O.R.EE.LL.; PRESO ATTO che l'attività è compressa nell'elenco indicato dalla Determinazione Dirigenziale n. DTD/2010/1811 del 23/07/2010; CHE per quanto sopra verranno fissati dei valori limite alle emissioni restrittivi. PROPONE Per i motivi sopra esposti al Direttore del Settore di procedere all'autorizzazione alla modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 12 del 07/01/2013, rilasciata in via generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le emissioni derivanti dall'attività in oggetto indicata. Procedere al rilascio di un unico provvedimento autorizzatorio; Ritenere il presente atto suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente. IL FUNZIONARIO REDATTORE (geom. Antonio BAIO) Agrigento lì, 20/05/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott.ssa Carmela VIRONE) IL DIRETTORE VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del Gruppo - Tutela dall Inquinamento Atmosferico, con la narrativa e motivazione di cui alla stessa; VISTO l art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91; VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; VISTA la L.R. 26/93; VISTO l O.R.EE.LL.; RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.4/ 6
DETERMINA Art. 1 - Autorizzare ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la ditta FALEGNAMERIA SAN GIUSEPPE DI MIDULLA GAETANO con sede unica nel Comune di San Biagio Platani (AG) via Manzoni n. 10, alle emissioni prodotte dalla attività di falegnameria e verniciatura svolta nell'impianto sopra indicato. La documentazione in premessa elencata, che qui si intende riportata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione ed è depositata agli atti del Settore Ambiente e Territorio, Politiche Comunitarie e Attività Negoziale. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla Determinazione Dirigenziale n. 12 del 07/01/2013. Art. 2 - L autorizzazione di cui all art.1 ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Art. 3 - L autorizzazione di cui all art. 1 viene concessa nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di seguito indicati: Punto di emissione Provenienza Portata M3/h a 0 e 0.101 mpa Tipo inquinante Limite emissioni Mg/Nmc E1 Fasi di lavorazione del legno 950 Nmc/h Polveri Totali Sospese 20 mg/nmc Polveri di vernice 3 mg/nmc E2 Cabina di verniciatura 10.000 Nmc/h S.O.V. 20 mg/nmc Le operazioni di carteggiatura, essiccamento e stuccatura devono essere effettuate con il sistema di abbattimento in funzione collegato al punto E1. Il punti di emissione E1 ed E2 devono: superare di almeno un metro il colmo del tetto; essere facilmente raggiungibile e provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo per il campionamento degli inquinanti; garantire la sicurezza per l accessibilità alle zone e prese di campionamento. Non si devono utilizzare quelle sostanze o quei preparati classificati, ai sensi del dal D. Lgs.vo 3 febbraio 1997 n. 52 e ss.mm.ii., come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61 e R68. Per gli inquinanti non espressamente indicati devono essere rispettati i limiti fissati dagli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06. Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.5/ 6
Art. 4 - La Ditta deve effettuare con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso di almeno quindici giorni, alla ARPA Sicilia Dipartimento di Agrigento e alla Provincia Reg.le di Agrigento Settore Ambiente e deve comunicare agli stessi i risultati delle analisi entro sessanta giorni dal campionamento. La relazione di analisi per le emissioni periodiche deve essere redatta in conformità alle direttive impartite con il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di applicabilità, devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme ISO, o a norme che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. ART. 5 - Ai sensi del D.A. 191/17 del 30/03/2001 in luogo dei controlli analitici di cui all art. 4, la Ditta potrà produrre entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale dalla quale risultino, relativamente all anno solare precedente, le date e le relative operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento ivi comprese le sostituzioni dei filtri nonché le quantità e la composizione dei prodotti pronti all uso utilizzati. ART. 6 - E fatto salvo l obbligo della Ditta all adeguamento degli impianti con l eventuale evolversi della normativa di Settore. Gli Organi di Controllo, Provincia Regionale di Agrigento e A.R.P.A. Sicilia Dipartimento Provinciale di Agrigento, nell'ambito delle rispettive competenze effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione. ART. 7 - La Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia Reg.le di Agrigento: a) la modifica non sostanziale dell impianto, b) la cessazione dell attività, c) la variazione di titolarità, d) la variazione di ragione sociale. Deve inoltre tenere presso l impianto copia della presente autorizzazione unitamente a copia della documentazione tecnica in premessa elencata. ART. 8 - La presente autorizzazione è rilasciata in Via Generale ai sensi dell art. 272 commi 2 e 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione mediante affissione all Albo Pretorio di questa Provincia Reg.le. Il Direttore (BARONE BERNARDO) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza. Determ. n. 1178 del 22/05/2013 pag.6/ 6