VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94 DEL CONSIGLIO COMUNALE



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copia VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94 DEL CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 0035671 / AMMCCMO0400075 - seduta pubblica - MOZIONE N. 75 PRESENTATA IN DATA 28.09.2011 DALLA CONSIGLIERA BAZZANELLA + 11 CONSIGLIERI ALL'OGGETTO "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)" MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA L anno duemilaundici addì ventinove del mese di novembre (29.11.2011), alle ore 18.00 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare avviso recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. Risultano presenti i Consiglieri comunali: MOSANER ADALBERTO - Sindaco ACCORSI MASSIMO - Presidente LEONI VALTER BAZZANELLA FRANCA PELLEGRINI GIOVANNI GIULIANI GIUSEPPE BENINI LUCA SANTONI GIOVANNI STRAFFELINI CINZIA LORENZI PATRICK DAVES CARLO MORGHEN FABIO CHINCARINI FLAVIA SANTONI GIANFRANCO ZUCCHELLI MARIO MALOSSINI MASSIMO BENINI MATTEO MODENA CARLO BASSETTI ENZO PEDERZOLLI MAURO DE PASCALIS FLAVIO PASULO GIUSEPPE BACCHIN FRANCESCOMARIA Risultano assenti i Consiglieri comunali: MATTEOTTI PAOLO ZAMBOTTI PIER GIORGIO TRINCHIERI BENATTI CRISTIAN FRIZZI ROCCO MATTEOTTI PIETRO MORANDI GIORGIO GRAZIOLI LUCA Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Anna Cattoi. PRPCCDL110064 / 1

Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, Mirella Serafini, Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni. Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. Massimo Accorsi nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell oggetto suindicato, posto al n. 10 dell ordine del giorno. ^^^^^^^^^^^^ ^^^ Entrano i Consiglieri Frizzi e Grazioli. Escono i Consiglieri De Pascalis, Pasulo, Lorenzi, Santoni Gianfranco e Benini Luca: il numero dei presenti sale a 20. ^^^ Presidente Comunico che in data 28.09.2011 è pervenuta la mozione n. 75 a firma dei consiglieri Bazzanella, Daves, Frizzi, Pellegrini, Leoni, Straffelini, Zucchelli, Bassetti, Pederzolli, Benini Matteo, Matteotti Pietro e Malossini all oggetto Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (testamento biologico) nel seguente testo: Il Consiglio Comunale di Riva del Garda Premesso che Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. Il testamento biologico (con la denominazione di Living will') è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi PRPCCDL110064 / 2

occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa nonna costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un diritto perfetto, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l art 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa. la carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all integrità della persona (titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all integrità personale); la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n 145 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che: il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all art. 16 che "il medico deve astenersi dall ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all art 35 sancisce che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all art 38 si afferma che il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Valutato altresì che: il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che "appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il CNB specifica che le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici PRPCCDL110064 / 3

dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia. Preso atto che: secondo l Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all introduzione del testamento etico e anche molti cittadini rivani si sono già pronunciati in tal senso. in questo scenario, l Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE di RIVA DEL GARDA impegna la GIUNTA COMUNALE: 1. a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringe a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione; 2. ad istituire un registro che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d accesso; 3. a trasmettere agli organi preposti e competenti in materia, ogni necessaria documentazione. La Delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. Sentito l'intervento della consigliera Bazzanella, che illustra la mozione, e gli interventi dei consiglieri comunali, come da processo verbale di seduta, ove sono riportate tra l altro le dichiarazioni di voto dei consiglieri; Sentito che la Consigliera Bazzanella modifica il testo della mozione, come da verbale di seduta, PRPCCDL110064 / 4

Il Presidente pone quindi in votazione il testo della mozione, come modificata in corso di seduta; A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato: - Consiglieri presenti n. 20 - Consiglieri votanti n. 19 (non partecipa alla votazione il consigliere Bacchin) - voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Leoni, Bazzanella, Pellegrini, Santoni Giovanni, Straffelini, Daves, Morghen, Chincarini, Zucchelli, Malossini, Benini Matteo, Frizzi, Modena, Bassetti, Grazioli, Pederzolli) contrari n. 0 astenuti n. 2 (Presidente, Giuliani) IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE n. 75 PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA BAZZANELLA + 11 CONSIGLIERI, MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA nel seguente testo: Il Consiglio Comunale di Riva del Garda Premesso che Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. Il testamento biologico (con la denominazione di Living will') è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze PRPCCDL110064 / 5

sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa nonna costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un diritto perfetto, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l art 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa. la carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all integrità della persona (titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all integrità personale); la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n 145 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che: il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all art. 16 che "il medico deve astenersi dall ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all art 35 sancisce che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all art 38 si afferma che il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Valutato altresì che: il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che "appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito PRPCCDL110064 / 6

della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il CNB specifica che le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia. Preso atto che: secondo l Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all introduzione del testamento etico e anche molti cittadini rivani si sono già pronunciati in tal senso. in questo scenario, l Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE di RIVA DEL GARDA impegna la GIUNTA COMUNALE: 1. a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale; 2. ad istituire un registro che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d accesso; 3. a trasmettere agli organi preposti e competenti in materia, ogni necessaria documentazione. /sr. PRPCCDL110064 / 7

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO f.to Accorsi f.to Cattoi CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo c e r t i f i c a che il presente provvedimento è in pubblicazione all Albo comunale e all'albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal 7.12.2011 al 17.12.2011 ai sensi dell art. 79 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L. Eventuali opposizioni possono essere formulate alla G.M. (art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992) ai sensi del precitato art. 79, comma 5. li, 7 dicembre 2011 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Moresco PRPCCDL110064 / 8

ESECUTIVITA La presente deliberazione: trascorsi i dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, durante i quali non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, ai sensi precitato art. 79, comma 5; è divenuta esecutiva il 18.12.2011 lì 19.12.2011 IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Lorenza Moresco PRPCCDL110064 / 9

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