Guida per la compilazione della domanda di accreditamento dei Servizi per il lavoro



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Guida per la compilazione della domanda di accreditamento dei Servizi per il lavoro Presentazione della domanda L ente o la società intenzionata a chiedere l accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Veneto può presentare domanda in ogni periodo dell anno. Non sono previsti termini per la presentazione delle domande. Tutti i requisiti devono essere posseduti all atto della domanda. Le domande devono essere presentate unicamente inviando la documentazione da un indirizzo di posta elettronica certificata all indirizzo di posta elettronica protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Per maggiori informazioni sulla PEC della Regione Veneto si può consultare la pagina del sito istituzionale: http://www.regione.veneto.it/temi+istituzionali/affari+generali/protocollo+e+archivio+generale/pec+re gione+veneto.htm Tutta la documentazione prima di essere inviata deve essere convertita in formato pdf (si prega di far attenzione che la trasformazione in formato pdf mantenga tutte le informazioni inserite). Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente, se si possiede la strumentazione, in alternativa si può procedere nel seguente modo: tutta la documentazione deve essere firmata manualmente dal rappresentante legale che presenta la domanda e successivamente scansionata e inviata allegando la scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità di detto rappresentante legale. Dato che il sistema di PEC regionale non consente l invio di documentazione in formati zip o rar, e si può determinare la necessità di operare più invii della documentazione per superamento dei limiti di capienza della posta elettronica, in ogni invio deve essere chiaramente specificato che la struttura regionale destinataria della documentazione è la Direzione Lavoro della Regione del Veneto. Nel caso sia necessario l invio di più PEC è opportuno, per agevolare il compito degli uffici, provvedere alla numerazione delle stesse indicando il numero totale di mail inviate (ad esempio nel caso di 5 mail si indicherà per il primo invio 1 di 5, per secondo invio 2 di 5, e così via). La domanda va presentata utilizzando l apposito modello con gli allegati richiesti predisposti dagli uffici regionali e pubblicati sulla pagina internet dedicata all accreditamento dei servizi per il lavoro del portale della Regione Veneto. Compilazione della domanda di accreditamento servizi per il lavoro Regolarizzazione dell imposta di bollo Per gli enti che al 31.12.2011 erano iscritti all elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro non è necessaria l apposizione della marca da bollo sulla domanda, purché provvedano entro il 30.06.2012 all adeguamento alla disciplina prevista dalla DGR 2238 del 20.12.2011. Per gli enti che chiedono la prima iscrizione è, invece, necessaria l apposizione di una marca da bollo sulla domanda. Attualmente la Regione Veneto non ha ancora predisposto una modalità per l assolvimento virtuale della marca da bollo, per cui l ente dovrà, oltre a inviare la documentazione alla PEC della Regione Veneto, inviare o recapitare all indirizzo Giunta regionale del Veneto - Direzione Lavoro, F.ta S.Lucia, 1

Cannaregio 23-30121 Venezia, solo la domanda, senza allegati, con apposta la marca da bollo da 14,62 euro. Si fa presente che gli enti pubblici e le Onlus sono esentati dall obbligo fiscale di apporre la marca da bollo sulle istanze alla pubblica amministrazione. Persona fisica che presenta la domanda in nome e per conto di un ente La suddetta persona deve essere il legale rappresentante o persona munita di procura. In tal ultimo caso deve essere inviata, unitamente alla domanda, telematicamente, copia della procura. L indirizzo e i riferimenti da apporre di seguito sono tutti riferiti alla sede legale, non al legale rappresentante. Il rappresentante che sottoscrive la domanda deve essere il medesimo che sottoscrive ogni allegato alla domanda. Forma giuridica dell ente È richiesta obbligatoriamente l indicazione di una e una sola delle forme giuridiche previste nel modello. Società commerciali: resta esclusa la società semplice; Società cooperativa o consorzio di cooperative: per consorzio di cooperative si intende non una semplice federazione di cooperative, ma un consorzio con rilevanza esterna, con propria autonomia e patrimonio; Fondazione o associazione riconosciuta: le associazioni riconosciute, dotate perciò di personalità giuridica, in via interpretativa sono state equiparate alle fondazioni (unitamente allo statuto dell associazione è necessario allegare il provvedimento di riconoscimento); Università o fondazioni universitarie che hanno come oggetto l alta formazione e iscritte nella VI sezione - regimi particolari delle agenzie per il lavoro: i predetti soggetti sono autorizzati ad operare come agenzie per il lavoro ope legis ai sensi dell art. 6 commi 1-4 deld.lgs 276/2003. Tali soggetti devono aver comunicato al Ministero del Lavoro e PS o alla Regione Veneto l avvio dell attività di agenzia per il lavoro. L attività di soggetto accreditato ai servizi per il lavoro per le Università private o pubbliche o le fondazioni universitarie deve essere svolta direttamente dall università o fondazione, l accreditamento non può essere ceduto o concesso in nessuna forma, neanche a un consorzio di università o fondazioni, in quanto la gestione associata della attività consiste comunque in una cessione dell'autorizzazione. Questo significa che alle università e alle fondazioni, come previsto in generale dal divieto di transazione, è fatto divieto di appaltare a terzi, anche se consorzi di università, ogni attività oggetto di autorizzazione. L attività di soggetto accreditato può essere svolta unicamente a favore dei propri studenti. Fino a 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio, si è ancora considerati studenti dell università; Istituti di scuola secondaria statali e paritari: tali soggetti devono essere iscritti all albo delle agenzie per il lavoro. Le attività come ente accreditato ai servizi per il lavoro possono essere svolte solo limitatamente ai propri studenti ed ex studenti fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. L attività deve essere svolta direttamente dalla scuola e non può essere ceduta né concessa in nessuna forma ad altri soggetti; Comuni singoli o associati o Unione di Comuni: L accreditamento può essere concesso anche a Comuni che si sono associati solo per le attività inerenti servizi per il lavoro. I Comuni preventivamente devono aver chiesto l autorizzazione al regime particolare dei soggetti autorizzati ad operare nel mercato del lavoro. Tali attività il Comune deve esercitarle direttamente e non è ammessa alcuna forma di cessione, concessione o affidamento ad altri soggetti Camere di Commercio: prima di poter chiedere l accreditamento in oggetto, la Camera di commercio deve aver ottenuto l iscrizione all albo dei soggetti autorizzati delle agenzie per il lavoro. Le attività devono essere svolte direttamente dalla Camera di commercio, non è consentita alcuna forma di affidamento, concessione o appalto a soggetti terzi dell accreditamento; Azienda ULSS: il riconoscimento dell accreditamento ai servizi per il lavoro dei servizi di integrazione lavorativa (SIL) istituiti presso le ULSS è richiesto quando il SIL intende erogare servizi ai propri utenti nell ambito della pianificazione/programmazione regionale o provinciale in materia di 2

lavoro e formazione professionale. Per le attività del SIL previste dalla legge regionale 16/2001 e da atti riconducibili al settore dei servizi sociali non è richiesto che il SIL sia accreditato. I servizi del SIL oggetto di accreditamento possono essere erogati solo a favore di soggetti presi in carico dal SIL stesso: Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro presenti nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (CRCPS). Tali associazioni, rappresentate in CRCPS, possono chiedere l accreditamento per erogare direttamente, in proprio, i servizi per il lavoro, anche come associazione provinciale o di zona. Le associazioni inoltre possono chiedere l accreditamento anche quando prevedono di erogare i servizi non direttamente, ma per il tramite, di società o soggetti da queste promossi, nel cui statuto sia previsto lo svolgimento di servizi per il lavoro. Si fa notare che i soggetti promossi devono essere in possesso di personalità giuridica. In entrambi i casi, (cioè sia quando i servizi per il lavoro sono erogati direttamente dall associazione sia per il tramite di altri soggetti), titolare dell accreditamento, con le conseguenze giuridiche e finanziarie che ne possono derivare, è l associazione. L associazione, pertanto, nella domanda di accreditamento deve dichiarare, se intenda realizzare le attività di servizi per il lavoro direttamente come associazione oppure utilizzando altri soggetti dalla stessa promossi, indicando la loro denominazione e trasmettendo lo statuto o l atto costitutivo degli stessi. Nel caso l associazione intenda erogare servizi per il lavoro per il tramite di altri soggetti è opportuno che valuti se sia preferibile che la richiesta di accreditamento sia avanzata come associazione o piuttosto dalla società o dal soggetto promosso dalla stessa autonomamente, dato che i requisiti per chiedere l accreditamento come società commerciale o associazione riconosciuta sono i medesimi. Enti bilaterali: costituiti a livello regionale o provinciale nella Regione Veneto con oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di servizi per il lavoro. Tali enti devono essere dotati di personalità giuridica. Si conferma che il requisito minimo per gli enti che presentano domanda di accreditamento è essere dotati di personalità giuridica, compresi gli istituti di scuola secondaria superiore e gli enti bilaterali. L unica eccezione ammessa riguarda le associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro presenti nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (CRCPS) per le quali tale requisito non è chiesto. Le scuole e gli enti bilaterali che hanno presentato domanda di accreditamento prima del presente aggiornamento della guida sono provvisoriamente accreditati purché entro due mesi dal provvedimento di accreditamento dimostrino di aver presentato domanda di riconoscimento giuridico presso le competenti sedi ed entro 6 mesi ottengano tale riconoscimento. Gli enti di diritto ecclesiastico, pur essendo di difficile inquadramento nel diritto civilistico, ai fini della presente domanda di accreditamento sono assimilati alle fondazioni e associazioni riconosciute. Le uniche forme giuridiche possibili per ottenere l accreditamento sono le sopra elencate. L ente pertanto, se non in possesso di una delle dette forme giuridiche, non deve presentare domanda di accreditamento procedendo per assimilazione o analogia per quanto riguarda la forma giuridica. Classificazione attività/ informazioni sull ente L indicazione della classificazione Ateco o del codice Istat: A partire dal 1 gennaio 2008 l Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Si chiede di fare riferimento a tale classificazione (www.istat.it/it/archivio/classificazione) dando indicazione almeno fino alle prime 2 cifre (es. C.10). La classificazione Monit è meno conosciuta. Sulla pagina del sito regionale dedicata all accreditamento è riportata la tabella di tale classificazione. Matricola INPS e sede INPS di riferimento. Per quanto riguarda il numero complessivo di lavoratori subordinati: non sono da conteggiare le persone con contratto parasubordinato o con contratti di consulenza, né i dirigenti. Si inserisca il numero dei lavoratori 3

con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a termine, indipendentemente dal fatto che si tratta di occupazioni a tempo pieno o parziale. Informazioni Ad eccezione di Università, Fondazioni universitarie, Istituti di scuola secondaria, Comuni o Unione di Comuni, Camere di Commercio che per chiedere l accreditamento devono necessariamente essere iscritti nell albo informatico delle agenzie per il lavoro, negli altri casi non è fondamentale ma è semplicemente una informazione che si chiede di fornire alla Regione. Allo stesso modo l indicazione che l ente che chiede l accreditamento ai servizi per il lavoro sia anche accreditato alla formazione non è un elemento richiesto per ottenere l accreditamento al lavoro, ma una informazione che si dà agli uffici regionali per una maggiore completezza sulle possibilità e competenze dell ente. Dichiarazioni Tutte le dichiarazioni seguenti sono rese ai sensi del DPR 445/2000 con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni false o non conformi al vero si incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge. Requisiti giuridici normativi Oggetto sociale: nell oggetto sociale dello statuto dell ente o dell atto equivalente deve essere presente un riferimento esplicito alle attività dei servizi al lavoro. In particolare, tra le varie attività di cui l ente si può occupare, poiché non è chiesto che l attività dei servizi per il lavoro sia svolta in via esclusiva e neanche in via prevalente, si deve riscontrare un riferimento alle attività di predisposizione di piani, progetti individuali e misure di accompagnamento finalizzati all occupazione degli utenti, sintetizzabile nell attività dell orientamento e un riferimento alle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. All ente è chiesto, per facilitare l analisi della domanda da parte dell ufficio competente di indicare in quale parte dell atto l ente ravvisa che sia esplicitato il suddetto contenuto. L ente che ha necessità di adeguare il proprio statuto per ottenere l accreditamento in parola può introdurre nel proprio oggetto sociale una frase del seguente tenore: Attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso. Documento contabile finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili: è richiesto anche agli enti che per forma giuridica non sono tenuti ad assoggettare il bilancio dell ente a revisione contabile. L ente dichiara di essere tenuto a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile, oppure di non essere tenuto ma dall anno solare in cui aottiene l accreditamento l ente si impegna a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile di società o di un revisore iscritto nell apposito registro. L ente non deve trasmettere tale documento con la domanda di accreditamento, ma deve tenere a disposizione il documento presso almeno una sede ubicata nella Regione Veneto per poter essere esibito in caso di verifiche da parte di persone appositamente incaricate da parte della Regione Veneto. Non assoggettato a fallimento: al momento della presentazione della domanda l ente non deve trovarsi in una situazione di fallimento o procedura concorsuale. Rispetto delle norme relative al pagamento delle imposte o tasse: si intende che l ente dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione nazionale. Rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali: si intende che l ente dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 4

Rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili: l ente deve avere in regola con gli obblighi di cui all art. 3 della legge 68/99. Applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere: l ente dichiara che i propri dipendenti sono correttamente inquadrati e che non ha messo in atto comportamenti volti a discriminare l occupazione femminile. Assenza di condanne penali o misure preventive in capo a amministratori, direttori generali o dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari: l ente deve fornire un elenco, utilizzando l apposito allegato, di tutti i soggetti muniti di rappresentanza che possono impegnare l ente nel territorio regionale veneto. Gli enti di rilevanza nazionale devono indicare solo le persone che possono rappresentare l ente a livello della Regione Veneto. La dichiarazione di assenza di condanne penali e di misura di prevenzione deve essere relativa a tutti i soggetti muniti di rappresentanza dell ente, non solo al legale rappresentante che sottoscrive la domanda di accreditamento. Nel caso anche uno dei rappresentati legali abbia subito condanne o sia sottoposto a misure di prevenzione l accreditamento non potrà essere concesso. Il requisito dell assenza di condanne, per gli amministratori (si intende solo quelli muniti di rappresentanza) dell ente, per reati che comportano l incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, pur non essendo stato previsto nella DGR 2238/2011, è ugualmente richiesto in quanto l accreditamento è finalizzato anche ad accedere a risorse pubbliche per lo svolgimento di servizi al lavoro e in tutti gli affidamenti della pubblica amministrazione è previsto per legge che sia sempre richiesta l assenza di tali condanne in capo a chi stipula contratti con la Pubblica amministrazione. È richiesta inoltre la dichiarazione, resa sempre ai sensi del DPR 445/2000 con le conseguenze che ne possono derivare in caso di falsa dichiarazione, sui seguenti punti: 1) L assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l economia pubblica, per il delitto previsto dall art. 416bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale: 2) L assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646: Rettifica: legge 27 dicembre 1956, n.1423 ora decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 legge 31 maggio 1965, n. 575 ora decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. Nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione o l estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell esecuzione penale, in applicazione dell art. 445, comma 2, c.p.p. e dell art. 460, comma 5, c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse, è come se, riguardo le specifiche condanne, il soggetto non avesse avuto condanne a suo carico. In considerazione che potrebbe non rivelarsi evidente se determinate condanne ricadono nella elencazione compresa nel modello di domanda di accreditamento l ente può affidare la valutazione di ciò agli uffici regionali, compilando l apposito allegato scheda rappresentanti legali per ogni rappresentante legale che ha ricevuto condanne penali o è sottoposto a misure di prevenzione. Si segnala che, ai sensi dell art. 33 del DPR n.313/2002, la persona interessata può effettuare una visura, presso l Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso DPR n. 313/2002. 5

Requisiti strutturali Ogni sede operativa deve essere in grado di fornire le prestazioni essenziali definite nella tabella B dell allegato A della DGR 2238/2011; L ente deve poter disporre di almeno una sede nella Regione Veneto e comunque per quanto riguarda le sedi si rimanda alle dichiarazioni contenute nell apposito allegato; L accessibilità delle sedi alle persone disabili. L ente dichiara che le strutture sono accessibili anche a disabili in sedia a rotelle; Ogni sede deve essere dotata di spazi di attesa attrezzati e di locali idonei all erogazione dei servizi con postazioni attrezzate con collegamento ADSL e pertanto collegato alla rete fissa con una utenza telefonica. Ogni sede operativa dispone di adeguate risorse professionali per l erogazione dei servizi per il lavoro, pertanto negli orari di apertura di ciascuna sede operativa deve essere presente almeno una persona qualificata come Operatore del mercato del lavoro ogni risorsa professionale di Operatore del mercato del lavoro non è impegnato in più di 4 sedi; L ente è dotato di carta di servizi: la carta dei servizi è un documento con il quale l ente descrive alla propria utenza finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio è attuato, diritti e doveri dell utente e procedure di reclamo e controllo. La carta dei servizi dovrà essere resa consultabile nel luogo di attesa dell utenza e dovrà essere inviata in formato pdf alla Regione come allegato alla domanda. Nel caso in cui l ente sia attivo in numerose aree o in molteplici settori, dovrà essere predispota un apposita carta di servizi che descriva specificamente le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro. La Direzione Lavoro si riserva di rendere consultabili on line le carte dei servizi degli enti accreditati. Pubblicità dell ente: l ente deve apporre al di fuori della struttura in luogo visibile l indicazione che l ente è accreditato ai servizi per il lavoro al fine di rendere più facilmente accessibile la sede da parte dell utenza. Tale indicazione deve essere anche presente all interno dell ente nel locale di accoglienza dell utenza. L indicazione del responsabile della sede e gli orari di apertura della sede devono essere previsti nella carta dei servizi dell ente. Referente dell ente per l accreditamento Si suggerisce agli enti di notevoli dimensioni o con sede legale fuori della Regione Veneto di indicare una persona di riferimento per i contatti con la Direzione Lavoro. Se l ente ritiene di non dover indicare una persona diversa da chi presenta la domanda in qualità di legale rappresentante, questa parte della domanda non va compilata. Requisiti richiesti dalla normativa statale Ogni sede deve disporre di adeguata tecnologia per interconnettersi al nodo borsa lavoro veneto L ente deve impegnarsi a fornire informazioni strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro e comunicare le buone prassi realizzate, le informazioni e i dati relativi all attività svolta e ai risultati conseguiti secondo le modalità definite da apposite linee guida che saranno prossimamente adottate. Le attività oggetto di accreditamento devono essere rese ai lavoratori senza oneri per questi ultimi Le attività dei servizi per il lavoro devono essere svolte senza discriminare gli utenti per sesso, religione, razza ecc. Le informazioni raccolte sui lavoratori devono essere trattate rispettando le norme del diritto della privacy. L accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale, anche a titolo non oneroso, per parti dell attività. Non è ammessa l esternalizzazione. I casi di trasferimento d'azienda o di fusione comportano, se 6

il conferimento è in nuovo o diverso ente che non è accreditato, il venir meno dell accreditamento. Si prenda come riferimento che in tutti i casi in cui l ente accreditato modifica il proprio codice fiscale occorre presentare nuova domanda di accreditamento. Altre dichiarazioni di conoscenza L ente è obbligato a comunicare entro 15 giorni variazioni alla presente domanda di accreditamento, sia per quanto riguarda i requisiti giuridici (statuto dell ente, rappresentanti legali) sia strutturali (chiusura sedi) e professionali (cessazioni rapporti di lavoro); l ente è consapevole che la Regione effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese nella presente domanda di accreditamento e che qualora si ravvisi difformità, la stessa potrà attivarsi sospendendo o revocando l accreditamento secondo la procedura di cui all art. 7 dell allegato A della DGR 2238/2011 L ente è a conoscenza che la Regione, nell ottica del perseguimento della qualità, monitorerà i risultati degli enti nelle attività accreditate, predisponendo indicatori di performance con pubblicazione dei risultati. L ente dà il consenso al trattamento delle informazioni sull ente e sulle sue risorse professionali a soli fini istituzionali e derivanti dalla gestione dei servizi per il lavoro, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo; Allegati alla domanda Gli allegati devono essere inviati in formato pdf e nominati nel seguente modo allegato statuto (denominazione ente), allegato (cognome operatore) (denominazione ente). È possibile riunire gli allegati in cartelle per tipologia di allegato. Si fa presente che non è ammesso l invio della documentazione, anche quando si tratta di allegati, in formato compresso. 1. Copia dell atto costitutivo o statuto; 2. Scheda rappresentanti legali; 3. N. scheda unità operativa (per ciascuna sede); 4. N. scheda unità operativa descrizione modalità di erogazione dei servizi; 5. N. scheda risorse professionali; 6. N. Scheda rilevazione esperienza professionale degli operatori del mercato del lavoro; 7. Carta dei servizi. Scheda rappresentanti legali In tale scheda devono essere riportati tutti i soggetti che possono rappresentare l ente. Per ogni rappresentate deve essere indicato se lo stesso hanno subito condanne penali. Se vi è anche un solo rappresentante legale che ha subito condanne o è sottoposto a misure di prevenzione indicate nella domanda di accreditamento, l accreditamento non potrà essere concesso. È l unica scheda fornita in formato word modificabile per poter replicare per il numero necessario i dati dei rappresentati e le indicazioni delle eventuali condanne penali. Scheda unità operativa Oltre ai riferimenti di indirizzo dell unità operativa l ente dichiara che la sede dispone di locali che sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza; 7

conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; Per i suddetti punti non è necessario inviare specifica documentazione. L ente autocertifica tali conformità. Nelle visite in loco si riscontrerà l effettivo rispetto della normativa. I locali devono essere attrezzati con adeguati arredi per l attesa dell utenza: sale di attesa che contengano anche sedie, poltrone o divani. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali: nel medesimo locale non possono essere presenti più postazioni per i colloqui individuali se non sono adottate strutture divisorie che assicurino la privacy dell utente; dotati di spazi adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l accreditamento aperti al pubblico: dotati di uno spazio di accoglienza in cui le persone possono ricevere informazioni da personale dell ente riguardo le attività erogate quali soggetti accreditati munita di adeguate attrezzature d ufficio idonee allo svolgimento delle attività dei servizi per il lavoro: le postazioni dei colloqui devono essere adeguate per lo svolgimento degli stessi (scrivanie, ecc): attrezzata per i collegamenti telematici in particolare per interconnettersi con il nodo borsalavoroveneto e con i servizi telematici che la Regione predispone per la gestione dei servizi per il lavoro: ciascuna postazione deve essere attrezzata con collegamento internet per consentire la connessione con i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Veneto e dal Ministero del lavoro e PS. Ogni singola postazione deve essere dotata di dispositivi hardware e di connessione internet con prestazioni adeguate per l accesso ai servizi, almeno di tipo ADSL. Locali L ente può disporre dei locali di entrata, di attesa e dei servizi igienici in condivisione con altri enti, mentre i locali per i colloqui individuali devono essere ad uso esclusivo dell ente e non promiscuo con altri soggetti. Locali ad uso esclusivo e non promiscuo significa che negli stessi non può essere presente altro soggetto anche quando l ente che ha chiesto l accreditamento non stia erogando servizi o non sia presente nei locali stessi. L ente, oltre a locali per l attesa e per i colloqui, può disporre di altri locali ad altro uso. È un dato facoltativo che l ente può comunicare ove ne abbia la disponibilità, ad esempio aule, sale per riunioni ecc. La sede deve essere in disponibilità dell ente obbligatoriamente o in proprietà o in affitto o in comodato d uso registrato. Il contratto di affitto o di locazione deve essere stato registrato in quanto, come prevede la normativa, per locazioni superiori a 30 giorni, i relativi contratti devono essere registrati. Non è ammessa pertanto la semplice convenzione di uso di locali. I cosiddetti contratti di service o di servizio che, praticamente, sono contratti di locazione con fornitura di servizi si devono qualificare come contratti di locazione. La fornitura di servizi deve rimanere all interno di prestazioni accessorie al contratto di locazione stesso. Tale contratto è soggetto a registrazione come contratto di locazione e non è da inviare allegato alla domanda di accreditamento. Contratti di service dove la fornitura di servizi è preponderante rispetto all affitto di locali non sono ammessi. Nella registrazione del contratto di locazione o di comodato deve essere riportato come conduttore o comodatario il nome dell ente che presenta la domanda di accreditamento. La Direzione Lavoro si riserva di chiedere l invio per posta elettronica di copia dei contratti di affitto registrati o di comodato d uso registrati. Non è richiesto l invio delle planimetrie. Per le sedi della Fondazione dei consulenti per il lavoro non è necessario che tali sedi siano in proprietà, in affitto o in comodato della Fondazione, ma tale requisito si è da riferire ai consulenti del lavoro delegati della Fondazione stessa. 8

Compilazione tabella aree di prestazione Per ciascuna sede deve essere compilata la tabella aree di prestazione. In ogni sede deve essere garantita l erogazione di tutte e 3 le aree di prestazione. Nei limiti del numero di caratteri indicato si deve descrivere per ogni area le modalità con cui nella singola sede tale prestazione viene erogata, anche con indicazioni di tipo quantitativo (ad esempio a quanti soggetti l ente ritiene di poter erogare servizi per il lavoro in tale sede in ragione al personale collegato). Operatori del mercato del lavoro impiegati nella sede A ciascuna sede devono essere associati gli operatori del mercato del lavoro che prestano le attività dei servizi per il lavoro in quella sede. Si deve indicare con quale tipologia contrattuale sono impiegati e, se si tratta di operatori assunti con un contratto a termine (subordinato e/o parasubordinato o autonomo - P.IVA), deve essere riportata la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro. I soci amministratori e i consiglieri qualora intendano essere accreditati come operatori del mercato del lavoro, devono indicare obbligatoriamente il tipo di contratto di lavoro in essere con l ente. In caso di contratto parasubordinato/autonomo si invii un autodichiarazione. Rapporti di lavoro autonomo (tipo partita IVA) sono ammessi, ma tra l ente e il professionista deve sussistere una stabilità della collaborazione in relazione alle unità operative in cui opera e alle prestazioni previste nella carta dei servizi. Tale stabilità è riscontrabile quando l accordo tra l ente e il professionista è comprovato da elementi quantitativi oggettivi quali, ad esempio, le ore annue di prestazione o il numero di colloqui. Tali dati quantitativi devono garantire almeno l erogazione dei servizi indicati nella DGR 2238/2011 così come dichiarati nella tabella aree di prestazione per ciascuna sede operativa in coerenza con quanto dichiarato nella carta dei servizi. Rapporti di collaborazione occasionale non sono ammessi, come pure in tirocinio. L ente può inserire operatori distaccati da altro ente purché sia stata effettuata la dovuta comunicazione obbligatoria di distacco prima della domanda di accreditamento o della richiesta di variazione della domanda stessa. In tal caso si richiede che l ente distaccante non sia un ente accreditato e inoltre si precisa che non è ammessa la possibilità per un soggetto del distacco in più enti. Si ricorda che ciascun operatore non può essere inserito in più di 4 sedi dell ente. Anche nel caso l operatore abbia più contratti di lavoro con diversi enti accreditati, ugualmente l operatore non potrà essere correlato a più di 4 sedi complessivamente. Gli operatori della Fondazione dei consulenti del lavoro possono essere consulenti del lavoro o dipendenti dei consulenti stessi. Il consulente del lavoro inserito tra gli operatori della Fondazione dei consulenti del lavoro può operare solo per detta Fondazione e non per società o altri enti accreditati anche se è stato inserito in meno di 4 sedi. Scheda per le risorse professionali Per ogni operatore del mercato del lavoro deve essere compilato l allegato scheda risorse professionali. Come numero di telefono deve essere indicato un numero telefonico dell ente cui l operatore ha accesso. Come indirizzo mail va indicato l indirizzo personale di lavoro dell operatore, non un indirizzo generale dell ente in quanto per posta elettronica sono comunicati le password di accesso al sistema di gestione degli interventi regionali di politica del lavoro. Se l ente non ha dotato di indirizzo mail personale i propri operatori, deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica personale dell operatore, non di dominio dell ente. 9

Il Titolo di studio Per essere riconosciuto come operatore del mercato del lavoro è richiesto almeno il titolo di studio della laurea o di un diploma di scuola superiore quinquennale. Per lauree in giurisprudenza, psicologia, economia e scienze politiche che sono ritenute lauree coerenti con il profilo professionale di operatore del mercato del lavoro locale è richiesto 1 anno di esperienza, mentre per altre lauree e diplomi di scuola secondaria quinquennale è richiesto almeno 3 anni di esperienza nel settore. Sono state ritenute lauree coerenti al profilo di operatore del mercato del lavoro anche le lauree in scienze della formazione, scienze dell educazione. Inoltre l esercizio della professione di consulente del lavoro da almeno un anno è considerato elemento sufficiente per ricoprire la funzione di operatore del mercato del lavoro. È necessario inoltre che l operatore compili la scheda rilevazione esperienze professionali degli operatori del mercato del lavoro. L operatore relativamente ad ogni competenza declinata in abilità e in conoscenza deve indicare e descrivere le attività e le esperienze professionali grazie alle quali ha potuto acquisire le competenze dichiarate. Si fa presente che l autovalutazione è espressa in 3 possibili livelli: base, avanzato, esperto, secondo la legenda riportata in calce alla scheda. Per essere riconosciuto come Operatore del mercato del lavoro è necessario possedere tutte le competenze descritte nella scheda rilevazione esperienze professionali almeno a livello base. I file relativi alle risorse professionali sono firmati dal rappresentante dell ente che si assume la responsabilità che i dati contenuti sono conformi a quelli resi con apposito atto all ente dall operatore che li ha sottoscritti ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000. Allegato carta dei servizi Ogni ente deve essere dotato di carta dei servizi, in base al D.lgs 30.07.1999 n. 286 art. 11 comma 2 così come sostituito dall art. 28 del D.lgs 27.10.2009 n. 150, nonchè della legge 24.12.2007 n. 244 art. 2 comma 461, nella quale sono devono essere riportate almeno: - le finalità, - i modi cui l ente eroga il servizio (comprensivo degli orari di apertura, - le strutture attraverso cui è attuato il servizio, - i diritti e doveri dell utente e procedure di reclamo e controllo, - le modalità per l inoltro di suggerimenti e/o reclami, - la descrizione delle modalità di verifica periodica della qualità dei servizi erogati. La carta dei servizi è un documento dell ente che preferibilmente deve riguardare solo le attività dei servizi al lavoro, anche se le attività svolte dall ente sono molteplici e diversificate. Nella carta dei nservizi si devono evidenziare le diversità di servizi erogati dale sedi in termini di orario di apertura o di servizi veri e propri. Gli uffici della Direzione Lavoro si riservano, nel caso ravvisino carte dei servizi, non sufficientemente esaurienti, di richiedere integrazioni o precisazioni. La Regione Veneto si riserva inoltre di poter rendere consultabili on line le carte dei servizi dei soggetti accreditati, anche come forma di pubblicità degli enti. 10