PROGETTO DI LEGGE N. 0170



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REGIONE LOMBARDIA VIII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4727 PROGETTO DI LEGGE N. 0170 di iniziativa della Giunta regionale DGR N. 2700 DEL 15/06/2006 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela dela salute e dell ambiente. PRESENTATO IL 16/06/2006 ASSEGNATO IN DATA 19/06/2006 ALLA COMMISSIONE REFERENTE VI ALLA COMMISSIONE CONSUNTIVA V, IV e I ALLA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 1

REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL ASSESSORE ALLA QUALITA DELL AMBIENTE Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON D.G.R. N. VIII/ 2700 DEL 15.6.2006 CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 2

- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - 1. Finalità del progetto di legge La riduzione dell inquinamento atmosferico e la tutela della qualità dell aria costituiscono obiettivi regionali prioritari in considerazione delle importanti implicazioni sulla salute umana e sull ambiente. A questi fini con il presente Progetto di Legge (PdL) la Regione intende dotarsi di un sistema di disposizioni programmatiche e regolative idonee a disciplinare l attuazione delle misure strutturali finalizzate a prevenire e a ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e a migliorare la qualità dell aria. Il PdL si inserisce nel percorso di attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità dell aria e intende a rafforzare l impegno regionale nell attivazione di programmi di azione e di specifiche misure di intervento (Asse 6.4.3 Qualità dell aria D.P.E.F.R.). Il programma di azione regionale Misure Strutturali per la Qualità dell Aria in Lombardia 2005-2010 -presentato alla Giunta regionale nell agosto 2005- ha rappresentato un importante elemento di riferimento per l elaborazione del corpo normativo del PdL e per la definizione dei settori prioritari di intervento, dai quali si attendono risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera saranno definiti tenendo conto delle risultanze del monitoraggio e della valutazione sulla qualità dell aria sviluppata da ARPA, tramite il sistema informativo INEMAR, nonché degli studi effettuati con Piano Regionale della Qualità dell Aria (PRQA), e degli esiti dei tavoli di consultazione del partenariato, in particolare delle Amministrazioni provinciali, dei comuni capoluogo e delle associazioni dei soggetti pubblici e privati interessati. Sul piano del coordinamento interno è stata garantita la sinergia con altri programmi regionali di settore che incidono sulla qualità dell aria e, in particolare, con il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), attualmente in fase di revisione e con il programma di riforma in materia di risparmio energetico negli edifici e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti (L.r. 39/04). Il modello di programmazione prescelto consente l integrazione di misure di intervento di breve, medio e lungo periodo riguardanti le principali sorgenti inquinanti, mobili e stazionarie: in particolare il traffico veicolare e i trasporti, gli impianti industriali e di produzione di energia, gli impianti termici civili, il settore agricolo. Conseguentemente a questa impostazione il PdL articola due ambiti principali: l uno prevede le disposizioni generali per conseguire la riduzione delle emissione in atmosfera e l altro prevede la prima attuazione di specifiche misure di intervento tese ad accelerare gli effetti di riduzione. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 3

I Titoli I e II definiscono i principi generali della disciplina, individuano gli strumenti della programmazione regionale in materia, le iniziative interregionali per consentire un approccio coordinato a scala di bacino padano, le azioni per favorire la ricerca e l innovazione, la diffusione delle informazioni sulla qualità dell aria, nonché le iniziative volte a contrastare i cambiamenti climatici nel comparto pubblico e privato. Nel Titolo III sono definite le misure prioritarie, in particolare la limitazione alla circolazione per specifiche tipologie di veicoli e una nuova zonizzazione per la qualità dell aria a supporto della predisposizione dei piani di azione regionali. Le misure temporanee e/o non strutturali per la gestione degli episodi acuti non sono comprese nel presente PdL in quanto oggetto di specifici atti della Giunta regionale. 2. Quadro normativo di riferimento Il presente progetto di legge detta disposizioni per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell aria, a tutela della salute ed a protezione dell ambiente, alla luce delle direttive comunitarie in materia di qualità dell aria 1, delle norme statali di recepimento 2 e in considerazione degli impegni del Protocollo di Kyoto e degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (VI EAP) 3. Il quadro normativo comunitario e nazionale definisce gli strumenti di pianificazione per il risanamento della qualità dell aria che devono individuare gli specifici obiettivi di qualità, da raggiungere entro determinati periodi di tempo, e le misure di intervento per il loro conseguimento e mantenimento. Il principale riferimento normativo per la programmazione regionale in materia è costituito dalla direttiva quadro 96/62/CE che ha istituito la disciplina comunitaria per la valutazione e la gestione della qualità dell aria ambiente 4 ed ha individuato gli inquinanti prioritari. Le direttive derivate (1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE) hanno fissato gli obiettivi di qualità dell aria da raggiungere nei programmi di azioni entro un determinato periodo per i seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO 2 ), biossido di azoto (NO 2 ), ossidi di azoto (NO x ), particelle (PM 10 ), piombo (Pb), monossido di carbonio (CO), benzene e ozono (O 3 ). La legislazione nazionale in materia di qualità dell aria ha recepito le suddette direttive europee; in particolare il D.Lgs. 351/99 5 e il D.M. 60/02 6, oltre a definire gli standard di qualità per la protezione della salute umana e della vegetazione, stabiliscono le modalità di valutazione dei diversi inquinanti e fissano i criteri per la gestione della qualità dell aria, prescrivendo l attuazione di piani di risanamento, laddove sussistono criticità (superamenti dei valori limite), e di piani di mantenimento nelle zone in cui i limiti vengono rispettati. 1 Direttiva quadro 96/62/CE (Valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), delle Direttive derivate 1999/30/CE (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE, (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE (Ozono nell aria). 2 Decreto Legislativo n. 351/1999 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente) e successive modifiche e integrazioni. 3 Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta). 4 Per aria ambiente si intende l aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro. 5 Decreto legislativo 351/1999 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente). 6 Decreto Ministeriale 60/2002 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio). CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 4

Il progetto di legge tiene, infine, in considerazione le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 152/06 (Norme in materia ambientale) e, per garantire valori limite restrittivi per gli impianti sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rafforza il ruolo di regolazione affidato alla Regione. 3. Qualità dell aria ed emissioni inquinanti in Lombardia L inquinamento atmosferico, in gran parte connesso alle caratteristiche di sviluppo economico e sociale, ha le sue fonti principali nelle emissioni da traffico veicolare, da impianti industriali e di produzione di energia, da impianti termici civili e da attività agricole. A partire dagli anni Ottanta, in Lombardia la concentrazione media del particolato atmosferico totale si è ridotta progressivamente in ragione di azioni coordinate sulle emissioni industriali, sui veicoli, sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per il riscaldamento degli edifici. La riduzione della concentrazione in aria degli inquinanti tradizionali quali il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e il benzene ha contribuito a spostare l attenzione verso altri tipi di composti come le polveri fini e il biossido di ozono. Rivestono particolare rilevanza anche gli ossidi di azoto e i composti organici volatili precursori dello smog fotochimico che riguardano in particolare le aree urbane e metropolitane. Nella tabella 1 di seguito riportata è analizzato in base alle informazioni INEMAR l apporto dei diversi settori sui principali inquinanti: Tabella 1- Emissioni dei principali inquinanti disaggregate per macrosettori Macrosettore SO 2 NOx COV NH 3 PM 10 Precursori O 3 t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 1-Produzione energia e trasform. combustibili 30.618 19.611 1.488 2,5 1.005 25.881 2-Combustione non industriale 3.974 17.888 16.830 256 5.134 60.718 3-Combustione nell'industria 10.981 39.653 5.988 114 1.566 57.460 4-Processi produttivi 3.663 3.140 28.358 110 1.598 37.260 5-Estrazione e distribuzione combustibili 10.700 12.143 6-Uso di solventi 0,5 20 153.335 11 341 153.360 7-Trasporto su strada 3.313 80.592 51.637 2.940 9.029 185.758 8-Altre sorgenti mobili e macchinari 2.187 18.324 3.806 0,1 2.062 27.196 9-Trattamento e smaltimento rifiuti 153 2.073 118 0,6 52 4.279 10-Agricoltura 1.685 1.372 96.550 1.975 9.182 11-Altre sorgenti e assorbimenti 63 276 27.555 63 895 28.918 Totale 54.953 183.262 301.187 100.047 23.658 602.157 Da tali informazioni si può constatare che: le emissioni di biossido di zolfo (SO 2 ) sono dovute prioritariamente alla produzione di energia (56%), alla combustione nell industria (20%), alla combustione non industriale (7%), ai processi produttivi (7%) e al trasporto su strada (6%). Il combustibile che più contribuisce a queste emissioni è l olio combustibile (68%), seguito dal gasolio per riscaldamento; alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) contribuiscono il trasporto su strada (44%), la combustione nell industria (22%) e la produzione di energia (11%). I combustibili cui si devono CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 5

le emissioni più alte sono il gasolio per autotrazione (34%), il gas naturale (18%) e la benzina (16%); l agricoltura costituisce la fonte principale delle emissioni di ammoniaca (NH 3 ) e di metano (CH 4 ), rispettivamente per il 97% e il 50%. Alla rimanente produzione di metano concorrono il trattamento e smaltimento di rifiuti, le attività di estrazione e distribuzione di combustibili e il trasporto su strada; alle emissioni dei precursori dell ozono (ovvero COV e SO X ) contribuiscono prioritariamente il trasporto su strada (31%), l uso di solventi (25%), la combustione nell industria (10%) e quella non industriale (10%), i processi produttivi (6%) e altre sorgenti mobili (5%); alle emissioni di PM 10 contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (38%), la combustione non industriale (22%), i processi produttivi (7%) e la combustione nell industria (7%). Rispetto ai contributi per tipo di combustibile, al gasolio per autotrazione si deve il 29% delle emissioni regionali. Notevoli anche i contributi della legna (19%) e dell olio combustibile (11%). In relazione alle polveri sottili si può osservare che l omogeneità della diffusione dei livelli di PM 10 nella pianura lombarda, e più in generale nel bacino padano, deriva sia dalle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche dell area (che costituisce un bacino chiuso nel quale la ventilazione è molto ridotta, in particolare nella stagione invernale) che dalle caratteristiche di questo inquinante. Il PM 10, infatti, oltre ad essere emesso direttamente dalle sorgenti naturali (terreno), dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento domestico (soprattutto a legna) e da impianti industriali, ha una importante componente di origine secondaria (si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni chimiche tra composti precursori quali SO 2, NO x, NH 3 e COV), che motiva circa il 60-70% della massa totale. Le emissioni di gas a effetto serra in Lombardia per l anno 2003, come stimate da INEMAR, sono pari a circa 89.900 kt di CO 2 equivalente 7 : le emissioni più significative si riscontrano nelle zone maggiormente popolate ed industrializzate del territorio regionale (aree urbane e metropolitane, distretti industriali, ecc.) e le sorgenti emissive principali derivano dai trasporti su strada (23%) dal riscaldamento civile (21%) dalla produzione di energia (17%), dalla combustione nell industriale (16%), dall agricoltura (9%), processi industriali (5%) e gestione dei rifiuti (4%). Tenendo conto delle valutazioni dello stato della qualità dell aria e delle emissioni climalteranti, la programmazione regionale declinerà un insieme di azioni volte al raggiungimento di obiettivi specifici di riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento al PM 10. Operando una stima dei potenziali effetti delle misure di intervento individuate, a partire da quelle considerate come prioritarie (traffico e riscaldamento civile), tramite il supporto di ARPA e sulla base dei dati a disposizione, è stata definiti potenziali scenari di riferimento al 2010 con effetti di riduzione delle emissioni di PM 10 tra il 40 e il 45% e di NO x tra il 30 e il 35%. La riduzione delle emissioni primarie legate alle norme prioritarie del Progetto di Legge rappresenta un obiettivo allineato con quanto indicato dalle Misure Strutturali per la Qualità dell Aria in Lombardia 2005-2010, che prefigurano una riduzione del 50% entro il 2010. Importante è anche il correlato obiettivo di riduzione dei composti precursori delle polveri sottili di origine secondaria, che costituiscono una componente dell inquinamento atmosferico il cui ruolo viene ad essere progressivamente sempre meglio definito e conosciuto, anche grazie agli investimenti in ricerca sostenuti da Regione Lombardia. 7 Il temine CO 2 equivalente (CO 2 eq) esprime le emissioni totali di gas a effetto serra pesate sulla base del loro contributo all effetto serra attraverso il Global Warming Potential (GWP). CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 6

E altresì importante sottolineare come gli obiettivi di riduzione dell inquinamento atmosferico corrispondano, nell attuale quadro programmatico europeo, ad un traguardo fortemente impegnativo per il sistema delle attività produttive lombarde e per la popolazione stessa. 4. Corpo normativo del progetto di legge Il Titolo I Disposizione generali circoscrive gli ambiti ove troverà applicazione il testo normativo e individua, articolandoli singolarmente, gli strumenti atti ad effettuare le scelte necessarie al contenimento delle emissioni in atmosfera. Sono in particolare definiti, in attuazione della normativa nazionale di settore, gli strumenti di programmazione regionale (Documento di Indirizzi, Programma regionale per il risanamento della qualità dell aria, Programma Energetico Ambientale Regionale -PEAR-) da definire con le necessarie modalità di consultazione con il sistema istituzionale e gli altri soggetti coinvolti. Detti strumenti consentiranno l individuazione degli obiettivi puntuali da perseguire progressivamente, la classificazione del territorio regionale in base ai parametri rilevati come più significativi per il miglioramento della qualità dell aria e i contenuti delle specifiche misure di intervento da adottare. La programmazione regionale intende conferire una legittimazione particolare ai risultati delle iniziative già al vaglio del tavolo delle Regioni del bacino padano, che saranno finalizzate a condividere, a livello interregionale, le necessarie regole di metodo e di contenuto per un efficace approccio di sistema al tema dell inquinamento atmosferico, da far poi valere nelle relazioni istituzionali con lo Stato e l Unione Europea. Gli strumenti e le leve indispensabili all adozione delle azioni e misure conseguenti alla valutazione della qualità dell aria e delle emissioni di gas ad effetto serra sono: il monitoraggio della qualità dell aria e delle emissioni climalteranti, altresì comprensivo del monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti, attraverso la gestione e lo sviluppo da parte di ARPA dell Inventario regionale delle Emissioni in Aria INEMAR; la diffusione di informazioni sulla qualità dell aria e lo sviluppo di iniziative volte ad informare e sensibilizzare i cittadini sull impatto delle scelte individuali sulla salute e a diffondere comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale; l innovazione tecnologica e l efficienza energetica nei settori privati (imprese) e pubblici (Enti locali) per contribuire a scala locale alla riduzione dei gas a effetto serra con iniziative di accompagnamento e di promozione di specifiche azioni. È prevista per gli Enti locali la promozione di progetti pilota per l introduzione di criteri ecologici negli appalti pubblici di forniture, beni e servizi e di programmi volti a favorire l efficienza energetica, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale; la ricerca in tema delle tecnologie più evolute per la riduzione delle emissioni in atmosfera, anche attraverso il confronto e il consolidamento dei rapporti con le altre Regioni, con l Unione Europea e con gli organismi scientifici nazionali e internazionali operanti. Il Titolo II Riduzione delle emissioni in atmosfera contiene, in più Capi distinti, gli obiettivi generali della disciplina e gli strumenti atti a conseguirli. Essi riguardano: la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da sorgenti stazionarie e l uso razionale dell energia in termini di maggior rendimento energetico degli impianti termici civili e degli CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 7

edifici, anche tramite l incentivazione all utilizzo di fonti energetiche alternative, quali le risorse geotermiche; il ruolo della Provincia quale autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e della autorizzazione integrata ambientale, a decorrere dal 1 gennaio 2008; la limitazione del traffico veicolare a partire dai veicoli più inquinanti e la previsione di misure incentivanti per il rinnovo del parco veicolare, pubblico in particolare, per la diffusione dei filtri antiparticolato e dei dispositivi utili alla riduzione delle emissioni, nonché di carburanti e di forme di trazione a basso impatto ambientale; la promozione ed il sostegno ai programmi e progetti di mobilità sostenibile degli Enti locali atti a organizzare sistemi integrati di trasporto, sistemi innovativi di trasporto (quali il car pooling e il car sharing), sistemi di regolamentazione degli accessi e di sviluppo della mobilità ciclopedonale; il rinnovo dei parchi veicolari della Regione e delle amministrazioni locali con veicoli a basso impatto ambientale; la codificazione e messa a sistema degli obblighi inerenti i controlli delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti; la prevenzione e la riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole, attraverso la diffusione di tecniche sostenibili per la conduzione agricola, il ricorso e la promozione di interventi per la gestione sostenibile del patrimonio forestale e l incentivazione alla produzione energetica da biomasse di origine agro-forestale e agro-alimentare. Il Titolo III Misure prioritarie vara la cogenza delle azioni prioritarie di intervento per il conseguimento di una riduzione significativa delle emissioni inquinanti in atmosfera. Dette misure sono mirate specificatamente: al traffico veicolare, tramite le disposizioni di graduale limitazione alla circolazione e all utilizzo di specifiche tipologie di veicoli in ragione del carico inquinante; alla istituzione di misure di credito d imposta per favorire gli investimenti destinati al rinnovo ed alla riqualificazione del parco autobus e filobus da parte dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea; agli impianti termici civili, tramite le disposizioni che ne definiscono i requisiti minimi di prestazione energetica e il divieto dell uso di olio combustibile, a decorrere dal 1 ottobre 2006; alla certificazione e diagnosi energetica degli edifici, a cominciare dal settore pubblico, rinviando a successivo provvedimento regionale la definizione delle modalità applicative; ai nuovi approvvigionamenti pubblici di apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio, rinviando a successivo provvedimento regionale la definizione dei criteri di efficienza energetica di riferimento. Il Titolo IV Sanzioni e norme finali contiene il sistema di disposizioni sanzionatorie correlate alle attività di vigilanza e controllo previste per supportare le disposizioni a valore cogente, le disposizioni tese al monitoraggio dell attuazione della legge, le norme transitorie e finali, di modifica e abrogazione di leggi regionali e le disposizioni finanziarie. Nell ambito delle norme transitorie sono previsti alcuni provvedimenti necessitati per i quali appare opportuna l anticipazione in ragione dei tempi di messa a regime dei dispositivi attuativi di legge. In particolare è prevista la nuova classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale a supporto della programmazione regionale, anche in ragione della prevalenza di specifici inquinanti. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 8

Nell ambito delle norme di modifica di leggi regionali, è prevista la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore della diffusione di metano. Relativamente alle disposizioni finanziarie, la realizzazione delle misure, delle iniziative e degli interventi disposti dal presente progetto di legge comporta spese per il periodo 2006-2010 e trova copertura mediante il ricorso a risorse autonome del bilancio regionale, in primis a valere sul bilancio pluriennale 2006-2008. Si farà ricorso per il futuro anche a trasferimenti statali una tantum per funzioni conferite alla Regione Lombardia e alla nuova programmazione comunitaria 2007-2013. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 9

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e oggetto Art. 2 Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell aria Art. 3 Iniziative normative e programmazione interregionale Art. 4 Monitoraggio e valutazione della qualità dell aria e delle emissioni dei gas a effetto serra Art. 5 Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra Art. 6 Ricerca e innovazione Art. 7 Informazione e formazione TITOLO II RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CAPO I SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL ENERGIA Art. 8 Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia Art. 9 Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile Art. 10 Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche Art. 11 Produzione energetica da biomasse in ambito civile Art. 12 Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile CAPO II TRASPORTI SU STRADA Art. 13 Misure per la limitazione del traffico veicolare Art. 14 Misure su veicoli e carburanti Art. 15 Misure per il miglioramento della mobilità Art. 16 Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale Art. 17 Controlli delle emissioni dei gas di scarico CAPO III ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI Art. 18 Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole Art. 19 Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi Art. 20 Produzione energetica di origine agro-forestale Art. 21 Inventario regionale dei depositi di carbonio TITOLO III MISURE PRIORITARIE Art. 22 Traffico veicolare Art. 23 Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale Art. 24 Impianti termici civili Art. 25 Certificazione e diagnosi energetica CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 10

Art. 26 Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI CAPO I SANZIONI Art. 27 Sanzioni CAPO II NORME FINALI Art. 28 Monitoraggio dell attuazione della legge Art. 29 Modifica di leggi regionali Art. 30 Norme transitorie e finali Art. 31 Abrogazioni Art. 32 Norma finanziaria ALLEGATO A Direttive di riferimento per i veicoli omologati Euro 1 ALLEGATO B Requisiti e prescrizioni per l installazione di generatori di calore per il riscaldamento ad uso civile CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze statali, detta disposizioni per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell aria a tutela della salute e a protezione dell ambiente. 2. In attuazione della direttiva quadro 96/62/CE (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), delle direttive derivate 1999/30/CE (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE, (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE (Ozono nell aria) e delle norme statali di recepimento, la presente legge persegue: a) la riduzione dell inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso un programma di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive e in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano; b) la promozione e l incentivazione di minori impatti ambientali attraverso: 1) l uso razionale dell energia; 2) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti; 3) la gestione della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci; 4) l utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 5) programmi per promuovere l efficienza energetica e per favorire l utilizzo di beni e servizi a basso impatto ambientale; 6) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale; 7) programmi di ricerca e innovazione tecnologica; 8) informazione, sensibilizzazione e formazione. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 12

Art. 2 (Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell aria) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente gli obiettivi generali per la riduzione delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della qualità dell aria. 2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di durata quinquennale, aggiornabile con frequenza annuale, che: a) individua gli obiettivi specifici; b) individua le zone del territorio regionale, classificate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell aria; c) sviluppa piani di azione contenenti le misure strutturali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a). 3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. 4. Il programma regionale può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento. 5. Nel rispetto dei principi di collaborazione e di sussidiarietà, la Regione, nel predisporre ed attuare gli strumenti di programmazione di cui ai commi 2 e 6, attiva forme di consultazione periodica con le province, i comuni capoluogo, le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati. 6. Gli obiettivi della programmazione regionale per la qualità dell aria sono coordinati con quelli del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) di cui all art. 29, comma 1, lettera d). CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 13

Art. 3 (Iniziative normative e programmazione interregionale) 1. La Regione promuove con le altre Regioni del bacino padano, lo Stato e l Unione Europea: a) iniziative normative coordinate, nel rispetto delle rispettive attribuzioni; b) studi e ricerche sull inquinamento dell atmosfera e sulle misure per la sua riduzione; c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 14

Art. 4 (Monitoraggio e valutazione della qualità dell aria e delle emissioni dei gas a effetto serra) 1. L Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell aria. 2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare. 3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dell aria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dell Inventario regionale delle emissioni (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici. 4. L ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure d intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali e internazionali. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 15

Art. 5 (Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) 1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, in sinergia con gli obiettivi di qualità dell aria, attraverso un programma di misure volte a promuovere l innovazione tecnologica e l efficienza energetica nei settori privato e pubblico. 2. In attuazione delle direttive 2003/87/CE (Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) e 2004/101/CE (Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto), la Regione promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti: a) programmi di formazione e azioni di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto; b) strumenti per investimenti per l efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dell imprese. 3. La Regione promuove accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti: a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l efficienza energetica e l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale; b) programmi e progetti pilota per l introduzione di criteri ecologici negli appalti pubblici di forniture di beni e servizi; c) azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 16

Art. 6 (Ricerca e innovazione) 1. La Regione promuove la ricerca e l innovazione tecnologica nei settori dell energia, della mobilità e dell agricoltura, l eco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati. 2. In collaborazione con le Regioni del bacino padano, con altri soggetti pubblici e privati e segnatamente con il Joint Research Centre della Commissione Europea, la Giunta regionale promuove la ricerca in particolare: a) nel campo della genesi e delle caratteristiche dell inquinamento atmosferico, delle nuove tecnologie e dei combustibili a minore impatto ambientale; b) sul ciclo dell idrogeno e delle celle a combustibile, tramite applicazioni orientate all ingresso nel mercato. 3. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove l adozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dell aria, nonché l accrescimento delle capacità operative e l utilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 17

Art. 7 (Informazione e formazione) 1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell aria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali, e l orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale. 2. Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la Giunta regionale promuove: a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare, gli istituti scolastici, le amministrazioni locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole, le associazioni di categoria ed il terzo settore; b) iniziative per sensibilizzare i cittadini sull impatto delle scelte individuali sulla qualità dell aria e sulla salute, avvalendosi anche delle Aziende Sanitarie Locali; c) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 18

TITOLO II RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CAPO I SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL ENERGIA Art. 8 (Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia) 1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con Camere di Commercio lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. 2. La provincia è l autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). La Giunta regionale stabilisce le direttive per l esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie. 3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento all evoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche. 4. L ARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 19

Art. 9 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile) 1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE (Rendimento energetico nell edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell edilizia, e nell ambito delle finalità indicate dalla l.r. n. 26/2003, stabilisce le modalità per: a) attuare la certificazione energetica degli edifici; b) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione del calore. 2. L ARPA e la Società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi dell art. 55 della l.r. 26/2003 forniscono supporto tecnico-scientifico per l attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Al fine di perseguire la riduzione del consumo di energia negli edifici, la Regione definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti termici e di generatori di calore ad uso civile. 4. La Regione promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed eco-sostenibilità ambientale degli edifici, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni da impianti termici. 5. Al fine di favorire l installazione di apparecchiature elettriche ad elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolando la loro diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 20

Art. 10 (Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche) 1. La Regione incentiva l utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore, anche per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento degli edifici. 2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) e successive modifiche e integrazioni. 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici per la tutela dell ambiente e della sicurezza, nonché le direttive per l esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di cui al comma 2. 4. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 21

Art. 11 (Produzione energetica da biomasse in ambito civile) 1. Al fine di promuovere l utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina: a) le modalità e le condizioni per l uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica; b) le tipologie d impianto e i combustibili utilizzabili in relazione a specifiche variabili, quali i sistemi di combustione, il rendimento, i livelli emissivi, le quote altimetriche del territorio; c) i criteri per la realizzazione a regola d arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari; d) le modalità e i tempi della manutenzione e dei controlli. 2. La Giunta regionale promuove: a) programmi di formazione per specifiche figure professionali, in collaborazione con enti ed associazioni; b) accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con quelli a minore impatto ambientale. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 22

Art. 12 (Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile) 1. I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) per i depositi di oli minerali ad uso di riscaldamento civile. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 23

CAPO II TRASPORTI SU STRADA Art. 13 (Misure per la limitazione del traffico veicolare) 1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli, finalizzate alla riduzione dell accumulo degli inquinanti in atmosfera. 2. La Giunta regionale, con apposito atto, determina le misure di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualità dell aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 3. Le limitazioni alla circolazione e all utilizzo dei veicoli si applicano all intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2. 4. Sono esclusi dalle limitazioni: a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri; b) i veicoli dotati di impianto alimentato a gas naturale o GPL, anche non esclusivo, di fabbrica o di successiva installazione; c) i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, di fabbrica o di successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa, compreso il regolamento UN ECE-R103; d) i veicoli definiti dall articolo 60 del d.lgs. n. 285/1992; e) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o abbinati a sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all evoluzione tecnologica del settore. 5. La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l obbligo dell apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all utilizzo dei veicoli. 6. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell art. 12 del d.lgs. n. 285/1992. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 24

Art. 14 (Misure su veicoli e carburanti) 1. Nell ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per: a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato, passeggeri e merci; b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni; c) l utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali gassosi e bio-derivati; d) l utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali elettriche e ibride; e) l utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti; f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni locali, all atto del rinnovo del parco veicolare di servizio, si dotano esclusivamente di veicoli a basso impatto ambientale. Per particolari esigenze di servizio, sono ammessi veicoli a benzina o diesel con filtro antiparticolato della classe Euro meno inquinante disponibile sul mercato. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni locali introducono nei bandi di gara per l affidamento di servizi pubblici prescrizioni finalizzate all utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. 4. La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito d imposta. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 25

Art. 15 (Misure per il miglioramento della mobilità) 1. La Regione, ad integrazione dei programmi di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, promuove piani, programmi e progetti degli enti locali per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un offerta di servizi di trasporto ambientalmente sostenibile. 2. I piani, programmi e progetti sono definiti per ambiti territoriali, consultati i mobility manager aziendali e di area, e prevedono misure volte a: a) promuovere l integrazione dei sistemi di trasporto; b) regolamentare l accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e migliorando l offerta di trasporto pubblico; c) definire tariffe per la sosta, l accesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali; d) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing; e) integrare l offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata; f) promuovere progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore; g) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio; h) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato; i) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta/prenotazione dei servizi di trasporto; j) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2004 n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città); k) promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 26

Art. 16 (Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale) 1. La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali per l incremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere: a) percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici; b) percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle ristrutturazioni di sedi stradali; c) la riduzione del traffico nelle zone residenziali, limitando la velocità dei veicoli e migliorando la coesistenza tra traffico a motore e pedoni e ciclisti; d) spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico; e) sistemi di noleggio di biciclette, in particolare presso stazioni e fermate dei mezzi pubblici. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 27

Art. 17 (Controlli delle emissioni dei gas di scarico) 1. Tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, circolanti sul territorio della Regione, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale, secondo le disposizioni e i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. 2. I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le province rilasciano alle autofficine l autorizzazione di idoneità all esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito dell effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano apposita documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli. Tale documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, di cui all art. 12 del d.lgs. n. 285/1992. 3. L ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle officine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, l ARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità ed efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che provvede alla sospensione dell autorizzazione assegnando un termine per la messa a punto delle apparecchiature. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la revoca dell autorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora un autofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti. 4. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto dell effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2. 5. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo deve ottenere l apposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni. 6. I Comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5: a) una unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 75.000 abitanti; b) due unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150.000 abitanti; c) tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300.000 abitanti; d) quattro unità più una ogni 200.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, fino al numero massimo complessivo di dieci unità. 7. L ARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di polizia locale e l opportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada. CISL USR Lombardia - Sito internet: www.lombardia.cisl.it > Speciali > Sindacato Regione 28