CIRCOLARE N. 74/D Protocollo: Rif.: Allegati: 10479/IP Vs. Roma, 3 dicembre 2004 ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL AGENZIA DELLE DOGANE ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DELL AGENZIA DELLE DOGANE AGLI UFFICI DELLE DOGANE TUTTI AGLI UTF e, per conoscenza: AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI V.le Europa, 242 ALL AGENZIA DELLE ENTRATE V.le Europa, 242 AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA V.le XXI Aprile, 51 00162 ROMA AL SERVIZIO CONSULTIVO ISPETTIVO TRIBUTARIO SE.C.I.T. 00100 ROMA AL MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 00100 ROMA ALLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE SEZIONE ITALIA V. XX Settembre, 5-0187 ROMA UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE UFFICIO SVILUPPO E COORDINAMENTO OPERATIVO 00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 Telefono +39 (0)6.5024.6573 Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it
ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL INDUSTRIA ITALIANA V.le dell Astronomia, 30 ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Via della Colonna Antonina, 52 00186 R O M A ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA C.so V. Emanuele, 101 00186 ROMA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI Piazza G. Belli, 2 00153 ROMA ALL UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI V. XX Settembre,3 00187 ROMA ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI V. Postumia, 3 00198 ROMA ALL ASSOCAD V. Traversa, 3 57100 LIVORNO ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE TRAFFICO E DEI TRASPORTI V. Panama, 62 00198 ROMA ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIO ESTERO (A.N.C.E.) C.so Venezia, 47/49 20121 MILANO AL SAISA 2
ALL AREA CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ALL AREA CENTRALE AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO ALL AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI ALL AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ED ACCISE, LABORATORI CHIMICI AI SIGG. DIRIGENTI DI VERTICE DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE AGLI UFFICI CENTRALI - TUTTI Oggetto: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e Regolamento (CE) della Commissione n. 1891 del 21 ottobre 2004. Intervento dell autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Circolare n.32/d del 23 giugno 2004. Istruzioni integrative. Il Consiglio dell'unione Europea ha adottato, in data 22 luglio 2003, il Reg.(CE) n.1383/2003 (di seguito denominato regolamento di base ) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n.196/7 del 2 agosto 2003 - con cui sono state dettate le nuove misure normative intese a vietare l introduzione, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco, nonchè il vincolo ad un regime sospensivo di "merci contraffatte" e di "merci usurpative". A seguito dell adozione di tale atto normativo - le cui disposizioni trovano attuazione dal 1^ luglio 2004 - e nelle more della pubblicazione del Regolamento di applicazione della Commissione, questa Agenzia, onde consentire ai propri uffici ed agli operatori di settore un adeguato periodo di tempo per la migliore assimilazione del nuovo contesto giuridico di riferimento, ha emanato la circolare n.32/d del 23 giugno 2004, contenente istruzioni operative già conformate alle misure applicative stabilite dalla Commissione Europea e adottate con Reg. (CE) n.1891/2004 del 21 ottobre 2004 (G.U.C.E. serie L n.328/16 del 30 ottobre 2004), di seguito denominato regolamento di applicazione. 3
Tale ultimo Regolamento, che sostituisce il Reg. (CE) n.1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995, si applica, al pari del Regolamento di base, dal 1 luglio 2004, così come espressamente previsto all art. 11. Ciò premesso, si rende opportuno fornire alcune precisazioni ad integrazione della predetta circ. n.32/d del 23 giugno 2004. A) Reperibilità della normativa e dei formulari di riferimento. Si informa in via preliminare che, per quanto attiene ai formulari di riferimento, i nuovi modelli di domanda di intervento dell Autorità doganale, comunitaria o nazionale, sono disponibili sul sito web dell Agenzia, al seguente indirizzo : http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/modelli-contraffazione.htm L utilizzo di tali supporti, adottati a livello comunitario, si rende, ovviamente, obbligatorio. La normativa in parola e ogni altra informazione utile può essere reperita, sempre sul sito web dell Agenzia all indirizzo: http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/falstaff/normativa.htm B) Dichiarazione ai sensi dell art.6 del regolamento di base (c.d. impegno del richiedente ). Per quanto attiene alla dichiarazione da presentare, ai sensi dell art.6 del regolamento di base, a corredo della domanda di intervento, si precisa che nell ipotesi in cui detta domanda sia presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all art. 2, par. 2, del regolamento di base, la dichiarazione di impegno del richiedente deve essere firmata dal titolare del diritto o dal soggetto autorizzato all utilizzo del diritto stesso. Il rappresentante del titolare può firmare la predetta dichiarazione di impegno solo subordinatamente alla esibizione di un titolo che lo legittimi in tal senso. Tale disciplina, prevista espressamente dall art.2, par.3, comma 2 del regolamento di applicazione, si giustifica tenendo conto delle conseguenze che da tale sottoscrizione derivano: infatti, con la firma della dichiarazione di cui all art. 6 del Regolamento di base, il sottoscrittore si impegna in proprio a sostenere tutte le spese conseguenti all interveno doganale. Ciò comporta che, in concreto, qualora il rappresentante del titolare del diritto intenda firmare, oltre alla domanda di intervento presentata con le modalità precisate al punto II, 2) a-, della circ. n.32/d del 23 giugno 2004, anche la dichiarazione di impegno del richiedente di cui all art.6 del più volte citato regolamento di base, l atto che gli conferisce la capacità di agire dovrà espressamente contenere anche l autorizzazione a firmare tale impegno. Si fa presente, infine, che, a pag. 10 della richiamata circolare n.32/d, lettera a), ove si individua la nozione di titolare del diritto, le parole ed ai sensi dell art. 1 4
del regolamento di applicazione sono soppresse, tenuto conto che tale ultimo richiamo normativo non è più coerente con il testo del Reg. n.1891/2004. I Signori Direttori regionali vigileranno sull applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative. La presente circolare è stata sottoposta all esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1 dicembre 2004. Il Direttore dell'ufficio Centrale D.ssa Cinzia Bricca 5