CITTÀ DI CHIVASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DI BENI IMMOBILI A TERZI



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Allegato B) CITTÀ DI CHIVASSO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DI BENI IMMOBILI A TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2013 entrata in vigore :01/11/2013

INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI... Art. 1 - Oggetto... 4 Art. 2 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi... 4 Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni... 5 Art. 4 - Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse... 5 Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l uso degli immobili comunali.... 5 Art. 6 - Obblighi dell utilizzatore... 6 TITOLO II IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA IMPRENDITORIALI Art. 7 - Criteri e procedimento di assegnazione... 6 TITOLO III IMMOBILI PER ATTIVITA NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE Art. 8 Soggetti utilizzatori di immobili... 6 Art. 9 - Criteri e procedimento di assegnazione.... 7 Art. 10 - Criteri di valutazione... 8 Art. 11 - Avviso Pubblico... 9 Art. 12 - Presentazione della domanda... 9 Art. 13 - Istruttoria ed assegnazione... 9 Art. 14 Contratto, Convenzione... 10 Art. 15 - Criteri di riduzione del canone... 11 Art. 16 - Interventi di manutenzione straordianria... 11 Art. 17 Manutenzione ordinaria... 12 Art. 18 - Revoca e recesso... 12 Art. 19 - Decadenza e risoluzione... 13 TITOLO IV - DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL "CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI" Art. 20 Finalità... 13 Art. 21 Individuiazione dei locali... 13 Art. 22 Concessione d uso... 14 Art. 23 - Requisiti per l'assegnazione dei locali... 14 Art. 24 - Soggetti esclusi.......15 Art. 25 - Istanze... 15 Art. 26 - Assegnazioni... 16 Art. 27 - Assegnazioni in deroga...... 17 Art. 28 - Comitato interassociativo....17 Art. 29 - Durata della assegnazione..... 17 Art. 30 - Coontributo alle spese di funzionamento....18 Art. 31 - Versamento spese una tantum... 18 Art. 32 - Manutenzione ordinaria......19 Art. 33 - Oneri a carico del Comune....19 Art. 34 - Ulteriori oneri a carico degli utilizzatori... 20 Art. 35 - Responsabilità..... 20 Art. 36 - Verifiche e controlli.21 Art. 37 - Revoca della concessione..21 Art. 38 - Recesso unilaterale.22 2

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 39 Soggetti attualmente assegnatari di locali nel Campus.. 22 Art. 40 - Normativa transitoria... 22 Art. 41 Entrata in vigore e abrogazione. 23 3

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso e la locazione di beni immobili a terzi. Art. 2 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi 1. Il Comune di Chivasso è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in: a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere assegnati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile. b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni possono essere dati in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso, tramite concessione amministrativa. c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni non sono commerciabili e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte dell affidatario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato. Il Comune di Chivasso potrà altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc...), ove tale facoltà sia prevista nel relativo atto. 2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso. 3. La Giunta individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell elenco delle disponibilità redatto dal settore competente. 4

4. Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione, una descrizione sintetica ed il canone di concessione o locazione ( se previsto). Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni 1. L assegnazione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere: a. l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione; b. la durata della concessione, la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse e di eventuale rinnovo, nonché il termine per il rilascio dell immobile; 2. L assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente: a. Contratto di locazione, b. Comodato c. Diritto di superficie, d. Concessione amministrativa. Art. 4 - Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse 1. Fermo restando che l'amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Chivasso, possono essere affidati in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'ente locale. 2. I beni del patrimonio comunale possono essere affidati per svolgere: a. attività imprenditoriali con finalità lucrative, b. attività nel campo del volontariato, dell associazionismo o della cooperazione sociale. Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l uso degli immobili comunali. 1. Il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato sulla base dei valori rilevati dall Osservatorio del Mercato Immobiliare dell Agenzia delle Entrate e saranno quindi proporzionati ai valori correnti di mercato. Per la determinazione del canone verrà redatta apposita perizia estimativa a cura degli uffici comunali competenti che terrà conto dei necessari 5

coefficienti di differenziazione in funzione della vetustà, dello stato di conservazione ed altri indicatori correntemente in uso, oltre che dei parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista; 2. A decorrere dall inizio del secondo anno il canone così come determinato verrà aggiornato annualmente nella misura della variazione ISTAT dei prezzi al consumo verificatasi nell anno precedente. Art. 6 - Obblighi dell utilizzatore 1. I contratti relativi all utilizzo dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico dell affidatario: a. l'obbligo di pagamento di un canone o di un corrispettivo per l'utilizzo; b. l'onere relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto concerne la manutenzione straordinaria nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 16; c. il pagamento delle utenze; d. il pagamento delle spese di gestione (ad es. spese condominiali ecc.); e. versamento all atto della stipula di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone determinato f. la restituzione degli immobili nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso. TITOLO II IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA IMPRENDITORIALI Art. 7 - Criteri e procedimento di assegnazione 1. Gli utilizzatori degli immobili destinati ad attività imprenditoriali con finalità lucrative vengono scelti di norma a seguito di gara pubblica mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base dell offerta più vantaggiosa. TITOLO III IMMOBILI PER ATTIVITA NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE Art. 8 Soggetti utilizzatori di immobili 1. L Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti del terzo settore ritenendoli indispensabili per il 6

corretto sviluppo sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal titolo V della costituzione. 2. I soggetti che operano nel campo del volontariato, dell associazionismo e della cooperazione sociale che non abbiano finalità di natura partitica locale o nazionale, religiosa cui possono essere affidati gli immobili sono: - le ONLUS previste dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 : Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - le associazioni iscritte nell Albo comunale ; - le cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 ; - le società di mutuo soccorso; - le associazioni familiari. 3. Gli immobili affidati ai soggetti di cui al precedente comma 2. devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie del soggetto medesimo. Art.9- Criteri e procedimento di assegnazione. 1. L'amministrazione comunale promuove l insediamento presso il Campus delle Associazioni e in generale nelle aree comunali, favorendo l utilizzo condiviso di detti spazi da parte di più utilizzatori, con lo scopo di: a. ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; b. favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione. 2. L Amministrazione, sulla base dei riscontri effettuati, provvede periodicamente a rendere noto l elenco degli immobili disponibili per l utilizzo di cui sopra mediante avviso da pubblicarsi in una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Chivasso. 3. L affidamento in uso degli immobili nonché la determinazione del canone avverranno a seguito di un istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti principi privilegiando, ove possibile, l uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati: a. riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella Città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale riconducibile alle vigenti leggi, allo Statuto Comunale e ai Regolamenti Comunali; b. Numero degli iscritti alla Associazione/Cooperativa/Società; c. Numero degli effettivi utilizzatori dell immobile richiesto in uso. 4. Le richieste di utilizzo devono contenere, qualora non siano già in possesso dell Amministrazione: - statuto dell Associazione/Cooperativa/Società richiedente; - ultimo bilancio approvato - ogni altro elemento utile all individuazione dell attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in 7

collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento); - ogni altro elemento utile alla verifica dell attività programmata (programma di attività, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini o utenti coinvolti); - l indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l intervento dell Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali di proprietà comunale; - l indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati; - le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo; - l indicazione puntuale della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l attività programmata; - nel caso di cooperative sociali l impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate; - nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l iscrizione al relativo Albo Prefettizio; - indicazione del numero preciso di aderenti all Associazione/ Cooperativa/Società richiedente. Art. 10-Criteri di valutazione 1. Per l assegnazione degli immobili comunali di cui al presente Regolamento si valuteranno i seguenti elementi: a. relazione sulle attività svolte dal soggetto richiedente negli ultimi tre anni e progetto delle attività programmate dall associazione stessa: peso 30/100; b. concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti: peso 10/100; c. attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo relativo alle iniziative svolte dal soggetto medesimo: peso10/100;. d. solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi: peso10/100; e. coinvolgimento sul territorio delle istituzioni e di altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: peso 15/100; f. coinvolgimento sociale negli ultimi tre anni e risultati delle attività in genere nel campo d indirizzo del soggetto richiedente : peso 15/100; g. richiesta di sedi formulate da gruppi o reti di Associazioni: peso 10/100; 2. La valutazione dei curricula e dei progetti delle associazioni verrà eseguita individuando per ogni elemento di valutazione previsto un coefficiente variabile tra 0,1 (zero virgola uno) e 1 (uno) dove 0,1 corrisponde alla preferenza minima e 1 corrisponde alla preferenza massima. Una volta attribuito il valore ad ogni singolo elemento, 8

questi verrà moltiplicato per il fattore ponderale ai fini dell attribuzione del punteggio. I punteggi così ottenuti verranno tra loro sommati fino ad un massimo di 100. Art. 11 - Avviso pubblico 1. Il Responsabile del Settore patrimonio, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, predispone e pubblica il relativo Avviso entro 30 giorni dall adozione del provvedimento con cui la Giunta Comunale detta gli indirizzi. 2. L Avviso deve essere pubblicizzato attraverso tutti i mezzi a disposizione del Comune (Sito Internet, URP, Albo Pretorio, ecc.) 3. Tutte le Convenzioni/Contratti scaduti o in scadenza alla data di pubblicazione dell Avviso pubblico nell anno in corso, sono prorogate fino alla data di tale pubblicazione. 4. Nella domanda di assegnazione possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili fra quelli disponibili. 5. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) del precedente art. 9 è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni. Art. 12 - Presentazione della domanda 1. Le domande tendenti ad ottenere l assegnazione di immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall avviso pubblico, con allegato il progetto contenente i requisiti di cui all art. 9, devono essere presentate al Settore patrimonio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell Avviso o comunque entro la diversa data stabilità nell Avviso medesimo. Art. 13 - Istruttoria ed assegnazione 1. La fase istruttoria è curata da una Commissione tecnica di valutazione, composta dal Dirigente del Settore patrimonio, in qualità di Presidente, dal Dirigente/Funzionario dell ufficio tecnico Comunale, dell associazionismo, di gare e contratti, degli affari sociali, oltre che da un segretario verbalizzante; tale commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia nei settori di attività prevalenti di iscrizione di ciascuna associazione richiedente. La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività: - catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni - esame progetti per la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 9 - predisposizione graduatoria di merito per i diversi settori coinvolti. 9

2. La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 15 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull Avviso pubblico per la presentazione delle domande. 3. L'assegnazione è formalizzata dal Dirigente dell Area Patrimonio sentito il Responsabile del Settore di riferimento (individuato in base all attività prevalente del richiedente); 4. La Giunta Comunale, prende atto dell istruttoria ed individua l Associazione/Cooperativa/Società richiedente che possono beneficiare dell eventuale abbattimento dell importo massimo del canone ove previsto, calcolato ai sensi dell art. 15, e ne quantifica, altresì, l esatta percentuale. 5. Le Associazioni/Cooperative/Società richiedenti già utilizzatrici di immobili comunali in virtù di convenzione/contratto scaduto godono del diritto di prelazione sugli stessi immobili, a parità di punteggio con le altre Associazioni/Cooperative/Società richiedenti. 6. Le domande presentate da Associazioni/Cooperative/Società che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del medesimo diritto di prelazione di cui al comma precedente, per altri immobili. 7. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle Associazioni/Cooperative/Società che hanno presentato domanda e che sono rimaste escluse. Queste, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiederne l'assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi che precedono. Art. 14 Contratto, Convenzione 1. La concessione o la locazione del bene sono disciplinati da apposito contratto o convenzione di durata di 5 (cinque) anni (10 anni per il Campus Associazioni come normato nell art. 30), (ovvero di durata inferiore su richiesta dell Associazione), rinnovabili di pari periodo con apposito atto. 2. Le concessioni e le locazioni sono stipulate per un canone annuo non superiore ad un tetto massimo fissato in percentuale al valore del canone di mercato, secondo stima del competente Ufficio Tecnico e del Settore Patrimonio. 3. L immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova. 4. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede e per lo svolgimento delle attività istituzionali o statutarie del soggetto assegnatario. 5. Nell atto di concessione o di locazione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l immobile viene concesso. 6. Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati ad altri soggetti pena la decadenza 10

Art. 15 - Criteri di riduzione del canone 1. Ai canoni per l utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente regolamento, la Giunta Comunale, sulla base delle caratteristiche del richiedente, può applicare le seguenti riduzioni: - 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nel settore del volontariato convenzionati con il Comune per l attuazione di progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d interesse pubblico e / o di carattere istituzionale, da svolgere con l eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta; - dal 30 % all 80 % per i soggetti che optino per localizzazioni esterne al campus delle associazioni a condizione che operino nel settore assistenziale, socio sanitario, sanitario, e umanitario, nonché nel settore della terza età, le associazioni ex combattentistiche e di armi e le associazioni che organizzano attività a favore del settore giovanile; - dal 30 % al 60 % per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale e aggregativo che optino per localizzazioni esterne al campus delle associazioni ; 2. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici. A tale scopo i soggetti affidatari sono tenuti a trasmettere entro ogni anno (dalla data di stipula del contratto/convenzione) la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in funzione dell attività svolta. 3. La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura del Dirigente /Responsabile del Servizio competente, circa l insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l applicazione del canone per intero (per il campus associazioni ci si riferisce ai parametri dei fabbricati destinati alle attività produttive site presso l ex campo TAV). 4. La Giunta Comunale, sulla scorta di una specifica istruttoria a seguito di richiesta, potrà autorizzare agevolazioni straordinarie quando ciò sia ritenuto utile per il sostegno e la promozione di iniziative aventi un particolare valore sociale e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Art. 16 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli immobili 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria di norma sono a carico del Comune, fatto salvo eventuali accordi con il soggetto utilizzatore per l effettuazione di tali interventi a carico del soggetto medesimo con conseguente scomputo totale o parziale dell onere sostenuto dal canone dovuto. 11

2. Per il CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI si prevede che in caso di assegnazione in comodato o in locazione agevolata la manutenzione suddetta, in ragione della durata pluriennale dell utilizzo, sia a carico del soggetto utilizzatore. 3. Ogni intervento, sia nel CAMPUS che sugli altri immobili comunali concessi in uso, dovrà essere sempre, preventivamente autorizzato da parte dei competenti uffici comunali che procederanno altresì alla verifica della congruità dei preventivi di stima degli interventi e alla verifica della corretta realizzazione delle opere e verifica della corretta certificazione degli impianti. Art. 17 Manutenzione ordinaria e spese si gestione 1. Le concessioni e le locazioni devono comunque prevedere l assunzione, da parte del concessionario o del locatario degli oneri di manutenzione ordinaria, delle spese per le utenze e di tutti gli obblighi gravanti sull immobile ed inerenti la gestione ordinaria dello stesso. Il concessionario/locatario dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni causati in occasione della conduzione dell immobile per il valore stabilito dal Comune. 2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste nel contratto/ convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta alle condizioni previste nel contratto individuale. 3. L'assegnatario presenta annualmente al Dirigente / Responsabile di Servizio competente, una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il Dirigente / Responsabile di Servizio comunale può richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa. 4. Nel caso che un soggetto assegnatario si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione, il Comune favorirà, nei limiti del possibile, allo scopo di continuare l'attività della stessa, il reperimento di una idonea sistemazione provvisoria. Art. 18 - Revoca e recesso 1. Il Comune si riserva, sempre e comunque, la facoltà di revocare la concessione o di recedere dal contratto di locazione allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l immobile per usi propri istituzionali. 2. Il Comune dovrà rendere nota la volontà di revoca o recesso al concessionario o al locatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio dell immobile non superiore a mesi 6 (sei). 12

Art. 19 - Decadenza e risoluzione 1. La concessione può essere dichiarata decaduta e la locazione risolta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali o di quelle previste dal presente regolamento. 2. In particolare costituiscono causa di decadenza: a. Violazione del divieto di subconcessione o sublocazione; b. Mancato pagamento del canone per tre mensilità consecutive; c. Utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione; d. Mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione (e straordinaria ove prevista) e. Effettuazione di lavori o modifiche degli impianti non autorizzati o non certificati; 3. In tali casi il concessionario/locatario avrà l obbligo di restituzione immediata dell immobile libero da cose e da persone, nonché della corresponsione di una penale pari all intero ammontare del canone annuo determinato in regime di libero mercato, dovuto per il periodo dell occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT con detrazione di quanto già corrisposto. TITOLO IV DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL "CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI" Art. 20 - Finalità 1. Il Comune di Chivasso promuove e valorizza lo sviluppo di forme associative che perseguono finalità di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, secondo i principi enunciati nello Statuto comunale. 2. L Amministrazione comunale per sostenere tali finalità rende disponibile alle Associazioni ed alle organizzazioni no profit con sede legale e/o operativa nel Comune di Chivasso, la struttura denominata CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, situata a Chivasso, presso l'area campo base ex CAV.TO.MI. Art. 21 - Individuazione locali 1. Il complesso denominato CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, di proprietà comunale, si compone dei locali situati a piano terreno, nell'area dei prefabbricati costituenti l'ex campo base della TAV, già adibiti a locale mensa, a casette per uffici e dormitorio nonché della struttura tensostatica e delle aree verdi comuni. 13

Art. 22 - Concessione d'uso 1. L'Amministrazione comunale riserva l'utilizzo dei locali prefabbricati individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento dal n.1 al n.19, alle associazioni, fondazioni, o comitati, in possesso dei requisiti descritti al successivo art. 23. 2. L'utilizzo degli spazi del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI è concesso dall' Amministrazione Comunale in comodato ai sensi dell'art. 1803 C.C., ai soggetti di cui al comma precedente che ne facciano richiesta scritta. 3. Gli assegnatari dovranno sottoscrivere un contratto di comodato d uso secondo lo schema predisposto dal Comune ove deve risultare tra l altro: a) l obbligo per gli assegnatari di utilizzare il locale assegnato unicamente per le proprie finalità associative per cui ne viene concesso l uso; b) il divieto da parte degli assegnatari di adibire i locali a ricovero permanente/temporaneo di persone o cose, quali ad es. centri accoglienza o deposito di materiali e/o mezzi non strettamente attinenti con le attività e/o attività estranee all oggetto sociale dichiarato (salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Chivasso). c) L obbligo da parte degli assegnatari di non cedere, nemmeno in parte, ad altri l'uso dei locali durante il periodo di concessione; d) L obbligo per gli assegnatari di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose per tutta la durata dell'utilizzo; e) L obbligo degli assegnatari di risarcire il Comune per eventuali danni arrecati agli spazi dati in concessione e/o agli altri immobili presenti nel CAMPUS; f) L obbligo degli assegnatari di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sede; g) L obbligo per gli assegnatari che svolgano all interno del campus attività con pagamento da parte dei fruitori (tipo rette, quote di iscrizioni a corsi, e simili) di presentare annualmente progetti con finalità sociali, da concordare con il Comune. Art. 23 - Requisiti per l assegnazione dei locali 1. Per poter ottenere l assegnazione in comodato dei locali del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a. Essere organizzati in Associazione, Comitato, o Fondazione; b. Essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA; c. Assenza di scopo di lucro prevista nel proprio Statuto; d. Sede legale e/o operativa nel Comune di Chivasso; e. Perseguimento di finalità di interesse collettivo in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, secondo i principi enunciati nello Statuto Comunale e nel Regolamento dell Albo delle associazioni; 14

Art. 24 - Soggetti esclusi 1. Non possono essere assegnati in comodato d uso locali del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI a: a. partiti politici, organizzazioni che abbiano finalità di natura politica / partitica locale o nazionale, religiosa/confessionale ; b. Associazioni sindacali e professionali di categoria; c. Centri ricreativi aziendali dei lavoratori; d. Enti che abbiano come finalità la tutela degli interessi degli associati o prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale. e. Aziende o qualsiasi ente non rientrante nella categoria NO PROFIT Art. 25 - Istanze 1. Le istanze per la fruizione dei locali del CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI vanno presentate al protocollo generale, da parte del legale rappresentante, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito internet dell Ente. 2. Nell'istanza verrà specificato il calendario e l'orario dell'attività, la superficie richiesta (numero di stanze/mq) e tipo di attività che si intende svolgere. Questa dovrà essere compatibile con le finalità associative indicate nel precedente articolo 20. Ulteriori attività non preventivamente programmate potranno essere svolte solo previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale. 3. Alla domanda devono essere allegati: a. lo statuto e l atto costitutivo (qualora non già in possesso del Comune); b. L elencazione dei soggetti ricoprenti le vari cariche sociali ed il numero dei soci; c. rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente; d. breve relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel biennio passato; e. breve relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari, con l indicazione di eventuali entrate derivanti dalle attività programmate; f. dichiarazione da cui risulti se il soggetto richiedente abbia la disponibilità di altri locali ed, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto; g. dichiarazione di presa visione e di preventiva accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; h. dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti da enti pubblici nel biennio antecedente all istanza; 15

i. altre attività esercitate dall'associazione con l'indicazione di eventuali utili. j. eventuale iscrizione all'albo regionale/provinciale del volontariato. Art. 26 - Assegnazioni 1. Hanno la precedenza nella assegnazione, nell ordine seguente, i richiedenti che: a. Siano iscritti nel Registro nazionale, regionale o provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all art 7 L. 7-12-2000 n. 383- Disciplina delle associazioni di promozione sociale b. Siano iscritti nell albo regionale/provinciale del volontariato; c. Operino nel campo del volontariato; d. Non dispongono di alcun locale; e. Hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità ; f. Dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività (Ai fini della constatazione dello stato dei locali un tecnico interno all'amministrazione verificherà periodicamente lo stato di fatto dei locali stessi). 2. Al fine della assegnazione dei locali si valuta in ordine d'importanza: a. numero e qualità delle attività svolte nel biennio precedente; b. numero e qualità delle attività programmate; c. anno di costituzione dell'associazione (verrà data preferenza alle Associazioni di costituzione meno recente); d. numero degli iscritti all ente richiedente; e. frequenza di utilizzo; f. eventuali contributi concessi; 3. A parità di condizioni, qualora non residuino spazi ulteriori, il locale è assegnato al richiedente che ha presentato per prima la domanda, fatti salvi i criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. L'individuazione dei locali da assegnare ai richiedenti in possesso dei requisiti succitati avverrà a discrezione della Giunta comunale su proposta della commissione tecnica di cui al successivo comma 6, che provvederà a dislocare le varie associazioni secondo criteri di efficienza, efficacia, omogeneità in rapporto alle attività esercitate e agli orari di fruizione dei locali. 5. Nessun assegnatario può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede alla assegnazione tenendo conto dei criteri dettati ai commi precedenti, fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale disposizione si applica anche ai richiedenti che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali. 6. L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, su proposta della Commissione Tecnica, presieduta dal Segretario Generale e composta dai Dirigenti/P.O. dei seguenti settori e/o uffici: - attività culturali; 16

- attività sportive e ricreative; - servizi sociali; - edilizia e territorio; - Ufficio tecnico; - Ufficio patrimonio. 7. La Commissione è organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale con il compito di valutare le istanze di assegnazione, verificando i requisiti posseduti e i documenti presentati e di predisporre la graduatoria delle richieste individuando i locali da assegnare a ciascuna, proponendo alla Giunta l adozione del provvedimento di assegnazione. 8. La graduatoria è permanente e viene aggiornata ogni anno, sulla base di: nuove domande presentate, aggiornamento delle condizioni precedenti, cancellazione delle Associazioni estinte o che non hanno più interesse ad accedere ad un locale nel CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI perdita dei requisiti. Art. 27 - Assegnazioni in deroga 1. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare, in comodato d uso, direttamente alcuni locali all'interno della CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI, indipendentemente dall'inserimento nella graduatoria suddetta, sulla base di una adeguata motivazione riferita all'attività svolta con finalità sociali e del volontariato, alla necessità dimostrata di locali ulteriori, alla particolare connotazione o natura del soggetto richiedente, ovvero nel caso di progetti o convenzioni in essere con il Comune di Chivasso. 2. Il Comune si riserva altresì la possibilità di concedere in affitto, uno o più locali del CAMPUS, con motivato atto della Giunta Comunale, previa definizione del canone. Art. 28 - Locale ad uso BAR RISTORO 1. E consentita, previo apposito bando, l assegnazione di un locale, in deroga a tutte le disposizioni del titolo V del presente Regolamento, per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soli frequentatori del CAMPUS. L assegnazione del locale BAR RISTORO viene fatta a titolo oneroso con obbligo di partecipazione alle spese condominiali e del pagamento di un canone di affitto che sarà definito dalla Giunta Comunale. Art. 29 - Comitato interassociativo 1. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e conveniente per facilitare la gestione dei locali e facilitare i rapporti tra gli utilizzatori, di promuovere la costituzione di un Comitato inter associativo costituito da un Rappresentante di 17

ciascun soggetto assegnatario di locali, dal Dirigente del settore Patrimonio del Comune che lo preside, dal Sindaco (o suo delegato) e da tre consiglieri comunali (due di minoranza ed uno di maggioranza). 2. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da uno degli Assessori, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 3. I singoli rappresentanti dei soggetti assegnatari di locali si obbligano a tener fede agli impegni assunti in sede di Comitato e a divulgare ai componenti della propria associazione i risultati delle riunioni. 4. Il Comitato ha il compito di: a. coordinare tutte le attività dei soggetti assegnatari che hanno un interesse comune; b. redigere un Codice Etico e di comportamento (Regolamento), che tutti gli utilizzatori di locali sono tenuti a rispettare. c. Discutere e proporre soluzione su problematiche di interesse generale che riguardano l utilizzo e la gestione del CAMPUS. Art. 30 - Durata dell'assegnazione 1. L'assegnazione dei locali ha durata di anni 10 (DIECI). 2. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a verificarsi la disponibilità di un locale, questo verrà assegnato seguendo l'ordine della graduatoria, salvo richiesta motivata da parte di soggetti assegnatari di poterne disporre in sostituzione di quello loro assegnato. La decisione sulla assegnazione è di competenza della Giunta Comunale che potrà richiedere un parere al Comitato Interassociativo. Art. 31 - Contribuzione alle spese di funzionamento a carico degli assegnatari 1. A fronte dell'utilizzo dei locali assegnati, ogni singolo assegnatario si obbliga a versare ogni anno al Comune di Chivasso, secondo modalità stabilite dallo stesso, una quota di partecipazione alle spese di funzionamento della struttura, calcolata sulla base dei millesimi occupati, dei frequentatori e della frequenza di utilizzo dei locali. La quota annuale deve comprendere il rimborso di tutte le spese effettuate dal Comune di Chivasso relativamente a: a. parti comuni del CAMPUS, ovvero: raccolta e smaltimento dei rifiuti, illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria aree verdi, pulizia aree esterne e aree comuni, custodia dell'area e sgombero neve dai percorsi veicolari si precisa che i camminamenti pedonali sono di pertinenza delle unità immobiliari utilizzatrici, Tali spese verranno suddivise tra i soggetti assegnatari di locali sulla base dei millesimi occupati. Gli eventuali millesimi non assegnati saranno conteggiati a carico del Comune di Chivasso. La TARES o tributo simile relativo alla raccolta e smaltimento dei 18

rifiuti dei singoli locali è a carico totale di ciascun utilizzatore. Così come sono a carico dei singoli utilizzatori le spese telefoniche e/o di connessioni alla rete internet. b. Utenze di luce, acqua, gas, riscaldamento, condizionamento. Tali spese verranno addebitate sulla base dei consumi effettivi di ogni singola associazione, laddove sia possibile l'installazione sugli impianti di appositi misuratori. Le eventuali utenze di cui non venissero messi a disposizione mezzi e/o strumenti per quantificare puntualmente il consumo da parte di ogni utilizzatore saranno determinate tenendo presenti i millesimi occupati e, ove possibile, la frequenza ( in termini di numero di utilizzatori e di frequenza settimanale) di utilizzo della sede. 2. L'Amministrazione approverà con proprio atto l'importo della quota annuale a carico di ciascun assegnatario, tenendo conto dei predetti elementi di spesa. Qualora non si disponga di dati precisi per quantificare esattamente le somme dovute, l Amministrazione comunale potrà disporre una ripartizione provvisoria su presunzioni di spesa ed effettuare il dovuto conguaglio solo a consuntivo. La mancata accettazione del piano di riparto da parte dell assegnatario o il mancato versamento della propria quota comporta la risoluzione del contratto che sarà contestata previa comunicazione da inviarsi almeno 30 giorni prima. Art. 32 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuno escluso, utili e necessari all utilizzo, alla funzionalità e al mantenimento dei locali assegnati, sono a carico degli assegnatari. 2. Ogni assegnatario dovrà provvedere senza indugio ad effettuare tutti gli interventi che l Amministrazione riterrà necessari e/o opportuni, sulla base di un cronoprogramma concordato con l ufficio tecnico comunale, al fine di assicurarne la corretta conservazione e la sicurezza degli immobili. Tali interventi sono in aggiunta a quelli proposti dall assegnatario di cui al successivo art. 36 c.3. 3. Ogni assegnatario o locatario è tenuto a consegnare al Comune copia delle certificazioni degli eventuali impianti o delle attrezzature utilizzate ed a conseguire l eventuale rinnovo degli stessi, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la conduzione dei locali. 4. L' Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi per accertare la corretta gestione/ manutenzione dei locali e dell'area verde circostante. La mancata effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è causa di rescissione del contratto, previa diffida ad adempiere ad eseguire i lavori entro 30 giorni e verifica di inottemperanza della stessa. 19

Art. 33 - Oneri a carico del Comune di Chivasso 1. Sono a carico del Comune di Chivasso, fatto salvo l obbligo di ripartizione tra gli utilizzatori della relativa spesa: a) le spese per la custodia, gestione delle parti comuni, pulizia strade, raccolta rifiuti, manutenzione aree verdi, sgombero neve nelle parti comuni, gestione impianto di illuminazione pubblica; b) le spese per la redazione di una relazione di valutazione dei rischi della struttura qualora sia richiesta dalla normativa vigente in materia di sicurezza. E fatto salvo l onere a carico di ciascun assegnatario di provvedere a proprie cure e spese agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo al Comune il documento sulla sicurezza e se necessario di dotarsi di dispositivi di sicurezza quali estintori o dispositivi analoghi. Il Comune potrà in ogni momento, previo preavviso di qualche giorno, verificare la correttezza e il rispetto dei dispositivi di sicurezza la cui mancata osservazione potrà essere causa di rescissione del contratto. Il Comune inoltre si impegna a promuovere forme collettive di assicurazione al fine di ridurre l incidenza di tale onere sulle singole associazioni pur mantenendo i requisiti previsti dal presente regolamento. Art. 34 Ulteriori oneri a carico degli assegnatari di locali. 1. Gli assegnatari di locali si obbligano a: - Provvedere a mantenere in buono stato manutentivo i camminamenti in prossimità dei locali assegnati, alla pulizia delle parti comuni delle casette, nel caso di assegnazione di una singola casetta a più soggetti, alla chiusura e apertura sia degli ingressi comuni che dei locali assegnati; - dotare il locale degli arredi necessari per lo svolgimento della propria attività nonché a mantenere e custodire con cura gli arredi e/o le attrezzature di proprietà comunale; - consentire, in relazione alle caratteristiche dei locali stessi, l'utilizzo congiunto da parte di più associazioni, anche per riunioni, incontri, iniziative, con modalità integrate, partecipate e flessibili tra le associazioni stesse per amplificare le potenzialità della struttura in termini di fruibilità da parte della comunità locale alla quale le diverse attività sono rivolte; - adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle varie normative nazionali, internazionali e comunali di settore in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, ed in tutte le materie rispetto all attività che viene svolta nei locali assegnati. L Amministrazione pertanto non assume alcuna responsabilità in caso di mancato adempimento o violazione, da parte degli assegnatari, degli obblighi e oneri previsti in materia. 20

Art. 35 - Responsabilità 1. Gli assegnatari dei locali del CAMPUS si impegnano per tutti i loro associati e frequentatori, a fare uso responsabile degli spazi messi a disposizione, avendo cura che non vengano danneggiati in alcun modo. Si impegnano inoltre a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti coloro che accedono alla struttura. 2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati a beni ed attrezzature di proprietà dei soggetti utilizzatori. 3. Gli assegnatari dei locali del CAMPUS sono tenuti a sottoscrivere polizza assicurativa contro danni a terzi e danni all immobile così come previsto all art. 17 Art. 36 - Verifiche e controlli 1. L'Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, gli utilizzatori dei locali sono tenuti a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno: a. dichiarazione aggiornata del numero dei soci e della frequenza di utilizzo dei locali; b. rendiconto approvato e bilancio preventivo; c. relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate; d. eventuali variazioni dello Statuto formalmente adottate. 2. L'Amministrazione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale, verifiche periodiche presso i locali dati in concessione, finalizzate a verificare lo stato degli immobili e/o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate. 3. Gli assegnatari dovranno inoltre inviare annualmente al Comune il Piano e cronoprogramma delle manutenzioni, e, ove siano apportate modifiche alla struttura o agli impianti (che in ogni caso dovranno essere preventivamente autorizzate) produrre le relative certificazioni. Art. 37 - Revoca della concessione 1. La revoca dell'assegnazione è disposta dalla Giunta Comunale nei seguenti casi: a. l'assegnatario violi il presente Regolamento; b. l'assegnatario perda almeno uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 24 del presente Regolamento; c. l'associazione assegnataria venga sciolta; d. l'assegnatario non eserciti alcuna attività per almeno un anno; e. l'assegnatario ceda i locali, anche in parte, a terzi senza autorizzazione del Comune; f. gli appartenenti al soggetto assegnatario o i frequentatori abbiano comportamenti contrari alla legge o alla morale pubblica, o non rispettino il Codice Etico redatto dal Comitato Interassociativo; 21

g. i locali vengano usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati assegnati; h. l'assegnatario non provveda alla effettuazione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali concessi in uso; i. l'assegnatario non provveda al pagamento della quota di partecipazione alle spese generali; 2. Nei casi di cui alle lettere a),g),h), i) l'assegnatario viene diffidato ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Della revoca dovranno essere informati gli altri assegnatari ed il Comitato Interassociativo. Art. 38 - Recesso unilaterale 1. I soggetti assegnatari possono recedere anticipatamente dal contratto di comodato dandone preavviso scritto, indirizzato all'amministrazione Comunale, con almeno 180 giorni di anticipo. 2. L Amministrazione comunale prima di accettare il recesso, verificherà lo stato di manutenzione dei locali, ed il pagamento delle spettanze dovute dal soggetto utilizzatore. Qualora risultino dei lavori di manutenzione da eseguirsi e/o delle spese ancora da pagare, inviterà il soggetto recedente a provvedere in merito, assegnando un termine di giorni 30. Decorso inutilmente tale termine l Amministrazione comunale provvederà a riscuotere la cauzione ( se versata) ovvero ad interrompere immediatamente l uso dei locali. TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 39 Soggetti attualmente assegnatari di locali nel Campus 1. I soggetti che attualmente occupano i locali in virtù di contratto di comodato sottoscritto in vigenza del precedente regolamento (anche se già scaduto in attesa della stesura del presente regolamento) hanno la facoltà di recedere dal suddetto contratto e sottoscrivere nuova convenzione mediante accettazione integrale del presente regolamento entro 30 giorni dall entrata in vigore del medesimo. 2. I nuovi contratti così sottoscritti avranno la durata prevista dal precedente articolo 30 e decorreranno dal primo giorno del mese successivo all accettazione. 3. Gli attuali assegnatari che non esercitino la facoltà di cui al comma 1 dovranno rilasciare i locali entro un mese dal termine del contratto di comodato già sottoscritto che continuerà a trovare applicazione fino alla scadenza. Art. 40 - Normativa transitoria 22

1. I soggetti attualmente detentori di immobili comunali, che eventualmente versino in situazione di morosità nei confronti del Comune, devono provvedere a sanare detta posizione entro il termine che verrà comunicato dall Ufficio Patrimonio, a pena di revoca della concessione. Il mancato pagamento delle spese arretrate comporterà la revoca dalla concessione e il rientro nel possesso dell immobile da parte del Comune. Gli immobili così recuperati verranno assegnati ad altri richiedenti, appartenenti al medesimo settore, che risultano in posizione utile in graduatoria. Art. 41 Entrata in vigore e abrogazione 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le disposizioni ed ogni atto aventi natura regolamentare incompatibili con il presente regolamento. 23