Relazione Tecnico-Illustrativa (art. 279, co.1, lett. a) del D.P.R. 207/2010.

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Provincia di Milano Sede Municipale Via Roma n. 25 20091 BRESSO Tel. 02614551 Fax 026100886 Codice Fiscale e Partita IVA 00935810150 web http://www.bresso.net PROGETTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (LOTTI 1-9) DEL COMUNE DI BRESSO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006- PERIODO 31/12/2014 31/12/2017. Relazione Tecnico-Illustrativa (art. 279, co.1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. PREMESSA Al Comune di Bresso, ai sensi della vigente normativa e del D.Lgs. 267/2000 sono attribuite una serie di competenze in ambiti diversi, individuando l attività istituzionale in disposizioni di legge, in tutte le attività, competenze e funzioni previste di cui è titolare tanto con autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto con attribuzioni, delega o trasferimenti di poteri dallo Stato o dalla Regione. L Ente esercita la propria attività avvalendosi di beni immobili di sua proprietà o in uso, concessione o locazione, secondo quanto stabilito dalla legge, avvalendosi di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di beni, servizi in genere compresi gli impianti e le infrastrutture, tanto in economia quanto mediante affidamento a terzi. I contratti di cui si avvale sono di lavoro subordinato, ma può ricorrere anche all opera di giovani che prestano servizio civile, alle varie forme di volontariato, a collaborazioni esterne, alle prestazioni degli addetti ai servizi socialmente utili, a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche. 1. SERVIZI ASSICURATIVI E RISCHI. Con riguardo ad i rischi da assicurare nel ramo danni le assicurazioni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni le assicurazioni contro il furto e l incendio così come le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi. Sono eventi aleatori quegli eventi che possono determinare una perdita al soggetto che ne venga colpito e sul quale l assicurato non ha alcuna possibilità di controllo. Tali rischi concernono principalmente le sottostanti sia ai danni al patrimonio immobiliare e mobiliare che ai danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi. Con riguardo alla prima fattispecie si tratta di garantire il Comune di Bresso per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici. In relazione ai beni mobili l ente è esposto ai rischi da reato (furto, rapina, estorsione), oltre che dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove sono collocati ed ai rischi connessi al possesso ed uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, ricostruzione di archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell attività). Il

maggior rischio, inoltre, deriva dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse (ponti, alberi, ). Alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: per la copertura assicurativa degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative all espletamento del loro mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli propri o dell Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà o di terzi utilizzati per l espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione stradale (RCA) e, a norma di quanto stabilito dal CCNLL in vigore, anche per il rimborso delle spese di difesa legale dei propri dipendenti, fatto salvo il caso di conflitto di interessi. Infine l Ente è esposto anche al rischio di R.C. derivante dall attività professionale dei propri dipendenti, anche se limitata alla colpa lieve dei medesimi. Il Comune di Bresso ha scelto di trasferire all assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze di seguito elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte ripartite nei lotti che seguono e di bandire una gara per l affidamento dei servizi assicurativi (Lotti 1-9) dell ente. 1.1 Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O). Questo tipo di tutela si prefigge lo scopo di trasferire all assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale dell Ente e si divide in due sezioni: a) responsabilità civile verso terzi (RCT); b) responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO). Con la RCT la Società assicuratrice si obbligherà a tenere indenne il Comune di Bresso nei limiti dei massimali indicati dal capitolato d appalto, di quanto questo, in conseguenza del fatto accidentale accaduto durante il tempo dell assicurazione, debba pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali in dipendenza della responsabilità derivante dall esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e dallo Statuto Comunale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Con la RCO la Società assicuratrice risponde delle somme che l'ente contraente sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, intendendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n 276; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.38/2000, debitamente approvata. L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail.

Tanto l assicurazione RCT quanto l assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984 - n 222.E inoltre stabilito che sia la compagnia assicurativa ad assumere la gestione delle vertenze (leggasi richieste di risarcimento danni) tanto in sede stragiudiziale che giudiziale con tutti gli oneri a suo carico. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. 1.2 Polizza Copertura Spese Legali e Peritali. Con la Polizza Spese legali e peritali la Società assicuratrice si obbliga, nel limite delle somme assicurate, a indennizzare l Amministrazione, o in sua vece gli Assicurati, delle spese che la Amministrazione a titolo di rimborso debba sostenere per assistere in sede processuale e stragiudiziale i propri: 1)dipendenti, Direttori e Dirigenti della Amministrazione di ogni livello (compreso il Direttore e/o il Segretario Generale); 2) componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali i quali risultino in servizio/carica in vigenza di polizza, per fatti, atti o omissioni connessi all espletamento del mandato e servizio ed all adempimento dei compiti d ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l Amministrazione stessa. Gli oneri a carico della Società si riferiscono (a titolo esemplificativo e non limitativo) alle spese: a) d intervento di un legale; a) d intervento di un perito anche se nominato dall Autorità Giudiziaria; b) di giustizia nel processo penale; c) arbitrali; d) attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata; e) da liquidare ai legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società; f) di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Tale garanzia riguarda esclusivamente i sinistri nei quali siano coinvolti gli amministratori e/o i dipendenti dell Ente per fatti ed atti verificatisi nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti di ufficio, per i quali l Ente sia tenuto a sopportare le spese di difesa e si riferisce: 1) ai danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; 2) a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti. La garanzia vale inoltre per la difesa penale dell Assicurato per reato colposo o per contravvenzione. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato 1.3 Polizza Copertura dei danni da incendio dei beni mobili ed immobili Il Comune di Bresso è proprietario o utilizza beni immobili patrimoniali a diverso titolo per un valore complessivo di 60.264.898,02, nonché beni mobili per 2.733.620,87. In considerazione dell ingente valore di tali beni si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell Ente. Con la Polizza Copertura dei danni da incendio dei beni mobili ed immobili la Società assicuratrice per le partite

richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni sofferti dai: a. beni immobili b. beni mobili nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell ambito del: c. rischio locativo d. ricorso terzi e. ricorso dei locatari per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da: - incendio - combustione anche senza sviluppo di fiamma - esplosione, implosione e scoppio - azione del fulmine (anche senza sviluppo di fiamma) - caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate - onda sonica - urto di veicoli stradali - rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri immpianti similari - fumo, gas o vapori sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione. Sono inoltre comprese, anche a parziale deroga dell art. 7 Esclusioni della polizza attuale ed in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall Amministrazione: 1. per demolire, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, 2. in conseguenza di guasti e danni causati dall attività delle autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l evento e/o le sue conseguenze; 3. a titolo di corrispettivo per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a produrre; 4. per ricerca guasti intendendosi le spese per ricercare e rimediare, in edifici pubblici, alla causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua; 5. per la ricostruzione di : a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastra a cilindri, tavolette stercatipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolta scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico a affettiva; 6. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata operatività di tali beni; 7. per i costi / oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente ; Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare gli immobili stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. 1.4 Polizza Copertura assicurativa dei danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori. Con la Polizza sui danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori la Società assicura nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia cioè all applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 C.C.: a) beni mobili b) denaro, titoli e valori in genere di proprietà della amministrazione o di terzi: b1) riposti e custoditi sottochiave b2) ovunque posti b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo: 1. FURTO, come definito dall art. 624 del Codice Penale 2. FURTO con strappo e FURTO con destrezza 3. RAPINA, come definita dall art. 628 C.P., anche se iniziata all esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate 4. ESTORSIONE, come definita dall art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto. Sono inoltre comprese le spese sostenute dall Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati: 1. per riparare i guasti e i danni ai locali, 2. per riparare i guasti e i danni conseguenti alla eventuale attività delle Autorità, della Amministrazione o di terzi 3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale. 4. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto,

5. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile 6. per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. 1.5 Polizza assicurativa dei danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche. Con la polizza sui danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche la Società assicura gli impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà del Comune di Bresso, di seguito denominato Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso: 1. posti all interno delle sedi / ubicazioni dell Amministrazione od altre usate dalla stessa o da altri Enti; 2. installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all Amministrazione od altri Enti convenzionati o ad essa collegati; 3. ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile; 4. posti, per la loro destinazione d uso, all aperto. Oggetto dell assicurazione sono: a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni indicati nel capitolato d appalto verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dallo stesso; b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) del presente articolo, per: 1. l interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, che abbia richiesto: 2. la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, danneggiati, distrutti o sottratti; c) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) che precede: 1. per trasportare, demolire e smaltire i residui, fino alla concorrenza di 10.000,00 per sinistro 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) dell importo di danno risarcibile, anche se causati da colpa grave dei dipendenti, dirigenti ed Amministratori dell assicurato. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato.

1.6 Polizza assicurativa dei danni da infortunio. Con la polizza sui danni da infortunio la Società assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale, o una inabilità temporanea, e/o esborsi per spese mediche soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, richiamati nella scheda di conteggio allegata al presente contratto: 1- i membri pro-tempore del Consiglio e della Giunta (Sindaco, Assessori, Consiglieri); 2- volontari del servizio civile nazionale. La copertura assicurativa si riferisce agli infortuni avvenuti: a) per gli assicurati di cui al punto 1 del precedente periodo, nell espletamento del loro mandato od allo stesso correlati (rischio di carica), compresi quindi anche i trasferimenti e le missioni; sono compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l abitazione; b) per gli assicurati di cui al punto 2 durante lo svolgimento delle attività prestate a favore dell Amministrazione, compreso il tragitto tra i luoghi di lavoro; sono compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l abitazione. L assicurazione comprende, anche a titolo esemplificativo e non limitativo, gli infortuni conseguenti a o derivanti da: 1. imprudenze e negligenze gravi 2. malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici 3. annegamento ed asfissia di natura accidentale 4. avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive 5. contatto con corrosivi 6. sforzi muscolari (compresa l ernia, se traumatica, ma esclusi gli infarti) 7. folgorazione, colpi di sole o di calore, assideramento o congelamento 8. morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari 9. tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente 10. calamità naturali 11. le influenze termiche e atmosferiche 12. stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato.

1.7 Polizza assicurativa kasko per i veicoli dei dipendenti in missione. Con la polizza kasko per i veicoli dei dipendenti in missione la Società assicura le autovetture/promiscuo a motore che non siano di proprietà dell Amministrazione, o alla stessa in uso o locazione, utilizzati dai: a) dipendenti, direttori e dirigenti (compreso il Direttore Generale e/o Segretario Generale) dell Amministrazione di qualunque livello, in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio per conto e/o su incarico della Amministrazione stessa per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all uso del proprio veicolo; b) componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, durante le attività connesse alla propria mansione o carica. Oggetto dell assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti o la perdita anche parziale subiti dai veicoli indicati al precedente periodo che si verifichino, in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di: a) collisione con altri veicoli b) urto contro qualsiasi ostacolo (compresi i danni ai cristalli per causa accidentale di terzi) c) ribaltamento d) uscita di strada verificatasi durante la circolazione e) eventi socio politici ed atti vandalici f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all interno dello stesso) h) eventi naturali i) rottura di cristalli dovuta a causa accidentale o al fatto di terzi L assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. 1.8 Polizza assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi. Con la polizza sulla responsabilità civile auto e rischi diversi la Società assicura i veicoli individuati per: A) la responsabilità civile, obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia e dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo; compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005; B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD: 1. incendio, 2. azione del fulmine, 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell impianto di alimentazione,

4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all interno del veicolo, 5. rapina e/o estorsione, 6. atti vandalici e/o eventi socio politici, 7. eventi naturali. C) il ricorso terzi; D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione: 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto; 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate; 3. a seguito dell attivazione dell airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali; 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi; 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate; 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza; 7. fino alla comunicazione dell avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità; E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell elenco allegato al capitolato d appalto, a seguito di: 1. collisione con altri veicoli; 2. urto contro qualsiasi ostacolo; 3. ribaltamento; 4. uscita di strada. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato. 1.9 Polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione Con la polizza sulla responsabilità civile patrimoniale si terrà indenne l Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione: di quanto sia stato tenuto a risarcire al terzo danneggiato a titolo di Responsabilità civile, in forza di una sentenza definitiva di un Tribunale Civile od Amministrativo per Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell esercizio dell attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti; di quanto sia stato tenuto a risarcire al terzo danneggiato a seguito di una sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più dei propri Dipendenti per Responsabilità amministrativa o Responsabilità amministrativa - erariale, per effetto della differenza tra l'ammontare oggetto di condanna e pagato dal Dipendente e l'ammontare della Perdita Patrimoniale anche qualora tale differenza sia dovuta all'applicazione del potere riduttivo della Corte Conti.

La garanzia di cui sopra comprende: (a) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, ocumenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; (b) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi nonché (c) le Perdite Patrimoniali derivanti dall attività connessa all assunzione e gestione del personale; di quanto sia rimasto a carico dell'assicurato a seguito di una sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più dei propri Dipendenti per Responsabilità amministrativa o Responsabilità amministrativa - erariale, per effetto della differenza tra l'ammontare oggetto della sentenza di condanna e l'ammontare del danno subito dall'assicurato così come accertato dalla medesima sentenza in forza dell'applicazione del potere riduttivo della Corte Conti. 1.10 CONCLUSIONI Il Comune di Bresso ha scelto di trasferire all assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze sopra elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte ripartite nei vari lotti e di bandire una gara per l affidamento dei servizi assicurativi (Lotti 1 9) dell ente mediante procedura aperta, per il periodo 31/12/2014 al 31/12/2017 ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006. L ente ha scelto la possibilità di recesso annuo da entrambe le Parti con preavviso di 120 (centoventi) giorni e l impegno della impresa aggiudicataria a prorogare le assicurazioni, su richiesta della Stazione Appaltante alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. 2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (art. 279, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010). In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono quantificabili i costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. poiché trattasi di servizio di natura intellettuale (come da certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Dott. Sirio Signorelli). 3. CALCOLO DELLE SPESE PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (art. 279, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) La spesa per l acquisizione dei servizi assicurativi prevista è determinata dal costo delle singole polizze poste in gara. La valutazione di tale importo non può prescindere dai dati ricavati dalle indagini di mercato propedeuticamente svolte, che hanno evidenziato una diminuzione dell offerta poiché le compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi ed un progressivo allontanamento delle compagnie assicurative dal rischio pubblico dovuto anche all incremento della sinistrosità sia per il ripetersi degli eventi che per l entità dei sinistri, con un rialzo del costo delle coperture ed aumenti particolarmente gravosi per le polizze che garantiscono la responsabilità civile e il patrimonio dei beni immobili e mobile dell Ente. Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale. Il calcolo del valore complessivo dell appalto posto a base di gara è determinato dalla somma del valore dei premi relativi ai singoli lotti.

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI (art. 279, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) I Costi annuali e triennali presunti sono i seguenti: Lotto Descrizione Premio annuo lordo Premio triennale costituente base lordo costituente base d asta d asta LOTTO 1 Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti 200.000,00 600.000,00 LOTTO 2 Spese Legali e Peritali 10.000,00 30.000,00 LOTTO 3 Danni da incendi a beni mobili ed immobili 12.000,00 36.000,00 LOTTO 4 Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e 4.000,00 12.000,00 valori LOTTO 5 Danni ad impianti ed apparecchiature 3.500,00 10.500,00 elettroniche LOTTO 6 Danni da infortunio 1.000,00 3.000,00 LOTTO 7 KASKO 1.000,00 3.000,00 LOTTO 8 Responsabilità civile Auto e rischi diversi 10.000,00 30.000,00 LOTTO 9 Responsabilità civile patrimoniale danni 9.000,00 27.000,00 erariali (colpa lieve) ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO* 0,00 0,00 TOTALE 250.500,000 * 751.500,00 * Il contributo A.V.C.P. a carico della stazione appaltante e pari ad 375,00. Le spese di pubblicità ammontano a circa 5.000,00. ONERI COMPLESSIVI PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO E PARI AD 0,00. *Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale. L importo totale dell appalto ammonta pertanto a 751.500,00. 5. PERIODO DI COPERTURA Il contratto avrà durata di 3 anni con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2017.

6. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Ai sensi dell art. 279, c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 i capitolati d appalto per le coperture assicurative dei rischi del Comune di Bresso sono costituiti dalle seguenti polizze: Lotto LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 LOTTO 6 LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9 Polizza Assicurativa Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti Spese Legali e Peritali Danni da incendi a beni mobili ed immobili Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche Danni da infortunio KASKO Responsabilità civile Auto e rischi diversi Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve) che insieme allo schema di contratto, si allegano al presente progetto, ai quali si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni dei servizi oggetto dell appalto. Bresso, 15/10/2014 IL DIRIGENTE DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. Giancarlo Volpe)