CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 16 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001



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Unità Operativa D Pianificazione Urbanistica Assetto del Territorio Edilizia Privata CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 16 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2011 COSTI BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Determinati con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2012 Adeguati con determina Responsabile Area Tecnica n. 51 del 19/02/2013 TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE Determinato con delibere del Consiglio Comunale n. 18/1980 e n. 37/2001 Adeguato con determine Responsabile Area Tecnica n. 13 del 31/01/2012 e n. 20 del 28/01/2013. Monsano, Febbraio 2013 IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA Geom. Cecilia Albanesi

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE in attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Art. 1 - Determinazione del costo base di urbanizzazione Ai sensi degli artt.16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il Comune stabilisce periodicamente, in base alle vigenti disposizioni di legge: 1. il costo base per le opere di urbanizzazione primaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria; 2. il costo base per le opere di urbanizzazione secondaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria; 3. il costo base per le opere di urbanizzazione per l'edilizia industriale, artigianale e agricola; In sede di prima applicazione del presente regolamento, detto costo base è determinato in relazione all'aggiornamento ISTAT dei corrispondenti valori di cui alla tabella E del regolamento regionale 23 luglio 1977, n.6. Art. 2 - Tabelle parametriche Le tabelle parametriche allegate al presente regolamento determinano: - tabella A- articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento - Edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria; - tabella B- articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento - Edilizia industriale, artigianale e agricola La tabella B si applica anche ai casi di cui all'art. 67 della L. R. 34/92. Art. 3 - Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dall'art. 1 per i coefficienti riportati nella tabella A in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato, il costo base; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d uso, al livello di urbanizzazione e agli indici fondiari. 2

Art. 4 - Individuazione delle zone omogenee Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle A e B, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 individuate in sede di formazione del Piano Regolatore Generale, comunque denominate. Art. 5 - Incidenza degli oneri nelle zone industriali e artigianali L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli edifici produttivi industriali e artigianali viene determinata moltiplicando il costo base, riferito al metro quadrato di superficie lorda delle costruzioni, per i coefficienti riportati nella tabella B in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive. Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che sorgano sul territorio. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune applica per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base maggiorato del 50 per cento. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato moltiplicando il costo base per i coefficienti di cui alla tabella A del presente Regolamento, relativa alle voci Direzionale e commerciale, Turistica alberghiera, Turistica residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali all ingrosso (ivi compresi i magazzini di attività commerciali all ingrosso altrimenti localizzate), il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato moltiplicando il costo base per i coefficienti di cui alla tabella B del presente Regolamento. Nel caso di cambio d uso, anche senza opere, da commercio all ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all ingrosso che sono esercitate congiuntamente al dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato moltiplicando il costo base per i coefficienti di cui alla tabella A del presente Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita, mentre per la restante il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato moltiplicando il costo base per i coefficienti di cui alla tabella B. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella B del presente Regolamento. 3

Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la realizzazione di impianti sportivi, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella B del presente Regolamento. Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti dalla tabella B. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella A del presente Regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali. Art. 6 - Edifici a destinazione mista Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso soggetta al pagamento di differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione. Art. 7 Oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione derivanti da trasformazioni permanenti di suolo inedificato senza costruzione di edifici L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli interventi qualificati di nuova costruzione dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 consistenti in trasformazioni permanenti del suolo inedificato senza la costruzione di edifici, viene determinata applicando il costo base per le zone industriali/artigianali, ridotto del 50%, alla superficie interessata dalla trasformazione permanente del suolo finalizzata alla realizzazione di infrastrutture, impianti, depositi, attività all'aperto. Art. 8 - Scomputo totale o parziale del contributo Lo scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall art. 16, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, può essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici e previo specifico atto autorizzativo se trattasi di intervento edilizio diretto. Nel caso di opere di urbanizzazione eseguite a scomputo per interventi edilizi all'interno di piani attuativi disciplinati da convenzione, sono scomputati i relativi oneri esclusivamente entro il termine di validità del piano attuativo stesso. Scaduti i termini della convenzione non potranno essere scomputati gli oneri di urbanizzazione anche se le opere sono state eseguite. 4

Art. 9 - Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi La superficie dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o pilastratura perimetrale. Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza, viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, depositoripostiglio e locali accessori della residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo. Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene assimilato alla superficie realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali ed artigianali viene computata per intero. Le autorimesse di cui all art. 41 sexies della L. 1150/42 non sono computate ai fini del volume dell'edificio al quale va applicato il contributo a condizione che siano rese pertinenziali, con atto di vincolo registrato e trascritto, delle nuove costruzioni realizzate, anche qualora superino i minimi stabiliti dal citato articolo stesso. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori e del vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, i sottotetti non utilizzabili secondo la definizione del Regolamento Edilizio Tipo Regionale (altezza dal pavimento alla linea di colmo inferiore a m 1,50), le logge se di uso pubblico, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume e della superficie i maggiori spessori delle murature esterne e dei solai, finalizzati al contenimento del consumo energetico, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 17/06/2008. 5

Art. 10 - Riferimento temporale per la determinazione del contributo Gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia. Art. 11 - Ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l intervento. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento una tantum quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse la zone agricole. Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del 20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione estesi a tutto il volume dell edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo ampliamento volumetrico senza ristrutturazione dell'esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella A per gli interventi di nuova costruzione, estesi al solo volume dell ampliamento. Art. 12 - Suddivisione di unità immobiliari La suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, effettuata senza opere o con opere non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, non è assoggettato al versamento degli oneri di urbanizzazione in quanto, non trattandosi di intervento assoggettato a permesso di costruire, non comporta il versamento del contributo di costruzione, secondo i criteri di onerosità stabiliti dal D.P.R. n. 380/2001. Il criterio di cui sopra è valido per unità immobiliari di qualunque destinazione. Art. 13 - Fusione di unità immobiliari La fusione di più unità immobiliari effettuata senza interventi di ristrutturazione edilizia e senza mutamento della destinazione d uso non è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione. 6

Art. 14 - Mutamento della destinazione d'uso Il mutamento della destinazione d'uso effettuato senza opere non comporta versamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità ai contenuti degli art. 4 e 5 della L.R. n. 14/1986. Il mutamento della destinazione d'uso, che implichi variazioni in aumento degli standard urbanistici, effettuato con opere minime non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, è soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione come differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto riferite alle nuove costruzioni. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. Il mutamento della destinazione d'uso effettuato nell ambito di interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è determinato mediante applicazione del costo base moltiplicato per i coefficienti della corrispondente riga della tabella A. Art. 15 - Cumulo di più interventi Qualora nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell ultimo intervento. Art. 16 - Varianti ai titoli abilitativi Le varianti al titolo abilitativo edilizio che hanno rilevanza ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione comportano la determinazione di questi ultimi per la porzione oggetto di variante, con le tariffe vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA con riferimento alla data di presentazione della segnalazione. Art. 17 - Riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione Per la riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione valgono le disposizioni stabilite dall'art. 17, comma 3 del D.P.R. 380/2001. Art. 18 - Adeguamento degli oneri di urbanizzazione In assenza di provvedimenti regionali, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. 7

Tabella A: Edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria Allegata al Regolamento per la determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione ARTICOLAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE OMOGENEE E TIPI DI INTERVENTO Zone omogenee Interventi A B C E I II I II I II I II Interventi previsti dall'art. 17, comma 1 del D.P.R. 380/2001 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10-comma 1-lett. c) del DPR n. 380/2001, senza mutamento di destinazione d'uso o aumento delle superfici utili di calpestio Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10-comma 1-lett. c) del DPR n. 380/2001, con mutamento di destinazione d'uso o aumento delle superfici utili di calpestio Nuove costruzioni mediante demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 1.5 1.5 Nuove costruzioni residenziali 0.9 0.9 1 1 1.2 1.2 2 2 Nuove costruzioni interv. cooperative a proprietà indivisa in zone PEEP Nuove costruzioni direzionali, commerciali e terziarie 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 2 2 1 1 1.1 1.1 1.2 1.2 2 2 Nuove costruzioni turistico-alberghiere 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 2 2 LEGENDA: A - centri storici; B - zone di completamento; C - zone di espansione; E - zone agricole. 8

Tabella B: Edilizia industriale, artigianale e agricola Allegata al Regolamento per la determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione ARTICOLAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ZONE OMOGENEE E TIPI DI INTERVENTO Zona omogenea D INTERVENTI Completamento Espansione Ristrutturazione edifici per attività produttive artigianali/industriali 0,3 0,4 Ampliamento edifici per attività produttive artigianali/industriali 0,6 0,8 Nuovi edifici per attività produttive artigianali/industriali 0.8 1 Ristrutturazione edifici per attività produttive artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 0.2 0.3 Ampliamento edifici per attività produttive artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 0.4 0.5 Nuovi edifici per attività produttive artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 0.6 0.8 Ristrutturazione edifici per attività produttiva agricola (art. 67 L.R. 34/92) 0.4 0.4 Ampliamento edifici per attività produttiva agricola (art. 67 L.R. 34/92) 0.7 0.7 Nuovi edifici per attività produttiva agricola (art. 67 L.R. 34/92) 1 1 Ristrutturazione edifici per attività commerciali all ingrosso 0,6 0,8 Ampliamento edifici per attività commerciali all ingrosso 1,2 1,6 Nuovi edifici per attività commerciali all ingrosso 1.6 2 Impianti sportivi 1 1 9

COSTI BASE ONERI URBANIZZAZIONE Determinati con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2012 Adeguati don determina del Responsabile dell Area Tecnica n. 51 del 19/02/2013 ANNO Urbanizzazione primaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria Urbanizzazione secondaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria Urbanizzazione per l'edilizia industriale, artigianale e agricola /mc /mc /mq 2012 9,74 8,00 12,07 2013 14,15 11,62 17,53 2014 17,93 2015 17,93 2016 17,93 14,72 14,72 14,72 22,22 22,22 22,22 10

CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2013 Adeguato con Determina Responsabile Area Tecnica n. 20 del 28/01/2013 Nuova costruzione Costo intervento /mq 208,13 EDIFICI RESIDENZIALI Ristrutturazione Costo intervento ( /mq 208,13 x 20%) /mq 41,63 Ristrutturazione edifici unifamiliari con ampliamento >20% Costo intervento ( /mq 208,13 x 30%) /mq 62,44 Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume Costo intervento ( /mq 208,13 x 50%) /mq 104,07 Costo intervento maggiorato fino a 1,5 - Percentuale contributo dal 5 al 20% ALIQUOTA (A1) PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN BASE ALLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE DI CUI AL D.M. 10 MAGGIO 1977, N. 5262 E ALLA UBICAZIONE DELLE COSTRUZIONI PER ZONE OMOGENEE DI CUI AL D.M. N. 1444, DEL 1968 Classi di superfici utili abitabili (mq) Z O N E O M O G E N E E art. 3 D.M. 10.5.1977 A B C E < 45 5 8 11 15 > 45 95 5 6 7 15 > 95 110 5 6 7 15 > 110 130 6 7 8 15 > 130 160 7 10 13 15 > 160 8 15 18 19 Tabella B ALIQUOTA (A2) PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN BASE ALLA SUPERFICIE DELLE PERTINENZE NON RESIDENZIALI DI CUI AL D.M. 10 MAGGIO 1977, N. 5262 Destinazioni a Cantine, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a servizio delle residenze b Autorimesse singole, collettive c Androni d'ingresso e porticati liberi d Logge e balconi Snr --- Su x 100 =... % Sup. netta di servizi e acces. (mq) Snr = Intervalli di validità del rapporto percentuale Snr ---- x 100 Su <= 50% >50% 75% >75% 100% >100% Ipotesi che ricorre % Aliquota 5 7 12 19 A2= % 11

ALIQUOTA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE SUPERIORI DELLA COSTRUZIONE Tabella C Numero di caratteristiche particolari Ipotesi che ricorre % contributo 0 1 2 3 4 5 5 8 10 12 15 19 A3 =... % Elenco delle caratteristiche superiori della costruzione: a) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani soprelevati; b) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi; c) altezza libera netta di piano superiore a m. 3,50 o a quella minima prescritta da norme regolamentari fatti salvi gli interventi all'interno dei centri storici. Per ambienti con altezze dieverse si fa riferimento all'altezza media ponderale; d) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari; e) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. N.B. La III colonna riporta la percentuale, già conteggiata, in rapporto al numero delle caratteristiche particolari ricorrenti. COEFFICIENTI AGGIUNTIVI DELL'ALIQUOTA «AT» IN BASE ALL'UBICAZIONE DEI COMUNI IN CUI RICADONO LE COSTRUZIONI Tabella D COMUNI fascia costiera Fascia medio collinare Fascia montana Coefficienti 1 0,5 0 i =... % N.B. Per la individuazione dei comuni secondo le tre fasce vedi la tabella "E" del regolamento regionale del 23.7.1977, n. 6 concernente la determinazione degli oneri di urbanizzazione. Contributo afferente alla concessione - aliquota derivante da appl. tab. A: A1... % - aliquota derivante da appl. tab. B: A2... % Prospetto E 12

- aliquota derivante da appl. tab. C: A3... % ----------------- A1 + A2 + A3 totale ---------------------- = At... % 3 - Coefficienti di cui alla tab. D i =... % - Aliquota risultante (At + i) Q =... % - costo di costruzione dell'edificio o dell'intervento sull'esistente C =... L. (C x Q) - contributo afferente alla concessione ------- D =... L. 100 N.B. D = determinazione finale della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici. 13

CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2013 Adeguato con Determina Responsabile Area Tecnica n. 20 del 28/01/2013 EDIFICI NON RESIDENZIALI ZONA URBANISTICA DI P.R.G. e destinazione (Nelle zone B e C si procede per assimilazione) D1: ARTIGIANALE Laboratori D2: INDUSTRIALE Opifici Officine Depositi Altezza edificio Costo intervento /mq Percent. contributo Importo contributo /mq H<3.50 ml 141.10 2.88 2% H<5.00 ml 162.26 3.32 H>3.50 ml 211.64 4.33 H<5.00 ml 141.10 2.88 H<6.00 ml 162.26 3.32 H<7.00 ml 183.42 3.75 H<8.00 ml 204.59 2% 4.18 H<9.00 ml 225.75 4.61 D1: ARTIGIANALE D2: NDUSTRIALE D3: DIREZIONALE Abitazione artigiano o custode D2 D3: COMMERCIALE Esercizi commerciali all ingrosso e al dettaglio, centri commerciali e attività similari H<3.00 ml 352.74 3% 10.82 H<3.50 ml 268.08 8.22 3% H>3.50 ml 317.47 9.73 D2 D3: INSEDIAMENTI DIREZIONALI H<3.50 ml 268.08 5.48 Laboratori sperimentali, servizi, new economy, uffici privati. H>3.50 ml 317.47 2% 6.49 D3 D4: INSEDIAMENTI DIREZIONALI Alberghi, ristoranti, bar, ecc. H<3.50 ml 317.47 12.98 4% H< 5.00 ml 338.63 13.84 H> 5.00 ml 352.74 14.42 D3 INSEDIAMENTI DIREZIONALI Banche, servizi finanziari. D3 INSEDIAMENTI DIREZIONALI Strutture fieristiche, sale riunioni, servizi alle imprese. D4 INSEDIAMENTI RICREATIVI E DI SVAGO Strutture per il tempo libero, discoteche, attività ricreative. H<3.50 ml 352.74 18.03 5% H>3.50 ml 423.29 21.63 H<3.50 ml 176.37 1.80 1% H< 5.00 ml 197.53 2.02 H> 5.00 ml 211.64 2.16 H<3.50 ml 352.74 18.03 5% H>3.50 ml 423.29 21.63 14