CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO. tra. visto. si conviene e si stipula quanto segue:



Documenti analoghi
PROVINCIA DI GORIZIA CONTRATTO CON L ENTE ENAIP FVG PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

iscritto all Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n 2215 dal 31/03/1998, d ora in poi identificato come esperto ;

PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

AVVISO PUBBLICO. Prot. 4221/a3 Ai professionisti interessati BANDO PER ESPERTO PER CORSO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Ad Personam Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma Via Cavestro, PARMA (PR)

COMPRENSIVO 11.

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

Città di Ugento Provincia di Lecce

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.

COMUNE DI ROVIGO SETTORE SS.DD.PARTECIP.POP./FRAZIONI,RISORSE UMANE,CULTURA UNITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE MUSEO

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Riferimenti normativi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO

Prot. n. 381 /C14e Roma, li SITO WEB: IL Dirigente Scolastico

CONTRATTO DI CONSULENZA

SEGUE ESEMPIO DI GESTIONE, PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DI UN CONTRATTO DI CO.CO.CO.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

Atto esente da bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/1991 SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRASPORTO, IL RICOVERO, LA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.

COMUNE DI MARZABOTTO

DETERMINA N. 534 / 12 DEL 19/12/2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr Tit:. I:

Istituto Comprensivo Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado SANT ELIA A PIANISI (CB)

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

CORSO IN CONTABILITA GENERALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

COMUNE DI CAMPI BISENZIO Provincia di Firenze

COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

Convenzione con Associazione LA BARAONDA

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Prot. n /E5e Selvazzano Dentro, 08/10/2013 CONVENZIONE TRA

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

Preso atto del buon livello delle prestazioni rese, dei bilanci presentati dall Associazione e dei relativi impegni finanziari;

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

COMUNE DI MONTEROTONDO. Provincia di Roma. Nell anno 2013 il giorno xx (xxx) del mese di maggio nella sede del FRA

SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO

Documento scaricato dal sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia (CT)

Città di Ugento Provincia di Lecce

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA DISCIPLINARE DI INCARICO

CITTA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA Presso Scuola Primaria

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

COMUNE DI BIBBIENA. Convenzione con l Associazione A.U.S.E.R. di Bibbiena per lo. svolgimento di alcune attività sociali

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VITTORIA SCHEMA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Luigi Einaudi

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA, Art.34 D.I. 44/01 Richiesta d offerta - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Comune di Bibbiena CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO, A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA, PER L ASSISTENZA ZOOIATRICA E FECONDAZIONE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE

Convenzione per visite guidate con la Fondazione di Minoprio RELATIVE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DI EDUCAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

COMUNE DI FARA IN SABINA. Provincia di Rieti. Repubblica Italiana CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLO

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) TRA

RECLUTAMENTO ESPERTI. Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di Istituto

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

DELIBERAZIONE N. 1914/2014 ADOTTATA IN DATA 03/12/2014 IL DIRETTORE GENERALE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

L anno il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste.

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DISCIPLINARE D INCARICO TRA L UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E LA. L anno 2011, il giorno... del mese di..presso la sede dell Unione di TRA

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO -Prov. di Napoli SCRITTURA PRIVATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO * * * * * * * *

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2469

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ENTE REPUBBLICA ITALIANA. L'anno ( ), il giorno. ( ) del mese di in Petralia Sottana,

Prot. n 1182/B11.1 Catania, li 20/02/2015

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il territorio CST Novara e VCO

Modello di contratto. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 10/09/2015

L'anno, addì.. del mese di

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2008/09 (CCNL

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

Transcript:

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO tra L Ente Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l A.S.D. Polisportiva Futura, via Vittorio Alfieri 76, Campi Bisenzio, Cod. Fisc. 94180780481, nella persona del legale rappresentante signora Ivania Ubaldini, n. il 13.9.51 a Firenzuola, visto - che è necessario provvedere al servizio di pre-post scuola a favore degli alunni di scuola primaria di questo Istituto; - che il Comune di Campi Bisenzio ha affidato all A.S.D. Polisportiva Futura il servizio di accoglienza dei bambini trasportati con scuolabus e - che tale servizio si svolge a favore di alunni di scuola primaria di questo Istituto all interno dei locali delle scuole di pertinenza; - che l A.S.D. Polisportiva Futura si è dichiarata disponibile eventualmente anche ad accorpare i due gruppi di bambini al fine di contenere la spesa delle famiglie; si conviene e si stipula quanto segue: 1. Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per ente si intende l Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro, e per società si intende l A.S.D. Polisportiva Futura di Campi Bisenzio; 2. L ente affida alla società l incarico relativo al servizio di pre-post scuola per gli alunni delle scuole primarie di questo Istituto; 3. La società svolgerà l incarico a favore degli alunni di scuola primaria nei locali scolastici di questo Istituto, di proprietà dell Ente Locale, per tutto l.a.s. 2014/15, nei termini e nelle modalità che figurano nella proposta di collaborazione del 10/09/2014; 4. Per l incarico e per i tempi precisati al punto 3 sarà corrisposto alla società 150,00 per ogni bambino, separatamente per il pre-scuola e per il post scuola; in quota proporzionale per il post scuola se l alunno frequenta un numero ridotto di pomeriggi; qualora un bambino si iscriva nel corso dell anno scolastico sarà versato alla società una quota proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo (mese intero se iscritto entro il 15, dal mese successivo se iscritto dopo il 15); 5. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. 6. La società dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il conto corrente bancario dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IBAN IT95 D 01030 21401 000001176227 presso Monte dei Paschi Ag. S. Piero a Ponti e che la presidente è abilitata a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione.

7. Il pagamento avverrà entro il mese di novembre 2014, con conguaglio a conclusione del servizio; sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità di cassa di questo Istituto, in relazione alle spese obbligatorie e ai finanziamenti pervenuti; 8. Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella; 9. Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. La società potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il legale rappresentante della società è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. 10. La società si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si impegna altresì a rispettare nell esecuzione dell incarico professionale, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall istituzione scolastica; dichiara che la società e gli operatori sono coperti da polizza RCT n. 950N3759 e polizza infortuni n. 950N3684, entrambe con scadenza 31.8.2015 presso Zurich Insurance plc. 11. Nello svolgimento dell attività, la società si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. 12. L ente ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 2-3-8. In caso di risoluzione del contratto l ente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. 14. Il presente contratto instaura un rapporto di fornitura di servizi senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e segg. del c.c. 15. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. Prot. n. 5031/B15d Campi Bisenzio, lì 15 settembre 2014 Letto, confermato e sottoscritto I CONTRAENTI Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Adelina Franci) Il Presidente (Ivania Ubaldini) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate Il Presidente (Ivania Ubaldini)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e il sig. Marco Giunti, nato a Firenze il 26 marzo 1974 e residente a 50067 Troghi (FI), Loc. Colombaio 56, Codice fiscale GNTMRC74C26D612B, PI 05947180484 PREMESSO che le scuole dell infanzia hanno aderito alla proposta avanzata dal sig. Giunti Marco in merito alla realizzazione di Laboratori teatrali nelle scuole; Considerato che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; Vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per Amministrazione scolastica si intende l I.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende il sig. Marco Giunti. art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di svolgere Laboratori teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell articolo precedente, da effettuarsi entro il 30 giugno 2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c. L esperto si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e segg. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni. Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso forfettario di 4,00 per ciascun bambino partecipante; di 3,00 nel caso vengano effettuati due

spettacoli nell'arco dello stesso giorno. Di questa cifra sono da intendersi quota parte 120,00 quali costi per la sicurezza. L esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IT69Q0616037722000008725C00 e che lui stesso è abilitato a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede spettacoli teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del sig. Marco Giunti. Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. / B15d del.12.2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Prof.ssa Adelina Franci) (Marco Giunti) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 5, 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Marco Giunti)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l Associazione culturale ATTODUE, con sede legale in via San Martino 107 a Campi Bisenzio, Codice fiscale 94007110482, Partita I.V.A. 03406860480, il cui legale rappresentante è la signora Manola Nifosì, nata a Firenze il 27.5.1958. PREMESSO che le scuole dell Istituto hanno aderito alla proposta avanzata dal l Associazione culturale ATTODUE con il Patrocinio del Comune di Campi Bisenzio in merito alla realizzazione di spettacoli teatrali e letture nelle classi; Considerato che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; Vista la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che: per Amministrazione scolastica si intende l I.C. Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende l Associazione culturale ATTODUE. art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di svolgere spettacoli teatrali e letture nelle classi. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività, come individuato nell articolo precedente, da effettuarsi entro il 30 giugno 2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c. L esperto si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e segg. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso forfettario di 5,00 IVA compresa per ciascun alunno partecipante agli spettacoli; di 3,00 IVA compresa per ciascun alunno che assiste alle letture. Di questa cifra sono da intendersi quota parte 80,00 quali costi per la sicurezza. L esperto dichiara ai sensi e per gli effetti dell art. 47, DPR 445/00 e in attuazione dell art. 3 della L. 136/10, che il ccb dedicato ai rapporto finanziari inerenti alla prestazione di servizi è: IT88M 03359 01600 100000103430 e che lei stesso è abilitata a operare sul predetto conto. Si impegna inoltre a comunicare eventuali eventi modificati riguardanti la presente comunicazione. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Le parti si danno mutuo riconoscimento che il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede spettacoli teatrali nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del sig. Marco Giunti. Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 356 / B15d del 20.1.2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Prof.ssa Adelina Franci) (Manola Nifosì) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 5, 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Manola Nifosì)

CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la signora Britta von Websky, nata in Germania dell Ovest in data 23/05/1963 residente a Prato CAP 59100, via Palandri, 25 a - Codice fiscale VNW BTT 63E63 Z112U PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi terze medie per un massimo di ore 30; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; la signora Britta von Websky è l esperta che svolgeva tale progetto per conto della Scuola Media Garibaldi Matteucci e successivamente in questo Istituto nei passati anni scolastici. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al 31.8.2015; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende la signora Britta von Websky; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi terze medie; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 30 ore di lezione da effettuarsi entro il 31.8.2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.. 2229 e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso orario di 28,00 IVA inclusa. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 30 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della signora Britta von Websky. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, 22.1.2015 Prot. n. 434 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Britta von Websky) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Britta von Websky)

CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la signora Tanja Maria Meidinger, nata il 29 agosto 1980 a Oberkirch in Germania, residente in Via Nuova 10/b a 50041 Calenzano (FI), Telefono 366-4327375, E-mail tama.meidinger@yahoo.com, Codice fiscale MDNTJM80M69Z112G PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi seconde medie per un massimo di ore 50; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; la signora Tanja Maria Meidinger è esaminatrice per il Goethe Institut e ha esperienza di docenza a bambini, adolescenti e adulti. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al 31.8.2015; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende la signora Tanja Maria Meidinger; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua tedesca nelle classi seconde medie; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 50 ore di lezione da effettuarsi entro il 31.8.2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.. 2229 e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso orario di 28,00 IVA inclusa. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 50 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della signora Tanja Maria Meidinger. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, 22.1.2015 Prot. n. 435 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Tanja Maria Meidinger) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Tanja Maria Meidinger)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e la Scuola di Musica di Campi Bisenzio, con sede sociale in 50013 Campi Bisenzio (FI), via Vittorio Veneto 111, Partita IVA 04872330487, Codice fiscale 94066340483, nella persona del presidente pro-tempore sig. Valerio Ambrosini nato a Firenze l 11.5.1951 C.F. MBRVLR51E11D612N PREMESSO che le classi delle scuole primarie stanno effettuando un percorso didattico sull approfondimento della musica strumentale VISTA VISTA VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili; la Delibera del Consiglio d Istituto n. 53 del 28.1.2014, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2014; la Delibera del Consiglio d Istituto in data 17.12.2014, con la quale è approvato il Regolamento dell attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno scolastico 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende la Scuola di Musica di Campi Bisenzio; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento per un massimo di n. 270 ore di strumento musicale nelle scuole elementari dell Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario per un massimo di 270 ore di lezione da effettuarsi entro il 30.6.2014. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 19,00 più I.V.A. per ciascuna ora di lezione. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di n. 270 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art. 2237 C.C., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della Scuola di Musica di Campi Bisenzio. Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196, l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 1038 /B15d del 6.2.2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO p. Scuola di Musica di Campi Bisenzio (Adelina Franci) (Valerio Ambrosini) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate p. Scuola di Musica di Campi Bisenzio (Valerio Ambrosini)

CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e il signor Francesco Focardi, nato a Firenze in data 30/01/1967 residente a Firenze CAP 50142, via dell Argingrosso, 131/13 - Codice fiscale FCR FNC 67A30 D612X PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il progetto Laboratori di Storia in n. 8 classi per un massimo di ore 50; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; il signor Francesco Focardi è l esperto che svolgeva tale progetto per conto dalla Provincia di Firenze e che ha attivato Laboratori di Storia per le classi di questo Istituto. CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al 31.8.2015; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per esperto si intende il signor Francesco Focardi; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico per Laboratori di storia nelle classi di scuola primaria; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 50 ore di lezione da effettuarsi entro il 31.8.2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.. 2229 e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso come da progetto allegato per ciascun laboratorio prescelto dalle classi. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Gli importi suddetti sono al lordo della ritenuta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 50 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico del signor Francesco Focardi. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, 20.2.2015 Prot. n. 1546 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO L ESPERTO (Adelina Franci) (Francesco Focardi) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate L ESPERTO (Francesco Focardi)

CONTRATTO RELATIVO A PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e British School Florence S.r.l., Viale A. Gramsci 2, 50136 Firenze; CF. e PI. 05142020485; Tel. 055-2001244, nella persona del legale rappresentante Marina Trova PREMESSO CHE L istituzione scolastica in epigrafe ha necessità di realizzare il Corso di potenziamento della lingua inglese nelle classi della scuola media per un massimo di ore 20; L Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico in servizio; CONVENGONO E STIPULANO il presente contratto di prestazione d opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente fino al 31.8.2015; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Campi Bisenzio Centro; per esperto si intende British School Florence S.r.l; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento nel Corso di potenziamento della lingua inglese nelle classi della scuola media; art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario fino a un massimo di 20 ore di lezione da effettuarsi entro il 31.8.2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.. 2229 e seguenti c.c. art. 4 RESPONSABILITA Nello svolgimento delle prestazioni di insegnamento, l esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l attività è prevista, assumendo la relativa responsabilità per danni che dovessero verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni; egli si obbliga alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. Valgono comunque le coperture assicurative della scuola. L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 -OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 5,00 l ora ad alunno, esente IVA, per ogni gruppo di 28 alunni ed 20,00 cadauno quale quota di iscrizione, comprensiva dei libri di testo. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Il versamento sarà effettuato sul conto IT16S 08736 02801 000000602722. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di 20 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna e scade in data 31/8/15. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8- SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico della British School Florence S.r.l.. Art. 10- TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.Lgs. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, 24.2.2015 Prot. n. 1687 / B15d IL DIRIGENTE SCOLASTICO GLI ESPERTI (Adelina Franci) (Marina Trova) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate GLI ESPERTI (Marina Trova)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI TRA L Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Adelina Franci e l Associazione Culturale Spazio Arte, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via Mammoli 51, Partita IVA 05211390488, Codice fiscale 94054660488, nella persona della signora Giuliana Dimilta, presidente protempore PREMESSO che le sezioni di scuola dell infanzia hanno richiesto di effettuare un percorso didattico Laboratori di manipolazione della creta e che non risulta essere in servizio personale in possesso della specifica professionalità VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo contabili; CONSIDERATO che il costo unitario per alunno e il numero degli alunni coinvolti consentono una gestione in affidamento diretto; VISTI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d opera con esperti, ai sensi degli art. 40 e 33 del decreto 44/2001, fissati con Regolamento dal Consiglio d'istituto in data 17.12.2014; si conviene e si stipula quanto segue: il presente contratto di prestazione d opera di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l anno scolastico 2014/15; art. 1 TERMINOLOGIA Ai fini di un uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per Amministrazione scolastica si intende l Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per Esperto si intende l Associazione Culturale Spazio Arte di Campi Bisenzio; art. 2 OGGETTO Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell Amministrazione scolastica, dell incarico di insegnamento per un massimo di n. 90 ore di laboratori di manipolazione della creta nelle scuole dell infanzia del Circolo di Campi Bisenzio. art. 3 OBBLIGHI DELL ESPERTO L esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell articolo precedente, per un impegno orario per un massimo di 90 ore di lezione da effettuarsi entro il 30.6.2015. L esperto si impegna a rispettare, nell esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c. art. 4 RESPONSABILITA L esperto è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA Per le prestazioni di cui al presente contratto, l Amministrazione scolastica corrisponderà all esperto il compenso di 15,00 più I.V.A., per ciascuna ora di lezione più 250,00 di materiali. Del compenso globale sono da intendersi: 30,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l ambiente nel quale andranno ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell emergenza; l 8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell attività che altri soggetti presenti all interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l attività svolta. Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell esperto, l Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO Il presente contratto, che prevede un massimo di n. 90 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2015. Ai sensi dell art. 2237 c.c., l Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo. Art. 8 - SOSPENSIONE DELL ATTIVITA In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività. Art. 9 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell atto, in caso d uso, sono a carico dell Associazione Culturale Spazio Arte. Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Ai sensi dell art. 112 del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 e segg., l Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell esecuzione del presente contratto. L esperto potrà esercitare i diritti di cui all art. 8 del predetto D.L.vo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l esperto è nominato responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/03 - Allegato B punto 19.7 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi. Art. 11 ONERI FISCALI Sono a carico dell esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente. Campi Bisenzio, Prot. n. 2420 /B15d del 23.3.2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO p. Associazione Culturale Spazio Arte (Adelina Franci) (Giuliana Dimilta) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate p. Associazione Culturale Spazio Arte (Giuliana Dimilta)