Sentenza del 30 aprile 2010 II Corte dei reclami penali



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Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: RR.2010.13 Sentenza del 30 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A., rappresentato dall'avv. Battista Ghiggia, Ricorrente contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario

- 2 - Fatti: A. Il 31 gennaio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d assistenza giudiziaria nell ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione a delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggravata (art. 319-bis CP italiano). L'autorità rogante ha in corso un'indagine a carico, fra gli altri, di funzionari e dirigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia in genere, i quali avrebbero ottenuto illecite erogazioni da parte di numerose imprese italiane e/o straniere, in cambio dell'assegnazione di commesse e/o forniture. Le illecite dazioni verrebbero materialmente elargite ai funzionari corrotti da parte di pseudointermediari, i quali costituirebbero dei veri e propri collanti tra le aziende committenti e le compiacenti società interessate all'acquisizione delle varie commesse. Gli ingenti capitali frutto delle attività criminali in questione risulterebbero, in maniera quasi sistematica, occultati all'estero. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato la perquisizione ed il sequestro di diversi conti bancari, fra i quali figura un non meglio identificato conto corrente riferibile ad A. presso la Banca B. SA di Lugano. B. Mediante decisione del 6 novembre 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro del conto n. 1 intestato ad A. presso la Banca B. SA a Lugano. C. Con decisione di chiusura del 18 dicembre 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta una serie di documenti relativi al conto di cui sopra. D. Il 19 gennaio 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, che il sequestro venga limitato all'importo di EUR 330'000.- e che nessun documento bancario sia trasmesso all'autorità rogante; in via subordinata, egli chiede che il sequestro venga limitato all'importo di EUR 330'000.- e che solo alcuni documenti bancari siano trasmessi all'autorità rogante. A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 19 febbraio 2010 il MPC risp. l Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, il secondo nella misura della sua ammissibilità.

- 3 - E. Con memoriale di replica del 5 marzo 2010 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Con dupliche del 12 e 16 marzo 2010 l'ufg risp. il MPC hanno ribadito la loro posizione. Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1 giugno 2003 (in seguito: l'accordo italosvizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l 8 novembre, entrata in vigore il 1 settembre 1993 per la Svizzera ed il 1 maggio 1994 per l Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

- 4-1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC (v. art. 80k AIMP), il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). 2. Secondo il ricorrente la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nella misura in cui sarebbe stata ordinata la trasmissione all'autorità rogante di documentazione bancaria senza nessun legame con l'inchiesta estera, eccezion fatta per un paio di operazioni. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero (v. art. 63 cvp. 1 AIMP richiamato l'art. 5 cpv. 2 Cost.) deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 121 II 241 consid. 3c; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). 2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Nel suo decreto che dispone il giudizio del 27 aprile 2009 (v. act. 6.8, pag. 81), il Giudice per le indagini preliminari, riferendosi al filone D., descrive gli atti contestati al ricorrente, dipendente della C. GAS BV, in concorso con altri coaccusati, più precisamente: D., nella sua veste d'intermediario; E., nella sua veste di ex dipendente della C. in rapporti di confidenza con F., General Manager della C. BV Lybian Branch; G. e H., entrambi intermediari. A Milano e sino al 2004, le persone in questione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avrebbero concordato e versato somme di denaro a pubblici ufficiali italiani, nonché funzionari del NOC, ente pubblico libico, al fine di

- 5 - ottenere l'aggiudicazione dell'appalto WAFA in Libia (progetti "Wafa gas development Project" e "NC41 Onshore Mellitah Plant") nonché agevolazioni e protezioni nella relativa fase di esecuzione; in particolare intermediando circa 14 milioni di euro, i quali, dopo essere transitati su conti bancari intestati a società offshore riferibili a D., sarebbero confluiti, mediante struttura finanziaria messa a disposizione dalla società fiduciaria I. SA, dapprima su conti correnti intrattenuti presso le Isole Bahamas nella disponibilità di G. e H. e, successivamente, su conti svizzeri nella disponibilità degli stessi nonché di E. e del ricorrente. Il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda è peraltro evidenziato anche dal coaccusato G., il quale afferma: "A. mi ha aiutato nella fase di aggiudicazione fornendomi gli score model e tutte le indicazioni tecniche ed economiche per settare l'offerta ed il prezzo. Queste indicazioni sono state molto utili perché permettevano di avvicinare il più possibile l'offerta alle esigenze dell'ente appaltante e permettevano di superare la concorrenza. Si trattava di informazioni, in parte riservate, che A. otteneva in virtù del ruolo che ricopriva nella C. ovvero da colleghi disponibili. Con lui l'accordo economico fu piuttosto chiaro e diretto anche perché è un amico di vecchia data" (v. act. 6.3, pag. 3). Il medesimo ha pure dichiarato quanto segue: "negli ultimi quattro anni, il D. ha bonificato sul mio conto svizzero la somma di circa 2.5 milioni di dollari della quale ho trattenuto il 50%, bonificandone il 25% ad E. ed il restante 25% ad A. sempre su conti svizzeri alla Banca B. SA, almeno penso" (v. act. 6.2, pag. 6). G. è stato condannato, con sentenza di patteggiamento del 27 aprile 2009 cresciuta in giudicato, ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione (v. act. 6.9, pag. 64 e 83). Occorre inoltre aggiungere che il MPC, con l'accordo del ricorrente (v. art. 80c AIMP), aveva già trasmesso in precedenza all'autorità rogante, nell'ambito della medesima domanda di assistenza, documentazione riguardante il conto n. 2 intestato al ricorrente presso la Banca B. SA di Lugano. Il Tribunale federale aveva dal canto suo respinto il gravame contro il rifiuto di dissequestro del denaro ivi depositato (v. sentenza del Tribunale federale 1A.48/2005 del 13 aprile 2005). Orbene, dagli atti risulterebbe che in data 5 dicembre 2003 il ricorrente avrebbe trasferito due somme, una di EUR 125'000.- e l'altra di EUR 205'000.-, dalla relazione n. 2 alla relazione n. 1 presso la medesima banca. Provenendo tali importi da un conto chiaramente connesso con l'inchiesta estera, è evidente che l'autorità rogante deve avere la possibilità di analizzare, sulla base della documentazione bancaria, tali operazioni. Non va del resto dimenticato che quando l'autorità estera procede per reati di natura patrimoniale o corruttivi, la documentazione bancaria risulta di principio necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali per-

- 6 - sone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Va peraltro ricordato che la trasmissione dell'intera documentazione può, in generale, evitare l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona toccata dalla procedura (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1 settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge una connessione penalmente rilevante tra i valori depositati sul conto bancario ed i fatti perseguiti all'estero. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità. 3. L'insorgente contesta il mantenimento del sequestro del suo conto. Eccezion fatta per i due importi di EUR 125'000.- e EUR 205'000.- pervenuti dal conto n. 2, gli averi depositati sulla relazione n. 1 sarebbero assolutamente estranei all'inchiesta estera, in quanto ereditati dal ricorrente dai suoi genitori. La misura contestata gli causerebbe un chiaro pregiudizio, visto ch'egli si trova impossibilitato a procedere a qualsiasi prelevamento in caso di necessità. Egli non ha inoltre potuto approfittare dello scudo fiscale italiano e nemmeno potrà farlo in futuro. L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Ebbene, tenuto conto delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra consid. 2.2), è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettivamente l'ammontare totale degli eventuali fondi contaminati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che

- 7 - quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). Non da escludere è del resto anche l'ipotesi di un credito compensatorio giusta l'art. 13 n. 3 CRic. Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun preciso pregiudizio economico cagionato dal sequestro, rimanendo le sue affermazioni al riguardo generali e tutt'altro che convincenti. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta. 4. Per quanto attiene alla richiesta dell'insorgente di acquisire agli atti gli incarti RH.09.0006-PAS e MPC/EAII/12/04/0200 del MPC, essa va respinta. Essendo l'esposto dei fatti emergente dalla rogatoria (v. act. 6.1) e dai relativi allegati (v. in particolare act. 6.2, 6.3 e 6.8) sufficientemente chiaro ed avendo appurato l'utilità potenziale degli atti da trasmettere all'autorità estera, gli incarti sollecitati non avrebbero in ogni caso nessuna influenza sull'esito del presente gravame. 5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l art. 3 del Regolamento dell 11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 8 - Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. Bellinzona, 3 maggio 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a: - Avv. Battista Ghiggia - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).