REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI



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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio per l illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali, nel rispetto, del presente regolamento e delle norme di cui: a) al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii.; b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni ed integrazioni; c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia. ARTICOLO 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l Ente e mediante ditte esterne specializzate. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l illuminazione votiva con lampade elettriche: a) dei campi di inumazione; b) dei loculi cimiteriali; c) di colombari, ossari e cinerari; d) delle tombe e delle cappelle di famiglia; limitatamente alle zone già servite da linea principale. 2. Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte. ARTICOLO 4 ORARIO DEL SERVIZIO SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri è continuativo (giorno e notte). 2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. 3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta. 4. L Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l asporto di lampade, causati da terzi. ARTICOLO 5 MODALITÀ DI GESTIONE 1. L Ufficio Cimiteri provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, nonché alla stipula del contratto di servizio delle lampade votive. ARTICOLO 6 TARIFFE PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE 1. Il servizio a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983) sarà assicurato con l applicazione delle speciali tariffe, fissate per la prima istituzione dal Consiglio comunale, ed in seguito saranno annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, in relazione dell andamento dei costi dell energia elettrica e delle spese di gestione. 2. Le tariffe sono articolate e determinate come segue: CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO: 13,00 comprensivo di IVA Il canone di abbonamento, per ogni punto luce, da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all art. 7, comprende: la sorveglianza e la manutenzione dell impianto;

il ricambio delle lampadine; l erogazione dell energia elettrica. 3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto. La disdetta deve essere effettuata con atto scritto ed ha effetto dal 1 Gennaio dell anno successivo alla data di ricevimento da parte del Comune. 4. La tariffa per l illuminazione votiva del Cimitero sarà esposta all albo online sul sito internet comunale. ARTICOLO 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il pagamento del canone, dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 30 Aprile di ciascun anno; a tal fine il preposto Ufficio Comunale, ogni anno, invierà al domicilio degli utenti apposito bollettino, contenente l indicazione dell importo, del termine e delle modalità di pagamento. 2. La mancata ricezione del bollettino non esonera gli utenti dall effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all Ufficio competente la relativa copia. 3. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l Ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all utente moroso, tramite raccomandata a.r. o posta certificata, con invito al pagamento entro 15 giorni. 4. Trascorso tale termine, senza che l utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l erogazione dell energia elettrica, senza diritto per l utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla vigente normativa in materia. 5. Qualora l utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento. ARTICOLO 8 DURATA DEL CONTRATTO 1. La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula. 2. I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta scritta entro il 31 Dicembre. La disdetta ha effetto dal 1 Gennaio successivo.

3. Costituirà disdetta del contratto il rilascio in corso d anno dello spazio dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Cimitero, con decorrenza dal successivo 1 Gennaio; pertanto non si darà luogo a rimborso alcuno. CAPO III RAPPORTO DI UTENZA ARTICOLO 9 RICHIESTA DI UTENZA 1. La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l attivazione sarà effettuata, previa stipula del contratto, solo per le zone già servite da impianto di illuminazione. 2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l eventuale programma di estensione del servizio. ARTICOLO 10 CONTRATTO DI UTENZA 1. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue. 2. All atto della stipula del contratto l utente deve versare le spese di primo impianto e canone fino al 31 Dicembre dello stesso, mediante bollettino di pagamento rilasciato dall Ufficio Cimiteri. ARTICOLO 11 DIVIETI E COMPETENZE 1. E vietato all utente intervenire anche tramite terzi autorizzati sull impianto di illuminazione votiva. 2. E proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. 3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso. COMPETENZE DEL COMUNE: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto elettrico sino al punto luce;

la sostituzione della lampadina esaurita, la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune entro 30 giorni. COMPETENZE DELL UTENTE: la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione; la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell impianto; la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento. ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Entro Dicembre 2014 l Ufficio Cimiteri provvederà al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze. 2. L Ufficio preposto provvederà a richiedere il versamento del canone annuo, specificando modalità e termini del pagamento relativi al solo anno 2014. Per gli anni successivi si rimanda alla disciplina di cui all art. 7. CAPO IV NORME FINALI ARTICOLO 13 TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali. ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 1. Copia del presente Regolamento verrà pubblicata all Albo Online con le modalità stabilite dall art. 66 del vigente Statuto comunale. A norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 15, c. 1, della Legge 11.02.2005, n. 15, lo stesso è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre lo stesso verrà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune.

ARTICOLO 15 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili: - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte; - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i Regolamenti regionali e comunali per i servizi cimiteriali; - ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. ARTICOLO 16 RINVIO DINAMICO 1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.