CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL NUOVO CENTRO NATATORIO Tra le sottoscritte parti: CASALE SPORTIVA SRL, con sede in Mirandola (MO), Via Giovanni Pico, 51, p. iva 03338810363 qui in persona del legale rappresentante, Sig. Baraldi Claudio, di seguito anche Concessionario ; e COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, con sede in San Pietro In Casale (BO), Via Matteotti, 154, in persona del Direttore dell Area Gestione Territorio.. di seguito anche COMUNE ; si conviene e stipula quanto segue ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE CASALE SPORTIVA SRL, titolare della CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO NATATORIO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, DI CUI ALLA CONVENZIONE sottoscritta in data 15.11.2010 Rep n. 6322, nonchè del diritto di iscrivere diritto di superficie sulle aree necessarie all esecuzione degli interventi aventi titolo come da convenzione citata, concede al Comune di San Pietro in Casale la possibilità di installare, all interno dell area oggetto della concessione, impianti per la produzione di energia fotovoltaica. In particolare tali impianti potranno essere installati solamente ed esclusivamente su: area parcheggio costruendo centro natatorio con l installazione, a carico dell amministrazione o chi per essa, di adeguate pensiline atte a supportare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; altre superfici eventualmente disponibili ad insindacabile giudizio del Concessionario. 1
Il Comune, una volta ottenute le autorizzazioni di legge e le coperture finanziarie, si obbliga a far realizzare il progetto individuando in autonomia le imprese appaltatrici dei lavori di edificazione e/o di completamento dell opera, nonché per trattare direttamente con i medesimi le modalità di esecuzione e progettazione delle opere, il corrispettivo e le modalità di pagamento, installazioni, impianti ed opere collaterali ed accessori, il tutto nel rispetto del progetto approvato. ART. 2 DURATA La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e durerà fino alla scadenza del diritto di superficie di cui all art. 1. In caso di concessione ulteriore del suddetto diritto a CASALE SPORTIVA SRL, la presente convenzione si intenderà rinnovata a seguito di ulteriore apposita convenzione. ART. 3 CANONE Il canone annuale dovuto per l intera durata del contratto, da corrispondersi in rate anticipate semestrali, che verranno versate entro il giorno dieci del mese iniziale di ogni semestre con accredito bancario sul conto corrente indicato dal locatore, sarà pari ad 18.000,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, indicizzato come da aumento ISTAT. In alternativa al canone, come indicato al precedente comma, il Comune potrà corrispondere al Locatore la cifra equivalente ad 36.000,00 come componente energia elettrica direttamente agli allacciamenti energetici dello stesso oggetto della concessione (centro natatorio). ART. 4 IMMISSIONE NEL POSSESSO Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune si impegna ad iniziare i lavori oggetto dell installazione di strutture e pannelli fotovoltaici non appena il Concessionario ne darà comunicazione a seguito di ultimazione lavori di propria 2
pertinenza, il tutto comunque non oltre il 30 maggio 2011. Dalla data di presa in consegna, il Comune, si assumerà la responsabilità per eventuali rischi e danni che possano derivare a persone e a cose in dipendenza del contratto, con l obbligo di informare tempestivamente il locatore, nel caso in cui si verificassero danni, provenienti anche da terzi, all area medesima. Resta, pertanto, convenuto che la stesso conduttore è tenuto a tutelarsi contro eventuali rischi di responsabilità civile verso terzi, o cose di terzi, derivanti dall uso dell area concessa per le attività svolte con polizze assicurative, i cui massimali dovranno essere portati a conoscenza ed approvati dal locatore ma comunque non inferiori ad 500.000,00 per singolo sinistro Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica all area, senza il preventivo consenso scritto del locatore. In caso contrario, oltre alla restituzione in pristino delle cose e beni alterati, il conduttore sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, nonché a rilasciare gratuitamente alla parte locatrice le cose applicate e le migliorie introdotte, qualora esse non possano essere rimosse senza nocumento dei beni locati. Il conduttore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa per danni all area in oggetto, derivante da incendio, scoppio, fulmine ed allagamenti e, comunque, derivanti dall attività ivi esercitata dal conduttore o da chi per esso, per un valore non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). In detta polizza, dovrà essere prevista la clausola che, in caso di danni subiti dal locatore, la Compagnia Assicuratrice sarà tenuta a risarcire direttamente il locatore medesimo. Le polizze summenzionate dovranno essere stipulate e consegnate in copia dal conduttore al locatore entro trenta giorni dalla autorizzazione all utilizzo dell area. Il locatore è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi o 3
inagibilità della struttura per cause indipendenti dalla propria volontà. ART. 5 OBBLIGO DEL COMUNE E fatto obbligo del Comune o chi per esso di corrispondere al Locatore entro il 30/06/2011 una somma pari ad 147.000,00 + IVA, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dell Area Gestione Territorio n. del, come copertura dei costi sostenuti dal Locatore per aver strutturato l area adibita a parcheggio oggetto della concessione d uso in modo idoneo all installazione delle coperture metalliche ed alle canalizzazioni a norma necessarie all installazione di impianti di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili. Per quanto sopra, gli stati di avanzamento lavori relativi alla realizzazione del suddetto parcheggio, dedotto l importo di cui al comma precedente, saranno liquidati con quote a carico del Comune pari al 70% dell importo dei relativi certificati di pagamento. Tali importi verranno conguagliati nel prosieguo dei lavori di realizzazione del centro natatorio, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione. ART. 6 AUTORIZZAZIONI E onere del conduttore procurarsi tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, verificare la piena idoneità dell area agli usi pattuiti e mantenere la stessa in buono stato di manutenzione ed esente da vizi e/o difetti che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza. Il conduttore, quindi, provvederà a propria cura e spese a richiedere ed ottenere le eventuali autorizzazioni da parte di ASL, Enti locali, Ispettorato del Lavoro, autorità comunali, Vigili del Fuoco ed ogni altra autorizzazione che fosse necessaria per lo svolgimento della propria attività, esonerando il locatore da qualsivoglia responsabilità per il mancato rilascio delle stesse. 4
ART. 7 RIPARAZIONI Restano a carico esclusivo del conduttore le spese ed i costi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazioni delle strutture installate sull area concessa ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1609 c.c. Non provvedendovi il conduttore, vi potrà provvedere il locatore con diritto di rivalsa sul conduttore. ART. 8 USO Il conduttore si impegna ad utilizzare l area con la diligenza del buon padre di famiglia e ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o terzi le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1456 cc, le parti convengono espressamente che il presente contatto si risolverà di diritto nel caso di violazione di una delle seguenti clausole contrattuali: mancata comunicazione del personale esterno accreditato all ingresso sull area concessa; mancata stipula delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile e per danni al fabbricato La clausola risolutiva espressa avrà valenza solo nel momento in cui il locatore dichiarerà per iscritto al conduttore di volersene avvalere. ART. 11 FACOLTA DI RECESSO Il Locatore e il Conduttore rinunciano sin da ora a recedere dal contratto prima della sua scadenza. ART. 12 MODIFICHE Qualunque modifica al presente contratto potrà aver luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto. 5
ART. 13 UNICITA DEL CONTRATTO Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e costituiscono un unico ed inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la variazione di anche una sola delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto. Le clausole del presente accordo hanno formato oggetto di trattativa tra le parti e sostituiscono ogni precedente accordo intercorso tra le parti. ART. 14 FORO COMPETENTE Le parti stabiliscono concordemente la competenza esclusiva del Foro di Modena per ogni eventuale controversia, nessuna esclusa. ART. 15 AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione, e ciò ai sensi e per gli affetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy). ART. 16 SPESE DI REGISTRAZIONE Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Comune., il Il Locatore CASALE SPORTIVA SRL. Il Conduttore COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 6