REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE Ai sensi dell Accordo del 18 dicembre 2013 Emanato in data 03 giugno 2014 1
Art.1 Si istituisce un Conto Welfare Individuale rivolto alla generalità dei dipendenti per far fronte alle seguenti spese sostenute per i membri del nucleo familiare ex art. 12 TUIR: - Rette per asili nido - Rette per Scuole materne - Rette per Scuole private di ogni ordine e grado - Rette per Università e scuole di specializzazione - Rette per partecipazione a Master - Spese sostenute per colonie, centri Estivi, campus, anche organizzati da Parrocchie, Enti religiosi, Associazioni no profit - Rimborsi per acquisto libri scolastici e strumenti informatici ad uso didattico - Rimborsi per i costi delle mense scolastiche E inoltre possibile destinare le somme confluite nel conto welfare alla propria posizione individuale presso il Fondo Pensione nazionale. L adesione al Conto Welfare Individuale è volontaria e riguarda le seguenti categorie di lavoratori in servizio: Personale con contratto a tempo indeterminato Personale con contratto di apprendistato professionalizzante Art. 2 Nel Conto Welfare Individuale affluiranno: 50 euro annuali a partire dal 1 gennaio 2010, a carico Azienda; per gli anni che vanno dal 2010 al 2014, il versamento in conto dei 50 euro annui sarà effettuato in forma cumulativa nel mese di settembre 2014; dal 2015, il versamento in conto dei 50 euro annui sarà effettuato nel mese di settembre. A richiesta del lavoratore nel Conto Welfare Individuale affluiranno anche: l intero PDR o il 50% dello stesso; Qualora il lavoratore dipendente rinunci espressamente al versamento della somma di 50 euro nel Conto Welfare Individuale, la medesima somma verrà liquidata nelle competenze del mese di settembre, con applicazione della normativa contributiva e fiscale tempo per tempo vigente. Il lavoratore potrà altresì scegliere di versare i 50 euro o il PDR presso il Fondo pensione nazionale. In tal caso, il versamento al Fondo avverrà nel mese di settembre, mentre la corresponsione della parte relativa agli anni dal 2010 al 2014 avverrà cumulativamente nel mese di settembre 2014. Le somme versate al Fondo pensione subiranno una trattenuta del 10% a titolo di contributo INPS. Nel caso in cui il lavoratore dipendente NON eserciti alcuna scelta circa il versamento al Conto Welfare Individuale, la somma di 50 euro annuale affluirà direttamente nel medesimo conto, mentre il PDR sarà erogato nei consueti termini con applicazione della normativa contributiva e fiscale vigente. 2
Art. 3 Le opzioni dovranno essere esercitate entro la fine del mese di luglio dell anno di erogazione. Per i neo assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2015, il conto welfare (con relativo versamento dei 50 euro) sarà attivo dall anno immediatamente successivo a quello dell assunzione. In caso di cessazione del rapporto, il diritto ai 50 euro matura (in misura intera) solo per i lavoratori di cui all articolo 1, quarto capoverso, in servizio alla data del 30 settembre. Per coloro che sono in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2014 e che abbiano prestato servizio a termine dagli anni dal 2010 in poi, il conto welfare (con relativo versamento dei 50 euro annui) sarà attivo per ciascun anno di servizio o frazione di esso. Art. 4 L opzione esercitata dal lavoratore dipendente si intende valida anche per gli anni successivi fino a modifica o revoca della stessa. La sua modifica o revoca deve essere esercitata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, pena la sua inefficacia. Art. 5 Il dipendente dovrà effettuare la richiesta di rimborso e presentare l idonea documentazione prevista dal successivo articolo 6 entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento. Le richieste di rimborso effettuate fuori termine o prive di idonea documentazione non danno diritto al rimborso. Nel caso in cui, all atto della presentazione della documentazione di cui all art. 6, risultino accantonate in conto somme inferiori rispetto a quelle richieste, il rimborso avverrà immediatamente per le somme accantonate, provvedendosi al rimborso della parte residua se e qualora affluiranno in conto gli ulteriori importi necessari alla copertura, e comunque non oltre l'anno di presentazione della documentazione. Art.6 I documenti idonei per il rimborso sono le fatture, le ricevute fiscali, i bollettini postali, i bollettini MAV gli scontrini parlanti dai quali risultino la data del pagamento ed in cui siano presenti: - i dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio o i libri; - la tipologia della spesa (quali, a titolo di esempio: iscrizione, frequenza, asilo nido, acquisto ed elencazione libri); - l indicazione della data di effettivo pagamento (o la ricevuta per MAV o bonifici da cui rilevarla). I documenti di pagamento di tasse scolastiche, libri di testo, asili nido, centri estivi, possono essere intestati al genitore/dipendente che chiede il rimborso o al figlio. Le rette di asilo e scolastiche, le tasse scolastiche e le spese per il servizio di mensa devono essere tenute distinte nelle documentazioni di spesa. 3
Per il rimborso dei libri scolastici, oltre al documento di spesa con l elencazione dei libri di testo acquistati, occorre fornire la dichiarazione sottoscritta dal dipendente di conformità dei libri acquistati con quelli di testo adottati dalla scuola/università. Per il rimborso degli ausili didattici informatici è necessaria, oltre al documento di spesa, la dichiarazione della scuola o dell ASL competente circa la necessità dei medesimi strumenti informatici. Sono rimborsabili anche i costi sostenuti per scuole, corsi di lingue e asili all estero; in tal caso, è necessaria la presentazione di una traduzione autenticata del documento di spesa e, se il pagamento è stato effettuato in valuta diversa dall Euro, va applicato il tasso di cambio del giorno di pagamento del documento di spesa. La Traduzione autenticata può essere fatta da qualsiasi traduttore, anche non iscritto all albo, e deve essere accompagnata da una dichiarazione ufficiale resa presso la Cancelleria del tribunale. I corsi/viaggi di studio all estero dei figli sono rimborsabili sia per le spese di iscrizione e frequenza sia anche per le spese di soggiorno; sono escluse le sole spese di viaggio. Nel caso previsto di richiesta di rimborso per spese universitarie del coniuge il documento può essere intestato anche al coniuge stesso, ma il pagamento della spesa deve essere sostenuto dal lavoratore dipendente e debitamente documentato (deve essere addebitato sul conto del dipendente se pagato con bonifico o altro metodo informatico o deve portare una specifica sul giustificativo di spesa o deve essere autocertificato nel caso di pagamento in contanti). Art. 7 Nel caso in cui al 30 novembre di ogni anno il personale abbia fruito dei servizi offerti per un valore totale inferiore rispetto a quello accantonato, la quota non fruita viene monetizzata con le competenze del mese di dicembre dello stesso anno con applicazione della normativa contributiva e fiscale tempo per tempo vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. Art. 8 Il dipendente che abbia fruito dei servizi offerti per un valore totale inferiore rispetto a quello accantonato potrà scegliere comunicandolo al proprio Ufficio del Personale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno - di destinare la parte residua al Fondo Pensione Nazionale. Le somme versate al Fondo pensione subiranno una trattenuta del 10% a titolo di contributo INPS. Art. 9 Il sistema informatico produrrà annualmente un documento di sintesi riportante le somme accantonate in conto, le spese rimborsate e le eventuali spese non rimborsate. Tale documento verrà allegato al modello CUD. Le somme accantonate nel conto welfare, gli importi per cui si chiede il rimborso e il saldo del conto saranno inoltre oggetto di apposita specifica nel cedolino paga. 4
Art. 10 Il presente regolamento sostituisce ogni accordo precedente in materia e avrà vigenza dal 01 luglio 2014. Art. 11 Per il primo anno di vigenza del presente regolamento, la disciplina riguarderà le prestazioni rese ed effettuate a decorrere dal 01.01.2014 e l opzione di versamento dovrà essere esercitata entro la fine del mese di luglio dell anno corrente. Per lo stesso anno, la presentazione della documentazione arretrata (relativa al periodo 01.01.2014 31.07.2014) dovrà avvenire entro il 30 settembre 2014. Art.12 Eventuali ampliamenti delle voci di spesa e/o di versamento di cui al presente regolamento derivanti da modifiche della legge, verranno prontamente prese in esame dalle parti per ulteriori aggiornamenti. Eventuali interpelli da presentare all Agenzia delle Entrate saranno presentati dalla Federazione, anche qualora derivino da richieste sindacali. Art. 13 Le parti convengono di incontrarsi periodicamente anche su richiesta di una sola delle parti. Bologna lì 03 giugno 2014 5