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COMUNE di LUCCA Settore Dipartimentale 1 U.O. 1.4 Sviluppo Economico REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA 1

Art.1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 SOMMARIO Oggetto del Regolamento Definizioni delle figure professionali Modalità di svolgimento delle attività Attività complementari Requisiti soggettivi dei titolari delle attività Esercizi misti Dichiarazione Inizio Attività Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature Ampliamento o riduzione dei locali oggetto dell attività Trasformazione dell impresa Cessazione dell attività Orari di apertura e chiusura degli esercizi Obbligo delle imprese Vigilanza Sanzioni Disposizioni transitorie e finali Entrata in vigore 2

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n.1142 e 29 ottobre 1984 n. 735, 17 agosto 2005 n. 174. dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla L.R. 17 ottobre 1994 n. 74 e Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40. Articolo 2 Definizioni delle figure professionali 1- Con il termine acconciatore si indica la figura professionale che svolge attività per uomo e donna relativa a tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2- Con il termine estetista si indica la figura professionale che svolge le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11/10/86 n. 713. Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività 1- Chiunque eserciti o intenda esercitare nell ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, le attività di acconciatore e estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, deve presentare al Comune, ufficio S.U.A.P., la D.I.A. (dichiarazione inizio attività). 2- Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) esclusivamente da parte di coloro che sono titolari di un attività in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, limitatamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione e servizi per cerimonie. 3- Le singole attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente, a condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico sanitario; siano utilizzati in modo esclusivo per l attività, siano indipendenti da quelli utilizzati dall esercente come proprio domicilio. I requisiti dei locali in oggetto sono quelli indicati nel successivo art. 8, fatta eccezione della destinazione d uso. Anche quando l attività si svolge presso l abitazione dell esercente è obbligatoria l esposizione di un insegna all esterno dell esercizio, visibile dalla pubblica via, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni. 4- Presso ospedali, case di cura, carcere, palestre e alberghi potranno essere esercitate le attività previste dal presente regolamento, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dallo stesso, ad eccezione della destinazione d uso dei locali adibiti a tali attività. 3

5- In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di acconciatore e estetista può essere svolta a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune di Lucca, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Articolo 4 - Attività complementari Alle imprese artigiane, iscritte nell albo di cui all art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, che vendono o comunque cedono alla clientela i prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al settore del commercio di cui al D.Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 5 - Requisiti soggettivi dei titolari delle attività 1- Possono esercitare le attività di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso della relativa qualifica professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato. 2- La qualifica professionale deve essere posseduta: a) in caso di ditta individuale: dal titolare; b) in caso di impresa societaria, avente i requisiti di cui alla legge 443/85, è necessario che la maggioranza dei soci, ossia uno nel caso di due, siano in possesso delle rispettive qualifiche professionali; in caso di s.a.s. le stesse devono essere possedute dai soci accomandatari, per le S.r.l. uninominali dall'unico socio. c) in caso di impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, dal direttore d'azienda; quando sia nominato un nuovo direttore d azienda, corre l obbligo per l impresa di comunicarlo al SUAP. 3- Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il direttore d'azienda, devono essere presenti all'interno Articolo 6 - Esercizi misti E possibile l esercizio congiunto dell attività di acconciatore ed estetista in un unico immobile, sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni. I locali, dove vengono svolte le due attività, devono avere ciascuno i propri servizi igienici e una superficie pari almeno al minimo previsto per l attività. Articolo 7 Dichiarazione Inizio Attività 1- L'esercizio delle attività, di cui all articolo 1, è soggetto alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, da presentare all ufficio S.U.A.P del Comune secondo le modalità previste dallo stesso. 2- La D.I.A. deve essere prodotta dal titolare della ditta; nel caso di Società dal legale rappresentante e deve contenere: a) Generalità del richiedente ( nome, cognome, luogo e data di nascita); b) Indirizzo del richiedente; c) Codice fiscale e Partita Iva; d) Ubicazione del locale destinato all'attività (Via e numero civico); in caso di assenza di via e numero civico per nuova costruzione, è ammessa la presentazione della planimetria di zona. e) Dichiarazione di conformità urbanistica-edilizia; f) Autocertificazione dei requisiti di cui all art. 5; g) Autocertificazione attestante l iscrizione al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane. 4

Alla dichiarazione deve essere allegato: atto registrato (originale, copia autenticata o autocertificazione di conformità) relativo alla costituzione della società -qualora trattasi di questa fattispecie-. 3- La destinazione d uso e le caratteristiche dei locali devono rispondere alle norme del regolamento edilizio e del regolamento urbanistico vigenti nel Comune di Lucca. Articolo 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature 1- Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'az. U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le norme seguenti: a) per le nuove attività e per il trasferimenti in altri locali gli spazi minimi necessari sono così fissati: -altezza non inferiore a ml. 2,70; - superficie non inferiore a mq.30 per un solo posto di lavoro; mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si precisa che per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo "specchio" o "lettino"); b) i locali devono essere dotati di superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non inferiore a 1/8 di quelle del pavimento e di superficie di ventilazione (finestre, wasistas) non inferiore a 1/16 di quella del pavimento, con la possibilità in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che garantiscono almeno 2 ricambi d'aria/ora; c) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml. 2 solo intorno alle zone lavaggio e tinture devono essere lavabili per la completa pulizia. Il termine lavabili deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante; d) ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico con aerazione direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml.2 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il bagno potrà anche essere esterno all'attività, nelle immediate vicinanze, qualora ne sia documentato l'uso esclusivo del singolo esercizio; e) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile; f) per le attività di acconciatore la porzione dei locali adibita a tintura dovrà essere dotata di aspiratore. 2- Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente. 3- I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali, i piani e gli strumenti di lavoro devono essere disinfettati. Articolo 9 - Ampliamento o riduzione dei locali oggetto dell attività Per ampliamento di un negozio si intende l utilizzo di nuovi locali comunicanti e contigui ai locali in cui si svolge l attività o che, comunque, comportino l apertura di nuovi accessi contigui a quelli esistenti. 5

L ampliamento o la riduzione dei locali di un esercizio esistente deve essere comunicato allo Sportello Unico SUAP con le procedure previste dallo stesso. Articolo 10 - Trasformazione dell impresa 1- La trasformazione della natura giuridica e/o la trasformazione della compagine sociale di un impresa esistente, è soggetta a comunicazione. Alla comunicazione deve essere allegato l atto costitutivo della nuova impresa se trattasi di società. 2- Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e deve essere asseverata la conformità dei macchinari (nel caso di attività di estetica) indicati nell elenco allegato. 3- In caso di affitto di azienda o ramo di essa, deve essere allegata copia del contratto o certificazione notarile. Articolo 11 Cessazione dell attività 1- In caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dall Articolo 5 l attività deve cessare. 2- La cessazione dell attività è prevista anche nei seguenti casi: a) sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi; b) recidiva nella violazione delle norme del presente Regolamento. 3- Il Dirigente può, per comprovate ragioni di necessità, concedere la sospensione dell' attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi sei. In entrambi i casi, il termine di sei mesi, potrà essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore sino ad un massimo di dodici mesi. Articolo 12 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi 1- Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore e estetista sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria. 2- Ai titolari corre l obbligo di comunicare al Sindaco la scelta degli orari operata nel rispetto dell ordinanza di cui al punto 1. 3- Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari devono scegliere e comunicare un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività. 4- Il mancato rispetto degli orari comporta l applicazione della sanzione di cui all art. 15 comma 2 lettera b) e, in caso di recidiva, quella di cui all art. 15 comma 2 lettera c). Articolo 13 - Obbligo delle imprese 1- I titolari delle attività hanno l obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico: a) la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali; b) il cartello, contenente gli orari di apertura e chiusura dell esercizio, scelti tra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza 2- I titolari hanno l obbligo di comunicare all Amministrazione Comunale la sospensione dell attività per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi per ottenere la necessaria autorizzazione. 6

Articolo 14 - Vigilanza Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e a qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività, per il controllo del rispetto del presente Regolamento. Articolo 15 - Sanzioni 1- Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali vigenti. 2- Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, in ordine di gravità: a) richiamo scritto; b) sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.500,00; c) chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di 10 giorni; d) chiusura definitiva dell esercizio. 3- La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetizione, verrà stabilita con disposizione dirigenziale. 4- Il Dirigente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio, quando questa viene esercitata da persona senza qualifica professionale, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato. Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali 1- Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i cui locali non siano dotati di servizio igienico, sarà possibile derogare a quanto prescritto dall'articolo 8 punto d); tali esercizi saranno tenuti al relativo adeguamento in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali, di inizio nuova attività negli stessi locali e/o di trasferimento da altra sede. 2- Qualora l attività prosegua senza modifiche ai locali o alle attrezzature, non è necessaria la valutazione dei requisiti igienico sanitari dei locali, per i seguenti casi: a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga; b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, affitto d'azienda, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti sia in possesso di idonea abilitazione professionale; c) sub ingresso; qualora i locali e le attrezzature igieniche siano i medesimi utilizzati dal precedente titolare, dovrà essere documentato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Articolo 17 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione. 7

Allegato - ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma. Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. Lampade abbronzanti UV-A. Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette. Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica. Attrezzature per manicure e pedicure. Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massaggi subacquei. Apparecchi per presso-massaggio. Elettrostimolatore ad impulsi. Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Saune. 8