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REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI POSTEGGI COPERTI FRAZIONI LA CRETAZ E LES GALLIANS, LE VOISINAL, CHEZ LES BREDY E LE BOUYOZ DI PROPRIETA DEL COMUNE DI OYACE 1

2 Art. 1 Oggetto....3 Art. 2. Divieti ed obblighi....3 Art. 3 Danneggiamenti...4 Art. 4 Inosservanza di divieti ed obblighi...4 Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi...5 Art. 6 Disposizioni contrattuali...5 Art. 7 Durata della graduatoria e nuove assegnazioni 6 Art. 8 Canone di locazione...6 Art. 9 Norme finali...6

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo, da parte degli utenti assegnatari, di posti auto coperti, di proprietà comunale, presso i parcheggi coperti La Crétaz e Les Gallians, Le Voisinal, e Chez les Chenaux e Le Bouyoz del Comune di Oyace, al fine di assicurare una migliore gestione degli spazi pubblici di sosta. 2. Sono riservati all utilizzo da parte dell amministrazione del Comune di Oyace, ed esclusi dalle presenti norme, i posti auto non assegnati. 3. Costituisce parte integrante del presente l allegata planimetria catastale che reca idonea delimitazione dei posteggi di cui sopra (alleg. A). 4. Resta a carico e cura dell amministrazione comunale procedere all esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell immobile destinato al parcheggio, direttamente con il proprio personale dipendente o tramite terzi incaricati, salvo la pulizia dei posti auto da parte degli assegnatari come da successivo articolo 2) del presente regolamento nonché la vigilanza sull osservanza del medesimo, tramite il personale comunale addetto alla vigilanza. Art. 2 Divieti ed obblighi 1. Presso l immobile è severamente vietato agli utenti : a) eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo, nei singoli parcheggi e nelle corsie di manovra; b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento veicolare e la funzionalità dell immobile destinato a parcheggi; c) lavare e pulire gli automezzi all interno dei parcheggi; d) effettuare travasi di carburante o portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose all interno del parcheggio; e) lasciare il motore dell autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario; f) affiggere targhette od altri segni indicatori; g) parcheggiare più di un autovettura per posto macchina o posteggiare a fianco dell autovettura motocicli, velocipedi ecc.; h) subaffittare il posto auto; i) modificare la destinazione d uso del posto auto, per esempio utilizzandolo per il deposito di materiale o attrezzi ivi compresi quelli agricoli ad esclusione delle trattrici agricole j) allontanarsi dal veicolo lasciando all interno animali. 3

2. Presso l immobile adibito a parcheggio è fatto obbligo agli utenti di: a) tenere pulito ed in ordine il proprio posto auto; b) rispettare i regolamenti e le disposizioni comunali o altri eventuali provvedimenti che fossero emanati dall Autorità locale; c) assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili di proprietà comunale o a terzi, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate o propri familiari; d) consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, l esecuzione di eventuali lavori e le relative ispezioni che si rendessero necessarie per la buona manutenzione degli immobili; e) occupare il posto auto esclusivamente con i veicoli autorizzati ; f) circolare a velocità molto moderata ed adottare ogni cautela atta ad evitare pericolo ed intralcio a persone e cose g) segnalare all amministrazione comunale eventuali fonti di pericolo o danno per la struttura comunale. Art. 3 Danneggiamenti 1. In caso di danni provocati dagli utenti all interno del parcheggio, il diritto al risarcimento sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell amministrazione comunale. 2. L amministrazione comunale non è, altresì, responsabile in merito ad eventuali danni, atti vandalici o furti subiti dai veicoli ricoverati nei posti auto. Eventuali polizze assicurative dovranno essere stipulate a cura e spese dei singoli utenti. 3. Qualsiasi danno agli immobili deve essere oggetto di tempestiva segnalazione all amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti del caso. Art. 4 Inosservanza di divieti ed obblighi 1. In caso di inosservanza delle norme regolamentari e di infrazioni agli obblighi di cui al precedente articolo 2, si procederà a contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale e, in caso di reiterata ulteriore inosservanza, si riterrà risolto di diritto il contratto di affitto, con eventuale conseguente rimozione coatta dei veicoli a spese dell utente inadempiente ed anche con compensazione sulle rate di affitto già pagate. 4

Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi 1. L assegnazione dei posteggi è subordinata alla presentazione all amministrazione comunale di un apposita richiesta scritta completa dei seguenti dati/dichiarazioni : generalità del richiedente, indirizzo, recapito telefonico generalità del proprietario del veicolo (se diverso dal richiedente) dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari 2. L amministrazione comunale procede, previo bando/avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, alla formazione di una graduatoria per l assegnazione dei posteggi con i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente : A. essere portatore di handicap e invalidi civili B. essere residenti nelle rispettive frazioni in cui sono ubicati i parcheggi; C. essere residente nel Comune di Oyace, Avrà la priorità in ogni caso l assegnazione dei posti per le autovetture. 3. Nel caso in cui, dopo aver proceduto all assegnazione dei posti auto in base all ordine stabilito al comma 2, residuassero posti auto ancora disponibili, gli stessi verranno assegnati in base alla priorità temporale della richiesta. 4. In caso di richieste superiori al numero di parcheggi disponibili si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica previa convocazione degli interessati. 5. L assegnazione dei posti auto verrà effettuata fino ad esaurimento posti. 6. Non verranno assegnati, salvo disponibilità, più di un posto auto per nucleo familiare 7. Il canone di affitto è stabilito dal Consiglio Comunale. Art. 6 Disposizioni contrattuali 1. L amministrazione comunale stipula con l assegnatario, utilmente collocato in graduatoria, una scrittura privata di locazione. In sede di contratto, l assegnatario dovrà dichiarare di avere esaminato l area adibita a posto auto, di averla trovata idonea all uso di ricovero del proprio mezzo, in buono stato di conservazione ed esente da difetti di utilizzo quale posto auto. 2. La durata del contratto è fissata in anni due, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento. L utente che effettua disdetta non ha diritto al rimborso del canone anticipato 3. Nel caso di disdetta di cui al comma 2 e nel caso di risoluzione del contratto di cui all articolo 4, ha diritto di subentrare il primo degli esclusi della graduatoria in corso di validità. 5

4. In caso di decesso dell utente, è ammesso il subentro di uno degli eredi legali, previa richiesta di subentro e stipula di un nuovo contratto, con la stessa scadenza del precedente, entro 30 giorni dalla data del decesso. 5. Alla scadenza del contratto, l utente dovrà lasciare immediatamente libero il parcheggio. In caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare l automezzo a spese del proprietario stesso. Art. 7 Durata della graduatoria e nuove assegnazioni 1. La graduatoria stilata dall amministrazione comunale ha validità di anni due decorrenti dall approvazione da parte dell amministrazione del Comune di Oyace. 2. Almeno due mesi prima della scadenza di cui sopra, gli uffici comunali procederanno alla formazione di una nuova graduatoria, previa adeguata pubblicità come da regolamento. Art. 8 Canone di locazione 1. Il canone di locazione, comprensivo delle spese di gestione e di manutenzione ordinarie, viene corrisposto annualmente anticipatamente, da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. 2. Per il primo anno di locazione, il versamento deve essere effettuato all atto della stipula del contratto, corrispondendo le mensilità proporzionata fino alla fine dell anno. 3. Il versamento delle rate di locazione può essere effettuato presso la tesoreria comunale o tramite conto corrente postale. 4. Il mancato pagamento, nel termine prefissato, determinerà la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora. 5. Le eventuali spese derivanti del contratto saranno a carico dell assegnatario del posteggio. Art. 9 Norme finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di affitto e locazione. 6