AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO DEL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE DI ROMA STAGIONE 2016 CIG 67013977BE



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CAPITOLATO D ONERI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO DEL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE DI ROMA STAGIONE 2016 CIG 67013977BE

2 PREMESSA Il Silvano Toti Globe Theatre è il Teatro Elisabettiano di Roma all interno del parco dei musei di Villa Borghese, in Largo Aqua Felix (Piazza di Siena). Nato da un intuizione di Gigi Proietti, grazie alla generosità della Fondazione Silvano Toti e all impegno del Comune di Roma, il Teatro, che riproduce la caratteristica grande O di legno dell originale, vuole essere uno spazio per la creatività e la fantasia degli artisti italiani e stranieri in una prospettiva multidisciplinare, ma anche un palcoscenico adatto ad allestimenti elisabettiani che ne esaltino la felice essenzialità e la linea architettonica. Il Teatro è stato progettato secondo lo schema del teatro londinese che aprì i battenti nella zona centro settentrionale della City, a Shoreditch, nel 1576. Così come quello elisabettiano anche il Silvano Toti Globe Theatre di Roma è costruito in legno, e per la sua realizzazione sono stati utilizzati ben 600 mc di legno di rovere, provenienti da foreste gestite e quindi riforestate, lavorati nelle segherie dell Italia centrale. Il tetto è rivestito di scandole di rame. Il Teatro ha una capienza di 1.250 posti, composto da una platea di 420 posti in piedi e da tre balconate circolari coperte fino a raggiungere un altezza dal suolo di dieci metri. Fin dal suo esordio, settembre 2003, la direzione artistica è affidata a Gigi Proietti che garantisce una programmazione di qualità ed ottima affluenza di pubblico. Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E oggetto della presente concessione la gestione per la stagione teatrale 2016 del punto di ristoro (servizio di caffetteria) del Silvano Toti Globe Theatre di Roma, sito all interno di Villa Borghese, in Via di Valle Giulia, comprensiva della fornitura degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature necessari all espletamento del servizio. Nell area messa a disposizione del Concessionario è già presente un chiosco ed una pedana di legno; sarà cura del Concessionario fornire le attrezzature, i macchinari e gli arredi necessari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frigoriferi, macchina del caffè, sedie, tavoli, suppellettili, ecc.). La concessione prevede che il punto di ristoro debba essere necessariamente attivo nelle serate di spettacolo. Al momento sono in programma circa 70 serate di spettacolo; a titolo meramente indicativo, si comunica che la stagione teatrale dell anno 2016 ha registrato l affluenza di circa 55.000 spettatori. Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione decorre dal 23 giugno 2016 e termina in occasione della conclusione della stagione teatrale del Silvano Toti Globe Theatre, prevista i primi giorni di ottobre 2016. Art. 3 - GIORNI E ORARI DI APERTURA Il Concessionario è tenuto ad aprire al pubblico il punto di ristoro, a far data dal 23 giugno 2016 (data prevista di inaugurazione della stagione teatrale 2016), in occasione

3 di tutte le serate del programma teatrale, dalle ore 18.30 alle ore 01.00 (gli orari potrebbero subire delle modifiche che saranno prontamente comunicate al Concessionario). Poiché le date di inizio e chiusura della stagione teatrale non sono stabilite da Zètema, le stesse potrebbero subire delle anticipazioni o degli slittamenti; il Concessionario dovrà, pertanto, adeguarsi a tali possibili cambi di date senza avanzare alcuna pretesa in merito. Il giorno di riposo settimanale nella programmazione teatrale è generalmente previsto nella giornata di lunedì, ma ciò non esclude che possano essere realizzate altre attività all interno del Globe in coincidenza con la giornata del lunedì e pertanto il punto ristoro, previa comunicazione da parte di Zètema, dovrà comunque garantire il servizio. Zètema potrà decidere di far aprire il punto di ristoro anche in occasione di eventi privati, in date ulteriori rispetto a quelle di programmazione teatrale. Art. 4 - RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DI ZÈTEMA Zètema si riserva il diritto di utilizzo del punto di ristoro in occasione di eventi (ad esclusione delle serate di spettacolo del Teatro), senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa di natura economica. In tali occasioni Zètema potrà servirsi di un proprio servizio di catering. Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività di gestione a perfetta regola d arte e nel rispetto del presente Invito, del Progetto di Allestimento, del Piano di Gestione e del progetto di Iniziative presentati in sede di gara, nonché nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere congrui e compatibili con i costi di mercato. Il Concessionario, per determinati prodotti di seguito elencati, non potrà praticare prezzi al pubblico superiori a quelli di seguito indicati: - 1,00 per caffè espresso; - 1,50 per bottiglietta da mezzo litro di acqua (naturale o gassata); Il Concessionario dovrà garantire una riduzione del 50% (cinquanta per cento) sui prezzi di listino a favore del personale del teatro e delle compagnie teatrali e del 10% (dieci per cento) a favore degli abbonati del Teatro. Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Invito ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del punto di ristoro, è fatto obbligo al Concessionario di: provvedere a propria cura e spese - prima dell apertura della stagione alla risistemazione del chiosco e della pedana in legno presenti in loco;

4 provvedere a propria cura e spese ad allestire l area di ristoro con gli arredi, i macchinari e le attrezzature secondo quanto prospettato nel Progetto di Allestimento presentato. dare inizio allo svolgimento dei servizi a decorrere dalla data di apertura della stagione teatrale prevista per il 23 giugno 2016; adeguarsi ai possibili cambi di date o di orario, con riferimento alle date di inizio e chiusura della stagione teatrale, senza avanzare alcuna pretesa in merito; gestire il punto di ristoro con proprietà e decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità; somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia; esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell esercizio e i prezzi dei prodotti, che dovranno essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia; contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fine, la caffetteria dovrà essere dotata di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge; provvedere direttamente agli allacci e/o alle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), nonché ai pagamenti delle relative spese; provvedere a propria cura e spese al servizio di pulizia della struttura adibita a punto di ristoro e dell area affidata in concessione in tutte le serate di apertura; predisporre, a sua cura e spese, i contenitori per la raccolta differenziata ed effettuare l attività di smaltimento rifiuti - nel rispetto delle disposizioni comunali con cadenza quotidiana a fine serata; provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi; assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all esecuzione dei servizi e all uso degli spazi concessi; rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n. 852/2004 (HACCP); mantenere il locale, la relativa area esterna, gli arredi, gli strumenti e le attrezzature utilizzati nello svolgimento del servizio in perfetto stato di pulizia; provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; riconsegnare a Zètema, alla scadenza del relativo Contratto, l area oggetto di concessione libera da ogni attrezzatura, macchinario e arredo e sgombra da ogni eventuale materiale e/o rifiuto;

5 rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. a comunicare a Zètema, al termine della concessione, l importo del fatturato conseguito nel periodo di riferimento per il servizio affidato. Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell avvio delle attività oggetto di affidamento, il nominativo del Responsabile di tutte le attività oggetto della presente concessione. Zètema si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli anche tramite terzi all uopo incaricati al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato. Art. 6 PAGAMENTO DEL CANONE Il canone che il Concessionario dovrà pagare a Zètema per tutta la durata della presente concessione sarà pari a quanto dallo stesso offerto in sede di gara. Il suddetto canone complessivo dovrà essere corrisposto dal Concessionario alla stipula del contratto di concessione, previa emissione di apposita fattura da parte di Zètema. Zètema fornirà in sede di stipula del relativo Contratto le coordinate bancarie sulle quali effettuare i pagamenti suddetti. Art. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE Il Concessionario nell espletare il servizio dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igenico-sanitari previsti, nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP sia per quanto attiene il disposto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario si obbliga a fornire, all inizio del servizio, l elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito. Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara. Art. 8 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE Nell espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni

6 legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Art. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a Zètema. Art. 10 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione e in ragione della stessa. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del Contratto, un apposita polizza di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura, nonché degli eventuali danni a carico dell edificio, delle attrezzature e degli arredi, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo. Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione. La consegna della copia della polizza costituisce condizione per la stipula del contratto. Art. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA L Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del valore della concessione e, pertanto, pari ad Euro 6.000,00.

7 Tale garanzia fideiussoria, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente. Art. 12 PENALITÀ Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nel Piano di gestione presentato in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati: a) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari di apertura del punto di ristoro, come indicati nel presente Capitolato, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per singola infrazione; b) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché ove compatibili e/o migliorative per Zètema nell offerta presentata in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. Il Concessionario prende atto che l applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art. 13 - SUBAPPALTO E ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

8 Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri; b) applicazione di tre penali; c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori; d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria; e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie; f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia; g) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori; h) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario. L eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema. In caso di risoluzione del Contratto, Zètema ha diritto al pagamento del canone maturato sino al momento di efficacia della risoluzione e si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell interruzione del servizio. Art. 15 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE L esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata: - dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti; - dalle disposizioni del presente Capitolato d Oneri e relativi allegati nonché da quanto disposto nell Avviso; - da quanto previsto nell Offerta Tecnica e nell Offerta economica presentata dall Aggiudicatario;

9 - dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ove applicabili e, ove non abrogate, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale. Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società appaltante. In caso d uso, al contratto dovrà essere applicata l imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario. Art. 17 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA Zètema si riserva in caso di revoca dell aggiudicazione, di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato al bando, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento della concessione. Si procederà allo scorrimento della graduatoria a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato. Art. 18 - CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO Il Concessionario dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell ambito dell esecuzione dell appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zètema Progetto Cultura e pubblicati sul sito della società www.zetema.it L inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà Zètema a valutare l adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10 Il Concessionario dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell ambito dell esecuzione del dell appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015, pubblicato sul sito www.zetema.it, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare l adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Concessionario dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE In caso di contestazioni in merito all interpretazione, all esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma. Il Responsabile del Procedimento Claudio Di Biagio