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Testo originale. Art. 1

Transcript:

CLT/CIH/MCO/2010/PI/145 Paris, 26 Février 2010 Original: English Official Translation of the Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Italian version submitted by Switzerland

Italian version provided by the Swiss authorities Traduzione 1 0.520.33 Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Concluso all'aia il 26 marzo 1999 Approvato dall'assemblea federale il19 marzo 2004 2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 9 luglio 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 9 ottobre 2004 (Stato 20 febbraio 2007) Le Parti, coscienti della necessità di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di allestire un sistema rafforzato di protezione a favore di beni culturali specialmente designati; riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato adottata all'aia il14 maggio 1954 3 e sottolineando la necessità di completarle con misure che ne rafforzino l'attuazione; desiderose di offrire alle Alte Parti contraenti della Convenzione un mezzo per partecipare più strettamente alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato attuando procedure adeguate; considerando che le regole che disciplinano la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale; affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni che non sono regolamentate dal presente Protocollo; hanno convenuto quanto segue: Capitolo 1: Introduzione Art.! Definizioni Ai fini del presente Protocollo s'intende per: a) «Parte», uno Stato parte al presente Protocollo; b) «beni culturali», i beni culturali definiti nell'articolo l della Convenzione; c) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata ali'aia il 14 maggio 1954; RU 2004 149; FF 2003 5299 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franco della presente Raccolta. 2 RU 2005147 3 RS 0.520.3 l

0.520.33 Protezione dei beni cnltnrali d) «Alta Patie contraente», uno Stato parte alla Convenzione; e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione rafforzata stabilito negli articoli IO e Il; f) «obiettivo militare», un oggetto che, per la sua natura, ubicazione, destinazione o utilizzazione, fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, la cui cattura o la cui neutralizzazione offrono all'occorrenza un vantaggio militare preciso; g) «illecito», effettuato sotto costrizione o altro, in violazione delle regole applicabili della legislazione interna del territorio occupato o del diritto internazionale; h) «Elenco», l'elenco intemazionale dei beni culturali sotto protezione rafforzata, allestito conformemente all'articolo 27 paragrafo l comma b); i) «Direttore generale», il direttore generale deil'unesco; j) «UNESCO», l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura; k) «Primo Protocollo», il Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottato all'aia il14 maggio 1954. Art. 2 Relazione con la Convenzione Il presente Protocollo completa la Convenzione per quanto concerne le relazioni tra le Parti. Art. 3 Campo di applicazione (l) Oltre alle disposizioni che si applicano in tempo di pace, il presente Protocollo è applicato nelle situazioni previste dali'articolo 18 paragrafi 1 e 2 della Convenzione e dall'articolo 22 paragrafo l.. (2) Se una delle parti a un conflitto armato non è vincolata dal presente Protocollo, le Parti al presente Protocollo vi rimangono vincolate nei loro rapporti reciproci. Sono inoltre vincolate dal presente Protocollo nelle loro relazioni con uno Stato parte che non ne è vincolato, se esso ne accetta le disposizioni e fintanto che le applica. Art. 4 Relazione tra il capitolo 3 e altre disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo L'applicazione delle disposizioni del capitolo 3 del presente Protocollo non pregiudica: a) l'applicazione delle disposizioni del capitolo l della Convenzione e del capitolo 2 del presente Protocollo; 2

Secondo Prot. alla Conv. dell'aia 0.520.33 b) l'applicazione del capitolo II della Convenzione sia tra le Parti al presente Protocollo sia tra una Parte e uno Stato che accetta e applica il presente Protocollo conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, tenendo presente che se un bene culturale è posto sia sotto la protezione speciale sia sotto la protezione rafforzata sono applicabili solo le disposizioni relative alla protezione rafforzata. Capitolo 2: Disposizioni generali concernenti la protezione Art. 5 Tutela dei beni culturali Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la tutela dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, conformemente all'articolo 3 della Convenzione, comprendono, se del caso, l'allestimento di un inventario, la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d'incendio o di crollo degli edifici, la preparazione della rimozione dei beni culturali mobili o la fornitura di lilla protezione in situ adeguata di detti beni e la designazione di autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali. Art. 6 Rispetto dei beni culturali Allo scopo di garantire il rispetto dei beni culturali conformemente all'articolo 4 della Convenzione: a) può essere invocata una deroga in base a una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione per dirigere un atto di ostilità contro un bene culturale solo e fintanto che: i) questo bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in obiettivo militare, e ii) non esiste lill'alternativa possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente a quello offerto dal fatto di dirigere un atto di ostilità contro questo obiettivo; b) può essere invocata una deroga in base a una necessità militare imperativa conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione per utilizzare beni culturali a scopi che possono esporli alla distruzione o al deterioramento solo e fintanto che non è possibile operare una scelta tra tale utilizzazione dei beni culturali e lill altro metodo praticamente possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente; c) la decisione di invocare una necessità militare imperativa è presa solo dal capo di una formazione equivalente o superiore per importanza a un battaglione o da una formazione più piccola se le circostanze non consentono di procedere diversamente; d) in caso di attacco basato su una decisione presa conformemente al comma a), deve essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci se le circostanze lo consentono. 3

0.520.33 Protezione dei beni culturali Art. 7 Precauzioni nell'attacco Senza pregiudicare le altre precauzioni stabilite dal diritto internazionale umanitario nella conduzione di operazioni militari, ogni parte al conflitto deve: a) fare tutto il possibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione; b) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili per quanto riguarda la scelta dei mezzi e dei metodi di attacco al fine di evitare e in ogni caso di ridurre al minimo i danni che potrebbero essere causati incidentalmente ai beni culturali protetti in vittù dell'articolo 4 della Convenzione; c) astenersi dal lanciare un attacco dal quale ci si possa attendere che provochi incidentalmente ai beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione danni che sarebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; d) annullare o interrompere un attacco se appare evidente che: i) l'obiettivo è un bene culturale protetto in virtù dell'articolo 4 della Convenzione; ii) si può prevedere che provochi incidentalmente ai beni culturaliprotetti in virtù dell'articolo 4 della Convenzione danni che sarebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. Art. 8 Precauzioni contro gli effetti degli attacchi Le parti in conflitto devono per quanto possibile: a) allontanare i beni culturali mobili dalle vicinanze degli obiettivi militari o fornire una protezione in situ adeguata; b) evitare di collocare obiettivi militari in prossimità di beni culturali. Art. 9 Protezione dei beni culturali in teltitorio occupato (1) Senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione, ogni Parte che occupa totalmente o in pmie il teltitorio di un'altra Parte vieta e impedisce, per quanto concerne il teltitorio occupato: a) qualsiasi esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali; b) ogni scavo archeologico, a meno che non sia assolutamente indispensabile ai fini della tutela, della registrazione o della conservazione di beni culturali; c) ogni trasformazione o cambiamento di utilizzazione di beni culturali volti a dissimulare o a distruggere testimonianze di carattere culturale, storico o scientifico. 4

Secondo Pro!. alla Conv. dell'aia 0.520.33 (2) Ogni scavo archeologico, trasformazione o cambiamento di utilizzazione di beni culturali di un territorio occupato deve aver luogo, salvo che le circostanze non lo consentano, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti di tale territorio. Capitolo 3: Protezione rafforzata Art. lo Protezione rafforzata Un bene culturale può essere collocato sotto protezione rafforzata se soddisfa le tre condizioni seguenti: a) si tratta di un patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l'umanità; b) è protetto da misure interne, giuridiche e amministrative adeguate che riconoscono il suo valore culturale e storico eccezionale e che garantiscono il più alto livello di protezione; c) non è utilizzato per scopi militari o per proteggere siti militari e la Parte sotto il cui controllo si trova ha confermato in una dichiarazione che non sarà utilizzato per tali scopi. Art. 11 Concessione della protezione rafforzata (1) Ogni Parte dovrebbe sottoporre al Comitato un elenco dei beni per i quali ha intenzione di chiedere la concessione della protezione rafforzata. (2) La Parte che ha la giurisdizione o il controllo su un bene culturale può chiedere l'iscrizione di questo bene nell'elenco che sarà allestito conformemente all'articolo 27 paragrafo 1 comma (b). La domanda deve includere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri menzionati nell'articolo lo. Il Comitato può invitare una Parte a chiedere l'iscrizione di un bene culturale nell'elenco. (3) Altre Parti, il Comitato internazionale dello Scudo Blu e altre organizzazioni non governative che hanno una competenza adeguata possono raccomandare un bene culturale particolare al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere d'invitare una Parte a chiedere l'iscrizione di tale bene culturale nell'elenco. (4) Né la domanda d'iscrizione di un bene culturale che si trova su un territorio sotto una sovranità o una giurisdizione rivendicati da più di uno Stato né l'iscrizione di tale bene pregiudicano in alcun modo i diritti delle parti alla controversia. (5) Quando riceve una domanda d'iscrizione di un bene nell'elenco, il Comitato ne informa tutte le Parti. Le Parti possono sottoporre al Comitato, entro un termine di 60 giorni, le loro osservazioni relative a tale domanda. Tali osservazioni devono essere fondate unicamente sui criteri menzionati nell'articolo lo. Devono essere specifiche e riguardare i fatti. Il Comitato le esamina fornendo alla Parte che chiede l'iscrizione di un bene nell'elenco l'occasione di rispondere prima di decidere. Una volta sottoposte le osservazioni al Comitato, la decisione riguardo all'iscrizione nell'elenco è presa, 5

0.520.33 Protezione dei beni culturali fatto salvo l'articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti. (6) Per decidere su una domanda, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative cosi come di esperti individuali. (7) La decisione di concedere o di rifiutare la protezione rafforzata può essere fondata solo sui criteri menzionati nell'articolo lo. (8) In casi eccezionali, se è giunto alla conclusione che la Parte che chiede l'introduzione di un bene culturale nell'elenco non è in grado di soddisfare il criterio dell'articolo lo comma b), il Comitato può decidere di concedere la protezione rafforzata se la Parte richiedente sottopone una domanda di assistenza internazionale conformemente all'articolo 32. (9) Dall'inizio delle ostilità, una parte al conflitto può chiedere, a causa di una situazione di emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, sottoponendo la sua domanda al Comitato. Il Comitato trasmette questa domanda immediatamente a tutte le parti in conflitto. In questo caso, il Comitato esamina d'urgenza le osservazioni delle Parti interessate. La decisione di concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio è presa il più rapidamente possibile e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato. Il Comitato può concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio, aspettando l'esito della procedura normale di concessione della protezione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo lo commi a) e c). (lo) La protezione rafforzata è concessa dal Comitato a un bene culturale a partire dal momento della sua iscrizione nell 'Elenco. (Il) Il Direttore generale notifica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti ogni decisione del Comitato di iscrivere un bene culturale nell'elenco. Art. 12 Immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata Le parti a un conflitto garantiscono l'immunità dei beni culturali posti sotto protezione rafforzata vietando di farne oggetto di attacchi o di utilizzare questi beni o i loro immediati dintorni a sostegno di un'azione militare. Art. 13 Perdita della protezione rafforzata (l) Un bene culhlrale sotto protezione rafforzata perde questa protezione solo: a) se essa è sospesa o annullata confonnemente all'articolo 14; o b) se e fintanto che il bene, per la sua utilizzazione, è diventato un obiettivo militare. (2) Nelle circostanze previste nel paragrafo l comma b), tale bene può essere oggetto di un attacco solo se: a) questo attacco è il solo mezzo praticamente possibile per porre fine ali'utilizzazione di questo bene secondo il paragrafo l comma b); 6

Secondo Prot. alla Conv. dell'aia 0.520.33 b) tutte le precauzionipraticamente possibili sono state prese riguardo alla scelta dei mezzi e dei metodi di attacco in vista di porre termine a questa utilizzazione e di evitare o, in ogni caso, di ridurre al minimo i danni causati a questo bene culturale; c) a meno che le circostanze non lo consentano a causa delle esigenze di legittima difesa immediata: i) l'ordine di attaccare è dato allivello più alto del comando operativo; ii) è stato dato un avvertimento alle forze avverse, con mezzi efficaci, ingiungendo loro di porre fine all'utilizzazione di cui al paragrafo l comma b); e iii) è concesso un termine ragionevole alle forze avverse per ripristinare la situazione. Art. 14 Sospensione e annullamento della protezione rafforzata (l) Se unbene culturale non soddisfapiùuno dei criteri enunciati nell'articolo lo del presente Protocollo, il Comitato può sospendere o annullare la protezione rafforzata di tale bene culturale togliendolo dall'elenco. (2) In caso di gravi violazioni dell'articolo 12 dovute all'utilizzazione, a sostegno di un'azione militare, di un bene culturale sotto protezione rafforzata, il Comitato può sospendere la protezione rafforzata di tale bene. Se le violazioni sono continue, il Comitato può eccezionalmente annullare la protezione di tale bene togliendolo dali 'Elenco. (3) Il Direttore generale notifica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti al presente Protocollo ogni decisione del Comitato di sospendere o di annullare la protezione rafforzata di un bene culturale. (4) Prima di prendere tale decisione, il Comitato offre alle Parti l'occasione di esprimere il loro parere. Capitolo 4: Responsabilità penale e competenza Art. 15 Violazioni gravi del presente Protocollo (1) Commette un'infrazione ai sensi del presente Protocollo chiunque, intenzionalmente e in violazione della Convenzione o del presente Protocollo, compie uno degli atti seguenti: a) fa oggetto di un attacco un bene culturale sotto protezione rafforzata; b) utilizza a sostegno di un'azione militare un bene culturale sotto protezione rafforzata o i suoi immediati dintorni; c) distmgge o si appropria su vasta scala dei beni culturali protetti dalla Convenzione e dal presente Protocollo; 7

0.520.33 Protezione dei beni culturali d) fa oggetto di un attacco un bene culturale coperto dalla Convenzione e dal presente Protocollo; e) ruba, saccheggia o sottrae beni culturali protetti dalla Convenzione e compie atti di vandalismo contro beni culturali coperti dalla Convenzione. (2) Ogni Parte adotta le misure che potrebbero essere necessarie per punire nel suo diritto interno le infiazioni previste nel presente articolo e per reprimerle con pene adeguate. In tal modo, le Parti si conformano ai principi generali del diritto e al diritto internazionale, in particolare alle regole che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse dagli autori diretti dell'atto. Art. 16 Competenza (l) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 2, ogni Pmie adotta le misure legislative necessarie per stabilire la sua competenza riguardo alle infrazioni di cui all'articolo 15, nei seguenti casi: a) se l'infrazione è stata commessa sul territorio di questo Stato: b) se l'autore presunto è un cittadino di questo Stato; c) riguardo alle infrazioni di cui all'articolo 15 paragrafo l commi a)-c), se l'autore presunto è presente sul territorio di questo Stato. (2) Per quanto concerne l'esercizio della competenza e senza pregiudicare l'articolo 28 della Convenzione: a) il presente Protocollo non preclude la responsabilità penale individuale né l'esercizio della competenza in virtù del diritto interno e internazionale applicabile e non incide sull'esercizio della competenza in virtù del diritto internazionale consuetudinario; b) ad eccezione del caso in cui uno Stato che non è Parte al presente Protocollo potrebbe accettarne e applicarne le disposizioni, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è Parte al presente Protocollo, esclusi quelli che servono nelle forze armate di uno Stato che ne è Parte, non hanno una responsabilità penale individuale conformemente al presente Protocollo, che non obbliga a stabilire la sua competenza su queste persone o a estradarle. Art. 17 Perseguimento (l) La Parte sul territorio della quale è constatata la presenza dell'autore presunto di un'infrazione enunciata nell'articolo 15 commi a)-c), se non procede alla sua estradizione, sottopone il caso senza eccezioni e senza eccessivo indugio alle autorità competenti del perseguimento, secondo una procedura conforme al suo diritto interno o, se del caso, alle regole pertinenti del diritto internazionale. (2) Senza pregiudicare, se del caso, le regole pertinenti del diritto internazionale, ogni persona nei confionti della quale è avviata una procedura in virtù della Convenzione o del presente Protocollo beneficia della garanzia di un trattamento e di un procedimento equi, in tutte le fasi della procedura, conformemente al diritto interno e al 8

Secondo Pro!. alla Conv. dell'aia 0.520.33 diritto internazionale, e in alcun caso beneficia di garanzie meno favorevoli di quelle che le sarebbero riconosciute dal diritto internazionale. Art. 18 Estradizione (l) Le infrazioni previste nell'articolo 15 paragrafo l commi a)-c) devono essere incluse tra le infrazioni che possono dar luogo a estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a includere queste infrazioni in hltti i trattati di estradizione che concluderanno successivamente. (2) Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da un'altra Parte con la quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente Protocollo come base legale per l'estradizione per quanto concerne le infrazioni di cui all'articolo 15 paragrafo l commi a)--c). (3) Le Patii che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tra di esse le infrazioni previste nell'articolo 15 paragrafo l commi a)-c) come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la domanda. (4) Se necessario, le infrazioni di cui all'articolo 15 paragrafo l commi a)-c) sono considerate ai fini dell'estradizione tra le Parti come commesse non solo nel luogo in cui sono occorse ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione conformemente all'articolo 16 paragrafo l. Art. 19 Assistenza giudiziaria (l) Le Parti si accordano la maggiore assistenza giudiziaria possibile per le investigazioni o le procedure penali o di estradizione relative alle infrazioni di cui all'articolo 15, compresa l'assistenzain vista dell'ottenimento di elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini dellaprocedura. (2) Le Parti adempiono gli obblighi che incombono loro in virtù del paragrafo l conformemente a tutti i trattati o accordi di assistenza giudiziaria che esistono tra di esse. In assenza di simili trattati o accordi, le Parti si concedono assistenza conformemente alloro diritto interno. Art. 20 Motivi di rifiuto (l) Per i bisogni di estradizione e di assistenza giudiziaria, le infrazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 paragrafo l commi a)-c) e all'articolo 15 non devono essere considerate né come infrazioni politiche né come infrazioni connesse a infrazioni politiche né come infrazioni ispirate da motivi politici. Di conseguenza, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su tali infrazioni non può essere rifiutata per il solo motivo che concerne un'infrazione politica, un'infrazione connessa a un'infrazione politica o un'infrazione ispirata da motivi politici. 9

0.520.33 Protezione dei beni culturali (2) Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come implicante un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se la Parte che riceve la domanda di estradizione ha seri motivi per credere che tale domanda per le infrazioni di cui all'articolo 15 paragrafo I commi a)-c) o la domanda di assistenza concernente le infrazioni di cui all'articolo 15 sia stata presentata per perseguire o sanzionare una persona per motivi di razza, religione, nazionalità origine etnica o opinioni politiche e che dando seguito alla domanda si pregiudicherebbe la situazione di tale persona per una di queste considerazioni. Art. 21 Misure concementi altre infrazioni Senza pregiudicare l'articolo 28 della Convenzione, ogni Parte adotta le misure legislative, amministrative o disciplinari che potrebbero essere necessarie per far cessare i seguenti atti se sono commessi intenzionalmente: a) qualsiasi utilizzazione di beni culturali in violazione della Convenzione o del presente Protocollo; b) qualsiasi esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o del presente Protocollo. Capitolo 5: Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato che non presenta un carattere internazionale Art. 22 Conflitti armati senza carattere intemazionale (I) Il presente Protocollo è applicabile in caso di conflitto armato che non presenta un carattere internazionale e che ha luogo sul territorio di una delle Parti. (2) Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensioni e di tumulti intemi, come sommosse, atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi. (3) Nessuna disposizione del presente Protocollo è invocata per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità di un governo di mantenere o di ripristinare l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. (4) Nessuna disposizione del presente Protocollo minaccia la priorità giurisdizionale di unaparte sul territorio dellaquale ha luogo un conflitto armato che non presenta un carattere internazionale per quanto concerne le violazioni di cui all'articolo 15. (5) Nessuna disposizione del presente Protocollo è invocata come giustificazione di un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte sul territorio della quale ha luogo il conflitto. (6) L'applicazione ciel presente Protocollo alla situazione menzionata nel paragrafo 1 non influisce sullo statuto giuriclico delle parti in conflitto. (7) L'UNESCO può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto. 10

Secondo Pro!. alla Conv. dell'aia 0.520.33 Capitolo 6: Questioni istituzionali Art. 23 Art. 24 Adunanza delle Parti (l) L'Adunanza delle Patii è convocata contemporaneamente alla Conferenza generale dell'unesco, in coordinazione con l'adunanza delle Alte Parti contraenti se quest'ultima è stata convocata dal Direttore generale dell'unesco. (2) L'Adunanza delle Parti adotta il proprio regolamento interno. (3) All'Adunanza delle Parti compete: a) eleggere i membri del Comitato, conformemente all'articolo 24 paragrafo l; b) approvare le linee direttrici elaborate dal Comitato conformemente all'articolo 27 paragrafo l comma a); c) fornire gli orientamenti concernenti l'utilizzazione del Fondo da parte del Comitato e assicurarne la supervisione; d) esaminare il rapporto sottoposto dal Comitato conformemente all'articolo 27 paragrafo l comma d); e) esaminare qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente Protocollo e, all'occorrenza, formulare raccomandazioni. (4) Il Direttore generale convoca un'adunanza straordinaria delle parti se almeno un quinto di quest'ultima ne fa richiesta. Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (l) È istituito un Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Il Comitato è composto di dodici Parti che sono elette dall'adunanza delle Parti. (2) Il Comitato si riunisce un volta all'anno in sessione ordinaria e ogni qualvolta lo ritenga necessario in sessione straordinaria. (3) Nella composizione del Comitato, le Parti badano ad assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo. (4) Quali rappresentanti, le Parti che compongono il Comitato scelgono persone qualificate nei settori del patrimonio culturale, della difesa o del diritto internazionale, e badano, di comlme intesa, affinché il Comitato nel suo insieme riunisca le adeguate competenze in tutti i settori. Art. 25 Mandato (l) Le Patii elette nel Comitato rimangono in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il

0.520.33 Protezione dei beni culturali (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo l, il mandato della metà dei membri scelti in occasione della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria dell'adunanza delle Parti che segue quella durante la quale sono stati eletti. Sono sorteggiati dal Presidente dell'adunanza dopo la prima elezione. Art. 26 Regolamento interno (l) Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. (2) Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri votanti. (3) I membri non partecipano al voto su decisioni inerenti ai beni culturali interessati da un conflitto armato nel quale sono parti. Art. 27 Compiti (l) AI Comitato compete: a) elaborare le linee direttrici per l'applicazione del presente Protocollo; b) accordare, sospendere o ritirare la protezione rafforzata a beni culturali, e stabilire, aggiornare e garantire la promozione dell'elenco dei beni culhlrali sotto protezione rafforzata; c) seguire e controllare l'applicazione del presente Protocollo e favorire l'identificazione dei beni culturali sotto protezione rafforzata; d) esaminare i rapporti delle Parti e fonnulare osservazioni in merito, ottenere dettagli, per quanto necessario, e redigere il proprio rapporto sull'applicazione del presente Protocollo all'indirizzo dell'adunanza delle Parti; e) ricevere ed esaminare le domande d'assistenza intemazionale in virtù dell'articolo 32; f) decidere come utilizzare il Fondo; g) esercitare qualsiasi altro compito che l'adunanza potrebbe affidargli. (2) Il Comitato esercita le proprie flllizioni cooperando con il Direttore generale. (3) Il Comitato coopera con le organizzazioni governative e non governative internazionali e nazionali che perseguono obiettivi simili a quelli della Convenzione, del suo Primo Protocollo e del presente Protocollo. Per facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitatopuò invitare alle proprieriunioni, alle quali partecipano a titolo consultivo, eminenti organizzazioni professionali che hanno relazioni fonnali con l'unesco, segnatamente il Comitato intemazionale dello Scudo Blu (CIBB) e suoi organi costihltivi. A queste riunioni possono essere invitati, a titolo consultivo, anche rappresentanti dell 'Istituto Intemazionale per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culhlrali (1CCROM; Centro di Roma) e del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). 12

Secondo Prot. alla Conv. del!'aia 0.520.33 Art. 28 Segretariato Il Comitato è assistito dal Segretariato dell'unesco che prepara la documentazione, l'ordine del giorno delle riunioni e assicura l'esecuzione delle decisioni. Art. 29 Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (l) È istituito un Fondo allo scopo di: a) concedere un'assistenza finanziaria o di altro genere per sostenere le misure preparatorie e di altro genere da adottare in tempo di pace conformemente agli articoli 5, lo comma b) e 30; b) concedere un'assistenza finanziaria o di altro genere per sostenere misure urgenti, misure provvisorie o qualsiasi altra misura di protezione dei beni culturali in periodo di conflitto armato o di ripristino immediatamente dopo la fine delle ostilità, conformemente all'articolo 8 comma a). (2) Il Fondo è costituito quale fondo di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'unesco. (3) Le spese del Fondo sono vincolate esclusivamente agli obiettivi decisi dal Comitato confonnemente agli orientamenti definiti nell'articolo 23 paragrafo 3 comma c). Il Comitato può accettare contributi destinati in modo specifico a un programma o progetto particolare di cui esso stesso ha deciso l'attuazione. (4) Le risorse del Fondo sono costituite: a) da contributi volontari delle Parti; b) da contributi, donazioni o legati provenienti da: i) altri Stati; ii) dall 'UNESCO o da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite; iii) da altre organizzazioni intergovernative o non governative; iv) da organismi pubblici o privati o da privati; c) dagli interessi mahlrati delle risorse del Fondo; d) dal ricavato delle collette e delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo; e) da qualsiasi altra risorsa autorizzata dagli orientamenti applicabili del Fondo. Capitolo 7: Diffusione dell'informazione e assistenza internazionale Art. 30 Diffusione (l) Le Parti si sforzano con mezzi adeguati, segnatamente con programmi d'educazione e d'informazione, di far apprezzare e rispettare meglio i beni culturali dall'insieme della propria popolazione. 13

0.520.33 Protezione dei beni culturali (2) Le Parti diffondono il presente Protocol1o il più ampiamente possibile sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto mmato. (3) Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto arnlato, assumono responsabilità inerenti al1'applicazione del presente Protocol1o, devono conoscerne perfettamente il testo. A tale scopo, le Parti: a) integrano nei loro regolamenti militari orientamenti e istmzioni sulla protezione dei beni culturali; b) elaborano e attuano, in cooperazione con l'unesco e le organizzazioni governative e non governative competenti, programmi d'istmzione e di e ducazione in tempo di pace; c) si comunicano reciprocamente, per il tramite del Direttore generale, informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure adottate per rendere effettivi i commi a) e b); d) si comunicano il più rapidamente possibile, per il tramite del Direttore generale, le leggi e le disposizioni amministrative appena adottate per assicurare l'applicazione del presente Protocollo. Art. 31 Cooperazione internazionale In caso di grave violazione del presente Protocollo, le Parti s'impegnano ad agire, sia congiuntamente, per il tramite del Comitato, sia separatamente, in cooperazione con l'unesco e l'organizzazione del1e Nazioni Unite e conformemente al10 Statuto delle Nazioni Unite 4. Art. 32 Assistenza internazionale (l) Una Parte può domandare al Comitato un'assistenza internazionale a favore di beni culhuali sotto protezione rafforzata nonché un'assistenza per elaborare, perfezionare o applicare leggi, disposizioni amministrative e misure di cui all'articolo lo. (2) Una parte in conflitto che non è Parte al presente Protocollo ma che ne accetta e ne applica le disposizioni, come previsto nel1'articolo 3 paragrafo 2, può domandare al Comitato un'adeguata assistenza internazionale. (3) Il Comitato adotta disposizioni che disciplinano la presentazione delle domande d'assistenza internazionale e definisce le forme che tale assistenza può assumere. (4) Le Parti sono incoraggiate a fornire qualsiasi folma di assistenza tecnica, per il tramite del Comitato, alle Parti o parti in conflitto che ne fanno domanda. Art. 33 Assistenza dell'unesco (I) Una Parte può invocare l'assistenza tecnica dell'unesco in vista di organizzare la protezione dei propri beni culturali, segnatamente per quanto concerne le misure preparatorie da adottare per assicurare la tutela dei beni culturali, le misure di prevenzione e organizzative concernenti le sihlazioni urgenti e l'al1estimento di inventari 4 RS 0.120 14

Secondo Pro!. alla Conv. dell'aia 0.520.33 nazionali dei beni culhlrali, o a proposito di qualsiasi altro problema suscitato dall'applicazione del presente Protocollo. L'UNESCO concede tale assistenza nei limiti del proprio programma e delle proprie possibilità. (2) Le Parti sono incoraggiate a fornire un'assistenza tecnica, sia bilaterale sia multilaterale. (3) L'UNESCO è autorizzata ad avanzare, di propria iniziativa, proposte alle Parti in tali settori. Capitolo 8: Esecuzione del Protocollo Art. 34 Potenze protettrici Il presente Protocollo è applicato con l'assistenza delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. Art. 35 Procedura di conciliazione (1) Le Potenze protettrici offrono i loro buoni uffici ogni qual volta lo ritengono utile nell'interesse dei beni culhlrali, segnatamente se vi è disaccordo fra le parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo. (2) A tale scopo, ciascuna delle Potenze protettrici può, su invito di una Parte o del Direttore generale o di propria iniziativa, propolte alle parti in conflitto una riunione di loro rappresentanti, e in particolare delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente sul teltitorio di uno Stato che non è parte al conflitto. Le parti in conflitto sono tenute a dare seguito alle proposte di riunione che sono loro rivolte. Le Potenze protettrici propongono all'approvazione delle parti in conflitto una personalità di uno Stato non parte al conflitto o presentata dal Direttore generale che è invitata a partecipare a questa riunione in qualità di presidente. Art. 36 Conciliazione in assenza di Potenze protettrici (1) Nel caso di un conflitto in cui non sono state designate Potenze protettrici, il Direttore generale può offrire i suoi buoni uffici o intervenire in qualsiasi altra forma di conciliazione o di mediazione al fine di risolvere la controversia. (2) Su invito di una Parte o del Direttore generale, il Presidente del Comitato può propolte alle pmii in conflitto una riunione di lororappresentanti, e in particolare delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, se del caso nel territorio di uno Stato non parte al conflitto. Art. 37 Traduzioni e rapporti (1) Le Pmii traducono il presente Protocollo nelle lingue ufficiali del loro Paese e trasmettono le traduzioni ufficiali al Direttore generale. (2) Ogni quattro anni, le Parti sottopongono al Comitato un rapporto sull'athtazione del presente Protocollo. 15

0.520.33 Protezione dei beni cnlturali Art. 38 Responsabilità degli Stati Nessuna disposizione del presente Protocollo concernente la responsabilità penale individuale influisce sulla responsabilità degli Stati in materia di diritto internazionale, segnatamente in merito all'obbligo di riparazione. Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 39 Lingue Il presente Protocollo è redatto in arabo, cinese, francese, inglese, msso e spagnolo, i sei testi facenti ugualmente fede. Art. 40 Firma Il presente Protocollo reca la data del 26 marzo 1999. Resta aperto alla firma delle Alte Parti contraenti all'aia dali? maggio al3l dicembre 1999. Art. 41 Ratifica, accettazione o approvazione (l) Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione da pmie delle Alte Parti contraenti che ne sono i firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. (2) Gli stmmenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Direttore generale. Art. 42 Adesione (1) Il presente Protocollo è aperto all'adesione delle altre Alti Parti contraenti a pmiire dallo gennaio 2000. (2) L'adesione avviene mediante il deposito di uno stmmento d'adesione presso il Direttore generale. Art. 43 Entrata in vigore (1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. (2) Successivamente entra in vigore, per ogni Parte, tre mesi dopo il deposito del suo stmmento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Art. 44 Entrata in vigore in situazioni di conflitto annato Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni del presente Protocollo o alle adesioni a quest'ultimo, depositate dalle parti in conflitto, prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale trasmette, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell'articolo 46. 16

Secondo Pro!. alla Conv. dell' Aia 0.520.33 Art. 45 Disdetta (l) Ogni Parte può disdire il presente Protocollo. (2) La disdetta è notificata con uno stmmento scritto depositato presso il Direttore generale. (3) Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede è implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali. Art. 46 Notificazioni Il Direttore generale informa tutte le Alte Parti contraenti e l'organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di hltti gli stmmenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati negli articoli 41 e 42, come pure delle disdette previste nell'articolo 45. Art. 47 Registrazione presso l'organizzazione delle Nazioni Unite Il presente Protocollo è registrato presso il Segretariato dell'organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, su richiesta del Direttore generale. In fede di che, Protocollo. sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno finnato il presente Fatto all'aia, il26 marzo 1999, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutte le Alte Parti contraenti. (Seguono le firme) 17

0.520.33 Protezione dei beni cnlturali Campo d'applicazione il 20 settembre 2006 5 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Argentina 7 gennaio 2002 A 9 marzo 2004 Armenia 18 maggio 2006 18 agosto 2006 Austria' lo marzo 2002 9 marzo 2004 Azerbaigian' 17 aprile 2001 A 9 marzo 2004 Belarus 13 dicembre 2000 9 marzo 2004 Brasile 23 settembre 2005 A 23 dicembre 2005 Bulgaria 14 giugno 2000 9 marzo 2004 Canada 29 novembre 2005 A 28 febbraio 2006 Cipro 16 maggio 2001 9 marzo 2004 Costa Rica 9 dicembre 2003 A 9 marzo 2004 Croazia 8 febbraio 2006 8 maggio 2006 Ecuador 2 agosto 2004 2 novembre 2004 Egitto 3 agosto 2005 3 novembre 2005 El Salvador 27 marzo 2002 A 9 marzo 2004 Estonia 17 gennaio 2005 17 aprile 2005 Finlandia 27 agosto 2004 27 novembre 2004 Gabon 29 agosto 2003 A 9 marzo 2004 Grecia 20 aprile 2005 20 luglio 2005 Guatemala 4 febbraio 2005 A 4 maggio 2005 Guinea equatoriale 19 novembre 2003 A 9 marzo 2004 Honduras 26 gennaio 2003 A 9 marzo 2004 Iran' 24 maggio 2005 A 24 agosto 2005 Libia 20 luglio 2001 A 9 marzo 2004 Lituania 13 marzo 2002 A 9 marzo 2004 Lussemburgo 30 giugno 2005 30 settembre 2005 Macedonia 19 aprile 2002 9 marzo 2004 Messico 7 ottobre 2003 A 9 marzo 2004 Nicaragua IO giugno 2001 A 9 marzo 2004 Nigeria 21 ottobre 2005 21 gennaio 2006 Panama 8 marzo 2001 A 9 marzo 2004 Paraguay 9 novembre 2004 A 9 febbraio 2005 Pelù 24 maggio 2005 24 agosto 2005 Qatar 4 settembre 2000 9 marzo 2004 Romania 7 agosto 2006 7 novembre 2006 Serbia 2 settembre 1999 A 9 marzo 2004 Slovacchia II febbraio 2004 II maggio 2004 Slovenia 13 aprile 2004 A 13 luglio 2004 Spagna 6 luglio 2001 9 marzo 2004 Svizzera 9 luglio 2004 9 ottobre 2004 5 Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Intemet del DFAE (http://www.eda.admin.chleda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html). 18

Secondo Pro!. alla Conv. dell'aia 0.520.33 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Tagikistan Ungheria 21 febbraio 26 ottobre 2006 A 2005 21 maggio 26 gennaio 2006 2006 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Intemet dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org od ottenere presso la Direzione del diritto intemazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 19