Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati
|
|
- Albano Fabriciano Albanese
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati RS ; RU I Campo di applicazione del protocollo il 31 marzo 2003, complemento 1 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Argentina* 10 settembre ottobre 2002 Costa Rica* 24 gennaio febbraio 2003 Croazia* 13 maggio giugno 2002 Danimarca* a 27 agosto settembre 2002 Dominica* 20 settembre 2002 A 20 ottobre 2002 Francia* 5 febbraio marzo 2003 Irlanda* 18 novembre dicembre 2002 Lituania* 20 febbraio marzo 2003 Paraguay* 27 settembre ottobre 2002 Serbia e Montenegro* 31 gennaio febbraio 2003 Stati Uniti* 23 dicembre gennaio 2003 Svezia* 20 febbraio marzo 2003 Tunisia* 2 gennaio febbraio 2003 * Con le riserve e dichiarazioni qui appresso a Il Protocollo non si applica alle Isole Feroe e alla Groenlandia. II Riserve e dichiarazioni Argentina La Repubblica argentina dichiara che l età minima richiesta per l arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Costa Rica In virtù dell articolo 12 della Costituzione politica della Repubblica del Costa Rica, l esercito è vietato in quanto istituzione permanente. Il Governo del Costa Rica ritiene pertanto priva d oggetto una dichiarazione sull applicazione dell articolo 3 capoverso 2 del Protocollo facoltativo. 1 Completa quello in RU
2 Croazia In conformità dell articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo, la Repubblica di Croazia dichiara che la propria legislazione nazionale vieta alle persone di età inferiore ai 18 anni di arruolarsi nelle forze armate. Per impedire alle persone di età inferiore ai 18 anni di arruolarsi nelle forze armate, la Repubblica di Croazia ha adottato i provvedimenti seguenti: la legge stabilisce che il servizio militare consiste nell obbligo di iscriversi come recluta, di farsi arruolare (coscrizione) e servire nella riserva delle forze armate della Repubblica di Croazia; l obbligo di iscriversi come recluta ha effetto l anno civile nel corso del quale la persona compie i 18 anni e rimane in vigore fintanto tale persona effettua il suo servizio militare (coscrizione) o un servizio, vale a dire finché non sarà ammessa nella riserva o abbia ultimato il suo servizio militare come previsto dalle disposizioni della legge sulla difesa. La procedura di arruolamento comprende l iscrizione nel registro dell esercito, gli esami medici e altri, i test psicologici e l arruolamento propriamente detto. Tale procedura preliminare è necessaria per stabilire se una persona è idonea al servizio militare e adempie le condizioni richieste. Lo statuto di recluta viene conservato fino al momento di effettuare il servizio militare (coscrizione) che la legge autorizza solo dopo avere compiuto i 18 anni di età; le reclute che adempiono le condizioni richieste effettuano il servizio militare (coscrizione) al raggiungimento della maggiore età (18 anni), in linea di massima nel corso dell anno civile in cui compiono i 19 anni e diventano così militari di leva. Le reclute non fanno parte delle forze armate della Repubblica di Croazia mentre i militari di leva costituiscono un unità delle forze armate della Repubblica di Croazia. Danimarca Il Governo della Danimarca dichiara che la legislazione danese non consente di reclutare nelle forze armate chiunque non abbia compiuto i 18 anni di età. Dominica Ai sensi dell articolo 5 capoverso a) del capitolo della legge sulla polizia, l età minima autorizzata per l arruolamento di volontari nelle forze di polizia (non esistono forze armate nazionali) è di diciotto (18) anni. L arruolamento si effettua unicamente attraverso un organo statale riconosciuto. Il consenso della recluta è volontario e confermato mediante dichiarazione scritta. Prima dell arruolamento è prevista una sessione di orientamento e alla recluta è offerta la possibilità di ritirasi volontariamente. 2495
3 Francia La Francia dichiara di reclutare unicamente candidati volontari di almeno diciassette anni di età i quali vengono informati dei diritti e dei doveri relativi allo statuto militare e che tale arruolamento, qualora i candidati non avessero ancora compiuto i diciotto anni, non potrà essere effettivo senza il consenso dei loro rappresentanti legali. Irlanda Conformemente al paragrafo 2 dell articolo 3 del Protocollo, l Irlanda dichiara quanto segue: In linea di massima l età minima per l arruolamento nelle forze armate irlandesi è di 17 anni. È fatta eccezione nel caso di apprendisti che possono essere reclutati all età di 16 anni. Tuttavia questi ultimi non sono tenuti a svolgere il servizio militare fintanto che non avranno ultimato i quattro anni di tirocinio, al termine dei quali hanno raggiunto l età di 18 anni. L Irlanda ha adottato le seguenti misure affinché le persone di età inferiore ai 18 anni non vengano arruolate con la forza o con la costrizione: Ogni reclutamento nelle forze armate irlandesi deve essere volontario. L Irlanda non pratica la costrizione e le sue campagne di reclutamento sono di natura informativa. I candidati devono compilare una domanda di candidatura e sono scelti in funzione delle loro attitudini. I candidati ai quali è offerto un posto non sono costretti ad accettarlo. I candidati devono presentare una prova affidabile della loro età. I candidati celibi di età inferiore ai 18 anni devono ottenere il consenso scritto di uno dei genitori o del tutore. In Irlanda una persona raggiunge la maggiore età o l età adulta sia al compimento dei 18 anni sia quando contrae matrimonio. Nel diritto irlandese una persona di età inferiore ai 18 anni può contrarre matrimonio valido se la Circuit Court o la High Court decide di accordare una deroga. Lituania In applicazione delle disposizioni dell articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo, la Repubblica di Lituania dichiara conformemente alla propria legislazione nazionale che i cittadini della Repubblica di Lituania di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a servire nelle forze armate nazionali: l età minima fissata per l arruolamento di volontari nel servizio militare attivo è di 18 anni, e l età minima fissata per il servizio militare obbligatorio di cittadini della Repubblica di Lituania è di 19 anni. Il reclutamento forzato di minori nelle forze armate nazionali è punibile ai sensi della legislazione della Repubblica di Lituania. Paraguay Il Governo della Repubblica del Paraguay dichiara, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali e internazionali che regolano la materia, che è stato deciso di fissare a sedici anni (16) l età minima per l arruolamento di volontari nelle forze 2496
4 armate nazionali. Analogamente, le misure da adottare per quanto concerne l arruolamento volontario saranno adeguate alle disposizioni dell articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo facoltativo. Serbia e Montenegro In applicazione dell articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo e conformemente alle disposizioni degli articoli 291 e 301 della legge sull esercito jugoslavo, il Governo di Serbia e Montenegro dichiara che possono essere reclutate nell esercito della Repubblica di Jugoslavia tutte le persone che hanno compiuto i 18 anni nell anno civile in corso. Eccezionalmente, può essere reclutata nell anno civile in corso una persona di 17 anni unicamente su propria richiesta o in tempo di guerra, su ordine del Presidente della Repubblica di Jugoslavia. Consapevoli del fatto che in virtù della legge citata possono essere chiamate alle armi unicamente le persone che hanno svolto il servizio di leva o che hanno seguito l addestramento militare indispensabile, l età minima per l arruolamento di volontari nella Repubblica federale di Jugoslavia è stata portata a 18 anni. Le garanzie volte a evitare che i minori siano arruolati con la forza o con la costrizione sono sancite dai codici penali della Repubblica federale di Jugoslavia e delle Repubbliche federative in merito alla violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini o al non rispetto delle norme. Stati Uniti d America Dichiarazione: a) L età minima a partire dalla quale gli Stati Uniti autorizzano l arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali è di 17 anni. b) Gli Stati Uniti hanno adottato garanzie affinché l arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione, in particolare al capoverso a) dell articolo 505 del titolo 10 del Codice degli Stati Uniti, secondo il quale le persone di età inferiore ai 18 anni non possono essere arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti senza il consenso scritto dei genitori o del tutore che ne ha la custodia e il controllo. c) Le persone arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti ricevono istruzioni orali complete e devono firmare un contratto di arruolamento che le informa pienamente degli obblighi connessi al servizio militare. d) Le persone arruolate nelle Forze armate degli Stati Uniti devono presentare una prova affidabile della loro età prima di essere ammesse al servizio militare. Ratifica del Protocolo facoltativo con le riserve di seguito: 1. Non sarà assunto alcun obbligo nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo. Gli Stati Uniti affermano che aderendo al Protocollo facoltativo non contraggono alcun obbligo nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo. 2497
5 2. Esecuzione dell obbligo di vigilare affinché i fanciulli non partecipino direttamente alle ostilità. Per quanto concerne l articolo 1 del Protocollo, gli Stati Uniti sono del parere che: a) l espressione «misure possibili» comprenda misure pratiche o praticamente possibili, tenuto conto di tutte le circostanze che prevalgono in quel momento incluse le considerazioni di natura umanitaria e militare; b) l espressione «non partecipino direttamente alle ostilità»: i) comprenda operazioni immediate ed effettive sul campo di battaglia suscettibili di causare un danno al nemico dato che esiste un legame di causalità diretta tra queste operazioni e il danno causato al nemico; e ii) non comprenda la partecipazione indiretta alle ostilità, come la raccolta e la trasmissione di informazioni militari, il trasporto di armi, di munizioni e di altre forniture, né lo spiegamento avanzato; e c) qualsiasi decisione di un comandante militare, di un soldato o di altra persona responsabile di pianificare, autorizzare o eseguire un operazione militare incluso l invio di personale militare, non possa essere giudicata senza tenere conto di tutte le circostanze pertinenti e della valutazione effettuata da detta persona circa le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre all epoca in cui ha pianificato, autorizzato o eseguito l operazione stessa e non possa essere giudicata sulla base di informazioni disponibili dopo che l operazione è stata portata a termine. 3. Età minima per l arruolamento di volontari. Gli Stati Uniti sono del parere che l articolo 3 del Protocollo facoltativo obbliga gli Stati Parte al Protocollo ad aumentare l età minima per l arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali rispetto alla vigente norma internazionale che è di 15 anni. 4. Gruppi armati. Gli Stati Uniti ritengono che l espressione «gruppi armati» utilizzata nell articolo 4 del Protocollo si riferisca a gruppi armati non governativi quali i gruppi di ribelli, forze armate dissidenti e altri gruppi di insorti. 5. Nessuna competenza a un tribunale, qualunque esso sia. Gli Stati Uniti sono del parere che le disposizioni del Protocollo non conferiscono nessuna base giurisdizionale a un tribunale internazionale qualunque esso sia, compresa la Corte Penale Internazionale. Svezia Il Governo svedese dichiara, conformemente all articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, che l età minima per l arruolamento nelle forze armate nazionali svedesi è di diciotto (18) anni. Tunisia Conformemente all articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo la Repubblica tunisina dichiara quanto segue: Secondo la legislazione tunisina l età minima per l arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. 2498
6 Conformemente all articolo 1 della legge n del 14 marzo 1989 relativa al servizio militare «ogni cittadino di 20 anni deve personalmente effettuare il servizio militare, fatta eccezione per i casi di incapacità fisica medicalmente riconosciuta. Tuttavia, su loro richiesta e con l assenso del tutore, i cittadini possono effettuare il loro servizio militare a partire dall età di 18 anni, dopo l approvazione da parte del Segretario Generale della Difesa Nazionale (Secrétaire Général de la Défense Nationale)». Conformemente all articolo 27 della legge n del 14 marzo 1989 relativa al servizio militare, «ogni cittadino di età compresa tra i 18 e i 23 anni può arruolarsi in una delle scuole militari alle condizioni fissate dal Segretario Generale della Difesa Nazionale. Per i giovani che non hanno ancora raggiunto la maggiore età è indispensabile l assenso del tutore; in tal caso il primo anno di servizio è svolto in qualità di obblighi militari per anticipazione di leva». Le disposizioni degli articoli 1 e 27 della legge tunisina del 14 marzo 1989 sul servizio militare garantiscono una protezione giuridica ai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età dato che l arruolamento nel servizio militare o nel servizio delle forze armate è strettamente volontario. 2499
Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari
Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliCONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1
Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio
DettagliConvenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio
Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliPreambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali
Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali
DettagliIl Patto sui diritti civili e politici
Il Patto sui diritti civili e politici 1 L approvazione dei due Patti del 1966 Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966: Patto sui diritti civili e politici (vigore 23 marzo 1976) Patto sui diritti economici
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliConvenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli
Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Approvata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77 Preambolo Gli Stati
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLa Convenzione sui diritti dell infanzia
NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliIn esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta
In esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta SELEZIONE PER L ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FISIOTERAPISTA (categoria D CCNL Comparto Sanità) E
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari
DettagliI rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano
Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento
DettagliDecisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero 0.414.7 Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliPROCEDURA. Gestione del processo di radioprotezione per personale esterno all AOU Careggi esposto a radiazioni ionizzanti SOMMARIO 1. SCOPO...
SOMMARIO 1. SCOPO... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. RIFERIMENTI... 2 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI... 3 5. RESPONSABILITÀ... 3 6. MODALITÀ OPERATIVE... 4 6.1. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA... 4 6.2.
DettagliIl/La sottoscritto/a, CHIEDE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 (su cui
DettagliApprofondimento su Schengen
Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliCODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011
CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliTRADUZIONE NON UFFICIALE
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliPROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL
PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI Gli Stati Contraenti il presente Protocollo, Incoraggiati dal travolgente
DettagliModifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale
DettagliStoria e valori del servizio civile
Storia e valori del servizio civile Il servizio civile nazionale rappresenta l ultimo passaggio in Italia del lungo viaggio durato oltre 50 anni dall obiezione di coscienza al servizio militare Il dovere
DettagliVIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO
VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,
DettagliConvenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliCOMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI
COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliCSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*
PROCEDURA GESTIONALE sigla:pd20 Pag. 1 di 5 DEL CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* 0 1 emissione Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag. 2 di 5 INDICE 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.0
Dettaglidell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale
DettagliLEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
DettagliOrientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione
EIOPA-BoS-12/069 IT Orientamenti sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 1/8 1. Orientamenti Introduzione 1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA (Autorità europea
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliL articolazione degli uffici di tipo B supporta l articolazione operativa per competenza ed in particolare:
Riorganizzazione della struttura di supporto alle attività del CIV della V consiliatura e conseguenti modifiche al Regolamento di funzionamento del CIV Il regolamento di funzionamento del CIV prevede che
Dettagli(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della
DettagliCOMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)
COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliTraduzione a cura di Sara DʼAttoma ****
Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliTesto originale. Art. 1
Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969
Dettaglilì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)
SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA
DettagliComune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 04/05/2012 Art. 1 Attribuzione delle funzioni 1. Le funzioni
DettagliOGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.
CIRCOLARE N. 51/E Roma, 01 dicembre 2009 Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliREGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di
DettagliASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012
ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE Cento, 14 marzo 2012 I doveri-diritti dei genitori Art.30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli...
Dettagli0.191.021. Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)
Traduzione 1 0.191.021 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963
DettagliSunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti
DettagliLegge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)
Proposta della Commissione del Consiglio degli Stati del 27.8.2013: adesione Decisioni del Consiglio nazionale del 9.9.2013 Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliConvenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
Traduzione 1 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti 0.312.5 Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983 Approvata dall Assemblea federale il 20 giugno 1991 2 Istrumento
DettagliCORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004
CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DELL ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente
DettagliCOMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO Art. 1 Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliCONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1
Convenzione 78 CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro,
DettagliProcedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)
Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per l anno 2007, entrerà in vigore dal 1
DettagliRegione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
DettagliPROPOSTA DI DELIBERA
COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliCodice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliCOMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
DettagliIL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D
Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE
DettagliSCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A
SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A. GIUGNO 2014 (CODICE ISIN: IT0004610553 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliIl servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona straniera; Agevolazione nell accesso alle istituzioni.
GLI STRANIERI IN ITALIA a cura di: Ceroli Serena Forte Serena Montoni Sara È straniero chi non è cittadino italiano Il servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona
DettagliDecisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliFONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO
FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117
DettagliIL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliGESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI
Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
Dettagli