REPUBBLICA DI SAN MARINO



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REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 febbraio 2013: LEGGE 5 MARZO 2013 N.18 MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE, DELLA COMMISSIONE PREZZI, DELLA CONSULTA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL CONSIGLIO PER LA PREVIDENZA, DELLA CONSULTA SOCIALE E SANITARIA E DELLA COMMISSIONE PER IL LAVORO Art. 1 L articolo 91 della Legge 29 novembre 1991 n. 149 è così sostituito: Art. 91 (Composizione) La Commissione per la Cooperazione è composta: a) dal Segretario di Stato al Lavoro e alla Cooperazione che la presiede; b) da un funzionario dell'ufficio Industria, Artigianato e Commercio con voto consultivo; c) da un funzionario del Dipartimento Finanze con voto consultivo; d) da un funzionario della competente Sezione dell'ufficio del Lavoro con funzioni di segretario; e) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti; f) da due rappresentanti delle società cooperative; g) da quattro esperti nominati dal Consiglio Grande e Generale. I membri di cui ai punti b) c) d) sono designati dal Congresso di Stato.. Art. 2 L articolo 2 della Legge 31 ottobre 1994 n.89 è così sostituito:

Art.2 La Commissione Prezzi, nominata dal Consiglio Grande e Generale, è organo consultivo in materia di politica commerciale, tariffaria e di controllo dei prezzi ed è composta da: a) il Segretario di Stato per il Commercio che la presiede; b) dai seguenti membri designati dal Congresso di Stato: - un rappresentante dell'ufficio Industria, Artigianato e Commercio; - un rappresentante dell'ufficio del Turismo; - un rappresentante della Commissione di cui all'articolo 8 della Legge 18 marzo 1993 n.43; c) un rappresentante per ciascuna Associazione Economica; d) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il Collaboratore Servizio Prezzi, che opera nell'ambito dell'ufficio Industria, Artigianato e Commercio - Sezione Prezzi - svolge funzioni di Segretario della Commissione. La Commissione Prezzi può inoltre invitare alle proprie sedute, qualora lo ritenga necessario, dirigenti di uffici pubblici, operatori economici, rappresentanti di categoria, esperti e consulenti, in rapporto alla specifica materia da trattare.. Art. 3 Gli articoli 18 e 30 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21 sono così sostituiti: Art.18 (Consulta della Pubblica Istruzione) E' istituita la Consulta della Pubblica Istruzione che è la sede istituzionale attraverso cui le varie componenti della scuola e della società attuano la loro partecipazione responsabile nei confronti del sistema di istruzione. La Consulta della Pubblica Istruzione ha le seguenti funzioni: a) esprime parere sulla relazione annuale del Segretario di Stato per l Istruzione relativa all'andamento generale dell'attività scolastica; b) esprime parere su proposte o disegni di legge riguardanti il sistema scolastico; c) si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza; d) si pronunzia sulle questioni che il Segretario di Stato per l Istruzione ritenga di sottoporre; e) la Consulta della Pubblica Istruzione assorbe le competenze e le funzioni attualmente attribuite dalle leggi alla Commissione Pubblica Istruzione. Art.30 (Composizione della Consulta della Pubblica Istruzione e funzionamento della Segreteria) La Consulta della Pubblica Istruzione è formata da: a) tre rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale b) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti; c) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori Autonomi; d) tre rappresentanti degli insegnanti per ciascun livello scolastico, eletti annualmente dalle rispettive assemblee; e) i Dirigenti scolastici; f) i Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto; g) un rappresentante degli studenti universitari, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi; h) un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;

i) un rappresentante degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori territorio, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi. Fanno parte di diritto il Segretario di Stato per l Istruzione, che la presiede, e il Coordinatore del Dipartimento Istruzione. Le funzioni di segretario e verbalizzante sono svolte da uno dei Dirigenti scolastici. Per specificare il funzionamento dei propri lavori e le modalità di votazione, la Consulta della Pubblica Istruzione si dota di un regolamento interno approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero, qualora non si raggiunga dopo la prima votazione, con la maggioranza relativa dei votanti.. Art. 4 L articolo 9 della Legge 20 novembre 2004 n. 165 è così sostituito: Art. 9 (Nomina e composizione degli organi) Il Direttore Generale è nominato dal Congresso di Stato, dura in carica tre anni ed è riconfermabile triennalmente nell'incarico o per un periodo inferiore qualora ne sussistano l'opportunità e l'accordo fra le parti. Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie di cui agli articoli 11, 12 e 13. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che durano in carica cinque anni, indicati uno dai Gruppi Consiliari, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e uno dalle associazioni di categoria. Il Presidente viene eletto tra i membri dell'organo nella prima seduta. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'ordine degli Avvocati e Notai. Il Consiglio per la Previdenza è composto da dodici membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui tre indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tre dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni. La Consulta Sociale e Sanitaria è composta da dodici membri nominati dal Consiglio Grande e Generale di cui tre indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tre dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni.. Art. 5 L articolo 3 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 è così sostituito: Art. 3 (La Commissione per il Lavoro. Composizione e funzionamento) 1. L'articolo 25 della Legge 19 settembre 1989 n.95 è così sostituito: La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed ha una durata pari a quella della Legislatura. La Commissione è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è composta: - da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale; - da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute; - da tre rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti. Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti. Fanno parte della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell'ufficio del Lavoro e il Collocatore con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica. In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all ordine del giorno, su richiesta del Presidente possono partecipare alle sedute della Commissione anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva. La Commissione è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ad esclusione di coloro che hanno voto consultivo. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.. Art. 6 Negli organismi e nelle commissioni dove è previsto un solo rappresentante per le organizzazioni sindacali, va applicato il principio della rotazione al momento della nomina e a metà mandato Art. 7 (Norme transitorie) Il Consiglio Grande e Generale considera decaduti il Consiglio della Previdenza e la Consulta Sociale e Sanitaria e provvede, nella sua prima seduta utile, ad integrare gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 e a nominare gli organi di cui all articolo 4. Art. 8 La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 5 marzo 2013/1712 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Teodoro Lonfernini Denise Bronzetti IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE SEDUTA DEL 17 gennaio 2013 OGGETTO: Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari per una modifica urgente delle normative che disciplinano la rappresentatività nelle Commissioni di nomina consiliare, a garanzia di una corretta partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei membri nominati dal Consiglio Grande e Generale IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE nella seduta del 17 gennaio 2013 con votazione palese, all unanimità approva il seguente Ordine del Giorno: Il Consiglio Grande e Generale, al fine di garantire la corretta ed effettiva rappresentatività delle associazioni di categoria dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei membri nominati dal Consiglio Grande e Generale nelle Commissioni sotto indicate, si impegna a rivedere, con apposita modifica legislativa, con procedura di urgenza, entro la prossima seduta consiliare, gli articoli di legge che disciplinano la rappresentatività nelle seguenti commissioni di nomina del Consiglio Grande e Generale: - Commissione per la Cooperazione, ex articolo 91 della Legge 29 novembre 1991 n.149; - Commissione Prezzi, ex articolo 2 della Legge 31 ottobre 1994 n.89; - Consulta per la Pubblica Istruzione, ex articoli 18 e 30 della Legge 12 febbraio 1998 n.21; - Consiglio per la Previdenza ISS, ex articolo 9 della Legge 20 novembre 2004 n.165; - Consulta Sociale e Sanitaria, ex articolo 9 della Legge 30 novembre 2004 n.165; - Commissione per il Lavoro, ex articolo 3 della Legge 29 settembre 2005 n.131.

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE SEDUTA DEL 17 gennaio 2013 OGGETTO: Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari per una modifica urgente delle normative che disciplinano la rappresentatività nelle Commissioni di nomina consiliare, a garanzia di una corretta partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei membri nominati dal Consiglio Grande e Generale Nelle Commissioni in cui è previsto dalla legge un solo rappresentante dovrà essere specificato l obbligo della rotazione concordata tra le parti. In attesa dell emanazione delle predette modifiche di legge che deliberino l aggiunta di un membro per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro, si dà mandato ai presidenti delle predette commissioni di invitare a partecipare ai lavori un delegato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un delegato delle organizzazioni dei datori di lavoro non già rappresentate e da concordarsi tra le organizzazioni medesime.. La presente sostituisce la precedete in pari numero e data. Estratto del Processo Verbale rilasciato in data 6 febbraio 2013 ad uso: dei Membri del Congresso di Stato, dei Membri del Consiglio Grande e Generale, delle Organizzazioni Sindacali, delle Categorie Economiche, della Commissione per la Cooperazione, della Commissione Prezzi, della Consulta Pubblica Istruzione, del Consiglio per la Previdenza ISS, della Consulta Sociale e Sanitaria e della Commissione per il Lavoro.