REGOLAMENTO D ISTITUTO



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REGOLAMENTO D ISTITUTO Parte istituzionale Art. 1 OFFERTA FORMATIVA A novembre - dicembre, ogni Scuola programma attraverso la Commissione POF dell istituto, il Piano dell offerta formativa per l a.s. successivo. Approvato a gennaio dal Collegio Docenti Unitario, il piano viene illustrato ai genitori che devono iscrivere i figli al primo anno della scuola dell infanzia, in prima elementare e prima media, a cura delle varie scuole. Art. 2 ORGANIZZAZIONE OMOGENEA TRA I PLESSI DELL ISTITUTO Prima dell inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, il Collegio dei Docenti di ciascun plesso, indica il Fiduciario, il Coordinatore alla Sicurezza, il Responsabile Mensa (nelle scuole in cui è istituita la Commissione mensa comunale). Indica anche i Membri delle Commissioni d istituto: Commissione Sicurezza (un membro per ogni plesso), Commissione POF (un membro per ogni plesso), Commissione Disagio ed Handicap (tutti i docenti di sostegno nell organico d istituto). Individua i locali per il prescuola, gli intervalli e l interscuola; adegua i tempi di ingresso e uscita alle esigenze del trasporto, e stabilisce i tempi dell intervallo. Il dirigente scolastico, mediante delega, provvede alla redazione dell orario scolastico settimanale completo di vigilanze durante l accoglienza e sorveglianze durante gli intervalli e l interscuola. Art. 3 SICUREZZA SCOLASTICA L istituto provvede alla formazione obbligatoria di primo soccorso, antincendio, e di gestione programmata delle emergenze scolastiche: la formazione continua e aggiornata in materia di sicurezza scolastica integra la professionalità dei vari operatori scolastici. La disposizione di banchi e suppellettili nei locali scolastici, deve essere compatibile con il piano di sicurezza. Le scale e gli spazi comuni costituiscono i maggiori punti critici degli edifici scolastici: gli alunni vanno sorvegliati ed educati a comportamenti controllati. A scuola è vietato fumare per motivi di tutela della salute, di tutela ambientale e per dare il

buon esempio agli alunni. Le casse delle manichette antincendio non debbono essere aperte o manomesse. Gli estintori e gli interruttori antincendio zonali non possono essere utilizzati dagli alunni. Il procurato allarme doloso mediante interruttore antincendio, verrà sanzionato severamente. Parte regolativa Art. 4 VIGILANZA SCOLASTICA Durante le lezioni, l accoglienza prima delle lezioni, gli intervalli e l interscuola, gli alunni sono sottoposti alla vigilanza della scuola e non possono allontanarsi dall edificio scolastico. Art. 5 INIZIO DELLE LEZIONI Prima campana: segnala l ingresso degli alunni nell edificio e la loro disposizione al proprio posto nell aula; i docenti della prima ora prendono servizio e assumono la sorveglianza delle rispettive classi. Seconda campana: suona 5 minuti dopo la prima e indica l inizio dell attività didattica. Gli alunni che entrano dopo la seconda campana, sono ammessi a scuola previo accompagnamento personale o giustificazione dei genitori: scritta sul diario o telefonica. Art. 6 USCITE ANTICIPATE Uscite anticipate di alunni sono consentite previa richiesta scritta e accompagnamento da parte della famiglia. Nei giorni di rientro pomeridiano, è consentita l uscita autonoma solo agli alunni che non si fermano in mensa. L uscita episodica di alunni che pranzano abitualmente in mensa è consentita solo previa richiesta scritta e accompagnamento in uscita da parte della famiglia. Art. 7 ASSENZE Le assenze devono essere giustificate per iscritto. Se le assenze superano i cinque giorni consecutivi, l alunno deve essere accompagnato al suo rientro a scuola; è tuttavia sufficiente una telefonata a scuola a un docente conosciuto.

Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni non devono superare 1/3 di assenze giornaliere sul totale dei giorni di lezione stabiliti annualmente dalla Regione. Art. 8 USCITE BREVI DALLE AULE Le uscite brevi durante le lezioni avvengono sotto la responsabilità del docente che ne accerta i motivi, la ripetitività e il contegno dell alunno fuori dall aula. Il docente può chiedere, a tutela della responsabilità propria, che l alunno sia accompagnato e vigilato durante l uscita dal personale ATA in servizio. Art. 9 SPOSTAMENTI DI GRUPPO Gli spostamenti di gruppo durante e alla fine delle lezioni, devono avvenire in fila ordinata e silenziosa. Il docente deve stare davanti alla fila ed è tenuto a fermare e a sanzionare le scolaresche inadempienti. Art. 10 ACCOGLIENZA PRIMA DELLE LEZIONI Il servizio di accoglienza prima delle lezioni, deve essere regolamentato: nei modi, nei tempi, negli spazi utilizzati, nella indicazione degli addetti. A seconda delle scuole, può essere aperto a tutti gli alunni o soltanto a quelli autorizzati. Art. 11 MENSA In mensa gli alunni devono mantenere un contegno educato e civile e collaborare alla gestione del servizio. In caso di contegno inadeguato possono essere sospesi dalla mensa temporaneamente o in modo definitivo. Chi va a pranzare a casa, deve rientrare a scuola nei 5 minuti precedenti l inizio delle lezioni pomeridiane. Fuori dal locale mensa, l interscuola è regolato con le modalità dell intervallo. Art. 12 INTERVALLO Durante l intervallo gli alunni devono stare fuori dalle aule negli spazi prestabiliti. L intervallo è dedicato al ripristino delle energie mentali e fisiche: comportamenti sfrenati devono essere repressi e sanzionati dai docenti di sorveglianza. È consentito portare da casa per la ricreazione, cibi e bevande personali, in contenitori diversi dal vetro. L uso di cibi e bevande personali è tuttavia vietato in mensa per motivi di educazione

alimentare. L accesso ai servizi e la decenza dei locali vanno tutelati da parte dei docenti addetti alla sorveglianza. Gli alunni devono andare ai servizi prima della fine dell intervallo. Di norma non è consentito andare ai servizi durante la prima ora di lezione e quella che segue l intervallo. Art. 13 ABBIGLIAMENTO L abbigliamento degli alunni deve essere pulito, decoroso e adeguato al contesto formativo dell ambiente scolastico. Per le attività motorie gli alunni devono indossare scarpe e abbigliamento specifico. Per motivi di igiene, non è consentito tenere nelle aule capi d abbigliamento, che vanno appesi nei corridoi. Art. 14 BENI E AMBIENTI SCOLASTICI Le classi e i singoli alunni sono tenuti all ordine e alla pulizia degli ambienti e dei beni scolastici. Gli alunni devono usare i servizi in modo proprio e nel rispetto del personale addetto alla pulizia. Art. 15 OGGETTI ESTRANEI E CELLULARE È vietato portare a scuola o tenere negli zaini oggetti estranei o pericolosi e non compatibili con la scuola, scuolabus compreso. L istituto scolastico ritiene diseducativo e inutile avere il cellulare a scuola e invita le famiglie degli alunni alla non condiscendenza in materia: i docenti devono sanzionare l accensione con note disciplinari. Una esigenza particolare di portare il cellulare va motivata al fiduciario della scuola e non esime dal rischio disciplinare in caso di accensione. L uso del telefonino è invece autorizzato in particolari contesti comunicati dalla scuola, quali le uscite scolastiche. L uso del telefonino è parimenti vietato durante il servizio scolastico a tutto il personale, docente e non docente. Art. 16 COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA E NOTE DISCIPLINARI

Le comunicazioni scuola famiglia relative al profitto e al comportamento dell alunno, devono avvenire per tramite del diario e dei colloqui. Note disciplinari individuali o collettive sul registro di classe dovute ad atti o comportamenti che disturbano le lezioni e la didattica, devono essere comunicate sul diario ai genitori degli alunni ed essere poste all ordine del giorno della prima successiva seduta del Consiglio di classe, per i provvedimenti del caso. Art. 17 SANZIONI DISCIPLINARI Comportamenti e azioni irrispettose e gravi sul piano educativo, o riconducibili ad atteggiamenti individuali o collettivi di prevaricazione e bullismo, sono sanzionati dal dirigente scolastico con la sospensione dalle lezioni nei termini di legge. Alla terza nota disciplinare individuale dell alunno, il consiglio di classe può disporre (anche a maggioranza) nei termini di legge una delle sottostanti sanzioni: - esclusione temporanea dall'intervallo delle lezioni: l'alunno passerà tale tempo in sala insegnanti o altro luogo indicato sotto la sorveglianza di un docente; - lavori di ausilio didattico svolti a espiazione della sanzione; - esclusione dalle gite scolastiche; - esclusione da attività sportive scolastiche inter, para o extrascolastiche; - sospensione dalle lezioni. La sospensione, redatta dal coordinatore di classe, è firmata dal dirigente scolastico. La sospensione dalle lezioni non può prevedere la frequenza. Danni singoli o collettivi all arredo e agli ambienti, oltre che con il risarcimento economico del danno, sono sanzionati dal consiglio di classe o dei docenti del plesso, con lavori di ripristino materiale del danno o, in caso di mancata collaborazione familiare, con la sospensione dalla lezioni. Art. 18 ORGANO DI GARANZIA Avverso la sanzione disciplinare che preveda la sospensione dalle lezioni, il genitore dell alunno può interporre ricorso presso l Organo di Garanzia di legge, mediante istanza scritta (da inoltrare entro il giorno che precede la data di sospensione), indirizzata al Presidente dell O.d.G. medesimo, in cui ricorda i fatti ed espone le proprie considerazioni in merito. Il ricorso sospende i termini esecutivi della sanzione. Il Presidente dell O.d.G. provvede a reperire atti, testimonianze, memorie delle parti coinvolte nella vicenda.

L organo si riunisce entro due settimane dalla data della presentazione del ricorso e prende una decisione in merito: può confermare la sospensione, modificarla, aumentarla, revocarla o convertirla in attività di lavoro utile alla comunità scolastica. L Organismo di Garanzia è nominato dal Consiglio d Istituto e la sua durata coincide con la durata del Consiglio d Istituto medesimo. L O.d.G. è composto: - Dal Presidente del Consiglio d Istituto che lo presiede (in caso di assenza presiede il più anziano tra i presenti); - Dal Dirigente scolastico o da un suo Collaboratore delegato; - Da un genitore scelto tra la componente genitori del Consiglio d Istituto; - Dai Fiduciari delle scuole medie dell istituto; - Da un rappresentante della componente ATA del Consiglio d Istituto. Presidente del Consiglio di istituto, genitore e rappresentante ATA in seno all O.d.G. devono essere reintegrati in caso di decadenza o dimissioni. L organo si riunisce in un unica seduta alla quale il ricorrente è ammesso solo nella fase dibattimentale. Per la validità della seduta devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto. L organismo si esprime a maggioranza dei presenti: in caso di parità o di mancata decisione, la sanzione è confermata e il presidente della seduta, ne fissa la esecutività immediata. N.B. La parte regolativa si riferisce in modo particolare alla scuola media: le norme sono tuttavia riferibili anche alle scuole dell infanzia e primaria, mediante adattamenti che il collegio docenti della scuola interessata riterrà di individuare, ma solo in relazione a fatti specifici contingenti, sui quali deve essere sentito il Dirigente Scolastico.