LA CAUSALE L art. 1 co. 1 del DLgs. 368/2001, stabilisce che è consentita l apposizione dei un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. La causale deve risultare dal contratto in cui devono essere specificate le ragioni che giustificano l apposizione del termine. 2
IL CONTRATTO ACAUSALE: IPOTESI 1 L art. 1 co. 1-bis del DLgs. 368/2001, prevede 2 ipotesi in cui la specifica indicazione delle ragioni che giustificano l apposizione del termine non è necessaria: 1. nell ipotesi che si tratti del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga. Perché si tratti del primo rapporto tra azienda e lavoratore, non deve esserci stato alcun precedente rapporto di lavoro di natura subordinata. 3
IL CONTRATTO ACAUSALE: IPOTESI 2 2. nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ipotesi di delegificazione a favore della contrattazione collettiva diversa ed ulteriore rispetto a quella generale prevista dall art. 8 del DL 138/2011 (contrattazione collettiva di prossimità). 4
LA PROROGA DEL CONTRATTO Secondo l art. 4 del DLgs. 368/2001 è ammessa, con il consenso del lavoratore, una sola proroga del contratto, a condizione che: il contratto iniziale sia inferiore a 36 mesi; sia richiesta da ragioni oggettive; si riferisca alla medesima attività lavorativa. È consentita la proroga anche del contratto acausale, a condizione che non venga superato il limite complessivo di durata di 12 mesi. 5
LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI È ammessa la successione di contratti a termine, a condizione che sia rispettato un intervallo minimo: a) 10giorni se il primo contratto è fino a 6 mesi; b) 20giorni se il primo contratto ha una durata superiore. Se non viene rispettato l intervallo il secondo contatto si considera a tempo indeterminato, se non c è neppure soluzione di continuità dal primo. L intervallo minimo non è necessario: a) per leattivitàstagionali di cui al DPR 1525/63; b) ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da OOSS rappresentative, 6
LA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO A TERMINE Ai sensi dell art. 4-bis del DLgs. 368/2001, a prescindere dalla disciplina della proroga o della successione di contratti,ilrapportoaterminetralestessepartiperle stesse mansioni non deve superare i 36 mesi (compresi i periodi di somministrazione). La durata massima può essere superata: nelle ipotesi individuate da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da OOSS rappresentative; per un ulteriore contratto sottoscritto dalle parti avanti alla DTL con l assistenza sindacale. 7
LE IPOTESI DI CONVERSIONE Il contratto a termine si converte a tempo indeterminato: mancata apposizione del termine per iscritto; genericità della causale o mancata prova in giudizio delle circostanze previste nella causale; prosecuzione oltre il 30/50 giorno dopo la scadenza (a secondo che il contatto sia inferiore o meno ai 6 mesi); inosservanza degli intervalli temporali minimi di 10/20 giorni in caso di successione di contratti; violazione del regime della proroga o della durata massima del rapporto. 8
LE CONSEGUENZE DELLA CONVERSIONE Ai sensi del quinto comma dell art. 32 della L. 183/2010, in caso di conversione del contratto a tempo indeterminato: il lavoratore ha diritto al ripristino del rapporto dalla data della sentenza che dispone la conversione; per il periodo trascorso della cessazione al ripristino ha diritto ad un indennità risarcitoria onnicomprensiva fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità. Il contratto deve essere impugnato in via stragiudiziale entro 120 giorni, cui deve seguire il ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni. 9
LE ESCLUSIONI La disciplina del DLgs. 368/2001 non si applica in una serie di ipotesi, indicate dall art. 10, tra cui: i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali a carattere formativo; i rapporti instaurati ai sensi dell art. 8 L. 223/91 (lavoratori in mobilità); i rapporti instaurati da agenzie di somministrazione disciplinati dagli artt. 20/28 del DLgs. 276/2003. Il comma 7 dell art. 10 individua anche limiti quantitativi. 10