A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati Modificata con L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 maggio 1990 n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) e 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norme transitorie per l'attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale Modificata con L.R. 4 dicembre 2000, n. 42 Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (Contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) B. CARATTERI GENERALI 1. TIPOLOGIA Legge urbanistica con implicazioni sull edilizia residenziale 2. FINALITA E CONTENUTI GENERALI Programmazione e finanziamento di interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente allo scopo di migliorare le condizioni abitative con la valorizzazione delle risorse economiche disponibili e con il minore consumo delle risorse territoriali. Gli interventi di recupero, oltre che gli edifici, possono riguardare anche le infrastrutture, i servizi, l organizzazione urbana e l ambiente. Gli interventi sono effettuati rispettando le esigenze di conservazione dei valori socio-culturali, storici, ambientali nonché tenendo conto delle esigenze abitative dei soggetti residenti negli stabili oggetto di recupero che possono essere soddisfatte con la mobilità. (Art. 1) 3. CATEGORIE DI INTERVENTO / RIFERIMENTO A SPECIFICHE POLITICHE ABITATIVE 3.1 Interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente. 3.2 Rapporti con il programma quadriennale regionale. Il programma quadriennale regionale di cui all articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 riguardante procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale, oltre ai contenuti generali, tra cui la individuazione della distribuzione territoriale del fabbisogno abitativo per fasce di domanda e la qualificazione dell offerta, deve contenere, in particolare, gli obiettivi del recupero edilizio ed indicare i requisiti di fattibilità degli interventi di cui alla presente legge. Nel programma quadriennale regionale si determinano e, ove necessario, si aggiornano i parametri tecnico - economici per la quantificazione dei contributi regionali da concedere nei limiti stabiliti dal CER e dal CIPE sulla base della normativa statale sull edilizia residenziale. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione generale sullo stato di attuazione della presente legge. (Art. 2) RST - RICERCHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO 1
4. OGGETTO 4.1 Funzioni e competenze degli enti 4.2 Politiche programmi e strumenti di intervento 4.3 Ambiti e meccanismi di finanziamento 4.4 Meccanismi procedurali 4.5 Meccanismi finanziari a sostegno dell azione della cooperative C. CONTENUTI 5. FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI 5.1 Ferma restando la delega delle funzioni relative al controllo sui requisiti soggettivi ed oggettivi e sui vincoli tecnico economici previsti dalla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e successive modifiche, sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi. 6. POLITICHE, PROGRAMMI E STRUMENTI DI INTERVENTO 6.1 PROGRAMMI ORGANICI DI INTERVENTO (POI) (Art. 4). I Comuni approvano, anche su proposta dei soggetti attuatori, programmi organici di intervento nei centri storici e sul restante patrimonio edilizio esistente, intesi a recuperare interi organismi abitativi o più vaste porzioni di aree urbane edificate. I programmi organici di intervento devono prevedere e contenere: il progetto operativo dello strumento urbanistico attuativo finalizzato al recupero (Art. 5); la normativa gestionale (Art. 6); le previsioni di fattibilità finanziaria (Art. 7). 6.2 Ai programmi di edilizia residenziale pubblica quali i Programmi Organici di Intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, i Programmi Integrati di cui all articolo 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 nonché quelli di cui all articolo 12 della stessa legge, i Programmi di Recupero Urbano di cui all articolo 11 della legge 11 dicembre 1993 n. 493, i Programmi di Riqualificazione Urbana di cui al DM 21 dicembre 1994, nonché i Programmi costruttivi localizzati al di fuori dei piani per l edilizia economica e popolare si applicano le seguenti procedure. Sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale che, divenuta esecutiva, viene inviata con i relativi elaborati alla Regione unitamente alla domanda di finanziamento. Con la deliberazione di cui al comma 2 possono essere apportate le varianti allo strumento urbanistico generale del Comune interessato. La Giunta regionale verifica la corrispondenza dei programmi agli obiettivi fissati dal programma quadriennale regionale ed alla vigente normativa e dispone la localizzazione dei relativi interventi sulla base dei criteri di valutazione. La Giunta regionale nell assegnare i finanziamenti, nei limiti di disponibilità del Bilancio e del Programma Quadriennale Regionale: a) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi ricadenti in ambiti di interesse regionale o comportanti contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, procede alla conferma della localizzazione unitamente alla approvazione degli strumenti urbanistici e delle contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, con eventuale rilascio dell autorizzazione di massima; b) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale, procede alla conferma della localizzazione degli interventi ad avvenuto esito favorevole del controllo sugli strumenti urbanistici e relative varianti connesse, nonché previa RST - RICERCHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO 2
acquisizione di eventuali autorizzazioni di massima da rilasciarsi dalla Provincia. (LR 57/95 Art. 1) 6.3 PROGRAMMI COSTRUTTIVI. I Comuni possono localizzare programmi costruttivi anche al di fuori di piani per l edilizia economica e popolare motivandone analiticamente le ragioni. Nel caso in cui in base alla vigente normativa urbanistico-edilizia gli interventi inseriti nei programmi costruttivi non comportino l obbligo di ricorso allo strumento urbanistico attuativo, il relativo progetto è costituito dai soli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia. I programmi costruttivi così approvati producono gli effetti propri dei piani per l edilizia economica e popolare. (LR 57/95 Art. 2) 6.4 PROGRAMMI PRIORITARI. Il Programma Quadriennale Regionale individua i programmi di interesse regionale ai quali viene attribuita priorità di istruttoria e di finanziamento di tali programmi si fa preferibilmente ricorso alle procedure dell accordo di programma di cui all articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), fermo restando che non possono essere approvati in tale sede interventi che risultino in contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. (LR 57/95 Art. 3) 7. AMBITI E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO 7.1 Per le finalità di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto interessi o in conto capitale destinati al finanziamento di: 7.1.1 programmi organici di intervento nelle loro articolazioni; 7.1.2 interventi di recupero primario o secondario su edifici di proprietà di privati compresi negli strumenti urbanistici attuativi finalizzati al recupero o in zona di recupero nonché su edifici degradati non compresi nei suddetti ambiti, qualora il Comune dichiari la necessità di operazioni di riqualificazione per l eliminazione dello stato di degrado; 7.1.3 interventi per acquisizione di alloggi o di altri immobili e per la costruzione di organismi abitativi su aree disponibili a condizione che tali operazioni siano comprese nell ambito del tessuto urbano oggetto degli strumenti urbanistici attuativi di recupero ovvero che siano funzionalmente relazionate agli interventi ivi previsti; 7.1.4 attività diagnostica per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, per accertamenti geotecnici, strutturali, archeologici, sismici e tecnologici per il benessere ambientale e il risparmio energetico; 7.1.5 attività per il sostegno delle prestazioni di servizi reali agli operatori e all utenza per l accesso al credito e alle diverse forme di facilitazione al recupero, tramite la Agenzia regionale per il recupero edilizio SpA ; 7.1.6 contributi straordinari agli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed agli altri Enti strumentali della programmazione regionale per la partecipazione alla Agenzia regionale per il recupero edilizio SPA. 8. MECCANISMI PROCEDURALI 8.1 Le domande per ottenere i contributi per i Programmi Organici di Intervento sono presentate senza scadenze alla Regione dai Comuni o da altri soggetti attuatori tramite i Comuni sede dell intervento, con attestazione del Comune medesimo sul rapporto con la vigente strumentazione urbanistica e territoriale e sul rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei vincoli tecnico - economici. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei programmi proposti ai contenuti della vigente normativa ed agli obiettivi del Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio e delle risorse del Programma Quadriennale regionale, individua gli interventi ammissibili a contributo e determina l ammontare di quest'ultimo. La Giunta regionale RST - RICERCHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO 3
nell approvare i programmi preliminari concede contributi per la redazione dei conseguenti programmi organici di intervento. La Giunta regionale trasferisce i finanziamenti che fanno carico al bilancio regionale, relativi agli interventi ammessi a contributo ai Comuni competenti per territorio, che provvedono a concederli e a liquidarli, o direttamente ai soggetti attuatori. (LR 57/95 Art. 5) 8.2 Per la concessione dei contributi, finalizzati agli interventi edilizi (interventi di recupero primario o secondario, interventi per acquisizione di alloggi o immobili e per la costruzione di organismi abitativi su aree disponibili, attività diagnostica) la Giunta regionale emette uno o più bandi di concorso conformi agli indirizzi territoriali e tecnico-economici nonché ai criteri selettivi del programma quadriennale regionale per l edilizia residenziale. (vedi D. ASPETTI SPECIFICI) 9. STANZIAMENTO DI FONDI NEL SETTORE ABITATIVO D. ASPETTI SPECIFICI D.1 RIFERIMENTI ALLE COOPERATIVE DI ABITAZIONE 10. AMBITO DI INTERESSE D.2 MECCANISMI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL AZIONE DELLE COOPERATIVE 11. CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONI GENERALI Per le finalità di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto interessi o in conto capitale destinati al finanziamento di: interventi di recupero primario o secondario su edifici di proprietà di privati compresi negli strumenti urbanistici attuativi finalizzati al recupero o in zona di recupero nonché su edifici degradati non compresi nei suddetti ambiti, qualora il Comune dichiari la necessità di operazioni di riqualificazione per l eliminazione dello stato di degrado; interventi per acquisizione di alloggi o di altri immobili e per la costruzione di organismi abitativi su aree disponibili a condizione che tali operazioni siano comprese nell ambito del tessuto urbano oggetto degli strumenti urbanistici attuativi di recupero ovvero che siano funzionalmente relazionate agli interventi ivi previsti; attività diagnostica per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, per accertamenti geotecnici, strutturali, archeologici, sismici e tecnologici per il benessere ambientale e il risparmio energetico. 12. TIPOLOGIA E NATURA DEI CONTRIBUTI Contributi in conto interessi o in conto capitale 13. REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI 13.1 Per gli interventi relativi alle operazioni di recupero primario si prescinde dal possesso da parte dei proprietari dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 recante norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata e successive modifiche e integrazioni; per il recupero secondario delle singole unità immobiliari abitative i contributi regionali sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti della citata legge regionale n. 22/1982. (Art. 9) RST - RICERCHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO 4
14. REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI 14.1 Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; esso interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni. Per recupero secondario si intende quello rivolto al recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. (Art. 9) 15. ASPETTI FINANZIARI La contribuzione in conto interessi per l'ammortamento dei mutui è quantificata in una rata semestrale costante quindicennale non superiore all importo complessivo attualizzato della contribuzione spettante in base alla normativa statale per l edilizia agevolata. (Art.10) 16. ASPETTI PROCEDURALI 16.1 Per la concessione dei contributi, finalizzati agli interventi edilizi (interventi di recupero primario o secondario, interventi per acquisizione di alloggi o immobili e per la costruzione di organismi abitativi su aree disponibili, attività diagnostica) la Giunta regionale emette uno o più bandi di concorso conformi agli indirizzi territoriali e tecnico-economici nonché ai criteri selettivi del programma quadriennale regionale per l edilizia residenziale. La Giunta regionale ammette a contributo le domande che siano pervenute tramite i Comuni sede degli interventi, in base alle disponibilità finanziarie per ambiti territoriali e per tipi di intervento ed a condizione che siano corredate dall attestato comunale sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e sul rispetto dei vincoli tecnico-economici. 16.2 I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo l ordine cronologico di ricezione delle domande in Regione fino ad esaurimento dei fondi disponibili; come unità cronologica si considera la settimana, a parità di condizioni si opera con sorteggio. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili sono iscritte in lista di attesa per l assegnazione di eventuali fondi sopravvenienti. In assenza di domande le disponibilità vengono ripartite alla fine di ogni trimestre per ambiti territoriali e per categorie di intervento che presentino un eccesso di domanda. 16.3 La Giunta regionale trasferisce gli importi ai Comuni competenti per territorio che contestualmente liquidano i contributi secondo le modalità e i termini previsti per ciascun tipo di intervento. Sono compatibili finanziamenti in base ad altre leggi statali o regionali allo stesso organismo abitativo o ad alloggi che lo compongono, esclusivamente nel caso di interventi che si integrano funzionalmente, ma con detrazione dal contributo del costo di opere o di lavori già compresi in altri finanziamenti. 17. CONDIZIONI E OBBLIGHI 17.1 I proprietari beneficiari dei contributi per il recupero primario devono obbligarsi all uso abitativo degli alloggi a tal fine previsti nel progetto. 18. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 18.1 Norma finanziaria (Art. 19). Variazioni allo stato di previsione del bilancio (LR 42/2000 Art. 2) RST - RICERCHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO 5