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RISOLUZIONE N. 253/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello Consorzio Università degli Studi di Bari - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Versamento ritenute fiscali - articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate dell 8 novembre 2007 è stato posto il seguente QUESITO Il Consorzio istante, partecipato dall'università degli Studi di Bari, dalla Regione Puglia, dall'agenzia Regionale per il Diritto allo Studio e da diversi Comuni e Province del territorio pugliese, è stato costituito in data 20.07.1955 ed è riconosciuto quale "Ente Morale" dal DPR n. 1026 del 12.07.1956. Le funzioni del Consorzio consistono in attività finalizzate al supporto amministrativo dell'università degli Studi di ed al personale dipendente si applica il trattamento economico e la normativa in vigore per il personale del comparto Università. Sino al 31dicembre 2007, il Consorzio, che ha natura di ente pubblico, ha versato le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per mezzo del proprio Istituto Bancario Tesoriere, ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 720, Tabella A.

2 Il D.M. 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle Finanze e il Provvedimento dell'8 novembre 2007 dell'agenzia delle Entrate (prot. 2007/172338), hanno disposto che, a partire dal 1 gennaio 2008, il versamento dell'irap e delle ritenute addizionali Irpef da parte degli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B della Legge n. 720 del 1984, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, deve avvenire esclusivamente tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP)". Il Consorzio istante, anche se rientra nelle previsioni della Tabella A della più volte citata disposizione, " non è titolare di conto in Tesoreria centrale gestita dalla Banca d'italia, in quanto non usufruisce di finanziamenti da parte dello Stato". Dovendo adempiere agli obblighi di versamento delle ritenute e preso atto che l'unico mezzo di versamento possibile, per l'istante, risulta essere il tradizionale modello F24, sorge il problema dell'utilizzo del codice tributo relativo all'irap che dal Consorzio viene calcolata con il metodo retributivo. I codici tributo in vigore per il modello F24 prevedono, infatti, unicamente il versamento dell'irap in autotassazione, in acconto e a saldo (codici 3800, 3812, 3813), nulla prevedendo per l'irap da versare in qualità di sostituto di imposta con il metodo retributivo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE L'istante ritiene che il caso prospettato possa trovare soluzione unicamente con l'istituzione di nuovi codici tributo, al fine di permettere ai sostituti d'imposta Enti Pubblici non titolari di conto di Tesoreria Centrale di versare l'irap, calcolata sulle retribuzioni e compensi alla medesima assoggettabili, in acconto mensile e a saldo. Nelle more della istituzione dei codici sopra richiamati, l istante ritiene di dover versare l'irap con il codice tributo attualmente esistente (3800) destinato al versamento dell'irap calcolata sulla base del valore della produzione.

3 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 1 della legge n. 720 del 1984, che istituisce il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, dispone che gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. L art. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce, a sua volta, che Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 La scrivente con le circolari n. 8 del 26 gennaio 2001 e n. 20 del 5 marzo 2001 ha chiarito, in proposito, il carattere obbligatorio dell adempimento non potendo i soggetti interessati effettuare i versamenti con modalità diverse da quelle previste dal citato art. 3. Successivamente il D.M. 5 ottobre 2007, in attuazione dell art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto il versamento dell addizionale comunale direttamente ai comuni interessati, ha disposto che gli enti individuati nella tab. A della legge n. 720 del 1984, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Infine, con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, è stato approvato il modello di versamento per gli enti pubblici (F24 EP) e sono stati definiti i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per il versamento delle ritenute alla fonte sulle imposte sul reddito, delle

4 addizionali comunali e regionali IRPEF e dell IRAP da parte, tra gli altri, degli enti pubblici individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al «Service Personale Tesoro» (denominato S.P.T.);. (art. 1, comma 3, lett. a) del provvedimento dell 8 novembre 2007) Le modalità di versamento in argomento, predisposte per gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato, rispondono ad esigenze di semplificazione volte a modernizzare e sviluppare le procedure telematiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di unificare il sistema di versamento delle ritenute alla fonte e dell'irap da parte dei soggetti pubblici coinvolti e di ottenere dei vantaggi in termini economici e di sicurezza dei dati. E, quindi, evidente che le norme descritte impongono obblighi relativi alle modalità di versamento delle imposte in ragione della natura dell ente che è tenuto ad effettuare il versamento, prescindendo da ulteriori requisiti o condizioni. Ne consegue che gli enti appartenenti alle specifiche categorie alle quali la normativa citata fa riferimento, sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti dalla stessa previsti ai fini dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell IRAP, ivi compreso l obbligo della titolarità di un conto presso le tesorerie provinciali. Per i soggetti compresi nella tab. A allegata alla legge n. 720 del 1984, non rileva, invece, al fine del versamento mediante mod. F24 enti pubblici, la titolarità di un conto presso la Tesoreria centrale gestita dalla banca d Italia. Poiché l istante, per sua stessa ammissione, è tra i soggetti indicati nella tab. A allegata alla legge n. 720 del 1984, si ritiene, in conformità al parere espresso dalla Direzione Regionale, che debba effettuare i versamenti secondo le modalità descritte, utilizzando il mod. F24 enti pubblici. La risposta alle ulteriori domande relative all utilizzo del mod. F24 ordinario per il versamento dell IRAP si ritiene assorbita dal parere espresso.

5 La risposta di cui alla presente nota sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 21 aprile 2001, n. 209. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.