LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5#LR-ER-1988-5# NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA Bollettino Ufficiale n. 21 del 29 febbraio 1988



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1 1 LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5#LR-ER-1988-5# NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA Bollettino Ufficiale n. 21 del 29 febbraio 1988 Art. 1 Finalità 1. I Comuni, le Province e le Unità sanitarie locali (UUSSLL), con la collaborazione delle Organizzazioni e Associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo - animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Art. 2 Competenze dei Comuni 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a: a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti; b) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani; c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonchè, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto. Art. 3 Competenze delle Province 1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a: a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti; b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione delle strutture per il ricovero dei cani; c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui ai punti a) e b); d) attuare interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre, mediante personale specificatamente specializzato; e) predisporre programmi d'informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali; 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle UUSSLL della provincia, un rappresentante designato da ciascuna Assemblea delle associazioni dei Comuni di cui alla LR 29 agosto 1979, n. 28 e successive modificazioni, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana e un rappresentante per ciascuna associazione e organizzazione provinciali aventi finalità zoofile, che ne facciano richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici designati dalla Provincia. Art. 4 Competenze delle UUSSLL. 1. Le Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti: a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina; b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina; c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria; d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; e) attuano gli opportuni accertamenti e indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani; f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi per il controllo in ambiente silvestre dei cani inselvatichiti e di quelli randagi; h) partecipano all'attuazione dei programmi di informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali. Art. 5 Anagrafe canina 1. In ogni Comune è istituita, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro

2 2 stato segnaletico e delle generalità del proprietario. Art. 6 Iscrizioni 1. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro tre mesi dalla nascita dell'animale o comunque entro trenta giorni da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. Art. 7 Norme per la identificazione 1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all' anagrafe canina, assegnano all'animale un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane, dandone comunicazione al proprietario. 2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra. 3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi veterinari delle UUSSLL o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. 4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi per l'identificazione degli animali mediante tatuaggio, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani. Art. 8 Deroghe 1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina: a) i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza; b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati. 2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. 3. Sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza. Art. 9 Casi di smarrimento o sottrazione 1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai Servizi per il controllo della popolazione canina. Art. 10 Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza 1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni interessati, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonchè eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato. Art. 11 Casi di rinuncia alla proprietà 1. E' vietato a chiunque abbandonare i cani. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà di cani, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè siano trasferiti alle strutture di ricovero. 2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro nei casi previsti al successivo art. 16 o la mancata rinuncia alla proprietà. Art. 12 Servizi per il controllo della popolazione canina - Istituzione e compiti 1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per il controllo della popolazione canina. Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi veterinari delle UUSSLL ed assolvono fra l'altro ai seguenti compiti: a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani; b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;

3 3 c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica; d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto al successivo art. 14. Art. 13 Gestione dei servizi 1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati. 2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli o associati. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 12 i Comuni possono anche avvalersi, previo formale incarico, di personale messo a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile. Art. 14 Casi di cattura di cani 1. I servizi por il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed inoltre quando ricorrono i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica. 2. Nessuno al di fuori degli addetti ai servizi di cui al primo comma può procedere alla cattura di cani randagi, o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente. 3. Il Sindaco, inoltre, con provvedimento formale, ordina la cattura dei cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere o tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. 4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l'uso di trappole che non consentano una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato. 5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 15. 6. Nei casi di infezione rabida previsti all'art. 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato e degli altri agenti della Forza pubblica. Art. 15 Ricoveri e custodia dei cani 1. Spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurare: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti. 2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comune mediante apposite strutture. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile. 3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province e a tal fine i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro 60 giorni dal loro insediamento, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio e indicano gli interventi necessari. Art. 16 Modalità di ricovero 1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza o da parte dei veterinari delle UUSSLL.Qualora si tratti di cani tatuati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario. 2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o alla loro cessione ad eventuali richiedenti. 3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di 30 giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente. 4. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all'anagrafe e tatuati. 5. Nel caso di cessione va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario. 6. Le spese per il ricovero dei cani, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 18, sono a carico dei proprietari sulla base di tariffe determinate dall'ente gestore. Art. 17

4 4 Requisiti delle strutture 1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti reparti: a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria; b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea; c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purchè i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata. Art. 18 Norme igienico - sanitarie 1. Nelle strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali. 2. Nelle strutture di ricovero per i cani deve essere garantita l'assistenza veterinaria, ivi compreso un servizio permanente di guardia veterinaria che ha l'obbligo di intervenire nei casi di urgenza per effettuare vaccinazioni, soppressioni eutanasiche od interventi chirurgici o terapeutici. 3. I Servizi veterinari delle UUSSLL esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico - sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria. Art. 19 Condizioni per la soppressione 1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3. 2. I cani catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione. 3. La soppressione dei cani, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità. 4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, esclusivamente i medici veterinari. 5. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonchè dal successivo art. 22. 6. Chi per errore o involontariamente uccide un cane tatuato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. Art. 20 Limitazione delle nascite 1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su proposta delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari o detentori, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. 2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari. Art. 21 Vigilanza contro il maltrattamento degli animali 1. I Comuni e le UUSSLL esercitano le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della eventuale collaborazione delle organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile, secondo le modalità di cui al precedente art. 13. Art. 22 Cani inselvatichiti - Interventi 1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui al precedente art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre assume carattere di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, è possibile ricorrere ad abbattimenti attuati in modo mirato. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante personale specificamente specializzato e addestrato. Art. 23 Contributi

5 5 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, alle imprese agricole e zootecniche sono concessi contributi a titolo di risarcimento per la perdita comprovata di animali causata da cani inselvatichiti o da altri animali predatori. 2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite su proposta della Giunta regionale con provvedimento del Consiglio regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 24 Aggiornamento e formazione del personale 1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le UUSSLL e le Organizzazioni zoofile, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi per il controllo della popolazione canina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi. Art. 25 Partecipazione dei privati 1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi aventi finalità zoofile, previa stipulazione di apposite convenzioni. 2. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge. Art. 26 Applicabilità ai felini 1. Le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina. Art. 27 Sanzioni 1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da Lire 20.000 a Lire 90.000 per violazioni di cui agli artt. 6, 9, 10 e per la mancata segnalazione di cui al sesto comma dell'art. 19; b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per violazioni di cui all' art. 11 e al quarto comma dell'art. 14; c) da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per violazioni di cui all'art. 19, commi da 1 a 5; d) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per violazioni delle garanzie igienico - sanitarie di cui al primo comma dell' art. 18; e) da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 per violazioni dell' obbligo di assicurare la tutela del benessere degli animali di cui al primo comma dell'art. 18. 2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge. 3. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma, lettera d) spettano alle Unità sanitarie locali. Art. 28 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le UUSSLL, ciascuno per la parte di propria competenza. 2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrsipondere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta. 3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonchè a quelli in applicazione del precedente art. 23, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.