BOZZA ATTO CONCESSORIO ENOTECA COMUNALE



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BOZZA ATTO CONCESSORIO ENOTECA COMUNALE L'anno duemilaquattordici il giorno.. del mese di.. in Piombino, nella Civica Residenza in Piombino Via Ferruccio, 4: SONO COMPARSI - il COMUNE DI PIOMBINO,.. E - con sede legale in., avente il numero di Codice Fiscale.. e partita!va rappresentata dal Sig./Sig.ra.. nato a Piombino il giorno.. e residente in. C.F. I suddetti comparenti premettono che: il Comune di Piombino è proprietario dei locali siti in Piombino, Piazza Bovio N. 1 e Via Mazzini n. 1 come identificati nelle cartografie allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale Con Deliberazione della Giunta Comunale n.... è stato disposto di assegnare in concessione i suddetti locali per lo svolgimento delle attività denominate Enoteca Comunale, ed approvata apposita bozza di concessione da stipulare tra le parti; che l Associazione/Società con sede in....ha presentato l offerta per la realizzazione e gestione di un Enoteca Comunale denominata Proposta Progettuale comprensiva dei seguenti documenti: Piano degli Investimenti, Sviluppo dell Attività di Promozione, Progetto Gestionale allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; che la suddetta Associazione/Società ha altresì presentato l Offerta Economica consistente nel canone annuo di concessione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; che con Determina Dirigenziale n...del......si è proceduto all aggiudicazione definitiva a favore della... della concessione della gestione di cui al presente atto Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituitesi, sempre nelle loro dichiarate qualità, previa conferma e ratifica di quanto precede, si conviene e stipula quanto appresso: ART. 1 OGGETTO 1. L'Amministrazione Comunale concede a..... (di seguito denominato concessionario), che accetta, l'utilizzo dei locali identificati al catasto fabbricati rispettivamente: - Piazza Giovanni Bovio n. 1, piano T 1

Foglio 81, Particella 191, Subalterno 1 Cat. C02 - Via Giuseppe Mazzini n. 1, piano T foglio 81, particella 191, subalterno 3 cat. A04 come da planimetria allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con l obbligo di servirsene esclusivamente per gli scopi di cui al presente atto, specificatamente per lo svolgimento delle attività denominate Enoteca Comunale e come indicate di seguito e dettagliate nell offerta allegata al presente atto. 2- All atto della consegna dell immobile sarà redatto a cura delle Parti, in contraddittorio tra loro, il verbale di consegna dei locali concessi e dell eventuale materiale d arredo con l indicazione dello stato dell immobile medesimo. ART. 2 STATO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 1- L immobile viene assegnato a corpo e non a misura. Pertanto non si dà luogo ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nell indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso dall aggiudicatario. 2- L unità immobiliare viene altresì concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 3- Nella destinazione, conservazione e protezione delle strutture murarie, degli impianti e degli arredi dati in concessione e al fine garantire il decoro e l immagine dell ambiente, il concessionario si obbliga ad usare la diligenza del buon padre di famiglia. ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE 1- La concessione ha la durata di anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di consegna dell immobile corrispondente al giorno. 2- Alla scadenza la concessione d uso potrà essere rinnovata per analogo periodo su richiesta del concessionario da presentarsi entro 6 mesi prima della scadenza della concessione. La procedura di rinnovo si svolgerà nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. 3- E fatta salva la facoltà dell Amministrazione di non rinnovare la concessione dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza; 2

4- In caso di mancato rinnovo della concessione i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o rimborso per le spese di ristrutturazione e allestimento dei locali. E fatta salva la facoltà da parte del Comune, qualora ne ravvisi l interesse, di acquisire, previo accordo tra le parti, gli arredi e gli allestimenti realizzati dal concessionario. ART. 4 CANONE CONCESSORIO 1- Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo pari a.. Detto canone potrà essere aggiornato annualmente, a partire dal primo anno successivo alla stipula della presente concessione, in aumento nel limite del 75% della variazione dell Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT. 2- Il canone annuo indicato è determinato a corpo, in rapporto alle finalità specifiche definite nel presente atto. 3- Il concessionario è tenuto a versare al Comune il canone annuale trascorsi anni. dalla sottoscrizione del presente atto, e precisamente dal (DATA).., corrispondenti al periodo di ammortamento del costo dell investimento relativo alla ristrutturazione dei locali (con esclusione degli arredi e degli allestimenti), come risultante dal Piano degli Investimenti presentato in sede di offerta e allegato al presente atto. 4- A regime il canone deve essere corrisposto al Comune annualmente entro e non oltre il (data fine mese). del mese di (indicare mese indicato nel comma 3).. 5- A fine lavori il concessionario dovrà rendicontare all Amministrazione Comunale le spese realmente sostenute per gli interventi di ristrutturazione dei locali previsti nel Piano degli Investimenti. Qualora si registri che per la ristrutturazione dei locali le spese realmente sostenute sono: maggiori di quelle indicate nel Piano degli Investimenti allegato, l Amministrazione Comunale potrà tenere conto di tale variazione nel limite massimo del 15%, e provvedere di conseguenza a ricalcolare, ai fini del pagamento del canone, la data di fine ammortamento; inferiori di quelle indicate nel Piano degli Investimenti allegato, l Amministrazione Comunale provvederà a ricalcolare, ai fini del pagamento del canone, la data di fine ammortamento tenendo conto dell entità delle spese realmente sostenute. 3

ART. 5 DESTINAZIONE DEI LOCALI 1. I locali oggetto del presente atto sono da destinarsi esclusivamente alle attività denominate sinteticamente come Enoteca Comunale e specificate nella Proposta Progettuale allegata alla presente Concessione quale parte integrante e sostanziale; 2. La subconcessione, la cessione della concessione o il mutamento della destinazione d 'uso dei locali sono vietate e producono, ipso iure, la decadenza della concessione; 3. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il concedente potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. ART. 6 INTERVENTI 1- Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese gli interventi di ristrutturazione dei locali, di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario sull immobile concesso funzionali all esercizio delle attività oggetto della presente concessione, indicati nel Piano degli investimenti allegato alla presente concessione quale parte integrante e sostanziale; Tali interventi potranno essere effettuati a cura del concessionario, previa acquisizione dei titoli edilizi e pareri previsti dalle normative vigenti, entro i termini indicati dal comma 3. Il concessionario è pertanto tenuto, a pena di decadenza, salvo proroga da richiedersi per comprovati motivi ed autorizzata dall Amministrazione: a presentare all Amministrazione la Scia per la realizzazione del progetto relativo a tali interventi corredato dai pareri e titoli previsti dalla normativa vigente entro e non oltre sei mesi dalla stipula della presente concessione; ad iniziare i lavori entro e non oltre sei mesi dal deposito della Scia di cui al punto precedente; ad iniziare l attività di Enoteca Comunale, come esplicitata nell articolo seguente entro e non oltre un anno dall inizio dei lavori. Il concessionario non è tenuto a corrispondere al Comune gli oneri afferenti gli atti abilitativi edilizi ai sensi dell art. 188 comma 1 lett. b della Regge Regionale Toscana n. 65/2014. 4

Al termine dei lavori di ristrutturazione restano a carico del concessionario tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto di concessione, nonché tutte le spese di allestimento dei locali funzionali all espletamento delle attività oggetto di concessione. ART. 7 ATTIVITA DELL ENOTECA COMUNALE 1- Il concessionario è tenuto a svolgere le attività denominate sinteticamente come Enoteca Comunale e specificate nei documenti della Proposta Progettuale denominati: Sviluppo dell Attività di Promozione e Progetto Gestionale allegati alla presente Concessione quale parte integrante e sostanziale. Fatte salve le eventuali modifiche per cause di natura sopravvenuta e di opportunità che venissero a concretizzarsi e che dovranno comunque essere concordate con il Comune. 2- Il concessionario deve presentare all Amministrazione Comunale: - entro il 31 gennaio di ogni anno un Report esplicativo dell attività svolta nell anno solare precedente; - entro la fine del mese di febbraio una programmazione di massima per l anno in corso delle iniziative organizzate dal Concessionario nell ambito delle attività denominate Enoteca Comunale. 3- Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti il funzionamento e la gestione delle attività denominate Enoteca Comunale come sopra indicate. 4- E' fatta salva la facoltà del soggetto gestore, previo accordo con l'amministrazione Comunale, di stipulare accordi di collaborazione con soggetto pubblici per la realizzazione dell'oggetto della presente concessione. ART. 8 ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 1- Fatto salvo quanto già esplicitato negli articoli precedenti il concessionario: ha l obbligo della presentazione del DOCFA (Documento Fabbricati) di aggiornamento catastale per il cambio di destinazione d'uso e la nuova disposizione degli spazi interni; è l unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell ambito della conduzione dei locali, dell'esercizio delle attività e della gestione dei servizi. 5

Il concessionario esonera, quindi, il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, e all immobile comunque provocati nell esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell Amministrazione Comunale. Il concessionario risponde, pertanto, dei danni causati all immobile nel corso della concessione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. A tali fini il concessionario si impegna a stipulare, prima dell inizio dell attività, apposite polizze assicurative, i cui estremi verranno trasmessi all Amministrazione Comunale; c) il concessionario, a garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente concessione, compreso il regolare pagamento del canone di concessione quando dovuto, ha costituito a favore del Comune una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, n (dati polizza)..(acquisita agli atti), di importo pari al valore di due annualità del canone concessorio e per la durata della concessione in essere. Il Comune acconsentirà allo svincolo di detta fidejussione allo scadere della concessione o alla risoluzione del contratto, previa verifica del rispetto degli obblighi assunti dal concessionario. In caso di mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal concessionario, l Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi sulla garanzia così come sopra costituita, senza necessità di alcun intervento o consenso del gestore, poiché essa viene dal medesimo prestata nel senso più ampio del termine ART. 9 RISERVA DI UTILIZZO 1- L Amministrazione comunale si riserva di utilizzare gratuitamente per l espletamento di proprie iniziative i locali oggetto della presente concessione, previo accordo con il gestore. Al Gestore spetterà il solo pagamento di quanto consumato, secondo i criteri concordati tra le parti per l occasione. ART. 10 DECADENZA 1- La concessione decade per gravi inadempienze da parte del concessionario, da dimostrarsi a cura della parte richiedente. 2- In particolare la decadenza potrà essere dichiarata nei seguenti casi: 6

a) mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione previsti nel Piano investimenti allegato al presente atto; b) mancato rispetto delle tempistiche di presentazione della SCIA, inizio lavori, ed inizio attività previsti dall art. 6 del presente atto. Sono fatti salvi gli eventuali impedimenti o modifiche per cause sopravvenute e/o di forza maggiore che dovranno comunque essere sottoposti alla valutazione del Comune; c) il mancato svolgimento dell attività nei tempi e con le modalità indicate nella Proposta Progettuale allegata alla presente Concessione. Sono fatti salvi gli eventuali impedimenti o modifiche per cause sopravvenute e/o di forza maggiore che dovranno comunque essere sottoposti alla valutazione del Comune; d) il mancato pagamento di due annualità di canone; e) in caso di mutamento della destinazione d uso dell immobile e o delle attività ivi previste; f) in caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui all art. 7 della presente convenzione; g) per gravi inadempienze rilevate dagli organi di controllo della Pubblica Amministrazione inerenti il rispetto delle norme vigenti che regolano lo svolgimento dell attività e di ospitalità al pubblico. 3- Prima di dichiarare la decadenza l Amministrazione deve contestare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario il motivo di decadenza e fissare un termine perentorio entro il quale adeguarsi. Trascorso invano il suddetto termine la decadenza verrà dichiarata d ufficio con effetto immediato. ART.11 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 1- Al di fuori dei casi previsti dall articolo precedente può essere richiesta la risoluzione della presente concessione da parte del concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da comunicare al concessionario con un preavviso di almeno 6 mesi: 2- Il concessionario potrà altresì chiedere la risoluzione del contratto per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, da motivare per iscritto, con un preavviso di almeno 6 mesi. 3- In caso di risoluzione anticipata o decadenza della concessione i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone 7

e cose, nello stato in cui si trovano senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o rimborso per le spese di ristrutturazione e allestimento dei locali e per l avviamento commerciale. E fatta salva la facoltà da parte del Comune, qualora ne ravvisi interesse, di acquisire, previo accordo tra le parti, gli arredi e gli allestimenti realizzati dal concessionario. 4- Nel solo caso di risoluzione anticipata della concessione il concedente rimborserà al concessionario la quota parte del canone annuale già corrisposta anticipatamente e non maturata. ART. 12 SPESE DELLA CONVENZIONE Tutte le eventuali spese e gli oneri per la stipula della presente Concessione sono a completo ed esclusivo carico dei concessionario, nella misura fissata dalla legislazione in vigore. ART. 13 FORO COMPETENTE 1- Tutte le controversie sull interpretazione del presente atto di concessione oppure sulle modalità di attuazione dello stesso saranno devolute al Foro competente di Livorno. 8