Corte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979



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Corte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979 Rifiuti trasporto conto proprio In nome del popolo italiano - La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omissis) ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia; nei confronti di: (omissis); avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 12 Marzo 2014; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. (omissis); sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis) il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 12 marzo 2014, ha annullato il decreto del 22 febbraio 2014 con il quale il locale Pm aveva convalidato il sequestro probatorio operato in dato 20 febbraio 2014 dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto l'automezzo(omissis) ed il relativo cassone ribaltabile. Ricorda il Tribunale 1

che in data 20 febbraio il predetto veicolo, condotto da (omissis), era stato sottoposto a controllo mentre trasportava rifiuti, anche metallici, provenienti da demolizioni edili; nell'occasione era risultato che lo stesso, utilizzato dalla (omissis), non era provvisto della prescritta autorizzazione e che la predetta ditta non era iscritta all'albo nazionale del gestori ambientali. Sulla base di tale rilievo gli Agenti del Corpo forestale dello Stato disponevano il sequestro ex articolo 354, comma 2, codice procedura penale., del mezzo e del suo contenuto, ritenendo ricorrere gli estremi del reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), del Dlgs 152/2006; tempestivamente convalidato dal Pm detto provvedimento, esso era impugnato di fronte al Tribunale di Isernia da (omissis), legale rappresentante della (omissis). L'adito Tribunale ritenuto che, svolgendo la (omissis)prevalentemente attività edilizia, era lecito ritenere che oggetto del trasporto in corso al momento dell'intervento degli agenti fossero materiali di risulta derivanti da detta attività e rilevato, sulla base di tale premessa, che l'illecito riscontrabile non era relativo alla violazione dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006 ma, semmai, dell'articolo 258, comma 4, del medesimo testo di legge, il quale non costituisce illecito penale ma esclusivamente illecito amministrativo, esclusa, pertanto, la sussistenza del fumus commissi delicti, presupposto della adozione del provvedimento impugnato annullava il ricordato decreto di convalida del Pm e disponeva l'immediata restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Isernia osservando che, essendo pacifica la mancata iscrizione sia del mezzo che della impresa che lo utilizza nell'albo nazionale dei gestori ambientali, l'illecito realizzato non è quello amministrativo ritenuto dal Tribunale, il quale ha ad oggetto solo la mancata, incompleta o inesatta redazione dei formulari da parte dei soggetti abilitati al trasporto dei rifiuti, ma l'illecito, tuttora penalmente rilevante, del trasporto di rifiuti propri non pericolosi da parte di soggetto non autorizzato, sanzionato dall'articolo 256, comma 1, lettera a), del Dlgs 152/2004. Considerato in diritto Il ricorso, essendo risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento. Osserva la Corte che il thema decidendum rilevante ai fini della definizione della presente 2

controversia attiene alla rilevanza penale, ovvero alla sua configurabilità quale mero illecito amministrativo, dello svolgimento di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attività di impresa in assenza delle prescritte autorizzazioni. La materia del trasporto di rifiuti propri non pericolosi è stata oggetto di differenti discipline da parte delle disposizioni normative succedutesi nel tempo. Il Dlgs 22/1997, all'articolo 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose previste dall'articolo 51, comma 1, dello stesso decreto, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito della propria attività di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto, esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali. Tale esclusione aveva tuttavia comportato un problema di compatibilità con le direttive comunitarie in materia, in particolare ci si riferisce all'articolo 12 della direttiva 91/156/Cee; tale contrasto è stato superato con l'entrata in vigore del Dlgs 152/2006. Esso, all'articolo 212, ha difatti reintrodotto l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all'articolo 256, comma 1 stesso decreto. In particolare l'articolo 212 ha introdotto una nuova disciplina dell'albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un regime ordinario di iscrizione all'albo per le imprese esercenti professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l'idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che "tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti". Quindi, in virtù di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l'obbligo di iscrizione all'albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l'iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una 3

comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario. Quanto alla condizione in presenza della quale è prescritta l'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, deve ritenersi, secondo l'interpretazione letterale dell'inciso "rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti", che l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità; ossia deve trattarsi di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell'organizzazione dell'impresa. Quindi, alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire questa Corte, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame. Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), del Dlgs 152/2006 è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (così: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2010, n. 21665; idem Sezione III penale 16 giugno 2011, n. 24428). Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque 4

riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006 (in tal senso Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 giugno 2013,n. 26614; idem Sezione III penale, 3 marzo 2009, n. 9465). Deve, pertanto, ritenersi che sia viziata da violazione di legge la ordinanza impugnata, la quale ha affermato la irrilevanza penale dell'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, pur in assenza della prescritta autorizzazione, se avente ad oggetto rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento della propria attività di impresa; l'ordinanza in questione deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia che, in diversa composizione, provvederà nuovamente, attenendosi agli esposti principi di diritto, in ordine all'originario ricorso formulato da (omissis) avverso il decreto di convalida del sequestro di cui in precedenza. PQM Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Isernia. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014 Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2015. 5