1) Qual è la normativa di riferimento? 2) Chi può richiedere il ricongiungimento familiare? 3) Per quali familiari si può richiedere?



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LA PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN PROVINCIA DI VARESE - Risposte a domande frequenti - A cura del Coordinamento della Rete territoriale di sportelli per l immigrazione Varese, aprile 2016

PREMESSA La presente guida, realizzata dal Coordinamento della Rete territoriale di sportelli per l immigrazione della Provincia di Varese nel mese di ottobre 2008 e aggiornata nel mese di aprile 2016, vuole essere un utile strumento operativo per gli addetti ai servizi per gli immigrati presenti in provincia di Varese, anche alla luce delle modifiche normative e procedurali introdotte in materia di ricongiungimento familiare rispettivamente dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2008, e dalle Circolari del Ministero dell Interno 4 aprile 2008 n. 1575 e 9 aprile 2008 n. 1639. In queste pagine sono raccolti i quesiti più frequenti posti agli operatori dagli utenti della Rete territoriale di sportelli per l immigrazione, a cui si è cercato di fornire risposte il più possibile esaustive, avvalendosi della preziosa collaborazione dei funzionari dello Sportello Unico per l Immigrazione della Prefettura di Varese e dell Ufficio Immigrazione della Questura di Varese. 2

1) Qual è la normativa di riferimento? La normativa di riferimento è il Testo Unico sull immigrazione (Decreto Legislativo 286/1998 (art. 29 e 29 bis) coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 189/2002) e successive modifiche (Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 160, Circolari del Ministero dell Interno 4 aprile 2008 n. 1575 e 9 aprile 2008 n. 1639). 2) Chi può richiedere il ricongiungimento familiare? Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dagli stranieri titolari di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi umanitari, per protezione sussidiaria, per attesa cittadinanza o per motivi familiari. 3) Per quali familiari si può richiedere? Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso; sono minori i figli di età inferiore ai diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; c) figli maggiorenni a carico qualora, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%); d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; e) è consentito l ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell altro genitore; f) degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 3

N.B. Se gli stati di cui alle lettere b), c) e d) non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un autorità riconosciuta, o comunque sussistono fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, sulla base dell esame del DNA, effettuato a spese degli interessati. 4) Quali requisiti si devono dimostrare per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare? Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall Asl competente per territorio. N.B. Nel caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni quattordici, il certificato comunale può essere sostituito da: a) una dichiarazione di ospitalità del titolare dell alloggio (mod. S1); b) copia dell atto di proprietà o contratto di locazione/comodato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria e i ricercatori stranieri presenti in Italia che chiedono il ricongiungimento familiare non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito. di un reddito mimino annuo derivante da fonti lecite non inferiore all importo annuo dell assegno sociale aumentato della metà dell importo dell assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per chi presenta la domanda nel corso dell anno 2016, ad esempio, occorrerà un reddito di 8.737,50 euro; se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare; di 11.650 euro, se si richiede il ricongiungimento di due familiari; di 14.562,50 euro, se si richiede il ricongiungimento di tre familiari; di 17.475 euro, se si richiede il ricongiungimento di quattro familiari ecc. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell importo annuo dell assegno sociale (11.650 euro). N.B. Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari a carico precedentemente ricongiunti e di eventuali figli nati in Italia già inseriti nel permesso di soggiorno. 4

Secondo le norme in vigore, inoltre, nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari (genitori, figli o coniuge) conviventi con il richiedente. In ogni caso, la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all importo annuo dell assegno sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata dell unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d origine. (Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - procedimento C-578/08); di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo. 5) Per la dimostrazione del requisito abitativo, il richiedente può indicare un alloggio diverso dalla propria residenza? In base a quanto precisato nella Circolare del Ministero dell Interno 4 aprile 2008 n. 1575, il requisito della sussistenza della disponibilità di un alloggio adeguato potrà considerarsi soddisfatto sia nel caso in cui il richiedente intenda trasferirsi in esso all arrivo dei familiari ricongiunti, sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare ai familiari con cui effettua la ricongiunzione una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria. 6) La mancanza di un reddito proprio da parte di chi esercita il diritto al ricongiungimento familiare impedisce il rilascio del nulla osta? Il Ministero dell Interno, sempre nella Circolare 4 aprile 2008 n. 1575, ha chiarito che, ai fini dell accertamento del requisito economico, in mancanza di un reddito proprio da parte di chi esercita il diritto al ricongiungimento familiare, possa considerarsi quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente. 7) Come si inoltra la richiesta di ricongiungimento familiare? Dal 10 aprile 2008 è entrata in vigore una nuova procedura informatizzata di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l Immigrazione. I modelli in formato elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili nella sezione Ricongiungimenti familiari del sito del Ministero dell Interno (www.interno.it). Tali modelli possono essere compilati direttamente al computer e inoltrati con procedura telematica allo Sportello Unico per l Immigrazione competente. 5

8) A chi ci si può rivolgere per avere un aiuto nella compilazione della domanda? I servizi aderenti alla Rete territoriale di sportelli per l immigrazione coordinati dalla Provincia di Varese, i Comuni abilitati, le associazioni di datori di lavoro, le organizzazioni sindacali e i patronati, autorizzati ad accedere al sistema, possono effettuare le richieste di ricongiungimento familiare per conto degli interessati. 9) Quali documenti si devono preparare per la compilazione della domanda? Al momento della compilazione della domanda, occorre disporre di: - marca da bollo da euro 16; - passaporto del richiedente; - permesso di soggiorno del richiedente (+ eventuale ricevuta dell assicurata postale in caso di richiesta con permesso di soggiorno scaduto); - fotocopia del passaporto dei familiari per il quale si richiede il ricongiungimento familiare; - certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall ufficio tecnico del Comune in cui alloggerà il familiare ricongiunto o certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall Asl competente per territorio; - ultima busta paga del richiedente; - contratto di lavoro del richiedente; - ultimo CUD/dichiarazione dei redditi del richiedente; - relazione contabile relativa all anno in corso (per i lavoratori autonomi). 10) Cosa succede dopo l inoltro telematico della richiesta? Successivamente all inoltro telematico della richiesta, è disposta la convocazione del richiedente da parte Sportello Unico per l immigrazione presso la Prefettura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Al momento della convocazione lo straniero dovrà esibire tutta la documentazione in originale relativa alla propria condizione lavorativa ed alloggiativa e l originale della marca da bollo da 16 euro già utilizzata per la presentazione della domanda. Il rilascio del nulla osta avverrà in un secondo momento, previa valutazione dell istanza e della documentazione presentata. 11) Quali documenti si devono presentare al momento della convocazione in Prefettura? I documenti richiesti al momento della convocazione in Prefettura sono: - originale della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda; - permesso/carta di soggiorno del richiedente + 2 fotocopie; 6

- ricevuta dell assicurata postale (se il permesso di soggiorno è scaduto) + 2 fotocopie; - passaporto del richiedente + 1 fotocopia; - fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungere; - certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del richiedente; - contratto di affitto/rogito/comodato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda + 2 fotocopie. N.B. se il richiedente è ospite, dovrà allegare dichiarazione redatta dal titolare del contratto di affitto/rogito sul modello S2, attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti. Anche il titolare di un contratto di affitto/comodato dovrà presentare il modello S1 o T1 compilato dal proprietario dell alloggio (+ 1 fotocopia) e 2 fotocopie del documento di identità del proprietario di casa. - certificato di idoneità alloggiativa (da richiedere all Ufficio Tecnico del Comune di residenza) oppure certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall Asl competente per territorio in originale + 1 fotocopia. N.B. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiava può essere sostituito da: - una dichiarazione di ospitalità del titolare dell alloggio su mod. S1 (originale + fotocopia) - contratto di affitto/rogito/comodato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda + 2 fotocopie; In base alla tipologia di lavoro svolto, si dovrà inoltre presentare: Lavoratori dipendenti: - ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento). - Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso del modello CUD/dichiarazione dei redditi, l autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l indicazione del reddito presunto del lavoratore. Lavoratori domestici: - ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l Impiego), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi 7

al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulta l attuale rapporto di lavoro. Lavoratori autonomi: a) Ditta individuale Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l attività è stata avviata da più di un anno); una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all intero periodo lavorativo (se l attività è stata avviata da meno di un anno). b) Società Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all intero periodo lavorativo (se l attività è stata avviata da meno di un anno). c) Collaborazione a progetto fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all INPS, fotocopia modello Unico. d) Socio lavoratore Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, modello Unico. e) Liberi professionisti iscrizione all albo, modello Unico con ricevuta di presentazione. N.B. Il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In caso di reddito congiunto con un familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sopra specificata documentazione anche relativa al reddito del familiare stesso. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno invece dimostrare la sussistenza di questo requisito. 12) Cosa succede dopo il rilascio del nulla osta? Una volta conclusa la prima fase di accertamento dei requisiti oggettivi, lo Sportello Unico per l immigrazione rilascia il nulla osta per il ricongiungimento familiare entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso 8

presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia. Il nulla osta viene trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso. 13) Dove si presenta la documentazione comprovante il legame di parentela? I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L Aja, 1961). Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. N.B. Per il ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni è richiesta una assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo. 14) Cosa succede nel caso in cui il rifugiato politico, in ragione del suo status, non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari? Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatico-consolare nel Paese di origine o provenienza dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. E inoltre possibile fare ricorso ad altri mezzi atti a provare l esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei del Ministero degli Affari Esteri. N.B. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall assenza di documenti probatori. 15) Come si documenta lo stato di salute dei figli maggiorenni a carico? 9

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento, anche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati. N.B. Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine. 16) Anche i cittadini italiani devono richiedere il nulla osta per ricongiungere un familiare o il coniuge straniero? No, i cittadini italiani non devono richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per ricongiungere un familiare (ascendenti o discendenti in linea retta, anche del coniuge) o il coniuge straniero. Il familiare o il coniuge straniero di cittadino italiano presenta la richiesta di visto direttamente all Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese di origine o residenza. 17) E possibile richiedere il ricongiungimento familiare con il permesso di soggiorno scaduto? In base a quanto stabilito dalla Direttiva del Ministro dell Interno del 5 agosto 2006, il mancato rispetto del termine dei venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi. Pertanto, anche lo straniero titolare di permesso di soggiorno scaduto, che abbia presentato istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma, può richiedere il ricongiungimento dei propri familiari. 18) E possibile richiedere il ricongiungimento familiare se si è ancora in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato? La Direttiva del Ministro dell Interno del 20 febbraio 2007 stabilisce che lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, compreso, quindi, il diritto all unità familiare. Possono pertanto presentare la domanda di ricongiungimento anche coloro che sono ancora in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; per ritirare il nulla osta bisognerà però attendere di essere in possesso del permesso di soggiorno. 10

19) In cosa consiste la procedura per familiari al seguito? Per favorire il diritto all unità familiare, al titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato collegato a un contratto di lavoro di durata non inferiore a un anno, al titolare di visto per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. Ai fini della richiesta di nulla osta è possibile avvalersi di un procuratore, autorizzato a presentare l istanza di nulla osta per familiari al seguito per conto dello straniero che ha ottenuto il visto d ingresso per i motivi sopra specificati. 20) Quale documentazione serve? Per i familiari al seguito si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione, integrata da: - fotocopia di un documento personale del delegato; - delega a favore di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta sull apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare di fronte al funzionario del Consolato. 21) Dove si richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari? Entro otto giorni dall ingresso in Italia, il familiare ricongiunto o al seguito deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l Immigrazione di Varese, Via Frattini, 1 per la richiesta di permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico compila e consegna all interessato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno (modello 209). Il familiare ricongiunto dovrà quindi recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per spedire la domanda di permesso di soggiorno compilata presso lo Sportello Unico. L Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password), tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica. L Ufficio postale consegnerà una comunicazione contenente la data della convocazione presso gli Uffici della Questura che procederà quindi ai rilievi foto-dattiloscopici (fotosegnalamento e impronte digitali). Per conoscere se il proprio permesso di soggiorno è pronto, ci si può rivolgere allo Sportello immigrati del distretto di residenza muniti del codice pratica attribuito dalla Questura di Varese al momento del fotosegnalamento oppure ci si può collegare al sito www.poliziadistato.it. 11

22) Quali diritti si hanno nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia? La Circolare del Ministero dell Interno 2 agosto 2007 n. 43 prevede la possibilità per gli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia di richiedere l iscrizione anagrafica. A tal fine sarà sufficiente l esibizione del visto di ingresso, della ricevuta rilasciata dall Ufficio postale attestante l avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico. In base a quanto stabilito nella Circolare del Ministero della Salute 19 novembre 2007, il cittadino straniero in possesso di nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico può inoltre richiedere l iscrizione al Servizio sanitario nazionale, esibendo la stessa documentazione prevista per l iscrizione anagrafica. 23) Cosa permette di fare il permesso di soggiorno per famiglia? Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente: - l accesso ai servizi sanitari (es. iscrizione al Servizio sanitario nazionale); - l iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; - lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo; - l iscrizione negli elenchi dei Centri per l Impiego. 12

Fonti: Sportello Unico per l Immigrazione della Prefettura di Varese Ufficio Immigrazione della Questura di Varese Sito del Ministero dell Interno (www.interno.it) Sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) www.meltingpot.org www.integrazionemigranti.gov.it Riferimenti normativi: Testo Unico sull immigrazione (Decreto Legislativo 286/1998 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 189/2002) Direttiva del Ministro dell Interno del 5 agosto 2006 Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 160 Direttiva del Ministro dell Interno del 20 febbraio 2007 Circolare del Ministero dell Interno 2 agosto 2007 n. 43 Circolare del Ministero della Salute 19 novembre 2007 Circolare del Ministero dell Interno 5 marzo 2008 Circolare del Ministero dell Interno del 4 aprile 2008 n. 1575 Circolare del Ministero dell Interno del 9 aprile 2008 n. 1639 Circolare del Ministero dell Interno 28 ottobre 2008 n. 13 Circolare del Ministero dell Interno del 17 febbraio 2009. Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell art. 29 del T.U. sull immigrazione come modificato dal d.lgs. 160/08. Assicurazione sanitaria Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2009, n. 4537. Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne Nota del Ministero del Lavoro del 4 maggio 2009. Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell art. 29 del testo unico immigrazione, come modificato dal d.lgs. n. 160 del 3.10.2008 Circolare del Ministero dell Interno dell 8 maggio 2009. Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell art. 29 del testo unico immigrazione, come modificato dal d.lgs. n. 160 del 3.10.2008. Rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrasessantacinquenni. Assicurazione sanitaria 13

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