N. R.G. 12648/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12648/2010 promossa da: ARMIDO VIVIANI (C.F. VVNRMD43R26F551T), con il patrocinio dell avv. Saverio Bartoli. ATTORE GABRIELE BERLINCIONI GIULIANO BERLINCIONI JACOPO BERLINCIONI contro CONVENUTI, CONTUMACI Oggetto: azione di nullità o revocatoria dell atto istitutivo di un Trust e revocatoria di una donazione. Conclusioni per l attore: in citazione: 1) con riguardo all atto dispositivo contenuto nel trust Berlincioni 1 dichiarare: a) in tesi affetto da nullità; b) in ipotesi inefficace nei confronti dell attore, ex art. 2901 e segg. CC, detto atto dispositivo, con il quale il convenuto disponente Gabriele Berlincioni ha trasferito al convenuto trustee Giuliano Berlincioni, a vantaggio del convenuto beneficiario Jacopo Berlincioni, le seguenti partecipazioni sociali: a) quota nella Immobiliare Monet Srl con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro 17.160,00, pari al 33% del capitale sociale; b) quota nella Diario Rosso Srl con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro pagina 1 di 5
8.400,00, pari all 80% del capitale sociale; 2) con riguardo alla donazione stipulata dal convenuto Gabriele Berlincioni con il figlio convenuto Jacopo Berlincioni avente ad oggetto le seguenti partecipazioni sociali: a) quota nella Orsanmichele Srl con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro 40.500,00, pari al 45% del capitale sociale; b) quota nella En-Eco Energy For Ecology Srl con sede in via Odorico da Pordenone n. 32 Firenze, pari a nominali euro 10.026,00, pari al 10% del capitale sociale; dichiarare la stessa inefficace nei confronti dell attore, ex artt. 2901 e segg. CC. Con ordine al competente Registro delle Imprese di provvedere alla pubblicità di legge della sentenza, con esonero da qualunque responsabilità al riguardo. Vinte le spese sia del giudizio di merito che del procedimento cautelare ante causam, ivi inclusa la maggiorazione del 12,50% prevista in Tariffa.. FATTO E DIRITTO Premesso in fatto che: con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Armido Viviani ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, i predetti convenuti per sentire accogliere le domande sopra riprodotte, a sostegno delle quali ha dedotto che: con contratto del 15.01.2007 aveva venduto alla Berlincioni G. Srl il 60% del capitale della Metaltech Spa, al prezzo di euro 1.250.000,00; il prezzo di vendita, da corrispondersi in più tranches, era stato cambializzato a mezzo di titoli avallati da Gabriele Berlincioni; dal 31.03.2010 era cessato il pagamento del prezzo, con ciò residuando a carico dell avallante un debito di euro 260.000,00, cui doveva aggiungersi l importo di euro 176.000,00 del quale Gabriele Berlincioni si era riconosciuto debitore, verso l esponente, con scrittura privata del 27.11.2009; tanto la società venditrice che il garante erano ormai decaduti dal beneficio del termine di pagamento delle rate del prezzo, a causa del dissesto finanziario in cui entrambi versavano; in data 12.02.2010 Gabriele Berlincioni aveva compiuto una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio, compresi la costituzione del Trust Berlincioni 1, affetto da diversi profili di nullità o, comunque, revocabile, a mente dell art. 2901 CC, e la donazione di quote di pagina 2 di 5
partecipazioni sociali a favore del figlio Jacopo Berlincioni; i convenuti non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci; la causa, istruita sulle produzioni documentali dell attore che, in data 28.11.2012, ha depositato delle note finali autorizzate, è stata trattenuta in decisione, nelle forme dell art. 281 quinquies CPC, all udienza del 5.12.2012; osserva il Tribunale che la domanda dell attore è fondata nei limiti di seguito specificati. Sostiene l attore che l atto istitutivo del Trust Berlincioni 1, datato 12.02.2010, sarebbe affetto da nullità per i seguenti motivi: a) perché trattasi di Trust interno; b) perché in contrasto con la disciplina dell art. 2645 ter CC; c) perché affetto da numerose clausole nulle. La prospettazione dell attore non è convincente. In primo luogo, costituisce un approdo giurisprudenziale ormai pacifico quello che riconosce cittadinanza, nell ordinamento italiano, al cd Trust interno, cioè ad un Trust privo degli elementi della transnazionalità, fatta eccezione per la legge regolatrice dell istituto che deve essere una legge di un altro ordinamento (nella specie: la legge dello Stato di Guernsey). Neppure si condivide la prospettazione dell attore secondo cui l atto istitutivo del Trust sarebbe viziato da invalidità per la divergenza della sua disciplina rispetto alle previsioni dell art. 2645 ter CC, in tema di atti di destinazione di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, rispetto a determinate categorie di soggetti. A tale proposito si deve osservare che vi è una notevole divergenza tra la ratio dell istituto appena evocato e quella propria del Trust, seppure entrambe le tipologie negoziali producano la segregazione del patrimonio del disponente nell interesse di un beneficiario o di un determinato programma. Non coglie nel segno, a giudizio del Tribunale, neppure la censura di nullità rivolta dall attore a talune clausole del negozio costitutivo che, a suo giudizio, determinerebbero la nullità dell intero negozio, a mente dell art. 1419 CC. pagina 3 di 5
E infatti da escludere, a giudizio del Tribunale, l essenzialità delle clausole nn. 8.2 lett. L, 8.4 e 12.2. Ne consegue la reiezione della domanda di nullità dell atto costitutivo del Trust. E invece fondata la domanda revocatoria ex art. 2901 CC dell atto costitutivo del Trust nella parte in cui ad esso sono destinate le partecipazioni sociali del disponente nell Immobiliare Monet Srl e nella Diario Rosso Srl. La circostanza che il disponente Gabriele Berlincioni sia debitore di ingenti somme, nei confronti dell attore, emerge per tabulas dai titoli cambiari avallati dal convenuto e dalla convenzione inter partes del 27.11.2009, nella quale, in buona sostanza, lo stesso convenuto si riconoscere debitore nei confronti del sig. Viviani dell importo di euro 176.000,00. Quanto ai profili dell eventus damni e della scientia damni è da sottolineare che il debitore, con una complessa attività dismissiva del proprio patrimonio, consistita non solo nella costituzione del Trust e nella donazione oggetto di causa, ma anche, nella costituzione, nello stesso periodo, di altro Trust e nel conferimento dei propri cespiti immobiliari in fondo patrimoniale, ha deliberatamente alienato i propri beni, con ciò annullando la generica garanzia del credito, su cui poteva fare affidamento l attore, rappresentata dal proprio patrimonio, come stabilito dall art. 2740 CC. Le stesse considerazioni comportano la revoca della donazione di quote sociali del 12.02.2010 compiuta da Gabriele Berlincioni a favore di Jacopo Berlincioni. Le spese processuali, liquidate in dispositivo in base al valore della controversia (scaglione da euro 100.001 fino a euro 500.000,00, in ragione dell ammontare del credito dell attore), seguono la soccombenza. PQM Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda dell attore di nullità dell atto costitutivo del Trust Berlincioni 1 istituito in data 12.02.2010 con atto pubblico del Notaio Ernesto Cudia, repertorio n. 30.214, raccolta n. 14.406; pagina 4 di 5
in accoglimento della domanda ex art. 2901 CC dell attore, dichiara inefficace e, per l effetto, revoca nei confronti di Armido Viviani: - il medesimo atto pubblico nella parte in cui il disponente Gabriele Berlincioni trasferisce al trustee Giuliano Berlincioni le seguenti partecipazioni sociali: a) quota nella Immobiliare Monet Srl, con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro 17.160,00, pari al 33% del capitale sociale; b) quota nella Diario Rosso Srl, con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro 8.400,00, pari all 80% del capitale sociale; - la donazione del 12.02.2010, stipulata per atto pubblico del Notaio Ernesto Cudia, repertorio n. 30.217, raccolta n. 14.409, con la quale Gabriele Berlincioni dona a Jacopo Berlincioni che accetta, le seguenti partecipazioni sociali: a) quota nella Orsanmichele Srl, con sede in via Piagentina n. 37 Firenze, di nominali euro 40.500,00, pari al 45% del capitale sociale; b) quota nella En-Eco Energy For Ecology Srl, con sede in via Odorico da Pordenone n. 32 Firenze, pari a nominali euro 10.026,00, pari al 10% del capitale sociale; ordina che si provveda alla pubblicità della sentenza nel Registro delle Impresa, con esonero da responsabilità; condanna i convenuti, in solido, a pagare all attore le spese processuali che liquida in euro 1.000,00 a titolo di spese, in euro 8.950,00 a titolo di compenso, oltre all IVA e al CPA come per legge. Firenze, 11 dicembre 2012 Il Giudice dott. Riccardo Guida pagina 5 di 5