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Accademia di Belle Arti L Aquila STATUTO INDICE TITOLO I Principi Generali e Direttivi Art. 1 - Finalità e funzioni Art. 2 Autonomia Didattica e di ricerca Art. 3 Pari opportunità Art. 4 Ricerca, istruzione superiore e formazione Art. 5 Diritto allo studio ed interventi a favore degli studenti Art. 6 Interventi a favore del personale Art. 7 Rapporti con l esterno TITOLO II Strutture Didattiche e Di Ricerca Scientifica Art. 8 Ordinamento degli studi Art. 9 Attività didattiche Art. 10 Strutture di servizio e di supporto Art. 11 Anno accademico e decorrenza dei mandati TITOLO III Organizzazione Amministrativa ed Organi Art. 12 Organi Art. 13 Presidente Art. 14 Direttore Art. 15 Consiglio Accademico Art. 16 Collegio dei Professori Art. 17 Consiglio di Amministrazione Art. 18 Consulta degli Studenti Art. 19 Strutture Amministrative e Tecniche Art. 20 Nucleo di Valutazione Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti Art. 22 Norme Finali e Transitorie TITOLO I PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVI Art. 1 Finalità e funzioni 1. L Accademia di Belle Arti dell'aquila, sita in l Aquila via Leonardo da Vinci n. 3, è un istituzione pubblica, sede primaria di ricerca artistica e scientifica, istruzione superiore e formazione. Essa ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza ed una didattica collegata all arte ed all acquisizione della ricerca nel campo artistico. 2. L Accademia ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. 3. L Accademia elabora ed attua i propri programmi di sviluppo anche attraverso il confronto e la collaborazione con Istituzioni Universitarie ed enti di ricerca nazionali ed internazionali. 4. L Accademia formula, in piena autonomia, i propri piani di sviluppo, sulla base di programmazione e capacità di iniziativa, nell'ambito degli indirizzi generali di pianificazione nazionale. 5. L Accademia favorisce la discussione ed il confronto su problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno dell Istituto nonché la sua diffusione all'esterno. 6. L'organizzazione delle strutture dei servizi deve comportare l'assunzione di responsabilità del personale e prevedere strumenti per la valutazione dell efficienza delle attività svolte. 7. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nei regolamenti interni. Art. 2 Autonomia didattica e di ricerca L organizzazione e lo svolgimento dell attività didattica r scientifica avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori nell ambito della programmazione artistica. Per la valutazione dell'attività di ricerca si utilizzano i criteri generalmente adottati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, dei principi degli ordinamenti didattici accademici fissati nell'ambito della pianificazione didattica dell Accademia, del diritto degli studenti ad una istruzione e formazione di elevata qualificazione. Art. 3 Pari opportunità 0L Accademia garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera previsti dalle norme vigenti. Art. 4 Ricerca, Istruzione superiore e formazione

0 1. L Accademia provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale. 12. L Accademia provvede ai livelli di istruzione e formazione nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nei regolamenti di autonomia statutaria, didattica e amministrativa, previsti dalla legge 508 del 21 Dicembre 1999. 23. L Accademia promuove collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca italiani e stranieri e può prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosità artistica e scientifica del proprio personale. 34. L Accademia realizza le sue finalità attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo organizza con cadenza di norma triennale, un confronto aperto a tutte le componenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito artistico, scientifico, didattico ed amministrativo e per la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo. 4 Art. 5 Diritto allo studio ed interventi a favore degli studenti 1. L Accademia, con l'intento di garantire la realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente per migliorare la condizione degli studenti, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. 2. L Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni e borse di studio ed attivare forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche degli studenti. 3. L Accademia, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio. 4. L Accademia, anche avvalendosi di associazioni, nonché della collaborazione di altri enti ed istituzioni: a) promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali; b) cura l'orientamento per l'accesso agli studi accademici e per la futura attività professionale; c) favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività nei settori culturale, sportivo e ricreativo. Art. 6 Interventi a favore del personale 01. L Accademia, al fine di valorizzare la professionalità del personale tecnico- amministrativo, precisandone compiti e responsabilità, ne favorisce e cura con apposite iniziative l'aggiornamento permanente e la qualificazione professionale, autonomamente o con enti abilitati, per il raggiungimento dei fini istituzionali. 12. In tale quadro L Accademia si impegna ad attivare con le organizzazioni sindacali un rapporto trasparente e continuo nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità. 23. L Accademia, ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, favorisce e sostiene servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali ed attività formative per tutto il personale docente e non docente. Art.7 Rapporti con l'esterno 1. Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, l Accademia sviluppa rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze. 2. Al fine di sviluppare i rapporti tra L Accademia ed il territorio, si prevede la costituzione di Comitati tecnico scientifici permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del Comune, dell'amministrazione Provinciale e della Regione nonché di altri enti. 3. L Accademia promuove e favorisce forme di interscambio con professori, assistenti, ricercatori e studenti di Università ed Accademie di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità, anche con interventi di natura economica. 4. L Accademia in collaborazione con Università, Enti Pubblici e privati, anche internazionali, può istituire centri e strutture per attività di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi anche mediante forme associative di diritto privato. 5. L Accademia può avvalersi della collaborazione di altre Accademie, Università, Enti Pubblici e privati per attività didattiche, tramite specifici accordi, con la facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, per l'istituzione di nuovi corsi di studio o strutture didattiche in comune in conformità ai regolamenti governativi di cui all art. 2 co. 7 della Legge 508/99. 6. L Accademia può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.. La partecipazione è deliberata dal Consiglio Accademico sentito il consiglio di Amministrazione, e

deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste; b) previsione di un Comitato Tecnico-Scientifico a partecipazione almeno paritetica; c) espressa previsione degli oneri di spesa e costi di gestione; e) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all Accademia; f) designazione autonoma dei rappresentanti dell'accademia da parte del Consiglio Accademico. 7. L Accademia in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, può partecipare alla promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere artistico, culturale, formativo, scientifico, tecnologico. 8. L Accademia può prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento interno e su parere del Consiglio Accademico. TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA Art.8 Ordinamento degli studi 1. L Accademia si articola in corsi di studio, disciplinati dal regolamento didattico. 0 L Accademia è organizzata in strutture didattiche composte da professori e assistenti in base al corso di studio di riferimento. 1Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia le strutture didattiche collaborano nella programmazione e nello sviluppo dell'attività didattica e scientifica, proponendo un piano annuale dell attività di ricerca, al consiglio Accademico. 2L Accademia dispone di una propria dotazione organica di Professori ed Assistenti. 32. L Accademia, in relazione all'ottimale raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere attività attraverso sedi decentrate, nel rispetto del Regolamento di cui all art. 2 comma 7 della Legge 508/99. 43. L Accademia ha facoltà di partecipare alla costituzione di Politecnici delle Arti, nei quali possono confluire le istituzioni dell Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché strutture dell Università, nel rispetto del Regolamento di cui all art. 2 comma 7 della Legge 508/99 5Ai Politecnici delle Arti si applicano le disposizioni di cui alla L.508/99, art.2. Art.9 Attività didattiche L Accademia promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio necessari i per acquisire i seguenti titoli: Diplomi Accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico. Può inoltre istituire, in conformità alla normativa vigente, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente e master. L Accademia garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione ed il coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici. L Accademia sviluppa iniziative di orientamento agli studi accademici ed alle attività professionali specializzanti. Art.10 Strutture di servizio e di supporto Costituiscono strutture di servizio e di supporto i laboratori la biblioteca; il teatro; il centro di servizio Erasmus per la mobilità internazionale di docenti assistenti e studenti; L Accademia può inoltre disporre l'attivazione di musei e di altre strutture in settori di specifico interesse nel campo artistico, una parte delle risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalità disciplinate dal regolamento interno. Le strutture indicate nel primo capoverso sono dotate di autonomia di programmazione e di spesa per le risorse finanziarie provenienti da eventi esterni o collaborazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Attraverso apposita commissione per la biblioteca, l Accademia sviluppa, organizza ed acquisisce la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio librario, documentale e multimediale di interesse per l Istituzione, nonché promuove e realizza la diffusione dell'informazione bibliografica. La biblioteca è struttura permanente, dotata di risorse di personale e di spazi assegnati. Il Consiglio Accademico stabilisce le linee di indirizzo ed i criteri generali di funzionamento nonché di valutazione del servizio. Art.11 Decorrenza dei mandati

I mandati relativi al Direttore ed alle altre cariche Accademiche decorrono con l'inizio dell'anno accademico. Il regolamento interno disciplina le procedure di conferimento di un nuovo mandato nel caso di conclusione anticipata per dimissioni od altre cause. Frazioni di anno inferiori ai sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato. Le elezioni del Direttore sono indette almeno sei (6) mesi prima della scadenza del mandato dandone adeguata comunicazione a tutti gli interessati. TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANI Art.12 Organi Sono organi necessari dell Accademia: Il Presidente Il Direttore; Il Consiglio Accademico; Il Consiglio di Amministrazione; Il Collegio dei Revisori Il Nucleo di valutazione Il Collegio dei professori La Consulta degli studenti Art.13 Presidente Il Presidente è rappresentante legale dell Istituzione, salvo quanto previsto dall articolo 6 comma 1 del regolamento del 28 febbraio 2003 n 132, recante i criteri di autonomia statutaria a norma della legge 508 del 21 dicembre 99. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l ordine del giorno Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico, entro una terna di personalità di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro. Il Consiglio Accademico effettua la designazione entro 30 giorni, decorsi i quali il Ministro procede direttamente alla nomina, prescindendo dalla designazione. Art.14 Direttore Il Direttore è responsabile dell andamento didattico, scientifico ed artistico dell Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica Presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori, coordinandone le attività, sovrintendendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva utile. Il Direttore a) controlla l'efficiente funzionamento della struttura Accademica b)emana i regolamenti deliberati dal Consiglio Accademico e le loro modifiche; c) impartisce le direttive per la corretta applicazione delle norme dello Statuto, dei regolamenti. d) stipula le convenzioni ed i contratti di propria competenza; e) presenta al Ministero dell Istruzione dell'università e della Ricerca le relazioni previste a termine di legge; f) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione programmatica per l anno accademico, dopo aver acquisito il parere del consiglio Accademico; g) convoca e presiede i lavori dei Comitati tecnici scientifici dei corsi. h) svolge ogni altra funzione che gli sia conferita dai regolamenti dal D.P.R. N. 132/03 e dalla Legge 508/99. i) esercita l autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli assistenti in servizio nell Accademia, tra i docenti, con sette anni di servizio di ruolo nelle Accademie di Belle Arti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all art. 2 comma 7 lett.a) della Legge 508/99. In sede di prima applicazione, i requisiti per l incarico sono costituiti da pregressa esperienza professionale, acquisita, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali e di direzione. Il Direttore è eletto a maggioranza dei votanti. 0Il Direttore designa, tra i professori un Docente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento. 1Il Direttore è esentato, a sua richiesta, dallo svolgimento dell'attività didattica. 2 3

4Art.15 Consiglio Accademico 1. Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo delle attività didattiche artistiche, scientifiche e di ricerca 2. Determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all esercizio finanziario di riferimento. 3. Assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui ai punti 1 e 2. 4. Definisce le linee d intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica; 5. Delibera, in conformità al regolamento di cui all articolo 2 comma 7, lett. h ) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti, in conformità con l art. 8 comma 3 lett. d) D.P.R. 132/03. 6. Esercita competenze relative al reclutamento dei Professori previste dal regolamento N. 132/03 di cui all articolo 2 comma 7 lettera b) e dalla legge 508/99. 7. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione 8. Il Consiglio Accademico è costituito da: il Direttore, che lo presiede; otto docenti votati dal Consiglio dei Professori tra i docenti di comprovata professionalità, due studenti eletti dalla Consulta degli studenti. Il mandato ha durata triennale. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Art.16 Collegio dei professori Il collegio dei professori, convocato e presieduto, dal Direttore, è composto da professori ed assistenti in servizio presso l Istituzione: esso svolge attività di supporto al consiglio accademico. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, promuove la definizione dei compiti didattici; promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti; promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle arti, formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento; esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; avanza proposte sulle modifiche di Statuto; adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Art.17 Consiglio di Amministrazione 0Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'accademia. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 0approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo; 1definisce le piante organiche del personale docente e non docente su proposta del Consiglio Accademico, nei limiti della disponibilità di bilancio; 2assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'accademia, su parere del Consiglio Accademico; 3delibera l'ammontare dei contributi studenteschi, sentito il Consiglio Accademico; 0esamina le risultanze delle attività gestionali ed amministrative; 4esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento accademico, dallo Statuto e dai regolamenti; 1Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. 2Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Presidente; b) il Direttore; c) un Professore dell Istituzione, designato dal Consiglio Accademico; d) uno Studente designato dalla Consulta; e) un esperto di amministrazione nominato dal Ministro; Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo. 3La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di coordinatore di struttura didattica e di membro del consiglio accademico. I rappresentanti degli studenti nel consiglio accademico non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e non devono essere iscritti fuori corso. Art. 18 Consulta degli Studenti La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell'accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell art. 12 commi 1 e 3 del D.P.R. 132 del 28.02.03; L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Le competenze e le attribuzioni della Consulta degli Studenti sono disciplinate dall art.12 comma 1 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.

Art. 19 Strutture Amministrative e Tecniche Con apposito Regolamento, adottato ai sensi dell art. 13 D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, è disciplinata l organizzazione degli uffici a cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell Accademia. Alle strutture di cui il comma precedente è preposto il direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell istituzione. L incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all area direttiva ai sensi dell art. 13 del D.P.R.28.2.03, n.132. L incarico di direttore amministrativo può altresì essere attribuito a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Art. 20 Nucleo di Valutazione La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione sono disciplinate dall art. 10, commi 1, 2, 3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003. Il nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti Il collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell economia e delle finanze, che lo presiede e due designati del Ministero dell istruzione, dell Università e della Ricerca ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 132/03. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizione del codice civile in quanto compatibili. Art. 22 Norme Finali e Transitorie 1. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di apposite norme regolamentari. 2. Eventuali modifiche allo Statuto dell Accademia di Belle Arti di L Aquila sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, secondo la medesima procedura di approvazione dello Statuto medesimo 3. Gli organi dell Istituzione, ad eccezione del Collegio dei Professori, restano in carica fino al termine del loro mandato. 4. Le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d'atto dell'organo competente. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d'atto delle dimissioni. 5. Gli organi e le strutture dell'accademia non previsti dal presente Statuto decadono con l'entrata in vigore del presente.