Concessione d'uso di spazi interni alle sedi comunali per stazionamento distributori automatici di bevande calde, bibite, snack/merende per il periodo di anni tre dal 01.03.2016 al 28.02.2019. Indice CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Articolo 1 Oggetto della concessione. Articolo 2 Spazi dati in concessione d'uso. Articolo 3 - Requisiti di partecipazione. Articolo 4 Durata del servizio. Articolo 5 Canone minimo garantito. Articolo 6 Criterio di aggiudicazione. Articolo 7 - Caratteristiche dei distributori automatici. Articolo 8 - Caratteristiche dei prodotti e costo massimo. Articolo 9 Obblighi del Concessionario. Articolo 10 - Esenzioni responsabilità del Comune. Articolo 11 Tutela dei lavoratori. Articolo 12 Inadempienze contrattuali e sanzioni. Articolo 13 Subappalto e divieto di cessione del contratto. Articolo 14 - Revoca della Concessione. Articolo 15 - Spese Contrattuali. Articolo 16 Responsabile del procedimento. Articolo 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Articolo 18 Foro competente. Articolo 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Articolo 20 - Norme di rinvio. Articolo 1 Oggetto della concessione Il presente capitolato ha per oggetto la concessione d'uso di alcuni spazi all'interno degli edifici comunali per lo stazionamento di distributori automatici di bevande calde, fredde, snack, ecc.. Articolo 2 Spazi dati in concessione d'uso Il numero dei distributori automatici da installare in diverse sedi di uffici comunali è il seguente: UBICAZIONE Palazzo Comunale Piazza Vittorio Veneto n.12 Palazzo Comunale Piazza Gramsci n.12 Sede Polizia Municipale Via Firenze n.12 Nuova Biblioteca Comunale CiViCa Via della Conoscenza n.11 NUMERO E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI 2 Bevande calde (es. caffè, cioccalata, thè) 2 Bevande Fredde, snack, prodotti da forno (es. acqua,
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale. Il numero e la collocazione dei suddetti apparecchi sono puramente indicativi, potendo subire incrementi/decrementi in base alle esigenze della Amministrazione. Articolo 3 Requisiti di partecipazione E consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e dei soggetti indicati agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 1. Iscrizione C.C.I.A.A ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell Unione Europea, iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 163/2006, con indicazione dei nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la Società; 2. Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall art. 38 del D.lgs 163/2006; 3. Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/1999 ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge; 4. Inesistenza di alcun rapporto di controllo di cui all art. 2359 del C.C con altre imprese concorrenti, fatto salvo quanto previsto dall art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; 5. Avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato di Oneri e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione dell offerta. Articolo 4 Durata della concessione. La concessione avrà durata di anni tre con decorrenza dal 01.03.2016 fino al 28.03.2019. Ai sensi dell art.9 della direttiva n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), il Comune di Calenzano si riserva ove la normativa vigente al momento della scadenza del contratto lo consenta la facoltà di procedere al rinnovo o alla ripetizione del contratto a suo insindacabile giudizio valutato il servizio fornito nel suo complesso, le ragioni di pubblico interesse e ogni altro elemento utile e/o necessario a tale valutazione. Il contratto potrà essere prorogato per il periodo necessario all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento della nuova concessione. Articolo 5 Canone minimo garantito. Per l'intero periodo della concessione, il concessionario deve versare all'amministrazione Comunale un canone annuo per l'occupazione degli spazi nei quali saranno installati i distributori, anche ai fini di recuperare il consumo dell'energia elettrica e dell acqua, da determinarsi in base all'offerta presentata in sede di gara, in rialzo rispetto al canone minimo di 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) oltre IVA, se dovuta, nella misura di legge. Il canone dovrà essere versato anticipatamente entro il 1 marzo dell'anno di riferimento. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 11. Articolo 6 Criterio di aggiudicazione della gara L'aggiudicazione avverrà mediante offerta del canone annuale più alto rispetto all'importo posto a base di gara. In caso di offerte economiche uguali si procederà mediante sorteggio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di sospendere, rinviare o
annullare la gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Articolo 7 Caratteristiche dei distributori automatici Ogni distributore automatico dovrà erogare i prodotti con l'inserimento di monete e con la restituzione del resto nonché essere dotato di sistemi alternativi come chiavette o tessere per l'erogazione dei prodotti stessi. Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti esauriti. I distributori automatici dovranno, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e rispettare le norme vigenti per i distributori commerciali automatici per la vendita e segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto. Articolo 8 Caratteristiche dei prodotti e costo massimo Il Concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, per tutta la durata del contratto, delle bevande calde e fredde e degli alimenti preconfezionati (snack, crackers, merende dolci, patatine, ecc..) avendo cura di porre particolare attenzione alle scadenze e di ritirare eventuali prodotti scaduti o che non siano più in buone condizioni di conservazione. Tutti i prodotti offerti nei distributori automatici dovranno indicare in maniera chiara gli ingredienti in essi contenuti. Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monuso specifici per alimenti con paletta per mescolare. Dovrà essere prevista la possibilità di dosare la quantità di zucchero. Per i prodotti da forno e snack ( salati e merende dolci) i distributori automatici dovranno fornire almeno n.1 prodotto "senza zucchero/dietetico". Il prezzo per l'erogazione delle bevande calde e fredde tramite l'utilizzo di chiavette o tessere ricaribili non potrà essere superiore a quello di seguito indicato: Bevande Calde Caffè espresso, espresso lungo, espresso macchiato 0,45 Caffè d'orzo e caffè d'orzo macchiato 0,45 Latte 0,45 Cappuccino 0,45 Cioccolato 0,45 Thè al limone 0,45 Caffè, caffè macchiato e cappuccino decaffeinati 0,45 Eventuali erogazioni combinate: cappuccino + cioccolata, cappuccino + latte, ecc 0,45 Bevande fredde Acqua minerale oligominerale naturale e frizzante da 0,50 cl 0,40 Bibite in lattina da 0.33 cl 0,50 Bevande in tetrapack da 200 ml 0,50 La Ditta aggiudicataria non potrà, nel corso di validità del contratto, apportare ritocchi in aumento ai prezzi di cui sopra (con l'utilizzo di chiavette o tessere ricaribili), senza la preventiva autorizzazione del Comune di Calenzano su richiesta motivata dell'aggiudicatario.
Il prezzo dei prodotti di cui sopra a moneta (senza chiavetta o tessera) e quelli degli altri prodotti è individuato liberamente dalla ditta concessionaria. La Ditta potrà prevedere un eventuale sconto tramite l'utilizzo di chiavette o tessere ricaribili per l'erogazione di tutti gli altri prodotti Articolo 9 Obblighi del Concessionario L'installazione dei distributori automatici dovrà avvenire entro il 29 febbraio 2016 (in accordo con la ditta uscente) negli spazi indicati dalla Amministrazione Comunale. Le eventuali riparazioni dovranno essere eseguite con la massima celerità onde evitare disservizi all'utenza. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare la rimozione e la conseguente sostituzione degli apparecchi nel caso di frequenti difetti di funzionamento e/o per ragioni igienico - sanitarie. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria: I lavori necessari alla installazione dei distributori; Gli spostamenti dei distributori in altri spazi per esigenze della Amministrazione Comunale nonché il loro ritiro; La pulizia dei distributori; La manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo ed il ripristino dei distributori; Il costante rifornimento dei prodotti; Polizza per responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, compreso il Comune di Calenzano, derivanti dalla installazione e dall'uso dei distributori, da esibire alla stipula del contratto. Articolo 10 Esenzione responsabilità del Comune Il Comune di Calenzano è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla concessione. Il Comune di Calenzano non è responsabile per eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, atti vandalici riguardanti i medesimi. Articolo 11 Tutela dei lavoratori Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni e sulla prevenzione degli infortuni, assumendosi tutti gli oneri relativi. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento normativo e retributivo conforme alle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Articolo 12 Inadempienze contrattuali e sanzioni Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, l'installazione e gestione dei distributori nonchè il pagamento del canone non avvenga nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, il Comune contesterà per iscritto l'inadempienza o omissione con l'indicazione del termine entro cui lo stesso Concessionario dovrà ovviare al disservizio o al mancato pagamento del canone. Decorso tale termine il Comune potrà applicare una penale di 10,00 (dieci/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo. Articolo 13 Subappalto e divieto di cessione del contratto Al concessionario è fatto divieto di sub-appaltare, cedere o attribuire, anche in forma parziale, ad altri
soggetti la concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune di Calenzano, pena l immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese al Comune medesimo. Sono fatte salve le disposizioni di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alla cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda. Articolo 14 Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi: Mancato, tardivo o anche parziale pagamento del canone annuale; Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; Cessione del contratto; Cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario Gravi inadempienze contrattuali. Il Comune di Calenzano si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa. Articolo 15 - Spese contrattuali Le eventuali spese contrattuali sono a carico del concessionario. Articolo 16 Responsabile del Procedimento Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Della Gatta - Responsabile del Servizio Affari Legali, contenzioso, acquisti e provveditorato. Articolo 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Articolo 18- Foro Competente Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione del contratto, le parti potranno provare ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi del regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. In ogni caso, ove la controversia venga sottoposta all'autorità Giudiziaria, le parti stabiliscono la competenza inderogabile del foro di Prato. Articolo 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per l eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del Decreto stesso. Articolo 20 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara si rifà espresso rinvio alla normativa vigente.