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Conto corrente CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA FIDEJUSSIONI CON L ESTERO Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA VALSABBINA S.C.p.A. Sede Legale: Vestone (BS) Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 25121 Brescia Tel. 030 3723.1 Fax 030 3723.430 Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 P. Iva 00549950988 www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it Iscrizione Albo Banca d Italia: 2875 Codice ABI: 05116 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA FIDEJUSSIONI CON L ESTERO L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto etc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultano conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo di credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce e il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore. Principali rischi Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: Poichè l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; 01/10/2015 Foglio Informativo n. 10 1

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CREDITI DOCUMENTARI EMESSI (ITALIA/ESTERO) Apertura: Commissione di apertura (per mese o frazione): 0,30% con un minimo di 50,00 Spese: 25,00 Modifica: Spese: 40,00 (La variazione dell importo o della scadenza comporterà il percepimento di un conguaglio della commissione di apertura). Utilizzo con regolamento a vista: Utilizzo con regolamento differito: Commissione di accettazione credito a 1 mese: 0,375% con un minimo di 50,00 Commissione di accettazione credito a 2 mesi: 0,50% con un minimo di 50,00 Commissione di accettazione credito a 3 mesi: 0,60% con un minimo di 50,00 Commissione di accettazione credito a 4 mesi: 0,75% con un minimo di 50,00 Commissione di accettazione credito a 5 mesi: 1,00% con un minimo di 50,00 Commissione di accettazione credito a 6 mesi: 1,50% con un minimo di 50,00 Regolamento differito: Commissione di intervento: : 0,15% con un minimo di 4,00 Mancato utilizzo: Commissione di mancato utilizzo : 0,15% con un minimo di 50,00 Cambio: Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell esecuzione dell operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00%. Valute: Addebito in conto corrente: data operazione CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI (ITALIA/ESTERO) Diritto di notifica: 60,00 Spese di modifica: 60,00 Spese di trasferimento: 60,00 Commissione di trasferimento: 0,40% con un minimo di 200,00 01/10/2015 Foglio Informativo n. 10 2

Crediti non confermati: Crediti confermati: Ricezione: Commitment fee: *in % con un minimo di 50,00 Commissione di conferma (per trimestre o frazione): *in % con un minimo di 50,00 *Calcolata in percentuale sull importo del credito documentario ed eventuali maggiorazioni, per mese o frazioni e operazione per operazione, in relazione anche alla rischiosità della banca emittente. Utilizzo con regolamento a vista: Utilizzo con regolamento differito: Commissione di accettazione: *in % con un minimo di 50,00 *Calcolata in percentuale sull importo del credito documentario ed eventuali maggiorazioni, per mese o frazioni e operazione per operazione, in relazione anche alla rischiosità della banca emittente. Regolamento differito: Cambio: Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell esecuzione dell operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00%. Valute: Accredito in conto corrente per incassi in divisa: data operazione + 2 giorni lavorativi sulla base del calendario Forex; Accredito in conto corrente per incassi in Euro: valuta riconosciuta dalla banca corrispondente + 2 giorni lavorativi. CREDITI DOCUMENTARI STAND-BY Per le condizioni applicabili si rimanda alla voce GARANZIE del presente foglio informativo. GARANZIE Garanzie emesse: Spese di emissione: 150,00 Commissione di garanzia (per mese o frazione)*: 0,30% con un minimo di 50,00 Spese di modifica: 60,00 01/10/2015 Foglio Informativo n. 10 3

Garanzie ricevute: Spese di notifica: 60,00 Spese di modifica**: 60,00 *Per un mese si intende un lasso di tempo di 30 gg (l'operazione accesa il 10/12 e scadente il 10/1 conta un mese; l'operazione accesa il 10/12 e scadente l'11/1 conta due mesi). **La variazione dell'importo o della scadenza comporterà il percepimento di un conguaglio delle commissioni. Sono a carico del cliente eventuali spese reclamate da banche corrispondenti. RECESSO E RECLAMI RECESSO Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla banca con raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto immediato, senza applicazione di penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. In ogni caso di recesso, la banca applica le spese, previste dal presente contratto, per servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso. Nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale. Nel caso di Cliente che non sia consumatore o microimpresa, lo stesso Cliente può recedere, in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavvisi di almeno 45 giorni e la Banca può recedere in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso di almeno 1 giorno. RECLAMI Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può: a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8-25121 Brescia (posta elettronica: ufficioreclami@lavalsabbina.it posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'abf si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l improcedibilità della domanda, rivolgersi all ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell apposito registro ministeriale. 01/10/2015 Foglio Informativo n. 10 4

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Il Cliente prende atto: (I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. LEGENDA Cambio Divisa Data operativa Limite di orario di accettazione (Cut Off) EEA UE Calendario Forex Negoziazione Apertura Modifica Utilizzo Rischio Paese Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese. Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice. Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca risultano regolarmente aperti alla clientela. Limite di orario di una giornata operativa oltre il quale la Banca può considerare l ordine come ricevuto nella giornata operativa successiva. European Economic Association costituita dagli stati appartenenti all'unione Europea con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein Unione Europea Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi. Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese. Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand by letter of credit. e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o da chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, etc..) 01/10/2015 Foglio Informativo n. 10 5