ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Settore Territorio Area Ambiente e Sicurezza Medico competente: attività, responsabilità e rapporto con le strutture che forniscono servizi di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro Presentazione: Dr. Gianni Saretto - Unità Organizzativa Prevenzione Direzione Generale Sanità Regione Lombardia Milano, 16 febbraio 2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e Turismo di Forlì in data 22 dicembre 2005 NO rapporti di lavoro autonomi tra medico competente e struttura incaricata di svolgere la sorveglianza sanitaria Ragioni:.lettera della legge.certezza dell imputazione delle responsabilità..principio di tassatività
http://www.medicocompetente.it/ Accolta positivamente da molti Medici Competenti: occasione per migliorare i rapporti medici competenti / strutture che erogano prestazioni Sole 24 ore: è una sentenza a difesa di chi svolge quotidianamente un lavoro qualificato, contro la svalutazione della professionalità del Medico Competente Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) - ASL Scarsa rilevanza del problema
Interesse rispetto allo statuto funzionale della figura, ma con riferimento al passaggio: da medico, ove possibile, dipendente del Servizio sanitario nazionale a medico pubblico o privato, dipendente o meno del datore di lavoro esperienze Regione Emilia Romagna SPSAL lombardi
attenzione ai requisiti professionali soggettivi dei medici competenti art. 2, lett. d, nn 1, 2, 3 DL dicembre 2001, poi convertito: estensione della possibilità di svolgere l attività di MC anche ai medici specialisti in Igiene e in Medicina Legale Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" Linee Guida del programma di aggiornamento del medico del lavoro medico competente promosso dalla SIMLI
Requisiti formali della nomina atto delegabile, ma anche atto fiduciario da parte del datore verso il medico competente nominato Nota della Regione Lombardia del 2004 nomina ad personam non si ritiene possibile attivare impianti organizzativi basati sulla suddivisione del congiunto di obblighi previsti dall art. 17 del D.Lvo. 626/94 tale pratica spezzerebbe l attività unitaria della sorveglianza sanitaria tale opzione introdurrebbe inoltre un indeterminatezza della responsabilità Non accettabile la prassi di nominare da parte di Centri, Servizi Ospedalieri e Istituti universitari un medico competente individuato di volta in volta a seconda delle disponibilità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e Turismo di Forlì in data 23/02/2006 impossibilità di qualunque forma di sub delega
La modalità del rapporto di lavoro tra Medico Competente, strutture sanitarie e datori di lavoro ha determinato problemi nell applicazione della normativa specifica?
Nessun problema applicativo è mai sorto in relazione alla certezza delle responsabilità del MC reati contravvenzionali, oggetto di procedura secondo il D.Lgs. 758/94 delitti, a titolo di colpa ovvero a causa di negligenza o imperizia o imprudenza Come è possibile collegare la responsabilità penale del MC alla dipendenza/indipendenza dello stesso da un Centro?
Applicazione del principio di tassatività ad un aspetto totalmente organizzativo quale è quello del rapporto di lavoro tra MC e datore di lavoro. Regione Lombardia: scegliere la soluzione organizzativa più adeguata alla tutela della sicurezza e della salubrità del luogo di lavoro. Esempio: note su tirocinanti, volontari civili Principio: ciò che non è vietato si può fare.
Patronato INCA CGIL Seminario La sorveglianza sanitaria tra rito, business e buone pratiche dicembre 2005 le microimprese si avvalgono talora di organizzazioni in cui operano più medici competenti, gestite talora da organismi paritetici territoriali ed aventi lo scopo di fornire un servizio integrato e qualificato sull insieme delle tematiche di prevenzione dei rischi professionali
Risposta all istanza d interpello usata come pretesto per affrontare il tema più ampio dell inefficacia /scarsa qualità delle attività del MC Etica e professionalità nell attività del Medico del Lavoro Competente presentato al Congresso SIMLI di Montelsilvano nell ottobre 2001, Gruppo di lavoro nazionale SIMLII Ramistella, Cristaudo, et al. sotto retribuzione dei Medici del Lavoro e scarso potere contrattuale mera esecuzione di visite mediche esecuzione di visite in nome di altri medici competenti incaricati sottoscrizione di protocolli sanitari non giustificati dai rischi professionali
SINTESI La risposta ha trattato un problema non prioritario rispetto alle difficoltà interpretative e applicative degli artt. 16 e 17 del Dlgs 626/94. Interesse ai requisiti professionali soggettivi dei medici competenti Interesse ai requisiti formali della nomina: il MC è l unico titolare dei compiti di cui all art. 17, che deve svolgere direttamente non può delegare ad altri sanitari l esecuzione di tali compiti, anche quando operi nell ambito di una struttura sanitaria complessa
SINTESI Per contro, non sono emerse tensioni riferite allo statuto funzionale della figura del medico competente rispetto al problema affrontato dalla risposta all istanza dell interpello, ovvero quello del rapporto di lavoro che deve sussistere tra MC, centri e datore di lavoro Nessun problema applicativo è mai sorto in relazione alla certezza delle responsabilità del MC quando questi è legato a Centri in una posizione di indipendenza Non si ritiene applicabile il principio di tassatività ad un aspetto totalmente organizzativo quale è quello del rapporto di lavoro tra MC e datore di lavoro Negli indirizzi operativi riferiti ad aspetti organizzativi la Regione Lombardia adotta il criterio di consentire la soluzione organizzativa più adeguata alla tutela della sicurezza e della salubrità del luogo di lavoro.
SINTESI La risposta all istanza d interpello è stata usata come pretesto per affrontare un tema più ampio quello dell inefficacia /scarsa qualità Necessità di correggere le situazione di non corretto svolgimento delle attività previste a carico del medico competente Incertezze sui limiti dell applicazione delle risposte ad interpello e delle competenza delle ASL
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