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Mutuo Chirografario NUOVA SABATINI PLAFOND PMI BENI STRUMENTALI NUOVA SABATINI ai sensi dell articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A. Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall Armi, 1-31044 Montebelluna (TV) Sito Internet: www.venetobanca.it E-mail: posta@venetobanca.it Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283700 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 00208740266 Numero di iscrizione all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia: 4700 - Codice ABI n. 5035.1 - C.C.I.A.A. di Treviso n. 88163 Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d Italia: Gruppo Bancario Veneto Banca, cod. gruppo 5035.1 Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all Albo dei gruppi bancari in data 08.06.1992 cod. n. 5035.1 RISERVATO ALL OFFERTA FUORI SEDE Soggetto che entra in contatto con il cliente Nome Cognome Indirizzo Telefono E-mail CHE COS E IL MUTUO Il Mutuo Chirografario PLAFOND Beni Strumentali c.d. Nuova Sabatini è un Finanziamento in euro a medio/lungo termine da erogarsi con fondi della Cassa Depositi e Prestiti SpA, ai sensi della Convenzione stipulata tra CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ABI (Associazione Bancaria Italiana) - MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) di seguito convenzione per importi da un minimo di 20.000,00 euro fino ad un massimo di 2.000.000,00 e destinato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, che rispondono ai requisiti previsti nella Convenzione e comunque entro i limiti di plafond stabiliti da CDP, compresi agricoltura e pesca, con durata minima di 24 mesi e fino ad un massimo di 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento di 6 o 12 mesi, destinato all acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture operative già esistenti o da creare localizzate nel territorio nazionale. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell investimento e può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell ammontare del finanziamento). A fronte del finanziamento è prevista la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) direttamente alle PMI, di un agevolazione sotto forma di un contributo pari all ammontare degli interessi, calcolati sulla base di un piano di ammortamento convenzionale della durata di 5 anni con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDI Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo (denominata Il mutuo per la casa in parole semplici ) che aiuta ad orientarsi nella scelta del finanziamento, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito www.venetobanca.it nella sezione Trasparenza e presso tutte le filiali della banca. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Veneto Banca S.p.A. opera con il Fondo di Garanzia per le PMI, costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo). Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche. La garanzia del Fondo e in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche, consente alle stesse di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso. L impresa cliente ha la possibilità di richiedere l intervento del Fondo. In tal caso, Veneto Banca S.p.A., valuta l ammissibilità all intervento di Pag. 1 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

garanzia. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Nota Bene: Le condizioni indicate nel presente documento saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto dei limiti massimi pro tempore vigenti ai sensi della disciplina anti usura. QUANTO PUO COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Durata del Finanziamento (mesi) T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) TAEG 24 (indice + 0,400 % + 8,500 %) 8,929 % 10,52 % 60 (indice + 0,750 % + 8,500 %) 9,279 % 10,26 % Il tasso utilizzato nell esempio è quello rilevato dal Sole 24 Ore e pubblicato in data 30/09/2015 pari a 0,029 % (qualora il valore del parametro sia negativo, viene inteso convenzionalmente pari a 0,000%) + margine costo della provvista a breve CPD di periodo (alla data del 21/09/2015) + spread dell 8,500. Finanziamento a rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi - Capitale riferito ad un ipotetico finanziamento di globali 100.000,00. Nel calcolo del TAEG sono incluse le commissioni di istruttoria pari a 1.000,00 (1,000% di 100.000,00) e le spese di incasso rata di 2,07. La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l anno civile (365 gg.). Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l iscrizione dell ipoteca. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. TASSI (finanz. Tasso variabile) VOCI COSTI Minimo 20.000,00 Importo massimo finanziabile Massimo 2.000.000,00 Durata Fissa di : 2, 3, 4 o 5 anni Tasso di interesse nominale annuo Euribor 6 mesi 360 gg. + margine costo provvista a breve CDP + spread Parametro di indicizzazione Periodicità delle revisioni del tasso : trimestrali, con decorrenza del tasso 01/01-01/04-01/07-01/10; Rilevazione indice ai fini della stipula (tasso d ingresso): Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (*) dal quotidiano Il Sole 24 Ore l ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare che precede la stipula del finanziamento. Rilevazione indice ai fini delle revisioni periodiche del tasso: Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (*) dal quotidiano Il Sole 24 Ore l ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare. L eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione. (*) In caso di mancata uscita del quotidiano Il Sole 24 Ore o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall Euribor Panel Steering Committee il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare in questione. Pag. 2 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

In ottemperanza alla Convenzione ABI MiSE - CDP del 14 febbraio 2014 Plafond Beni Strumentali, a cui il Gruppo Veneto Banca ha aderito, la tabella delle condizioni economiche relative al costo della provvista, messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti, è disponibile sul sito internet: Margine costo provvista a breve da CDP (ovvero il costo del denaro che la CDP applica alla Banca) Il Gruppo Veneto Banca applicherà alle operazioni di finanziamento il margine di periodo (2, 3, 4 e 5 anni senza ponderazione zero ) riferito al Pre-ammortamento a Breve indicato nella tabella: Tier 1 Ratio > 7,00% e 9,00% N.B. : non potrà essere utilizzato il margine di periodo (2, 3, 4 e 5 anni con ponderazione zero ) Nei contratti tra la Banca e le PMI viene specificato che l operazione è perfezionata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, nonché i relativi costi e durata (condizioni economiche) riferiti alla data di messa a disposizione dei fondi da parte dell Ente Pubblico. TASSI (Finanz. Tasso Fisso) Spread 8,500 % Euribor 6 mesi 360 gg. + margine costo provvista a breve CDP + Tasso di interesse di preammortamento 8,500 % Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato alla rata scaduta e non pagata nei termini Tasso di interesse nominale annuo IRS di periodo + margine costo provvista a breve CDP + spread (valore dell IRS Lettera preso a riferimento per il mese in corso di stipula del contratto). Parametro di riferimento Rilevazione indice ai fini della stipula: IRS (Interest Rate Swap) di periodo Lettera pubblicato (*) da Il Sole 24 Ore l ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede il giorno di stipula. (*) In caso di mancata uscita del quotidiano Il Sole 24 Ore o di non pubblicazione del parametro IRS, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto dall'ebf (European Banking Federation) il penultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede il giorno di stipula. Margine costo provvista a breve da CDP (ovvero il costo del denaro che la CDP applica alla Banca) In ottemperanza alla Convenzione ABI MiSE - CDP del 14 febbraio 2014 Plafond Beni Strumentali, a cui il Gruppo Veneto Banca ha aderito, la tabella delle condizioni economiche relative al costo della provvista, messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti, è disponibile sul sito internet: http://www.cdp.it/target/prodotti/imprese/finanziamentiagevolati/plafond-beni-strumentali/condizioni-economiche.html http://www.cdp.it/target/prodotti/imprese/finanziamentiagevolati/plafond-beni-strumentali/condizioni-economiche.html Il Gruppo Veneto Banca applicherà alle operazioni di finanziamento il margine di periodo (2, 3, 4 e 5 anni senza ponderazione zero ) riferito al Pre-ammortamento a Breve indicato nella tabella: Tier 1 Ratio > 7,00% e 9,00% N.B. : non potrà essere utilizzato il margine di periodo (2, 3, 4 e 5 anni con ponderazione zero ) Spread 10,000 % Nei contratti tra la Banca e le PMI viene specificato che l operazione è perfezionata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, nonché i relativi costi e durata (condizioni economiche) riferiti alla data di messa a disposizione dei fondi da parte dell Ente Pubblico. Tasso di interesse di preammortamento IRS di periodo + margine costo provvista a breve CDP + 10,000 % Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato alla rata scaduta e non pagata nei termini Parametro di indicizzazione. Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento dell operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo. Pag. 3 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria 1,000 % dell importo erogato, con minimo di 300,00 Altro Stipula in locali diversi da quelli della banca (solo per atto principale) Rilascio piano di ammortamento a singola richiesta 120,00 10,00 per non consumatori Gestione pratica Nessuna spesa SPESE Spese per la gestione del rapporto Incasso rata 2,07 Per ciascuna rata, per i finanziamenti con pagamento a mezzo addebito automatico in conto corrente destinati alle imprese Per tutti i finanziamenti (incluse le spese di avviso e rilascio quietanza) se il pagamento avviene: 5,00 per cassa 5,00 a mezzo SDD * 1,03 Rilascio quietanza di pagamento rata (per rate con addebito automatico in conto corrente **) * ad esclusione dei finanziamenti a S.a.l (Stato Avanzamento Lavori, il cui SDD potrà essere attivato solo dopo l erogazione finale definitiva), da frazionare (il cui SDD potrà essere attivato solo dopo aver effettuato il frazionamento), con rate scadute e non pagate, partite accessorie di sospensione non ancora in ammortamento (il SDD è attivabile quando la partita entrerà in ammortamento). ** l addebito automatico in conto corrente non prevede l invio di avviso di scadenza rata né, per i finanziamenti destinati ai soli consumatori, la quietanza di pagamento, salvo specifica richiesta dell intestatario e solo per le rate non ancora scadute. Invio comunicazioni 2,07 Invio avviso di scadenza rata (per rate con addebito automatico in conto corrente ***) *** l addebito automatico in conto corrente non prevede l invio di avviso di scadenza rata né, per i finanziamenti destinati ai soli consumatori, la quietanza di pagamento, salvo specifica richiesta dell intestatario e solo per le rate non ancora scadute. Accollo (per lotto) 150,00 Sospensione pagamento rate Altro: Estratto conto (comunicazione annuale) Certificazione interessi passivi (annuale) Sussistenza di credito / debito (per singolo atto) Variazione spread Variazione parametro di indicizzazione Variazione periodicità di rimborso Variazione scadenza preammortamento / ammortamento del finanziamento Rinunzia a fidejussione Atti di erogazione e quietanza (per singolo atto) Spese istruttoria di atto modificativo e/o integrativo di un contratto ad eccezione delle rinegoziazioni ex art. 120 quater del T.U.B. (per singolo atto) Frazionamento prestito (per lotto) Compenso omnicomprensivo per decurtazione o estinzione anticipata del finanziamento: Commissione per erogazione del contributo (in percentuale sul debito residuo a fine anno) in caso di finanziamento agevolato Mediocredito Friuli-Venezia Giulia 15,00 50,00 50,00 100,00 100,00 200,00 1,000 % del capitale rimborsato 0,500% annuo massimo Pag. 4 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Italiano A quota di capitale costante Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 360/ 6 mesi Data Valore 30/06/2015 0,050 % 30/09/2015 0,029 % Il parametro di riferimento è l Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi lettera puntuale pubblicato (*) dal quotidiano Il Sole 24 Ore l ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare. L eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione. (*) In caso di mancata uscita del quotidiano Il Sole 24 Ore o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall Euribor Panel Steering Committee il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare in questione. Data Valore IRS 2 anni IRS 3 anni IRS 4 anni IRS 5 anni 30/09/2015 0,06 % 0,14 % 0,25 % 0,36 % 30/10/2015 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,27 % IRS di periodo lettera pubblicato dal Sole 24 Ore l ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede il mese di stipula. Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. s CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Finanziamento a Tasso Variabile Importo della rata mensile per Euro 100.000,00 di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) ( 1 ) 8,929 % (2) 2 4.927,09 non applicabile non applicabile 9,279 % (3) 5 2.456,82 2.243,49 2.039,66 Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per Euro 100.000,00 di capitale Finanziamento a Tasso Fisso Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) 10,410% (4) 2 5.052,88 non applicabile non applicabile 11,020% (5) 5 2.604,69 non applicabile non applicabile (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. ( 1 ) Premesso che il tasso di interesse aumenta o diminuisce per effetto dell oscillazione del parametro sottostante, precisiamo che se il valore del parametro rilevato alla data di rilevazione sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero, di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread. La rata, nell esempio di diminuzione del tasso di 2 punti, sarà determinata in base al tasso finito pari allo spread. ( 2 ) Il tasso utilizzato nell esempio è composto da Euribor 0,029% + margine costo della provvista a breve CPD di periodo 0,400% + spread del 8,500% ( 3 ) Il tasso utilizzato nell esempio è composto da Euribor 0,029% + margine costo della provvista a breve CPD di periodo 0,750% + spread del 8,500%. (4) Il tasso utilizzato nell esempio è composto da IRS di periodo 0,010% + margine costo della provvista a breve CPD di periodo 0,400% + spread del 10,000%. (5) Il tasso utilizzato nell esempio è composto da IRS di periodo 0,270% + margine costo della provvista a breve CPD di periodo 0,750% + spread del 10,000%. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.venetobanca.it). Pag. 5 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Commissione per garanzia ISMEA (ex SGFA - ex FIG) se previsto dal prodotto Commissione per garanzia SACE se previsto dal prodotto Costo della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96) se previsto dal prodotto Altro - Eventuali Spese di registrazione (in caso di scrittura privata) Se acquistati attraverso la banca / intermediario 0,75 % inteso come valore massimo e se dovuta in base alla normativa vigente. 8,00 % inteso come valore massimo applicabile 3,00 % inteso come valore massimo e se dovuta in base alla normativa vigente. esente (art. 5, comma 24, Decreto Legge 30/09/2003 nr. 269). - Imposta sostitutiva: esente (ai sensi del combinato disposto dell art. 5, commi 7-8-24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dell art. 3, comma 4 bis, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il presente finanziamento e le relative garanzie, di qualunque tipo e da chiunque ed in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall imposta di registro, dall imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, tra cui anche l imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 601). TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell istruttoria Disponibilità dell importo 60 giorni lavorativi a partire dalla presa in carico dell intera documentazione da parte delle Funzioni centrali competenti. Al perfezionamento del contratto. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA E RECLAMI Estinzione anticipata La Parte mutuataria prende atto che l estinzione anticipata del finanziamento oggetto del presente contratto potrà avvenire solo trascorsi 24 mesi dalla data di erogazione. Il cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento in tutto o in parte con un preavviso di almeno 30 giorni, con la restituzione del capitale e della quota interessi maturata. Se previsto dal contratto - e riportato nel presente Documento di Sintesi - per questa operazione straordinaria il cliente pagherà inoltre alla Banca un compenso omnicomprensivo nella misura ivi stabilita, che non potrà comunque essere superiore al 2,000% del capitale rimborsato anticipatamente. Tempi massimi di chiusura del rapporto Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti. RECLAMI 1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo. 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall art. 1, comma 5 D.Lgs. 28/2/98 n. 58 (negoziazione per conto terzi, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, gestione portafogli e negoziazione in conto proprio) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (art. 1 comma 2 D.Lgs. 28/2/98 n. 58). L appartenenza alle due diverse categorie comporta un diverso processo di gestione dei reclami con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall Ufficio Reclami. 3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati. 4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi: - posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca via Feltrina Sud 250 31044 Montebelluna (TV) ; - posta elettronica all indirizzo email ufficio.reclami@venetobanca.it o all indirizzo di Posta Elettronica Certificata ( PEC) reclami.gruppo@cert.venetobanca.it - fax trasmesso al numero telefonico: 0423/283755; oppure può essere consegnato direttamente alla filiale della banca dove è intrattenuto il rapporto. 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. Pag. 6 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Tali termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. Se la Banca dà ragione al Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l ABF. Reclami aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento 1. La Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo.. Se la Banca dà ragione al Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all Ombudsman-Giurì Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ombudsman Giurì Bancario e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Ombudsman non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente esclusi i clienti professionali di cui all art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it). 5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4. LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell immobile. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i mutui a Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Preammortamento Periodo di pagamento di rate costituite da soli interessi, caratteristico del periodo iniziale del finanziamento. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Quota capitale Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota interessi Rata decrescente Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) Tasso di interesse di preammortamento Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento al giorno antecedente la decorrenza dell ammortamento. Pag. 7 di 8 Aggiornato al 29/06/2016

Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Spese di perizia (Perizia di stima) Tasso variabile Tasso fisso Compenso omnicomprensivo per decurtazione o estinzione anticipata Cassa Depositi e Prestiti Costo della Provvista Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna determinare il tasso soglia, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. A fronte dell operazione di valutazione del valore dell eventuale bene costituito a garanzia. È un tasso che varia a scadenze periodiche predeterminate, seguendo, ad esempio, l andamento di alcuni parametri (Euribor, IRS o altro). È un tasso che rimane immutato per tutta la durata del finanziamento. È un compenso, calcolato in percentuale sull importo della decurtazione o del capitale residuo, che viene addebitato al cliente che decida di estinguere, in parte o interamente, un finanziamento in essere. Cassa Depositi e Prestiti (abbrev. CDP) è una società per azioni a controllo pubblico: lo Stato possiede il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria. Parametro di indicizzazione maggiorato del margine. Pag. 8 di 8 Aggiornato al 29/06/2016